CASS
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 03/06/2025, n. 20442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20442 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RA EP nato a [...] il [...] RA NG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 20442 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 04/02/2025 CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO Letti i ricorsi di BR US e BR ID;
rilevato che i ricorrenti hanno allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione;
che la querela è stata ritualmente rimessa dai querelanti e che la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata. Sono presenti, pertanto, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva;
considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico dei querelati, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 4 febbraio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 20442 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 04/02/2025 CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO Letti i ricorsi di BR US e BR ID;
rilevato che i ricorrenti hanno allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione;
che la querela è stata ritualmente rimessa dai querelanti e che la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata. Sono presenti, pertanto, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva;
considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico dei querelati, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 4 febbraio 2025.