Art. 3.
Al termine del corso gli alunni che supereranno gli esami di abilitazione tecnica conseguiranno il titolo di "ragioniere e perito commerciale e perito specializzato per il commercio con l'estero", che avra' lo stesso valore legale del normale diploma di ragioniere e perito commerciale.
Al termine del corso gli alunni che supereranno gli esami di abilitazione tecnica conseguiranno il titolo di "ragioniere e perito commerciale e perito specializzato per il commercio con l'estero", che avra' lo stesso valore legale del normale diploma di ragioniere e perito commerciale.