CASS
Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2026, n. 19046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19046 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE MA nata a [...] il [...] avverso la ordinanza del 05/02/2026 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere ON D'AU; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 05/02/2026 il Tribunale di Roma, in funzione di riesame, accoglieva l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 16/08/2025, che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di MA BE, misura che applicava. 2. L’indagata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione ad entrambi i presupposti applicativi della misura cautelare. Rappresenta che il Tribunale del riesame ha errato laddove ha fatto ricadere sull’indagata il tempo impiegato dal Giudice per le indagini preliminari per assumere la decisione in ordine all’originaria richiesta Penale Sent. Sez. 4 Num. 19046 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 20/05/2026 2 di misura cautelare, senza considerare la distanza temporale rispetto alla commissione dei fatti;
che non ha tenuto in debita considerazione il “tempo silente” trascorso dalla commissione dei fatti, che risalgono all’agosto 2024; che non è stato addotto nessun elemento che possa far ipotizzare la prosecuzione da parte della ricorrente di qualsivoglia attività delinquenziale;
che a tal fine risultano del tutto inidonei i due precedenti penali specifici, da cui la BE risulta gravata, perché datati nel tempo;
che il contributo ipoteticamente apportato dall’indagata al sodalizio finalizzato al narcotraffico è stato modesto, visto che la donna compare nell’indagine in via episodica e marginale, per sostituire in qualche occasione altri sodali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Invero, con riferimento alla incidenza del “tempo silente” sulla attualità delle esigenze cautelari, che costituisce il comune denominatore di entrambi i motivi, il Collegio intende dare continuità all’orientamento per il quale, in tema di misure coercitive, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura intramuraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, atteso che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza, di talchè, per poterla vincere, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l’esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, [...], Rv. 286527 – 01). In altri termini, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, per la natura relativa della presunzione di attualità delle esigenze cautelari, è necessario valutare la prova contraria, che dovrà discendere da una valutazione complessiva di diversi elementi – quali il fattore temporale, il contesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita del soggetto – con l’ulteriore precisazione che una simile operazione valutativa sarà possibile e valida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia reciso, poiché, se così non fosse, la presunzione non potrebbe ritenersi superata. Ciò significa che il fattore tempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo – al pari degli altri elementi – un fattore necessario, ma non sufficiente. Peraltro, con riferimento a detto reato associativo, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività del sodalizio o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento 3 nei circuiti criminali che caratterizzano il sodalizio di appartenenza. Ciò conferma la necessità di una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, [...], Rv. 281293 – 01). 1.2. Ebbene, facendo corretta applicazione di tali principi, l’ordinanza impugnata ha dato conto esaustivamente e correttamente, senza incorrere nei vizi denunziati, le ragioni per le quali sia necessaria l’adozione della misura intramuraria. In particolare, il Tribunale del riesame ha evidenziato come non vi siano elementi che possano superare la presunzione iuris tantum di pericolosità e come il cosiddetto “tempo silente”, nel caso di specie, sia di per sé solo insufficiente a superare la presunzione di legge: da un lato, perché è stato ritenuto di non rilevante entità, dall’altro, perché in una valutazione complessiva è stato valutato subvalente rispetto ad altre circostanze, quali i) il contributo fornito dall’indagata al sodalizio anche durante il periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari del capo, Mohamed Bougrine, con ciò dimostrando estrema spregiudicatezza ed una notevole capacità a delinquere, ii) la sua ecletticità criminale, prestandosi, su richiesta del capo, ora ad ospitare altri sodali rimasti privi di alloggio, ora a sostituire altri pusher nell’attività di cessione della sostanza stupefacente, iii) l’essere gravata da due precedenti penali specifici, a riprova dell’abitualità della condotta. Trattasi di motivazione congrua, esaustiva e immune da vizi logici, che, dunque, non è sindacabile in sede di legittimità. 2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 20 maggio 2026. 4 Il Consigliere estensore La Presidente ON D’AU CI VI
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 05/02/2026 il Tribunale di Roma, in funzione di riesame, accoglieva l’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 16/08/2025, che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di MA BE, misura che applicava. 2. L’indagata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione ad entrambi i presupposti applicativi della misura cautelare. Rappresenta che il Tribunale del riesame ha errato laddove ha fatto ricadere sull’indagata il tempo impiegato dal Giudice per le indagini preliminari per assumere la decisione in ordine all’originaria richiesta Penale Sent. Sez. 4 Num. 19046 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 20/05/2026 2 di misura cautelare, senza considerare la distanza temporale rispetto alla commissione dei fatti;
che non ha tenuto in debita considerazione il “tempo silente” trascorso dalla commissione dei fatti, che risalgono all’agosto 2024; che non è stato addotto nessun elemento che possa far ipotizzare la prosecuzione da parte della ricorrente di qualsivoglia attività delinquenziale;
che a tal fine risultano del tutto inidonei i due precedenti penali specifici, da cui la BE risulta gravata, perché datati nel tempo;
che il contributo ipoteticamente apportato dall’indagata al sodalizio finalizzato al narcotraffico è stato modesto, visto che la donna compare nell’indagine in via episodica e marginale, per sostituire in qualche occasione altri sodali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Invero, con riferimento alla incidenza del “tempo silente” sulla attualità delle esigenze cautelari, che costituisce il comune denominatore di entrambi i motivi, il Collegio intende dare continuità all’orientamento per il quale, in tema di misure coercitive, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura intramuraria, ai fini della prova contraria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi, atteso che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza, di talchè, per poterla vincere, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l’esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, [...], Rv. 286527 – 01). In altri termini, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, per la natura relativa della presunzione di attualità delle esigenze cautelari, è necessario valutare la prova contraria, che dovrà discendere da una valutazione complessiva di diversi elementi – quali il fattore temporale, il contesto socio-ambientale, la personalità e le condizioni di vita del soggetto – con l’ulteriore precisazione che una simile operazione valutativa sarà possibile e valida soltanto ove il vincolo associativo criminale sia reciso, poiché, se così non fosse, la presunzione non potrebbe ritenersi superata. Ciò significa che il fattore tempo non può considerarsi, da solo, dirimente, essendo – al pari degli altri elementi – un fattore necessario, ma non sufficiente. Peraltro, con riferimento a detto reato associativo, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività del sodalizio o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento 3 nei circuiti criminali che caratterizzano il sodalizio di appartenenza. Ciò conferma la necessità di una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, [...], Rv. 281293 – 01). 1.2. Ebbene, facendo corretta applicazione di tali principi, l’ordinanza impugnata ha dato conto esaustivamente e correttamente, senza incorrere nei vizi denunziati, le ragioni per le quali sia necessaria l’adozione della misura intramuraria. In particolare, il Tribunale del riesame ha evidenziato come non vi siano elementi che possano superare la presunzione iuris tantum di pericolosità e come il cosiddetto “tempo silente”, nel caso di specie, sia di per sé solo insufficiente a superare la presunzione di legge: da un lato, perché è stato ritenuto di non rilevante entità, dall’altro, perché in una valutazione complessiva è stato valutato subvalente rispetto ad altre circostanze, quali i) il contributo fornito dall’indagata al sodalizio anche durante il periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari del capo, Mohamed Bougrine, con ciò dimostrando estrema spregiudicatezza ed una notevole capacità a delinquere, ii) la sua ecletticità criminale, prestandosi, su richiesta del capo, ora ad ospitare altri sodali rimasti privi di alloggio, ora a sostituire altri pusher nell’attività di cessione della sostanza stupefacente, iii) l’essere gravata da due precedenti penali specifici, a riprova dell’abitualità della condotta. Trattasi di motivazione congrua, esaustiva e immune da vizi logici, che, dunque, non è sindacabile in sede di legittimità. 2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 20 maggio 2026. 4 Il Consigliere estensore La Presidente ON D’AU CI VI