CASS
Sentenza 26 settembre 2023
Sentenza 26 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2023, n. 39161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39161 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: KH MR nato il [...] avverso l'ordinanza del 18/04/2023 del TRIB. LIBERTA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. PIETRO A. SICILIANO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
é Penale Sent. Sez. 2 Num. 39161 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AN IM ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Ancona che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva applicato a AN, indagato per i reati di cui agli artt.81, 110, 603-bis, 582-585-576 cod. oen. e 629 commi 1 e 2 cod. pen., la misura della custodia cautelare in carcere;
sulla richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della massima misura custodiate, il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto adeguata e sufficiente la misura interdittiva del divieto di esercitare un'impresa di servizi per la fornitura di manodopera nel settore agricolo per la durata di 12 mesi. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta la violazione degli artt. 274 comma 1 lett. a) e c) cod. proc. pen. 13, 27 e 111 Cost., 5 e 6.2 CEDU e 48 Carta dei diritti UE ed apparenza della motivazione: quanto alla possibile reiterazione della condotta non si era tenuto conto che l'indagato era incensurato, risiedeva nel territorio italiano da molti anni e non aveva procedimenti pendenti;
erano inoltre inesistenti gli elementi della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, visto che era stata posta sotto sequestro la titolarità delle quote della Agriservice s.r.l. per cui tale circostanza, unitamente al divieto di svolgere attività imprenditoriali, faceva venir meno la necessarie condizioni oggettive e soggettive indispensabili alla commissione di analoghi illeciti penali e quindi rendeva inesistente il pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale -prosegue il difensore- aveva dimenticato che le persone offese erano già state sentite (alcune in più occasioni, senza mai modificare versione) e che l'indagato non aveva attuato alcun comportamento che il Tribunale temeva potesse ripetersi;
non vi era, inoltre, alcun pericolo di inquinamento delle prove. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve innanzitutto ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame. Nel caso in esame, premesso che il ricorso non contesta la sussistenza degli indizi, il pericolo di reiterazione del reato è stato ritenuto sussistente dal Tribunale in base alla pluralità e reiterazione delle condotte, l'elevato numero dei lavoratori interessati, le modalità dell'azione e la personalità dell'indagato (pag. 7 ordinanza impugnata); a tale proposito, deve essere ricordato che "in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice" (Sez. 4, Sentenza n. 47837 del 04/10/2018, C. Rv.273994 — 01); in merito, pertanto alle esigenze cautelari, è compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). 1.2 II Tribunale ha anche ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio con l'ampia ed esaustiva motivazione contenuta alle pagine 7 e 8, rilevando che fino a quando le deposizioni delle persone offese non siano cristallizzate vi è il concreto pericolo che le stesse possano cambiare versione a seguito di promesse o minacce poste in essere dall'indagato; pertanto, non potendo sostenersi che la motivazione del Tribunale sia mancante o manifestamente illogica, sulla stessa non è ammesso sindacato di legittimità; analogo ragionamento vale per l'adeguatezza della misura, vi è congrua motivazione a pag.8 dell'ordinanza impugnata. 2. Il ricorso, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
l'inammissibilità del ricorso proposti si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio 3 spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso il 12/09/2023
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. PIETRO A. SICILIANO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
é Penale Sent. Sez. 2 Num. 39161 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AN IM ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Ancona che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva applicato a AN, indagato per i reati di cui agli artt.81, 110, 603-bis, 582-585-576 cod. oen. e 629 commi 1 e 2 cod. pen., la misura della custodia cautelare in carcere;
sulla richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della massima misura custodiate, il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto adeguata e sufficiente la misura interdittiva del divieto di esercitare un'impresa di servizi per la fornitura di manodopera nel settore agricolo per la durata di 12 mesi. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta la violazione degli artt. 274 comma 1 lett. a) e c) cod. proc. pen. 13, 27 e 111 Cost., 5 e 6.2 CEDU e 48 Carta dei diritti UE ed apparenza della motivazione: quanto alla possibile reiterazione della condotta non si era tenuto conto che l'indagato era incensurato, risiedeva nel territorio italiano da molti anni e non aveva procedimenti pendenti;
erano inoltre inesistenti gli elementi della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, visto che era stata posta sotto sequestro la titolarità delle quote della Agriservice s.r.l. per cui tale circostanza, unitamente al divieto di svolgere attività imprenditoriali, faceva venir meno la necessarie condizioni oggettive e soggettive indispensabili alla commissione di analoghi illeciti penali e quindi rendeva inesistente il pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale -prosegue il difensore- aveva dimenticato che le persone offese erano già state sentite (alcune in più occasioni, senza mai modificare versione) e che l'indagato non aveva attuato alcun comportamento che il Tribunale temeva potesse ripetersi;
non vi era, inoltre, alcun pericolo di inquinamento delle prove. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve innanzitutto ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame. Nel caso in esame, premesso che il ricorso non contesta la sussistenza degli indizi, il pericolo di reiterazione del reato è stato ritenuto sussistente dal Tribunale in base alla pluralità e reiterazione delle condotte, l'elevato numero dei lavoratori interessati, le modalità dell'azione e la personalità dell'indagato (pag. 7 ordinanza impugnata); a tale proposito, deve essere ricordato che "in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice" (Sez. 4, Sentenza n. 47837 del 04/10/2018, C. Rv.273994 — 01); in merito, pertanto alle esigenze cautelari, è compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). 1.2 II Tribunale ha anche ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento probatorio con l'ampia ed esaustiva motivazione contenuta alle pagine 7 e 8, rilevando che fino a quando le deposizioni delle persone offese non siano cristallizzate vi è il concreto pericolo che le stesse possano cambiare versione a seguito di promesse o minacce poste in essere dall'indagato; pertanto, non potendo sostenersi che la motivazione del Tribunale sia mancante o manifestamente illogica, sulla stessa non è ammesso sindacato di legittimità; analogo ragionamento vale per l'adeguatezza della misura, vi è congrua motivazione a pag.8 dell'ordinanza impugnata. 2. Il ricorso, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile;
l'inammissibilità del ricorso proposti si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio 3 spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso il 12/09/2023