TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/11/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Belcastro Maria Concetta Presidente
Dott.ssa WA Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.11.2025, letti gli atti,
esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1290 R.G.V.G. dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 ora , a seguito di decreto del Prefetto di Catanzaro del Parte_2
23.07.2025 (C.F. ) e residente in [...] Corso C.F._2
Umberto n. 43 (doc. n. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Gualtieri (C.F.
– pec e domiciliata nel suo studio in C.F._3 Email_1
Catanzaro, alla Via A. Turco n. 71, giusta procura in calce al ricorso
e
nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...]E. n. 5 (doc. n. 3), C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Fernando Gagliardi (C.F. C.F._5
– pec e domiciliato nel suo studio in Soverato (CZ) alla Email_2
Via S. Giovanni Bosco n. 39, giusta procura in calce al ricorso
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 29.07.2025 già Parte_2 Parte_1
e hanno adito il Tribunale di Catanzaro deducendo che
[...] Controparte_1 dalla loro relazione sentimentale in data 9.3.2020 è nata la figlia Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori. Hanno dedotto, altresì, che il è assunto CP_1 con contratto a tempo determinato presso l'azienda PI NI con mansione di cuoco e con retribuzione in busta paga pari ad € 600,00, mentre la è assunta con Pt_2 contratto a tempo determinato presso la società Food Distribution s.r.l. con mansione di repartista settore abbigliamento (doc. n. 6) e con retribuzione netta mensile in busta paga di circa € 800,00; la sig.ra vive unitamente alla figlia, nell'abitazione casa Pt_2 familiare sita in Petrizzi (CZ) loc. zio Paolo, condotta dalla stessa in locazione con canone mensile pari ad € 400,00.
Cessata la convivenza per il venir meno dell'unione sentimentale, hanno congiuntamente chiesto la regolamentazione dei rapporti alle seguenti condizioni:
“1)In ossequio al combinato disposto degli artt. 337 bis e 337 ter c.c., la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio anche Per_1 separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, mentre saranno assunte di comune accordo tra i genitori le decisioni di maggiore interesse
(quali istruzione, educazione, salute, cambiamenti di residenza, sport e viaggi). Le parti concordano di osservare e rispettare sempre le capacità, le inclinazioni naturali ed aspirazioni della figlia minore.
2) La figlia minore resterà collocata presso la mamma;
3) Quanto al rapporto della figlia minore con il padre, genitore non collocatario, poiché la minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, i ricorrenti concordano che esso venga regolamentato come segue:
a) durante il periodo scolastico
- fino al compimento del sesto anno di età della bambina (9.3.2026) a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 9 e sino alle ore 21 nonché la domenica mattina alle ore 9 e sino alle ore 21. Dal compimento del sesto anno di età a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 9 e sino alle 20 della domenica;
- durante la settimana il padre terrà con sé tutte le settimane il lunedì ed il Per_1 mercoledì dal termine dell'orario scolastico e sino alle ore 20,30;
b) in occasione delle festività natalizie, salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire anche via e.mail o sms entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre, il 24 o il 25 dicembre dalle ore 10 alle ore
20,30 nonchè il 31 dicembre o il 1° gennaio dalle ore 10 alle ore 20,30. Per le festività natalizie dell'anno 2025 i genitori concordano che rascorrerà il 24 dicembre con Per_1 la mamma ed il 25 dicembre con il papà, il 31 dicembre con la mamma e l'1 gennaio con il papà;
c) per le festività pasquali, salvo diverso accordo tra i genitori che dovrà intervenire tra loro anche via e.mail o sms entro e non oltre il 20 febbraio di ciascun anno, la figlia starà, alternativamente ogni anno, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo dalle ore 10 alle ore 20,30. Per le festività pasquali 2026 le parti concordano che rascorrerà la Per_1 domenica di Pasqua con la mamma e il lunedì dell'Angelo con il papà;
d) durante le vacanze estive (luglio e agosto) dell'anno 2025, i genitori concordano di dare applicazione al diritto/dovere di visita ordinario e disciplinato al punto sub 3) del presente accordo: a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 9 e sino alle ore 21 nonché la domenica mattina alle ore 9 e sino alle ore 21; durante la settimana il padre terrà con sé utte le settimane il lunedì ed il mercoledì dalle ore 9 e sino alle ore Per_1
20,30;
Dall'anno 2026, rascorrerà con entrambi i genitori una settimana ciascuno, Per_1 in periodi da concordarsi tra genitori entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo o di mancato accordo entro il 30 maggio, rascorrerà ad anni alterni Per_1 con ciascun genitore la prima e la terza settimana di luglio e di agosto con il papà e la seconda e la quarta settimana di luglio e di agosto con la mamma;
e) in occasione delle altre festività infrasettimanali (6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) alternativamente tra i genitori. Le parti concordano che l'alternanza avrà inizio con l'1 novembre di competenza paterna;
f) trascorrerà con la mamma il giorno della festa della mamma ed il giorno del Per_1 compleanno della sig.ra e trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà Parte_1 ed il giorno del compleanno del sig. CP_1
g) i genitori concordano che il giorno del compleanno di arà festeggiato con Per_1 entrambi i genitori, in caso di disaccordo la bambina festeggerà ad anni alterni con ciascun genitore.
Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti che dovranno intervenire con un preavviso di almeno 24 ore. Resta inteso che fin quando il sig. sarà sottoposto alla misura cautelare del CP_1 divieto di avvicinamento alla sig.ra , la madre accompagnerà la figlia dal padre Parte_1 consegnandola alla nonna paterna all'ingresso dell'abitazione ed ivi la riprenderà con le medesime modalità.
4) quanto alle statuizioni di natura economica, il padre contribuirà al mantenimento ordinario per la figlia minore corrispondendo in favore della sig.ra entro il Parte_1 giorno 15 di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario, un assegno mensile di € 200,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché corrisponderà il
50% dell'importo per i buoni pasto scolastici mensili, il 50% della retta mensile della scuola frequentata dalla bambina ed il 50% del costo delle divise scolastiche obbligatorie.
Le parti sin d'ora concordano che siffatte spese (mensa e retta mensile scolastica) verranno sostenute integralmente dai genitori a mesi alterni (a titolo esemplificativo nel mese di settembre il padre pagherà integralmente l'importo per mensa e retta scolastica, nel mese di ottobre spetterà alla madre e cosi via).
Le parti concordano che l'importo erogato dall'INPS a titolo di Assegno Unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5) quanto alle spese straordinarie per la figlia ad eccezione di quanto Per_1 espressamente previsto al punto sub 4, le parti concordano di contribuirvi al 50% ciascuno e dichiarano di aderire al Protocollo siglato in data 16 maggio 2019 dal Presidente del
Tribunale di Catanzaro e dal Presidente del COA di Catanzaro che fa parte integrante del presente accordo e che si allega sottoscritto per accettazione dai coniugi.
6) le parti si obbligano a dare esecuzione ai presenti accordi fin dalla loro sottoscrizione.
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste formulate dalle parti, essendo fondate sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi.
Il relativo accordo può, dunque, essere ratificato.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede: omologa integralmente l'accordo intercorso tra le parti, per come indicato in parte motiva;
compensa le spese. Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 12.11.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa WA Romanò
Il Presidente.
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Belcastro Maria Concetta Presidente
Dott.ssa WA Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.11.2025, letti gli atti,
esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1290 R.G.V.G. dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 ora , a seguito di decreto del Prefetto di Catanzaro del Parte_2
23.07.2025 (C.F. ) e residente in [...] Corso C.F._2
Umberto n. 43 (doc. n. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Gualtieri (C.F.
– pec e domiciliata nel suo studio in C.F._3 Email_1
Catanzaro, alla Via A. Turco n. 71, giusta procura in calce al ricorso
e
nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...]E. n. 5 (doc. n. 3), C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Fernando Gagliardi (C.F. C.F._5
– pec e domiciliato nel suo studio in Soverato (CZ) alla Email_2
Via S. Giovanni Bosco n. 39, giusta procura in calce al ricorso
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 29.07.2025 già Parte_2 Parte_1
e hanno adito il Tribunale di Catanzaro deducendo che
[...] Controparte_1 dalla loro relazione sentimentale in data 9.3.2020 è nata la figlia Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori. Hanno dedotto, altresì, che il è assunto CP_1 con contratto a tempo determinato presso l'azienda PI NI con mansione di cuoco e con retribuzione in busta paga pari ad € 600,00, mentre la è assunta con Pt_2 contratto a tempo determinato presso la società Food Distribution s.r.l. con mansione di repartista settore abbigliamento (doc. n. 6) e con retribuzione netta mensile in busta paga di circa € 800,00; la sig.ra vive unitamente alla figlia, nell'abitazione casa Pt_2 familiare sita in Petrizzi (CZ) loc. zio Paolo, condotta dalla stessa in locazione con canone mensile pari ad € 400,00.
Cessata la convivenza per il venir meno dell'unione sentimentale, hanno congiuntamente chiesto la regolamentazione dei rapporti alle seguenti condizioni:
“1)In ossequio al combinato disposto degli artt. 337 bis e 337 ter c.c., la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio anche Per_1 separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, mentre saranno assunte di comune accordo tra i genitori le decisioni di maggiore interesse
(quali istruzione, educazione, salute, cambiamenti di residenza, sport e viaggi). Le parti concordano di osservare e rispettare sempre le capacità, le inclinazioni naturali ed aspirazioni della figlia minore.
