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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 197/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RB MASSIMO, Presidente
NO IO, AT
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5748/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDR 24088013057 REGISTRO 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDR 24088013057 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDR 24088013057 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F.:CF_Difensore_1; PEC: Email_1) e dall'Avv. Difensore_2 (C.F. CF_Difensore_2; PEC Email_3), elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Cosenza, alla Indirizzo_1, ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Cosenza (P.IVA
06363391001) – ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato in data 17 maggio 2024 n. TDR 24088013057 avente ad oggetto il recupero:
della imposta di registro pari ad euro 7.500,00,
dell'imposta ipotecaria fissa pari ad euro 50,00,
e dell'imposta catastale fissa di euro 50,00,
in relazione all'atto del 30.04.2024 repertorio n. 1307/01009 registrato in via telematica in data 15.05.2024 al n. Numero_1 serie 1T, con il quale erano state autenticate le firme del verbale di accordo intercorso – a seguito di procedimento di media-conciliazione di controversia – tra Nominativo_1, assistita dall'Avv. Nominativo_2
, da un lato, e Nominativo_3, Nominativo_4 e Nominativo_5, assistiti dall'Avv. Nominativo_6, dall'altra, con il quale era stato riconosciuto l'intervenuto acquisto per usucapione in favore della prima dei seguenti bene siti in Crucoli:
a) alla Indirizzo_2:
fabbricato da cielo a terra sviluppantesi su tre livelli (piani terra, primo e secondo), per complessivi cinque vani catastali confinante con Indirizzo_2, con vano scale e con Indirizzo_3. Nel Catasto Fabbricati di Crucoli risulta al Indirizzo_2 ;
b) - alla Indirizzo_4:
appezzamento di terreno agricolo avente una consistenza catastale di ettari due, are ventidue e centiare sessanta (ha 2.22.60), confinante con torrente, con proprietà Nominativo_7 e con proprietà di terzi, nel Catasto Terreni di Crucoli al Indirizzo_4, particelle:
- Indirizzo_5;
- Indirizzo_6.
Giova osservare che l'atto impugnato era stato reso sulla scorta di ampia motivazione, fondata sulla scorta della tesi secondo la quale si era a cospetto di atto di dubbia veridicità, posto che era stata dichiarata tra persone legate da vincolo di parentela l'usucapione, in thesi non configurabile, ed in ragione di tanto
“dissimulante” un negozio di trasferimento del bene sottratto all'imposizione di registro: imposizione di registro gravante a titolo di imposta principale sugli stipulanti, tra i quali figurava Ricorrente_1 nella sua qualità di notaio, autore dell'autentica delle sottoscrizioni dell'accordo.
A fondamento del ricorso, l'opponente ha posto, con pregevole puntualità, due motivi: a) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 57, comma 2, del DPR n. 131 del 1986 in ragione della natura complementare dell'imposta liquidata dall'Agenzia delle Entrate;
b) la validità dell'atto notarile di usucapione, con violazione e/o falsa applicazione dell'art.20 del tur (DPR
n.131/1986).
Si è costituita Agenzia delle Entrate resistendo analiticamente e con pari dovizia di argomenti alle tesi della parte ricorrente.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume preliminare e dirimente rilievo il tema legato alla natura della imposizione attivata.
Il punctum prudens è offerto dalla verifica delle condizioni onde ritenere attivabile il recupero della imposta a carico del notaio alla luce delle disposizioni regolanti la materia.
In disparte il tema legato alla eventuale esenzione dell'imposta proporzionale di registro ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 28/2010, si impone la disamina del dettato dell'art. 57 DPR 131/1986, che al comma 1 così dispone:
“Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e
19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile”
Dispone poi il comma 2:
“La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive”.
La specifica questione, rilevante nel caso di specie, investe allora la definizione di “imposta principale”: ove tale fosse da ritenere quella in esame, essa sarebbe applicabile al notaio attestante l'autenticità delle firme dell'accordo; ove tale non fosse, nessun peso tributario su di lui sarebbe gravante.
Sovviene allora il testo dell'art. 42 del medesimo D.P.R.: “1. É principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica;
è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso”.
