Articolo 2 della Legge 15 febbraio 1989, n. 93
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 febbraio 1989
Art. 2. 1) Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 22 della convenzione stessa.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1989