2) La figlia minore resterà collocata presso la mamma;
3) Quanto al rapporto della figlia minore con il padre, genitore non collocatario, poiché la minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, i ricorrenti concordano che esso venga regolamentato come segue:
a) durante il periodo scolastico
- fino al compimento del sesto anno di età della bambina (9.3.2026) a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 9 e sino alle ore 21 nonché la domenica mattina alle ore 9 e sino alle ore 21. Dal compimento del sesto anno di età a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 9 e sino alle 20 della domenica;
- durante la settimana il padre terrà con sé tutte le settimane il lunedì ed il Per_1 mercoledì dal termine dell'orario scolastico e sino alle ore 20,30;
b) in occasione delle festività natalizie, salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire anche via e.mail o sms entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, la minore trascorrerà ad anni alterni con il padre, il 24 o il 25 dicembre dalle ore 10 alle ore
20,30 nonchè il 31 dicembre o il 1° gennaio dalle ore 10 alle ore 20,30. Per le festività natalizie dell'anno 2025 i genitori concordano che rascorrerà il 24 dicembre con Per_1 la mamma ed il 25 dicembre con il papà, il 31 dicembre con la mamma e l'1 gennaio con il papà;
c) per le festività pasquali, salvo diverso accordo tra i genitori che dovrà intervenire tra loro anche via e.mail o sms entro e non oltre il 20 febbraio di ciascun anno, la figlia starà, alternativamente ogni anno, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo dalle ore 10 alle ore 20,30. Per le festività pasquali 2026 le parti concordano che rascorrerà la Per_1 domenica di Pasqua con la mamma e il lunedì dell'Angelo con il papà;
d) durante le vacanze estive (luglio e agosto) dell'anno 2025, i genitori concordano di dare applicazione al diritto/dovere di visita ordinario e disciplinato al punto sub 3) del presente accordo: a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 9 e sino alle ore 21 nonché la domenica mattina alle ore 9 e sino alle ore 21; durante la settimana il padre terrà con sé utte le settimane il lunedì ed il mercoledì dalle ore 9 e sino alle ore Per_1
20,30;
Dall'anno 2026, rascorrerà con entrambi i genitori una settimana ciascuno, Per_1 in periodi da concordarsi tra genitori entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo o di mancato accordo entro il 30 maggio, rascorrerà ad anni alterni Per_1 con ciascun genitore la prima e la terza settimana di luglio e di agosto con il papà e la seconda e la quarta settimana di luglio e di agosto con la mamma;
e) in occasione delle altre festività infrasettimanali (6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) alternativamente tra i genitori. Le parti concordano che l'alternanza avrà inizio con l'1 novembre di competenza paterna;
f) trascorrerà con la mamma il giorno della festa della mamma ed il giorno del Per_1 compleanno della sig.ra e trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà Parte_1 ed il giorno del compleanno del sig. CP_1
g) i genitori concordano che il giorno del compleanno di arà festeggiato con Per_1 entrambi i genitori, in caso di disaccordo la bambina festeggerà ad anni alterni con ciascun genitore.
Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti che dovranno intervenire con un preavviso di almeno 24 ore. Resta inteso che fin quando il sig. sarà sottoposto alla misura cautelare del CP_1 divieto di avvicinamento alla sig.ra , la madre accompagnerà la figlia dal padre Parte_1 consegnandola alla nonna paterna all'ingresso dell'abitazione ed ivi la riprenderà con le medesime modalità.
4) quanto alle statuizioni di natura economica, il padre contribuirà al mantenimento ordinario per la figlia minore corrispondendo in favore della sig.ra entro il Parte_1 giorno 15 di ciascun mese, a mezzo di bonifico bancario, un assegno mensile di € 200,00, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché corrisponderà il
50% dell'importo per i buoni pasto scolastici mensili, il 50% della retta mensile della scuola frequentata dalla bambina ed il 50% del costo delle divise scolastiche obbligatorie.
Le parti sin d'ora concordano che siffatte spese (mensa e retta mensile scolastica) verranno sostenute integralmente dai genitori a mesi alterni (a titolo esemplificativo nel mese di settembre il padre pagherà integralmente l'importo per mensa e retta scolastica, nel mese di ottobre spetterà alla madre e cosi via).
Le parti concordano che l'importo erogato dall'INPS a titolo di Assegno Unico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5) quanto alle spese straordinarie per la figlia ad eccezione di quanto Per_1 espressamente previsto al punto sub 4, le parti concordano di contribuirvi al 50% ciascuno e dichiarano di aderire al Protocollo siglato in data 16 maggio 2019 dal Presidente del
Tribunale di Catanzaro e dal Presidente del COA di Catanzaro che fa parte integrante del presente accordo e che si allega sottoscritto per accettazione dai coniugi.
6) le parti si obbligano a dare esecuzione ai presenti accordi fin dalla loro sottoscrizione.
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter accogliere le richieste formulate dalle parti, essendo fondate sul reciproco consenso e non sussistendo elementi ostativi.
Il relativo accordo può, dunque, essere ratificato.
Le spese di lite possono essere compensate, considerata la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede: omologa integralmente l'accordo intercorso tra le parti, per come indicato in parte motiva;
compensa le spese. Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 12.11.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa WA Romanò
Il Presidente.
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro