Ordinanza cautelare 28 luglio 2023
Sentenza 4 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 04/04/2026, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00821/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Maria Cisa Asinari Di Gresy e Guido Luciano Fusca', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Viu’, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Brunella De Blasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Massacesi e Remo Ghibaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza a firma del responsabile del servizio tecnico del Comune di Viù, dell’-OMISSIS-, notificata in pari data, con cui, relativamente alla S.C.I.A. di cui al prot.-OMISSIS- presentata dal sig. -OMISSIS- avente per oggetto “rifacimento muro e recinzione esistente con sopraelevazione dello stesso, con riporto e livellamento terreno per miglioramento area giardino”, è stata disposta la demolizione di tutte le opere in fase di realizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Dpr 380/2001 e s.m.i.;
- della precedente autorizzazione (nulla-osta) rilasciata dalla Città Metropolitana di Torino con atto -OMISSIS-, a firma del Dirigente Servizio Viabilità, limitatamente nella parte in cui il predetto atto autorizzatorio avrebbe imposto l’arretramento del muro di contenimento con sovrastante recinzione per un’ampiezza di mt 5,50 rispetto all’attuale asse stradale (mezzeria della carreggiata);
- del successivo atto autorizzatorio (nulla-osta) in data -OMISSIS- della Città Metropolitana di Torino, a firma del medesimo Dirigente in data -OMISSIS-;
- dell’ulteriore atto adottato in data -OMISSIS-, facente seguito all’istanza di riesame presentata dal sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS-;
- di ogni altro atto preliminare, presupposto, conseguente e conseguenziale, anche non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Viu’ e della Città Metropolitana di Torino;
Vista la memoria depositata il 16.2.2026, il cui contenuto è stato confermato nelle successive repliche e note d’udienza versate in atti il 27.2.2026 e il 18.3.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il dott. Marco CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l’ordinanza cautelare di rigetto n. -OMISSIS-;
Atteso che parte ricorrente, con memoria depositata il 16.2.2026 e ribadita nel pertinente contenuto con i successivi scritti difensivi, ha riferito di aver nel frattempo dato esecuzione ai provvedimenti impugnati, precisando di essersi determinata ad “ adeguarsi integralmente alle richieste che gli sono state successivamente impartite” cosicché “sulla base di questi presupposti, si desume chiaramente come sia integralmente cessata la materia del contendere” .
Considerato che, in merito alle spese di lite, il deducente “visto lo spontaneo abbattimento della costruzione preesistente prima del giudizio di merito da parte del ricorrente, anche nel pubblico interesse, lo stesso per tale ragione richiede che gli venga assegnata la compensazione integrale delle spese del giudizio. Il tutto considerando anche la complessità del contenzioso e l’ambiguità di alcuni atti istruttori precedenti” ;
Ritenuto che la sopra citata dichiarazione manifesti inequivocabilmente il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso, che va, pertanto, dichiarato improcedibile;
Ritenuto altresì che le spese di lite debbano essere poste a carico di parte deducente nella misura indicata in dispositivo, trovando applicazione il principio di soccombenza virtuale, valutate e approfondite le motivazioni dell’ordinanza cautelare di rigetto n. -OMISSIS-;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori come per legge, da ripartirsi in parti uguali in favore del Comune di Viu’ e della Città Metropolitana di Torino.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA UC, Presidente
Marco CO, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco CO | IA UC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.