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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/04/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 6224/2023
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Giulia Civiero Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6224/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 16/11/2023 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. LAROCCA ANTONIO
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. RECH SONIA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 18.4.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: “chiedendo, come da ricorso introduttivo, che l'Ill.mo Sig. Giudice voglia modificare i provvedimenti presi dal Tribunale di Treviso il 15/09/2020 – procedimento RG. n. 1346/2020 V.G. (cfr. già doc.4), stabilendo le seguenti nuove condizioni:
1) affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con collocazione prevalente della Persona_1 stessa presso il padre;
2) la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità e le tempistiche indicate dalla CTU Dott.ssa Per_1
Per_
nel proprio elaborato tecnico.
1 3) la Sig.ra corrisponderà al Sig. la somma mensile di €.250,00 Controparte_1 Parte_1
(duecentocinquanta/00), a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente che verrà comunicato, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con effetto dal provvedimento provvisorio che ha già collocato la minore presso il padre;
4) la Sig.ra corrisponderà al Sig. il 50% delle spese straordinarie della figlia, Controparte_1 Parte_1 così come previste ed individuate e con le modalità di cui al protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso;
In ogni caso con condanna della Sig.ra alla rifusione delle spese e competenze del presente Controparte_1 procedimento, nonché alla rifusione delle spese di CTU e delle spese per accertamento sanitario che il Sig. ha Pt_1 dovuto sostenere per confutare le accuse di essere un alcolista abituale, ovvero €.305,00 come da fattura che si deposita
(doc.22).”
Per parte resistente: “In via principale:
- Affidarsi ad entrambi genitori in regime di affidamento condiviso, con collocamento prevalente di Per_1 Per_1 presso la madre, con diritto di vedere e frequentare il padre:
• il mercoledì di ogni settimana quando il padre andrà a prendere la figlia a scuola (nel periodo scolastico) o dalla madre (nel periodo extrascolastico) e la riporterà a scuola (o dalla madre) il giovedì mattina alle 8;
• weekend alternato: il venerdì pomeriggio quando il padre andrà a prendere la figlia a scuola (nel periodo scolastico)
o dalla madre (nel periodo extrascolastico) e la riporterà la domenica sera alla madre (alle 20.30 dopo la cena) e ciò per 3 (tre) fine settimana al mese o nel diverso tempo di permanenza che il giudice disporrà o che le parti concorderanno;
- Disporsi che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le riguardanti la salute, Per_1
l'educazione, l'istruzione, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
- Disporsi, quanto alle festività, natalizie, pasquali, vacanze estive, festività infrasettimanali e compleanni di Per_3
che i genitori, rispettivamente, seguano il seguente calendario:
[...]
• durante le festività natalizie e pasquali: in occasione delle giornate festive di Natale e Pasqua, ad anni alterni, chi dei due genitori non trascorre con il giorno di Natale, potrà trascorrere con la minore il giorno di Pasqua e Per_1 viceversa;
in particolare, ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza, potrà trascorrere con sette (7) Per_1 giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al
6 gennaio, in modo che possa trascorrere il giorno di Natale e di Capodanno ad anni alterni con uno dei Per_1 genitori;
tre (3) giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
• durante le vacanze estive: ciascun genitore potrà trascorrere con un periodo di vacanza della durata di 15 Per_1
(quindici) giorni, anche non consecutivi, da comunicare entro il 1° maggio di ogni anno al fine di potere concordare i rispettivi periodi di ferie;
• le festività: verranno alternate di volta in volta tra i genitori durante l'anno;
• i compleanni: entrambi i genitori potranno far visita ad nel giorno del suo compleanno. Per_1
2 - Disporsi, sotto l'aspetto economico, che il ricorrente versi, a far data dalla pronuncia del provvedimento di modifica delle modalità di affidamento della minore, a titolo di contributo per il mantenimento di la somma mensile di Per_1
€ 300,00, a mezzo bonifico bancario direttamente sul conto corrente o poste pay della convenuta già noto al ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese.
Detta somma sarà automaticamente rivalutata di anno in anno, a far data dall'emissione del richiesto provvedimento, secondo le variazioni degli indici Istat.
- Disporsi che il ricorrente versi alla resistente il 50% delle spese straordinarie, previa esibizione delle pezze giustificative
(scontrini etc..), come previste nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso, il cui contenuto deve intendersi qui richiamato e ritrascritto, precisando che avrà diritto a praticare almeno uno sport all'anno e altre attività Per_1 extrascolastiche che corrispondano ai suoi interessi e alle sue aspirazioni.
- Disporsi che l'assegno sia assegnato in via esclusiva alla resistente sul cui conto corrente andrà accreditato. CP_2
- Disporsi che entrambi i genitori diano il reciproco assenso al rinnovo e al rilascio del passaporto di della carta Per_1 di identità e/o di altro documento equipollente valido all'espatrio.
- Compensi e spese di lite interamente rifusi.
In via subordinata:
Laddove il Giudice ritenesse di accogliere la proposta del CTU che prevede affidamento condiviso della minore Per_1
e per il periodo scolastico la collocazione prevalente della stessa presso il padre, disporre che il tempo di permanenza della minore presso la madre venga ampliato, per garantire il rispetto della bi-genitorialità e posto che il padre non la può tenere durante il giorno, mentre la madre ha maggiore disponibilità nel seguente modo:
- ogni lunedì dopo scuola e sino a dopo cena;
- ogni venerdì dopo scuola con impegno della madre di accompagnare la figlia a danza il venerdì sera, con pernotto presso la madre e accompagnamento della figlia minore alla casa del padre il sabato dopo pranzo,
- tre fine settimana al mese da concordare con il padre, dal venerdì dopo scuola alla domenica alle ore 20:30 dopo cena;
- Disporsi che i genitori assumano di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le riguardanti la salute, Per_1
l'educazione, l'istruzione, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
- Disporsi, quanto alle festività, natalizie, pasquali, vacanze estive, festività infrasettimanali e compleanni di Per_3
che i genitori, rispettivamente, seguano il seguente calendario:
[...]
