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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1136/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RS MARIA PIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 879/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020546479 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso il ricorso avverso l'intimazione di paamento notificata il 18.12.2024 relativa ad avviso di accertamento per IRPEF e add.li a.i. 2009.
Lette le controdeduzioni dell'Ufficio.
Ritenuto che all'odierna udienza la causa è stata spedita in decisione, osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in quanto l'Ufficio ha prodotto la notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data
1.3.2014. Ne discende che, tenuto conto del termine decennale di prescrizione e della normativa sull'emergenza covid per effetto della quale il termine è stato prorogato di 542 giorni, l'atto è stato notificato tempestivamente.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto della normativa emergenziale applicata al caso in esame e alla conseguente difficoltà nella ricostruzione dei termini.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa spese
Catania, 8 gennaio 2026
RI IA SO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RS MARIA PIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 879/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020546479 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso il ricorso avverso l'intimazione di paamento notificata il 18.12.2024 relativa ad avviso di accertamento per IRPEF e add.li a.i. 2009.
Lette le controdeduzioni dell'Ufficio.
Ritenuto che all'odierna udienza la causa è stata spedita in decisione, osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato in quanto l'Ufficio ha prodotto la notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data
1.3.2014. Ne discende che, tenuto conto del termine decennale di prescrizione e della normativa sull'emergenza covid per effetto della quale il termine è stato prorogato di 542 giorni, l'atto è stato notificato tempestivamente.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto della normativa emergenziale applicata al caso in esame e alla conseguente difficoltà nella ricostruzione dei termini.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa spese
Catania, 8 gennaio 2026
RI IA SO