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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 736/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65129 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320240013894457000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 250/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva impugnato cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, della dichiarazione modello
IVA/2017 presentata per il periodo d'imposta 2016; l'Ufficio aveva inviato dapprima avviso di 2 irregolarità, con codice atto numero 01264791714 cui seguiva un piano di rateazione (di n. 20 rate) per il pagamento delle somme dovute.
Con la cartella si contesta il mancato pagamento di una delle rate del piano di rateazione, in data
12/06/2024 per cui veniva notificato al contribuente la predetta cartella n. 083 2024 00138944 57000
(2016), contenente il ruolo n. 2024/250328 di importo pari a euro 1.881,74.
Il ricorrente sostiene non dovuto quanto iscritto a ruolo in considerazione dell'avvenuto versamento della rata in contestazione.
Si costituiva tempestivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva rigettarsi il ricorso. ln data odierna la Commissione, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti ed i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto per le ragioni che seguono.
ln relazione all'eccepita carenza ed incongrua motivazione contrariamente a quanto sostenuto in ricorso sono presenti nell'atto impugnato elementi sufficienti per porre il contribuente in condizione di apprendere i dettagli della richiesta, i presupposti di fatto e diritto su cui essa si fonda ed il calcolo esatto degli importi;
ciò secondo lo schema legale dell'atto che risulta correttamente formulato e che a tal riguardo alcun margine discrezionale risulta concesso all'ufficio emittente.
Dalla documentazione poi prodotta agli atti dal ricorrente ed in assenza di puntuale prova contraria allegata dal ricorrente emerge l'omesso versamento della rata in contestazione;
il ricorrente, infatti,dopo aver effettuato due versamenti relativi alle rate n. 1 e n. 2, ometteva di effettuare il terzo versamento, rata n. 3, e saltando quest'ultima, provvedeva viceversa a versare la rata n. 4 come da annotazione correttamente riportata dall'ufficio.
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetto il ricorso, spese compensate
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 736/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto 21 65129 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320240013894457000 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 250/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva impugnato cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, della dichiarazione modello
IVA/2017 presentata per il periodo d'imposta 2016; l'Ufficio aveva inviato dapprima avviso di 2 irregolarità, con codice atto numero 01264791714 cui seguiva un piano di rateazione (di n. 20 rate) per il pagamento delle somme dovute.
Con la cartella si contesta il mancato pagamento di una delle rate del piano di rateazione, in data
12/06/2024 per cui veniva notificato al contribuente la predetta cartella n. 083 2024 00138944 57000
(2016), contenente il ruolo n. 2024/250328 di importo pari a euro 1.881,74.
Il ricorrente sostiene non dovuto quanto iscritto a ruolo in considerazione dell'avvenuto versamento della rata in contestazione.
Si costituiva tempestivamente l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva rigettarsi il ricorso. ln data odierna la Commissione, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti ed i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto per le ragioni che seguono.
ln relazione all'eccepita carenza ed incongrua motivazione contrariamente a quanto sostenuto in ricorso sono presenti nell'atto impugnato elementi sufficienti per porre il contribuente in condizione di apprendere i dettagli della richiesta, i presupposti di fatto e diritto su cui essa si fonda ed il calcolo esatto degli importi;
ciò secondo lo schema legale dell'atto che risulta correttamente formulato e che a tal riguardo alcun margine discrezionale risulta concesso all'ufficio emittente.
Dalla documentazione poi prodotta agli atti dal ricorrente ed in assenza di puntuale prova contraria allegata dal ricorrente emerge l'omesso versamento della rata in contestazione;
il ricorrente, infatti,dopo aver effettuato due versamenti relativi alle rate n. 1 e n. 2, ometteva di effettuare il terzo versamento, rata n. 3, e saltando quest'ultima, provvedeva viceversa a versare la rata n. 4 come da annotazione correttamente riportata dall'ufficio.
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetto il ricorso, spese compensate