Il coordinato disposto delle norme sopra richiamato, come è noto, ha formato oggetto di serrato ed ampio scrutinio in giurisprudenza.
Non appare inutile ricordare, allo scopo, l'arresto giurisprudenziale cui è pervenuta la Suprema Corte: “in tema di imposta di registro, qualora in un atto notarile, anche registrato telematicamente, vengano enunciate disposizioni di altri atti, scritti o verbali, posti in essere dalle medesime parti, ma non già registrati, la cui configurazione giuridica non richiede accertamenti di fatto ovvero extratestuali nè valutazioni interpretative particolarmente complesse, purché, trattandosi di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso, gli effetti dei medesimi non siano già cessati o cessino con l'atto che li enuncia, l'imposta dovuta per tali atti in virtù della previsione di cui all'art. 22, DPR 131/1986 deve qualificarsi come imposta principale e, per richiederla in rettifica dell'autoliquidazione, l'Ente impositore può legittimamente emettere un avviso di liquidazione ai sensi degli artt. 42, comma 1, primo periodo, DPR 131/1986 e 3 ter, comma 1, d.lgs. 463/1997; in tal caso, ai sensi dell'art. 57, comma 1, DPR 131/1986, il notaio che ha ricevuto l'atto enunciante, pur in via dipendente, è responsabile per il pagamento dell'imposta solidalmente con le parti dell' atto stesso”
(Cass. Civ. Sez. Un. 24 maggio 2023 n. 14432).
Il principio sopra esposto prefigura una valutazione circa la natura del controllo dell'atto richiesto al notaio e i suoi limiti.
Merita di essere richiamato, allora, l'ulteriore principio fissato dalla Suprema Corte: “in tema di imposta ipotecaria e di registro, in base al combinato disposto degli artt. 42 e 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997, anche in caso di registrazione con procedura telematica, il notaio risponde in via solidale con i contraenti, e salvo rivalsa, unicamente per l'imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell'autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall'atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico-interpretative” (Cass.
Civ. Sez. V, Sentenza n. 15450 del 07/06/2019; id. Ordinanza n. 15998 del 09/06/2021 (Rv. 661470 - 01)
E da ultimo, quanto statuito con l'Ordinanza n. 3456 del 11/02/2021 della V Sezione della Corte di Cassazione:
“in tema di imposta di registro, la liquidazione operata dall'Amministrazione finanziaria a seguito della riqualificazione ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 dell'atto presentato per via telematica non ha natura di imposta principale (perché non viene effettuata al momento della registrazione) e neppure di imposta suppletiva (perché non è compiuta all'esito della correzione di errori o omissioni dell'Ufficio), essendo riconducibile alla figura residuale dell'imposta complementare, risultante da un'operazione ermeneutica volta a ricostruire "a posteriori" il reale contenuto giuridico dell'atto, per il cui pagamento è esclusa la responsabilità solidale del notaio rogante, in applicazione dell'art. 57, comma 2, d.P.R. cit.
Poste tali premesse, e venendo al caso di specie, deve rilevarsi che benché sussistessero embrionali elementi di dubbio – quali quelli evidenziati dalla stessa Agenzia delle Entrate in seno all'accertamento oggi impugnato e in definitiva riconducibili al peculiare rapporto di parentela tra le parti – ritiene questo Giudice che non sia dimostrata la sussistenza delle condizioni onde ritenere di essere a cospetto di imposta principale.
Non ricorrono, infatti, evidenti elementi anche di grave sospetto in ordine alla natura dissimulata dell'operazione posta in essere.
Di talché, l'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate si configura quale disposta applicazione della imposizione di registro per imposta suppletiva o complementare, in ordine alla quale deve dunque essere esclusa la solidarietà del professionista rogante (rectius, autenticante).
Ne discende, con assorbimento degli ulteriori motivi, l'accoglimento del ricorso.
