Art. 3.
Nei riguardi degli iscritti per i quali non siano stabiliti dalle disposizioni di legge o dai regolamenti organici degli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono, tassativamente i limiti di eta' e di servizio per il collocamento a riposo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell' art. 2 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 , si considera come limite massimo di eta' per il collocamento a riposo:
l'eta' di anni 65 per il personale che a tale eta' raggiungerebbe un servizio utile non inferiore ad anni 40;
l'eta', superiore ad anni 65, corrispondente a quella alla quale verrebbero raggiunti i 40 anni di servizio utile, per il rimanente personale.
Nei riguardi degli iscritti per i quali non siano stabiliti dalle disposizioni di legge o dai regolamenti organici degli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono, tassativamente i limiti di eta' e di servizio per il collocamento a riposo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell' art. 2 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 , si considera come limite massimo di eta' per il collocamento a riposo:
l'eta' di anni 65 per il personale che a tale eta' raggiungerebbe un servizio utile non inferiore ad anni 40;
l'eta', superiore ad anni 65, corrispondente a quella alla quale verrebbero raggiunti i 40 anni di servizio utile, per il rimanente personale.