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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/11/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO: indebito su
REPUBBLICA ITALIANA indennità di anticipazione NASpI (art. 8 comma 4 d. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Lgs. n. 22/2015)
IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa SS De UR, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 04/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 466/2025 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PONTANI ANNA per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. SALVO RICCARDO per procura come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: indebito su indennità di anticipazione NASpI (art. 8 comma 4 D. Lgs. n.
22/2015)
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 17/07/2025 Parte_1 conveniva in giudizio l chiedendo l'accertamento del suo diritto a CP_1 mantenere l'anticipazione della NASpI, liquidatagli in unica soluzione per un importo netto di € 16.007,81 (lordo € 16.334,50), concessa quale incentivo per l'avvio di attività di lavoro autonomo di cameraman).
Deduceva che l'anticipazione NASpI era stata richiesta il 12/04/2022 e accolta l'11/05/2022. Senonché l'ente previdenziale, con provvedimento del 20/08/2024, ha richiesto la restituzione integrale di tale somma, ai sensi dell'art. 8, comma 4, D. Lgs.
n. 22/2015, avendo accertato che aveva svolto attività di lavoro subordinato a Pt_1 tempo determinato (come operatore di ripresa per XENTEK S.R.L.) nei giorni 13, 14 e
1 15 aprile 2022, ossia prima della scadenza del periodo teorico di spettanza della
NASpI (24/01/2024).
Il ricorrente poneva in evidenza che egli si era rioccupato, per necessità economiche (assegno di mantenimento per i figli minori, canone di locazione) il giorno successivo alla domanda amministrativa per l'anticipazione della NASPI, quando ancora non ne conosceva l'esito, avvenuto diverso tempo dopo.
Chiedeva pertanto, previa disapplicazione del provvedimento di indebito integrale, l'accertamento del diritto al mantenimento dell'intera anticipazione;
in via subordinata, chiedeva che l'eventuale restituzione fosse limitata ai tre giorni di lavoro subordinato svolto.
2. Si costituiva l con il deposito di memoria con la quale contestava le CP_1 avverse deduzioni e domande, rilevando che l'art. 8, comma 4, D. Lgs. n. 22/2015 impone la restituzione per intero della prestazione in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo di NASpI anticipata, e chiedendo il rigetto integrale del ricorso. L evidenziava, tra CP_1
l'altro, che l'obbligo di restituzione era stato richiamato sia al momento della domanda di NASpI che nel provvedimento di accoglimento.
3. All'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti e, ritenuta matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
4. Va anzitutto esaminata la questione in punto di diritto.
Sebbene la Corte Costituzionale con sentenza n. 194 del 14.10.2021 abbia dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4,
D. Lgs. n. 22/2015, ritenendo l'obbligo restitutorio integrale coerente con la finalità antielusiva – in quanto l'instaurazione di un rapporto subordinato è un indice rivelatore della mancanza di effettività e autenticità del lavoro autonomo – essa aveva tuttavia riconosciuto il rischio di una particolare rigidità della norma.
La Corte, pur non ravvisando manifesta irragionevolezza, aveva dunque suggerito l'introduzione di meccanismi di flessibilità per ovviare ai profili critici e per evitare che la preclusione del lavoro subordinato costituisse un fattore disincentivante di genuine iniziative di autoimprenditorialità, specialmente se l'attività subordinata non avesse inciso in misura apprezzabile sull'effettività e sulla continuità del lavoro autonomo.
Tale indirizzo verso la flessibilità è stato poi sviluppato dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 90 del 20 maggio 2024, la quale ha dichiarato l'illegittimità
2 costituzionale dell'art. 8, comma 4 D. Lgs. n. 22/2015, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, qualora il lavoratore non possa proseguire l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata, a causa di una condizione di impossibilità sopravvenuta o di insuperabile oggettiva difficoltà a lui non imputabile. La Corte ha ritenuto che in tali particolari contingenze (in cui l'attività imprenditoriale era stata effettivamente iniziata e proseguita, soddisfacendo la finalità antielusiva), la previsione di restituzione integrale risulti affetta da un rigore eccessivo, traducendosi in intrinseca irragionevolezza e mancanza di proporzionalità. La soluzione adottata è stata quella di riproporzionare l'obbligo restitutorio alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dalla NASpI.
