Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 8
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Esenzione IMU per forma giuridica e scopo sociale dell'associazione

    La Corte ha rigettato la domanda di esenzione, ritenendo che l'esenzione si applichi solo ai fabbricati concretamente destinati alle attività agevolate e non alle aree edificabili in previsione di futura costruzione. La sussistenza del requisito oggettivo, onere del contribuente, non può essere desunta da documenti che attestano a priori il tipo di attività, ma richiede la verifica dell'attività effettivamente svolta con modalità non commerciali.

  • Rigettato
    Illegittimità per mancata preventiva comunicazione del cambio di destinazione d'uso delle aree

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, evidenziando che la normativa invocata (L. 289/2002) è posteriore all'approvazione del piano di fabbricazione che ha reso edificabili le aree. Inoltre, la Cassazione ha statuito che l'omessa comunicazione dell'attribuzione della natura di area fabbricabile non pregiudica la riscossione della maggiore imposta.

  • Rigettato
    Illegittimità per erroneo calcolo della base imponibile (superficie edificabile)

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio abbia correttamente determinato le superfici imponibili e le volumetrie, in quanto le aree edificabili indicate comprendono più particelle.

  • Rigettato
    Illegittimità per erroneo calcolo della base imponibile (valori al metro quadro)

    La Corte ha ritenuto che i criteri generali per l'applicazione dell'IMU alle aree edificabili e la determinazione dei valori minimi di riferimento siano stati approvati dal Comune nel rispetto della legge.

  • Rigettato
    Domanda subordinata di diminuzione importi

    La domanda è stata rigettata in quanto il ricorso principale è stato rigettato.

  • Rigettato
    Domanda di nullità delle sanzioni

    La domanda è stata rigettata in quanto il ricorso principale è stato rigettato.

  • Rigettato
    Domanda di nullità degli interessi

    La domanda è stata rigettata in quanto il ricorso principale è stato rigettato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 8
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno
    Numero : 8
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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