I motivi della decisione e la vischiosità delle questioni e della giurisprudenza rinvenibile in materia, suggeriscono di disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. VIII, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RB MASSIMO, Presidente
NO IO, AT
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5748/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDR 24088013057 REGISTRO 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDR 24088013057 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2024
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDR 24088013057 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 (C.F.:CF_Difensore_1; PEC: Email_1) e dall'Avv. Difensore_2 (C.F. CF_Difensore_2; PEC Email_3), elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Cosenza, alla Indirizzo_1, ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Cosenza (P.IVA
06363391001) – ricorso teso ad ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato in data 17 maggio 2024 n. TDR 24088013057 avente ad oggetto il recupero:
della imposta di registro pari ad euro 7.500,00,
dell'imposta ipotecaria fissa pari ad euro 50,00,
e dell'imposta catastale fissa di euro 50,00,
in relazione all'atto del 30.04.2024 repertorio n. 1307/01009 registrato in via telematica in data 15.05.2024 al n. Numero_1 serie 1T, con il quale erano state autenticate le firme del verbale di accordo intercorso – a seguito di procedimento di media-conciliazione di controversia – tra Nominativo_1, assistita dall'Avv. Nominativo_2
, da un lato, e Nominativo_3, Nominativo_4 e Nominativo_5, assistiti dall'Avv. Nominativo_6, dall'altra, con il quale era stato riconosciuto l'intervenuto acquisto per usucapione in favore della prima dei seguenti bene siti in Crucoli:
a) alla Indirizzo_2:
fabbricato da cielo a terra sviluppantesi su tre livelli (piani terra, primo e secondo), per complessivi cinque vani catastali confinante con Indirizzo_2, con vano scale e con Indirizzo_3. Nel Catasto Fabbricati di Crucoli risulta al Indirizzo_2 ;
b) - alla Indirizzo_4:
appezzamento di terreno agricolo avente una consistenza catastale di ettari due, are ventidue e centiare sessanta (ha 2.22.60), confinante con torrente, con proprietà Nominativo_7 e con proprietà di terzi, nel Catasto Terreni di Crucoli al Indirizzo_4, particelle:
- Indirizzo_5;
- Indirizzo_6.
Giova osservare che l'atto impugnato era stato reso sulla scorta di ampia motivazione, fondata sulla scorta della tesi secondo la quale si era a cospetto di atto di dubbia veridicità, posto che era stata dichiarata tra persone legate da vincolo di parentela l'usucapione, in thesi non configurabile, ed in ragione di tanto
“dissimulante” un negozio di trasferimento del bene sottratto all'imposizione di registro: imposizione di registro gravante a titolo di imposta principale sugli stipulanti, tra i quali figurava Ricorrente_1 nella sua qualità di notaio, autore dell'autentica delle sottoscrizioni dell'accordo.
A fondamento del ricorso, l'opponente ha posto, con pregevole puntualità, due motivi: a) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 57, comma 2, del DPR n. 131 del 1986 in ragione della natura complementare dell'imposta liquidata dall'Agenzia delle Entrate;
b) la validità dell'atto notarile di usucapione, con violazione e/o falsa applicazione dell'art.20 del tur (DPR
n.131/1986).
Si è costituita Agenzia delle Entrate resistendo analiticamente e con pari dovizia di argomenti alle tesi della parte ricorrente.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume preliminare e dirimente rilievo il tema legato alla natura della imposizione attivata.
Il punctum prudens è offerto dalla verifica delle condizioni onde ritenere attivabile il recupero della imposta a carico del notaio alla luce delle disposizioni regolanti la materia.
In disparte il tema legato alla eventuale esenzione dell'imposta proporzionale di registro ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 28/2010, si impone la disamina del dettato dell'art. 57 DPR 131/1986, che al comma 1 così dispone:
“Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e
19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile”
Dispone poi il comma 2:
“La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive”.
La specifica questione, rilevante nel caso di specie, investe allora la definizione di “imposta principale”: ove tale fosse da ritenere quella in esame, essa sarebbe applicabile al notaio attestante l'autenticità delle firme dell'accordo; ove tale non fosse, nessun peso tributario su di lui sarebbe gravante.
Sovviene allora il testo dell'art. 42 del medesimo D.P.R.: “1. É principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica;
è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso”.
