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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 13/01/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 262/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2016/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 OT . -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
difesa da Difensore_2 CF.Difensore_2 Avv. -
Avv. Difensore_3 - CF.Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliata presso Email_3
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2023 90271420 34/000 IMU 2006
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, notificato all'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE il
22.12.2023 e depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 19.4 - dopo l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992 - il sig. Ricorrente_1
Difensore_1 Associazione_1, tecnicamente assistito dal Dr. (iscritto all' di Palermo), ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, di complessivi € 3.686,96, notificatagli il 24.10.2023-.
L'agente della riscossione si è costituito in giudizio il 16.5.2024, con l'assistenza tecnica degli Avv.ti
Difensore_3 Difensore_2 e , depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Dopo il deposito di quattro atti completamente estranei al giudizio da parte del difensore del ricorrente, avvenuto il 2.10.2024, è stata fissata per il 10.10.2025 l'udienza di trattazione del ricorso.
Il 26.9.2025 il medesimo difensore ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza camerale tenutasi nella data come sopra fissata la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione impugnata fa riferimento al mancato pagamento della cartella n. 296 2012
0096139751 000, indicata come notificata il 22.6.2013 e relativa ad I.C.I. degli anni 2006, 2007,
2008 e 2009, con relative sanzioni e interessi, facente capo al Comune di Palermo.
Nel ricorso si eccepisce la mancata notificazione dell'atto presupposto e, comunque, la prescrizione dei crediti maturata nel tempo intercorso fra l'indicata data di notificazione della cartella di pagamento e quella di notificazione dell'intimazione impugnata.
Quanto al primo rilievo, l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, costituendosi in giudizio, ha fornito la prova della notificazione della cartella, avvenuta per irreperibilità relativa con il compimento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. e il mancato ritiro, da parte del destinatario della raccomandata informativa entro il prescritto periodo di giacenza;
quanto alla seconda eccezione, malgrado le sospensioni disposte prima dall'art 1, comma 623, della L. n. 147/2013 e poi dall'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (uniche applicabili nella fattispecie), i crediti risultano effettivamente prescritti, atteso che la predetta agenzia non ha fornito la prova degli "atti interruttivi della prescrizione" di cui ha scritto.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione impugnata.
Alla luce di quanto affermato da Cass. n. 30720/2025, le spese del giudizio vanno tuttavia integralmente compensate.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2016/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 OT . -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
difesa da Difensore_2 CF.Difensore_2 Avv. -
Avv. Difensore_3 - CF.Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliata presso Email_3
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2023 90271420 34/000 IMU 2006
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso/reclamo per cui è causa, notificato all'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE il
22.12.2023 e depositato nella segreteria di questa Corte il successivo 19.4 - dopo l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di cui all'art. 17 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992 - il sig. Ricorrente_1
Difensore_1 Associazione_1, tecnicamente assistito dal Dr. (iscritto all' di Palermo), ha chiesto l'annullamento della sopraemarginata intimazione di pagamento, di complessivi € 3.686,96, notificatagli il 24.10.2023-.
L'agente della riscossione si è costituito in giudizio il 16.5.2024, con l'assistenza tecnica degli Avv.ti
Difensore_3 Difensore_2 e , depositando controdeduzioni, corredate da documenti, in cui ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Dopo il deposito di quattro atti completamente estranei al giudizio da parte del difensore del ricorrente, avvenuto il 2.10.2024, è stata fissata per il 10.10.2025 l'udienza di trattazione del ricorso.
Il 26.9.2025 il medesimo difensore ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza camerale tenutasi nella data come sopra fissata la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intimazione impugnata fa riferimento al mancato pagamento della cartella n. 296 2012
0096139751 000, indicata come notificata il 22.6.2013 e relativa ad I.C.I. degli anni 2006, 2007,
2008 e 2009, con relative sanzioni e interessi, facente capo al Comune di Palermo.
Nel ricorso si eccepisce la mancata notificazione dell'atto presupposto e, comunque, la prescrizione dei crediti maturata nel tempo intercorso fra l'indicata data di notificazione della cartella di pagamento e quella di notificazione dell'intimazione impugnata.
Quanto al primo rilievo, l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, costituendosi in giudizio, ha fornito la prova della notificazione della cartella, avvenuta per irreperibilità relativa con il compimento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. e il mancato ritiro, da parte del destinatario della raccomandata informativa entro il prescritto periodo di giacenza;
quanto alla seconda eccezione, malgrado le sospensioni disposte prima dall'art 1, comma 623, della L. n. 147/2013 e poi dall'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (uniche applicabili nella fattispecie), i crediti risultano effettivamente prescritti, atteso che la predetta agenzia non ha fornito la prova degli "atti interruttivi della prescrizione" di cui ha scritto.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione impugnata.
Alla luce di quanto affermato da Cass. n. 30720/2025, le spese del giudizio vanno tuttavia integralmente compensate.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025-.
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico