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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/07/2025, n. 3551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3551 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2849/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2849/2020
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a VIA TRIESTE, GIARRE, presso lo studio dell'avvocato SPITALERI
MARCO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...] Controparte_1
CATANIA, C.F. , elettivamente domiciliato a VIA FILOCOMO 14 C.F._2
CATANIA, presso lo studio dell'avvocato BLANDO CATERINA LUCIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 3/03/2020, ha dedotto di avere contratto matrimonio Parte_1 con in data 30.07.1994 a Catania, unione dalla quale sono nate le figlie OP
(il 16.12.1995), (il 15.10.2001) e (il 23.01.2010), e ha chiesto di pronunciare la Per_1 Per_2 PE separazione personale dei coniugi, atteso che a seguito di incomprensioni con il marito è venuta meno l'affectio maritalis e di disporre l'affidamento condiviso della LI minore ad entrambi i PE genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione degli incontri con il padre.
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale sita in Catania, via Caduti del Lavoro, 191, in comproprietà tra i coniugi, e di disporre a carico del convenuto un assegno mensile di mantenimento per se stessa e per le figlie e , quest'ultima PE Per_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente, per euro 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito nel procedimento , aderendo alla richiesta di separazione, di OP affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, mentre ha contestato la richiesta di mantenimento a favore della moglie, dichiarandosi disponibile a versare per il mantenimento delle figlie la somma mensile di euro
300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie. Infine, il convenuto a chiesto di disporre la possibilità pe lo stesso di prelevare dalla casa coniugale gli effetti personali, il divano e gli oggetti d'oro appartenuti alla madre dello stesso, oltre che le fatture pregresse delle utenze (energia e acqua).
Alla udienza presidenziale del 18 marzo 2021, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
Conn ordinanza ex art. 708 c.p.c., è stato disposto l'affidamento condiviso della minore ad PE entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, sono stati regolamentati gli incontri con il padre ed è stato determinato provvisoriamente l'assegno mensile di mantenimento a carico di per le figlie e in euro 370,00, oltre il 50% delle spese OP PE Per_2 straordinarie.
Con memoria difensiva del 12.01.2022, ha chiesto di nulla disporre o di OP revocare l'assegno di mantenimento in favore della LI maggiorenne , in quanto maggiorenne Per_2 da anni ed essendo munita di un diploma presso l'istituto alberghiero Karol Wojtyla, dunque in grado
2 di trovarsi una occupazione che le permetta il suo sostentamento, limitando la previsione dell'obbligo di mantenimento per la sola nella misura di euro 187,00 mensili. PE
Depositate le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., all'udienza del 05.07.2023 è stata ascoltata la minore ed è stato disposto un percorso di sostegno alla genitorialità per PE OP
, che quest'ultimo non ha svolto;
successivamente, la causa è stata rinviata per la precisazione
[...] delle conclusioni ed è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per scritti conclusivi.
In comparsa conclusionale, parte ricorrente, stante il perdurante e grave disinteresse del padre nei confronti della LI, ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
di PE dichiarare l'intervenuta decadenza di dal diritto di proporre la domanda avente ad OP oggetto la richiesta di revoca del contributo di mantenimento in favore della LI;
di ordinare ai Per_2 sensi dell'art. 89 c.p.c. a parte resistente la cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive riportate a pagina 3 dell'avversa memoria difensiva e, infine, di condannare il convenuto a corrisponderle il 50% di spese sostenute per le figlie e per la casa e non ancora versate.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che si pronunci la separazione dei coniugi.
Esposti i fatti di causa, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nell'ambito del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Venendo alle statuizioni in ordine alla LI minore si osserva che sussistono i presupposti PE per l'affidamento esclusivo alla madre.
Infatti, come è noto, la novella della legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla c.d. bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
3 Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. civ. n. 2008/16593;
Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Nel caso di specie, a seguito dell'ascolto della minore, è emersa la prolungata assenza del padre dalla vita della LI e il mancato accudimento morale e materiale, con sofferenza manifestata dalla minore nel corso della audizione.
Segnatamente, ha riferito del totale disinteresse manifestato dal padre nei suoi confronti nel PE corso del tempo, anche per i suoi compleanni, e della sua indifferenza (“mio AP è amico di un meccanico vicino casa ed è ogni giorno lì a parlarci, io passo là davanti e lui è indifferente, fa finta di parlare al telefono, e non mi ferma anche se mi incontra per strada. PA non si è fatto sentire neanche per i miei compleanni e per la comunione, non ha mai mandato regali per Natale e le feste”). ha confermato la stabilità di vita e il saldo rapporto affettivo con la mamma e le sorelle, che PE la sostengono nella quotidianità.
Sentito nel corso della stessa udienza anche il padre , alla domanda del OP giudice in ordine alla volontà di vedere la LI minore ha risposto: “Non la voglio vedere, anzi, mi spiego meglio, la voglio vedere però deve essere consapevole lei, deve venire lei di sua spontanea volontà; io le ho cercate, ma sono loro a non volere rapporti con me”.
Il giudice istruttore, considerato l'esito della audizione della minore, ha disposto la presa in carico su base volontaria del padre al Consultorio territorialmente competente, al fine di favorire la ripresa dei rapporti padre-LI.
Disposto il percorso di sostegno alla genitorialità, da ultimo, il convenuto ha deciso di non volersi sottoporre al percorso suggerito, benché sia emerso dall'ascolto della LI la sua inadeguatezza a mantenere un rapporto significativo e persino minimo con sistematicamente ignorata dal PE genitore, in violazione dei propri doveri di padre.
4 - risentito dal giudice istruttore – ha infatti manifestato la pretesa (errata) OP che fosse la LI a doverlo cercare e a prestargli attenzioni, del tutto indifferente agli PE obblighi gravanti sui genitori e dei diritti dei figli ai sensi dell'art. 315 bis c.c., secondo cui: “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
Risulta quindi contrario all'interesse della minore , nel caso di specie, l'affidamento PE condiviso ad entrambi i genitori, attesa la condotta abbandonica e disinteressata del padre, cagione di sofferenza morale per la LI minore emersa in occasione dell'ascolto.
Disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, che si è dimostrata capace di accudire la LI minore sotto il profilo morale e materiale pur in assenza di collaborazione della figura paterna, il collocamento deve essere confermato con , con la quale ha sempre Parte_1 PE convissuto dal momento dell'esordio della crisi familiare.
La casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente al fine di preservare l'habitat domestico in cui la minore ha il centro dei propri interessi ed abitudini di vita.
Gli incontri con il padre, considerata l'età della minore (15 anni) e la acquisita maturità, PE vanno rimessi al gradimento della stessa.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 337 ter, commi 4 e 5 c.c. “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”.
Questa norma esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Il giudice nel determinare il contributo che il genitore non collocatario deve versare a favore della prole dovrà tenere conto oltre che della capacità reddituale dell'ascendente, delle esigenze del minore sulla base dell'età e dello sviluppo raggiunti.
5 Giova osservare che la ricorrente ha svolto attività di pulizie e certamente il convenuto ha capacità lavorativa (è stato operaio installatore/manutentore), avendo svolto diversi lavori nel tempo, ed in ogni caso nel 2022 ha presentato domanda per la NASPI;
a tale documento risale l'ultima produzione nel giudizio relativa alla sua condizione lavorativa.
Sarebbe stato onere pertanto dello di dare conto della propria condizione reddituale e OP patrimoniale aggiornata prima della decisione, atteso che nelle more la LI ha accresciuto PE le proprie esigenze e si appresta ad un percorso specifico formativo/lavorativo come dichiarato in sede di ascolto.
Nella specie, va disposto il contributo in favore della LI minore nella misura di euro 350,00, oltre la rivalutazione annuale ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie, dalla data della decisione (trattasi di onere economico che comunque si pone ridotto rispetto al pregresso unico importo individuato per entrambe le figlie, oggi accresciuto per effetto della rivalutazione).
Alla luce della modifica della domanda del convenuto con riferimento alla LI maggiorenne nel Per_2 corso del procedimento (rispetto alla quale è infondata l'eccezione di tardività di parte ricorrente essendo connessa al decorso del tempo e alla possibilità di modifica delle statuizioni sulla prole in ogni tempo), nulla si dispone per il mantenimento della stessa dalla data della decisione, salvo il pregresso come in ordinanza presidenziale, essendo decorso un ragionevole lasso di tempo dalla conclusione del percorso di studi per consentirle di inserirsi nel mondo del lavoro (Cass. civ. ordinanza n. 17183/ del
2020).
La domanda di mantenimento in favore della ricorrente è infondata e va rigettata.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Per l'assegno di mantenimento in sede di separazione ai fini della quantificazione dello stesso deve essere valutata in concreto anche la capacità lavorativa del coniuge richiedente, il quale deve fornire prova della propria impossibilità di reperire un'occupazione lavorativa. L'onere probatorio è assolto sula base dell'età del richiedente,
l'inesperienza lavorativa, la notoria situazione del mercato del lavoro nella zona di residenza” (Cass., civ., 10 giugno 2022, n. 18820).
Per stabilire se uno dei due coniugi abbia o meno diritto al mantenimento occorre altresì valutare la sua situazione attuale e quindi se possieda utilità o capacità suscettibili di valutazione economica, ivi compresa la sua attitudine al lavoro, senza operare una valutazione meramente astratta.
6 Nella specie, dal momento del deposito del ricorso si trova in età da godere di Parte_1 capacità lavorativa e non emergono elementi ostativi a che la stessa possa procurarsi autonomamente un reddito, avendo tra l'altro affermato di lavorare nel settore delle pulizie.
D'altra parte, non si evidenzia neanche una eccessiva sproporzione nel tenore di vita delle parti, alla luce della assegnazione della casa coniugale (in comproprietà) alla ricorrente per ivi abitare con i figli e tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal convenuto come operaio manutentore/installatore, con redditi limitati.
Deve essere rigettata la richiesta di di ordinare ai sensi dell'art. 89 c.p.c. a controparte Parte_1 la cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive riportate nella memoria difensiva di quest'ultimo, stante che, come affermato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 8724/2015, la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi “va esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell'ufficio), conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive.“
Nel caso di specie, considerato della materia di cui trattasi e della dialettica processuale, non si ritiene di dare accoglimento a tale richiesta.
Infine, sono inammissibili in questa sede le altre richieste formulate da parte ricorrente di condanna a carico del marito per le spese sostenute interamente dalla madre per le figlie e non corrisposte dal padre e restitutorie del convenuto in comparsa.
Con riferimento alle spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento e della soccombenza reciproca in ordine alle domande proposte, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2849/2020 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 OP
DISPONE l'affidamento esclusivo di alla madre , con Persona_4 Parte_1 collocamento presso la stessa;
DISPONE che gli incontri tra e la minore siano rimessi al libero OP PE gradimento della minore;
ASSEGNA a la casa coniugale, sita in Catania, Via Caduti del Lavoro, 191; Parte_1
7 PONE a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a OP
la somma di euro 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di Parte_1 svalutazione della moneta, a titolo di contributo per il mantenimento della LI minore PE oltre il cinquanta percento delle spese straordinarie, con decorrenza dalla decisione, salvo per il pregresso quanto statuito in ordinanza presidenziale;
NULLA DISPONE sul mantenimento della LI maggiorenne dalla data della Persona_5 decisione, salvo il pregresso;
RIGETTA la domanda di mantenimento di per se stessa;
Parte_1
DICHIARA inammissibili le altre domande proposte dalla ricorrente e dal convenuto;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
1994, atto n. 584, parte II, serie A;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso a Catania, il giorno 6/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Venera Condorelli Giudice
dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2849/2020
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a VIA TRIESTE, GIARRE, presso lo studio dell'avvocato SPITALERI
MARCO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...] Controparte_1
CATANIA, C.F. , elettivamente domiciliato a VIA FILOCOMO 14 C.F._2
CATANIA, presso lo studio dell'avvocato BLANDO CATERINA LUCIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 3/03/2020, ha dedotto di avere contratto matrimonio Parte_1 con in data 30.07.1994 a Catania, unione dalla quale sono nate le figlie OP
(il 16.12.1995), (il 15.10.2001) e (il 23.01.2010), e ha chiesto di pronunciare la Per_1 Per_2 PE separazione personale dei coniugi, atteso che a seguito di incomprensioni con il marito è venuta meno l'affectio maritalis e di disporre l'affidamento condiviso della LI minore ad entrambi i PE genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione degli incontri con il padre.
Parte ricorrente ha chiesto, altresì, l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale sita in Catania, via Caduti del Lavoro, 191, in comproprietà tra i coniugi, e di disporre a carico del convenuto un assegno mensile di mantenimento per se stessa e per le figlie e , quest'ultima PE Per_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente, per euro 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito nel procedimento , aderendo alla richiesta di separazione, di OP affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, mentre ha contestato la richiesta di mantenimento a favore della moglie, dichiarandosi disponibile a versare per il mantenimento delle figlie la somma mensile di euro
300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie. Infine, il convenuto a chiesto di disporre la possibilità pe lo stesso di prelevare dalla casa coniugale gli effetti personali, il divano e gli oggetti d'oro appartenuti alla madre dello stesso, oltre che le fatture pregresse delle utenze (energia e acqua).
Alla udienza presidenziale del 18 marzo 2021, il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
Conn ordinanza ex art. 708 c.p.c., è stato disposto l'affidamento condiviso della minore ad PE entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, sono stati regolamentati gli incontri con il padre ed è stato determinato provvisoriamente l'assegno mensile di mantenimento a carico di per le figlie e in euro 370,00, oltre il 50% delle spese OP PE Per_2 straordinarie.
Con memoria difensiva del 12.01.2022, ha chiesto di nulla disporre o di OP revocare l'assegno di mantenimento in favore della LI maggiorenne , in quanto maggiorenne Per_2 da anni ed essendo munita di un diploma presso l'istituto alberghiero Karol Wojtyla, dunque in grado
2 di trovarsi una occupazione che le permetta il suo sostentamento, limitando la previsione dell'obbligo di mantenimento per la sola nella misura di euro 187,00 mensili. PE
Depositate le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., all'udienza del 05.07.2023 è stata ascoltata la minore ed è stato disposto un percorso di sostegno alla genitorialità per PE OP
, che quest'ultimo non ha svolto;
successivamente, la causa è stata rinviata per la precisazione
[...] delle conclusioni ed è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per scritti conclusivi.
In comparsa conclusionale, parte ricorrente, stante il perdurante e grave disinteresse del padre nei confronti della LI, ha chiesto l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
di PE dichiarare l'intervenuta decadenza di dal diritto di proporre la domanda avente ad OP oggetto la richiesta di revoca del contributo di mantenimento in favore della LI;
di ordinare ai Per_2 sensi dell'art. 89 c.p.c. a parte resistente la cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive riportate a pagina 3 dell'avversa memoria difensiva e, infine, di condannare il convenuto a corrisponderle il 50% di spese sostenute per le figlie e per la casa e non ancora versate.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che si pronunci la separazione dei coniugi.
Esposti i fatti di causa, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nell'ambito del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Venendo alle statuizioni in ordine alla LI minore si osserva che sussistono i presupposti PE per l'affidamento esclusivo alla madre.
Infatti, come è noto, la novella della legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla c.d. bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
3 Non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. civ. n. 2008/16593;
Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Nel caso di specie, a seguito dell'ascolto della minore, è emersa la prolungata assenza del padre dalla vita della LI e il mancato accudimento morale e materiale, con sofferenza manifestata dalla minore nel corso della audizione.
Segnatamente, ha riferito del totale disinteresse manifestato dal padre nei suoi confronti nel PE corso del tempo, anche per i suoi compleanni, e della sua indifferenza (“mio AP è amico di un meccanico vicino casa ed è ogni giorno lì a parlarci, io passo là davanti e lui è indifferente, fa finta di parlare al telefono, e non mi ferma anche se mi incontra per strada. PA non si è fatto sentire neanche per i miei compleanni e per la comunione, non ha mai mandato regali per Natale e le feste”). ha confermato la stabilità di vita e il saldo rapporto affettivo con la mamma e le sorelle, che PE la sostengono nella quotidianità.
Sentito nel corso della stessa udienza anche il padre , alla domanda del OP giudice in ordine alla volontà di vedere la LI minore ha risposto: “Non la voglio vedere, anzi, mi spiego meglio, la voglio vedere però deve essere consapevole lei, deve venire lei di sua spontanea volontà; io le ho cercate, ma sono loro a non volere rapporti con me”.
Il giudice istruttore, considerato l'esito della audizione della minore, ha disposto la presa in carico su base volontaria del padre al Consultorio territorialmente competente, al fine di favorire la ripresa dei rapporti padre-LI.
Disposto il percorso di sostegno alla genitorialità, da ultimo, il convenuto ha deciso di non volersi sottoporre al percorso suggerito, benché sia emerso dall'ascolto della LI la sua inadeguatezza a mantenere un rapporto significativo e persino minimo con sistematicamente ignorata dal PE genitore, in violazione dei propri doveri di padre.
4 - risentito dal giudice istruttore – ha infatti manifestato la pretesa (errata) OP che fosse la LI a doverlo cercare e a prestargli attenzioni, del tutto indifferente agli PE obblighi gravanti sui genitori e dei diritti dei figli ai sensi dell'art. 315 bis c.c., secondo cui: “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
Risulta quindi contrario all'interesse della minore , nel caso di specie, l'affidamento PE condiviso ad entrambi i genitori, attesa la condotta abbandonica e disinteressata del padre, cagione di sofferenza morale per la LI minore emersa in occasione dell'ascolto.
Disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, che si è dimostrata capace di accudire la LI minore sotto il profilo morale e materiale pur in assenza di collaborazione della figura paterna, il collocamento deve essere confermato con , con la quale ha sempre Parte_1 PE convissuto dal momento dell'esordio della crisi familiare.
La casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente al fine di preservare l'habitat domestico in cui la minore ha il centro dei propri interessi ed abitudini di vita.
Gli incontri con il padre, considerata l'età della minore (15 anni) e la acquisita maturità, PE vanno rimessi al gradimento della stessa.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 337 ter, commi 4 e 5 c.c. “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”.
Questa norma esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Il giudice nel determinare il contributo che il genitore non collocatario deve versare a favore della prole dovrà tenere conto oltre che della capacità reddituale dell'ascendente, delle esigenze del minore sulla base dell'età e dello sviluppo raggiunti.
5 Giova osservare che la ricorrente ha svolto attività di pulizie e certamente il convenuto ha capacità lavorativa (è stato operaio installatore/manutentore), avendo svolto diversi lavori nel tempo, ed in ogni caso nel 2022 ha presentato domanda per la NASPI;
a tale documento risale l'ultima produzione nel giudizio relativa alla sua condizione lavorativa.
Sarebbe stato onere pertanto dello di dare conto della propria condizione reddituale e OP patrimoniale aggiornata prima della decisione, atteso che nelle more la LI ha accresciuto PE le proprie esigenze e si appresta ad un percorso specifico formativo/lavorativo come dichiarato in sede di ascolto.
Nella specie, va disposto il contributo in favore della LI minore nella misura di euro 350,00, oltre la rivalutazione annuale ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie, dalla data della decisione (trattasi di onere economico che comunque si pone ridotto rispetto al pregresso unico importo individuato per entrambe le figlie, oggi accresciuto per effetto della rivalutazione).
Alla luce della modifica della domanda del convenuto con riferimento alla LI maggiorenne nel Per_2 corso del procedimento (rispetto alla quale è infondata l'eccezione di tardività di parte ricorrente essendo connessa al decorso del tempo e alla possibilità di modifica delle statuizioni sulla prole in ogni tempo), nulla si dispone per il mantenimento della stessa dalla data della decisione, salvo il pregresso come in ordinanza presidenziale, essendo decorso un ragionevole lasso di tempo dalla conclusione del percorso di studi per consentirle di inserirsi nel mondo del lavoro (Cass. civ. ordinanza n. 17183/ del
2020).
La domanda di mantenimento in favore della ricorrente è infondata e va rigettata.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Per l'assegno di mantenimento in sede di separazione ai fini della quantificazione dello stesso deve essere valutata in concreto anche la capacità lavorativa del coniuge richiedente, il quale deve fornire prova della propria impossibilità di reperire un'occupazione lavorativa. L'onere probatorio è assolto sula base dell'età del richiedente,
l'inesperienza lavorativa, la notoria situazione del mercato del lavoro nella zona di residenza” (Cass., civ., 10 giugno 2022, n. 18820).
Per stabilire se uno dei due coniugi abbia o meno diritto al mantenimento occorre altresì valutare la sua situazione attuale e quindi se possieda utilità o capacità suscettibili di valutazione economica, ivi compresa la sua attitudine al lavoro, senza operare una valutazione meramente astratta.
6 Nella specie, dal momento del deposito del ricorso si trova in età da godere di Parte_1 capacità lavorativa e non emergono elementi ostativi a che la stessa possa procurarsi autonomamente un reddito, avendo tra l'altro affermato di lavorare nel settore delle pulizie.
D'altra parte, non si evidenzia neanche una eccessiva sproporzione nel tenore di vita delle parti, alla luce della assegnazione della casa coniugale (in comproprietà) alla ricorrente per ivi abitare con i figli e tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal convenuto come operaio manutentore/installatore, con redditi limitati.
Deve essere rigettata la richiesta di di ordinare ai sensi dell'art. 89 c.p.c. a controparte Parte_1 la cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive riportate nella memoria difensiva di quest'ultimo, stante che, come affermato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 8724/2015, la cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi “va esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell'ufficio), conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive.“
Nel caso di specie, considerato della materia di cui trattasi e della dialettica processuale, non si ritiene di dare accoglimento a tale richiesta.
Infine, sono inammissibili in questa sede le altre richieste formulate da parte ricorrente di condanna a carico del marito per le spese sostenute interamente dalla madre per le figlie e non corrisposte dal padre e restitutorie del convenuto in comparsa.
Con riferimento alle spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento e della soccombenza reciproca in ordine alle domande proposte, si dispone la compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2849/2020 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 OP
DISPONE l'affidamento esclusivo di alla madre , con Persona_4 Parte_1 collocamento presso la stessa;
DISPONE che gli incontri tra e la minore siano rimessi al libero OP PE gradimento della minore;
ASSEGNA a la casa coniugale, sita in Catania, Via Caduti del Lavoro, 191; Parte_1
7 PONE a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a OP
la somma di euro 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di Parte_1 svalutazione della moneta, a titolo di contributo per il mantenimento della LI minore PE oltre il cinquanta percento delle spese straordinarie, con decorrenza dalla decisione, salvo per il pregresso quanto statuito in ordinanza presidenziale;
NULLA DISPONE sul mantenimento della LI maggiorenne dalla data della Persona_5 decisione, salvo il pregresso;
RIGETTA la domanda di mantenimento di per se stessa;
Parte_1
DICHIARA inammissibili le altre domande proposte dalla ricorrente e dal convenuto;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
1994, atto n. 584, parte II, serie A;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso a Catania, il giorno 6/06/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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