In applicazione di questi principi evolutivi che mirano a correggere la rigidità della norma letterale ed a valorizzare il criterio della proporzionalità, la Corte
Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 4674/2024 del 31/03/2025, ha fornito un indirizzo interpretativo correttivo all'applicazione letterale dell'art. 8, comma 4, D. Lgs.
n. 22/2015.
Pur riconoscendo che la disposizione normativa "non sembra lasciare dubbi di sorta" sull'obbligo restitutorio in conseguenza dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, la Cassazione ha ritenuto che gli interventi correttivi della
Consulta (segnatamente la pronuncia n. 90/2024) consentano una rivalutazione sistematica della soluzione totalmente restitutoria. Sulla base di tali premesse, ha stabilito che la sentenza oggetto di impugnazione andava cassata in quanto non aveva considerato, a fronte di un'interpretazione teleologica e sistematica, la possibilità di ridurre (e non già di eliminare del tutto) l'obbligo restitutorio della liquidazione anticipata, nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto. Tale soluzione adeguatrice si impone allorquando si deve tenere conto – come nella specie - dell'effettiva continuazione dell'attività autonoma o imprenditoriale esercitata, in linea con la ratio del beneficio in esame che costituisce un incentivo all'autoimprenditorialità.
5. Nel caso di specie, ricorrono tutte le condizioni per l'applicazione dei principi giurisprudenziali evolutivi (si v. per un caso analogo anche Tribunale di Milano sent. n.
2199 del 13.5.2025).
La documentazione fiscale prodotta da relativa all'emissione di fatture Pt_1 per tutto l'anno 2022 attestanti la prosecuzione dell'attività autonoma, dimostra
3 invero l'utile impiego dell'anticipazione per l'avvio di un'attività di lavoro autonomo con Partita IVA (si v. il gruppo di documenti sub 9) allegati al ricorso).
Dal che si desume che l'episodicità e l'esiguità del lavoro subordinato (3 giorni) non hanno compromesso l'effettività e l'autenticità dell'attività autonoma. Risulta pertanto salvaguardata la finalità antielusiva sottesa al dettato del 4° comma dell'art. 8 D. Lgs. n. 22/2015.
Sulla base di questi principi, si ritiene che l'obbligo di restituzione sussista, ma debba essere limitato a quanto percepito da nel periodo in cui il rapporto di Pt_1 lavoro subordinato si svolgeva in concomitanza con la concessione del beneficio, ossia per i tre giorni 13, 14 e 15 aprile 2022 (l'anticipazione della NASpI è stata concessa con decorrenza dal 12.4.2022; v. doc. 7 conv.).
6. Le spese seguono la parziale soccombenza;
avuto riguardo alla ridotta entità dell'indebito accertato come dovuto dal ricorrente, si ritiene di compensare CP_ le spese di lite per ¼, e di porre a carico dell i restanti ¾.
Esse vengono liquidate, per l'intero, come in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al mantenimento dell'anticipazione della NASpI Parte_1 concessa dall con provvedimento del 11.5.2022 e con decorrenza dal CP_1
12.4.2022, limitando l'obbligo restitutorio a carico del ricorrente per il giorni di effettiva occupazione (13, 14 e 15 aprile 2022).
Condanna l alla rifusione di ¾ delle spese di lite del ricorrente che liquida per CP_1
l'intero in complessivi € 1.865,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, ad €
43,00 per contributo unificato ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Ferrara il 04/11/2025
IL GIUDICE SS De UR
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