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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/12/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 880/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 18 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato FOSCHINI FRANCESCA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARCO CONTI, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 5 N. R.G. 880/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 880/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. FOSCHINI FRANCESCA Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARESCA ARTURO
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “dichiarare l'illegittimità delle ritenute Parte_1
effettuate sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà per gli anni 2021,2022 e pagina 2 di 5 2023 e per l'effetto condannare la Controparte_2
a favore dei - al pagamento in favore del sig.
[...] Controparte_1 [...]
della somma di euro 5.356,13** a titolo di restituzione dei ratei del contributo Pt_1
di solidarietà oltre agli interessi legali maturati”.
Controparte_1
esisteva al ricorso evidenziando che comunque parte della somma
[...]
richiesta era già stata corrisposta in relazione ad un precedente titolo esecutivo già intervenuto tra le parti.
Alla prima udienza la difesa di parte ricorrente dava atto che: “la somma di € 543,72 è effettivamente stata pagata prima della notifica del ricorso, mentre la somma di €
4.812,41 residua da pagare”
La causa era istruita senza istruttoria costituenda.
Il ricorso è fondato.
In punto di diritto si richiama qui integralmente il decisum di altro giudizio (sentenza del
15.12.2022, confermata dalla Corte d'appello di Bologna) intercorso sempre tra le stesse parti e relativo ad un diverso periodo rispetto a quello oggetto del presente giudizio
(all'esito della precisazione della domanda di parte ricorrente alla prima udienza e sopra riportata).
***
Come anche recentemente ribadito dalla S.C., la privata non ha il potere di CP_1
effettuare dei prelievi quali il contributo di solidarietà (“si è più volte chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Controparte_1
dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un pagina 3 di 5 trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata” (Cass. n. 36096/2022)…
Nemmeno sugli interessi la ha ragione, posto che “…al pensionato, infatti, per CP_1
effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla fino al CP_1
momento dell'effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito «maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato» (Cass. n. 12023 del 2003; conf. Cass.
n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016); la Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite (Cass. SS.UU. n. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che «[...] Dalla affermata natura previdenziale (del credito) [...] deriva [...] che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria [...] consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito[...]”: Cass. n. 36002/2022, cit.)….
***
Ne consegue che entro i limiti della somma di € 4.812,41 va accolta anche la presente domanda.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza assolutamente prevalente e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna Controparte_3
al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 4.812,41, oltre interessi legali (con Parte_1
decorrenza dal 1.1 successivo e relativo a ciascuna annualità non corrisposta) sulle somme via via annualmente rivalutate e sino al saldo effettivo;
2) condanna Controparte_3
a rimborsare a
[...] [...]
e spese di lite, che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 2.500,00 per Pt_1
compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 18 dicembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato FOSCHINI FRANCESCA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MARCO CONTI, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 5 N. R.G. 880/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 880/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. FOSCHINI FRANCESCA Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARESCA ARTURO
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “dichiarare l'illegittimità delle ritenute Parte_1
effettuate sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà per gli anni 2021,2022 e pagina 2 di 5 2023 e per l'effetto condannare la Controparte_2
a favore dei - al pagamento in favore del sig.
[...] Controparte_1 [...]
della somma di euro 5.356,13** a titolo di restituzione dei ratei del contributo Pt_1
di solidarietà oltre agli interessi legali maturati”.
Controparte_1
esisteva al ricorso evidenziando che comunque parte della somma
[...]
richiesta era già stata corrisposta in relazione ad un precedente titolo esecutivo già intervenuto tra le parti.
Alla prima udienza la difesa di parte ricorrente dava atto che: “la somma di € 543,72 è effettivamente stata pagata prima della notifica del ricorso, mentre la somma di €
4.812,41 residua da pagare”
La causa era istruita senza istruttoria costituenda.
Il ricorso è fondato.
In punto di diritto si richiama qui integralmente il decisum di altro giudizio (sentenza del
15.12.2022, confermata dalla Corte d'appello di Bologna) intercorso sempre tra le stesse parti e relativo ad un diverso periodo rispetto a quello oggetto del presente giudizio
(all'esito della precisazione della domanda di parte ricorrente alla prima udienza e sopra riportata).
***
Come anche recentemente ribadito dalla S.C., la privata non ha il potere di CP_1
effettuare dei prelievi quali il contributo di solidarietà (“si è più volte chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Controparte_1
dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un pagina 3 di 5 trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata” (Cass. n. 36096/2022)…
Nemmeno sugli interessi la ha ragione, posto che “…al pensionato, infatti, per CP_1
effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla fino al CP_1
momento dell'effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito «maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato» (Cass. n. 12023 del 2003; conf. Cass.
n. 18558 del 2014; Cass. n. 2563 del 2016); la Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, anche un più recente arresto delle sezioni unite (Cass. SS.UU. n. 6928 del 2018) le quali, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno nuovamente ribadito che «[...] Dalla affermata natura previdenziale (del credito) [...] deriva [...] che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria [...] consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito[...]”: Cass. n. 36002/2022, cit.)….
***
Ne consegue che entro i limiti della somma di € 4.812,41 va accolta anche la presente domanda.
pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza assolutamente prevalente e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna Controparte_3
al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 4.812,41, oltre interessi legali (con Parte_1
decorrenza dal 1.1 successivo e relativo a ciascuna annualità non corrisposta) sulle somme via via annualmente rivalutate e sino al saldo effettivo;
2) condanna Controparte_3
a rimborsare a
[...] [...]
e spese di lite, che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 2.500,00 per Pt_1
compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 5 di 5