Il coordinato disposto delle norme sopra richiamato, come è noto, ha formato oggetto di serrato ed ampio scrutinio in giurisprudenza.
Non appare inutile ricordare, allo scopo, l'arresto giurisprudenziale cui è pervenuta la Suprema Corte: “in tema di imposta di registro, qualora in un atto notarile, anche registrato telematicamente, vengano enunciate disposizioni di altri atti, scritti o verbali, posti in essere dalle medesime parti, ma non già registrati, la cui configurazione giuridica non richiede accertamenti di fatto ovvero extratestuali nè valutazioni interpretative particolarmente complesse, purché, trattandosi di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso, gli effetti dei medesimi non siano già cessati o cessino con l'atto che li enuncia, l'imposta dovuta per tali atti in virtù della previsione di cui all'art. 22, DPR 131/1986 deve qualificarsi come imposta principale e, per richiederla in rettifica dell'autoliquidazione, l'Ente impositore può legittimamente emettere un avviso di liquidazione ai sensi degli artt. 42, comma 1, primo periodo, DPR 131/1986 e 3 ter, comma 1, d.lgs. 463/1997; in tal caso, ai sensi dell'art. 57, comma 1, DPR 131/1986, il notaio che ha ricevuto l'atto enunciante, pur in via dipendente, è responsabile per il pagamento dell'imposta solidalmente con le parti dell' atto stesso”
(Cass. Civ. Sez. Un. 24 maggio 2023 n. 14432).
Il principio sopra esposto prefigura una valutazione circa la natura del controllo dell'atto richiesto al notaio e i suoi limiti.
Merita di essere richiamato, allora, l'ulteriore principio fissato dalla Suprema Corte: “in tema di imposta ipotecaria e di registro, in base al combinato disposto degli artt. 42 e 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997, anche in caso di registrazione con procedura telematica, il notaio risponde in via solidale con i contraenti, e salvo rivalsa, unicamente per l'imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell'autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall'atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, né di valutazioni giuridico-interpretative” (Cass.
Civ. Sez. V, Sentenza n. 15450 del 07/06/2019; id. Ordinanza n. 15998 del 09/06/2021 (Rv. 661470 - 01)
E da ultimo, quanto statuito con l'Ordinanza n. 3456 del 11/02/2021 della V Sezione della Corte di Cassazione:
“in tema di imposta di registro, la liquidazione operata dall'Amministrazione finanziaria a seguito della riqualificazione ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 dell'atto presentato per via telematica non ha natura di imposta principale (perché non viene effettuata al momento della registrazione) e neppure di imposta suppletiva (perché non è compiuta all'esito della correzione di errori o omissioni dell'Ufficio), essendo riconducibile alla figura residuale dell'imposta complementare, risultante da un'operazione ermeneutica volta a ricostruire "a posteriori" il reale contenuto giuridico dell'atto, per il cui pagamento è esclusa la responsabilità solidale del notaio rogante, in applicazione dell'art. 57, comma 2, d.P.R. cit.
Poste tali premesse, e venendo al caso di specie, deve rilevarsi che benché sussistessero embrionali elementi di dubbio – quali quelli evidenziati dalla stessa Agenzia delle Entrate in seno all'accertamento oggi impugnato e in definitiva riconducibili al peculiare rapporto di parentela tra le parti – ritiene questo Giudice che non sia dimostrata la sussistenza delle condizioni onde ritenere di essere a cospetto di imposta principale.
Non ricorrono, infatti, evidenti elementi anche di grave sospetto in ordine alla natura dissimulata dell'operazione posta in essere.
Di talché, l'accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate si configura quale disposta applicazione della imposizione di registro per imposta suppletiva o complementare, in ordine alla quale deve dunque essere esclusa la solidarietà del professionista rogante (rectius, autenticante).
Ne discende, con assorbimento degli ulteriori motivi, l'accoglimento del ricorso.
I motivi della decisione e la vischiosità delle questioni e della giurisprudenza rinvenibile in materia, suggeriscono di disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sez. VIII, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.