• durante le festività natalizie e pasquali: in occasione delle giornate festive di Natale e Pasqua, ad anni alterni, chi dei due genitori non trascorre con il giorno di Natale, potrà trascorrere con la minore il giorno di Pasqua e Per_1 viceversa;
in particolare, ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza, potrà trascorrere con sette (7) Per_1 giorni durante le vacanze natalizie, un anno nel periodo dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al
6 gennaio, in modo che possa trascorrere il giorno di Natale e di Capodanno ad anni alterni con uno dei Per_1 genitori;
tre (3) giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
3 • durante le vacanze estive: la minore starà con i genitori a settimane alternate. Ciascun genitore potrà trascorrere con un periodo di vacanza della durata di 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, da comunicare entro il 1° Per_1 maggio di ogni anno al fine di potere concordare i rispettivi periodi di ferie;
• le festività: verranno alternate di volta in volta tra i genitori durante l'anno;
• i compleanni: entrambi i genitori potranno far visita ad nel giorno del suo compleanno. Per_1
- Disporsi, sotto l'aspetto economico che in ragione delle difficoltà economiche della resistente che non ha una occupazione lavorativa, laddove venga disposto a suo carico un contributo al mantenimento da versare al signor che la Pt_1 somma sia determinata in ragione di tale difficoltà e in considerazione della ripartizione dell'assegno unico al 50%.
Spese straordinarie da ripartire al 50% come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso.
Disporsi che entrambi i genitori diano il reciproco assenso al rinnovo e al rilascio del passaporto di della carta Per_1 di identità e/o di altro documento equipollente valido all'espatrio.
- Compensi e spese di lite interamente rifusi.”
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di Parte_1 CP_1 per ottenere la modifica ex art. 473 bis.29 c.p.c. del provvedimento di regolamentazione
[...] dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, , nata il [...] Persona_1 dalla relazione more uxorio tra le parti.
Allegava:
- che, terminate tra le parti la relazione affettiva e la convivenza precedentemente in essere, le stesse adivano il Tribunale per ottenere la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore con instaurazione del procedimento R.G. Per_1
1346/2020 V.G. dell'intentato Tribunale;
- che il procedimento si concludeva, a seguito di consensualizzazione, con provvedimento del
15.9.2020 che statuiva l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione del proprio diritto di visita e statuizione a proprio carico dell'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando l'importo mensile di € 300,00, con rivalutazione annuale ISTAT oltre al 50 % delle spese straordinarie, individuate e regolamentate come da Protocollo dell'intestato Tribunale;
- non essere più le condizioni concordate rispondenti all'interesse della minore:
- che, in particolare, la resistente iniziava nel frattempo nuova stabile convivenza con soggetto gravato da alcuni precedenti penali, con nascita il 27.11.2021 di un bimbo;
- essere l'abitazione della resistente inadeguata alle dimensioni del nuovo nucleo familiare e comunque in precarie condizioni igienico-sanitarie;
4 - che a seguito di sfratto la resistente gli comunicava la propria decisione di trasferirsi a IG (TV),
e quindi a notevole distanza dalla precedente residenza, sradicando così la minore dal suo contesto;
- essere la madre solita mandare a scuola la minore sporca e con vestiti logori, oltre che senza i materiali necessari e con i compiti non eseguiti;
- che la minore spesso non veniva accompagnata a scuola dalla madre – senza validi motivi o per mera dimenticanza – con conseguente vulnus nella frequenza scolastica;
- non provvedere la madre a farsi carico della propria quota delle spese straordinarie;
- di essere in grado di gestire un collocamento prevalente della minore presso di sé.
Chiedeva, quindi, la conferma dell'affido condiviso ma con collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita della madre e la statuizione in capo alla stessa dell'obbligo di farsi carico del mantenimento della minore versando l'importo di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione
ISTAT, e il 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
− Decorsi i termini ex art. 473 bis.17 c.p.c. il ricorrente compariva con il proprio difensore all'udienza del 20.2.2024 e il Giudice dichiarava la contumacia della resistente, procedendo poi all'audizione della parte comparsa.
− A scioglimento della riserva assunta, il Giudice, con ordinanza del 21.2.2024, provvedendo ex art. 473 bis.22 c.p.c., disponeva il collocamento prevalente della minore presso il padre, regolamentando il diritto di visita della madre e revocando l'obbligo di mantenimento del padre con decorrenza dal mese di marzo 2024, ferma la divisione delle spese straordinarie al 50 % tra i genitori.
Inoltre, il Giudice incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti di prendere in carico il nucleo e di relazionare sulla situazione della minore.
− In data 28.3.2024 il ricorrente faceva istanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. chiedendo la modifica dei provvedimenti provvisori con limitazione delle visite della madre al weekend, a tutela di un'adeguata frequenza scolastica della minore.
− La richiesta veniva parzialmente accolta dal Giudice con ordinanza del 29.3.2024.
− Il 3.4.2024 il ricorrente presentava nuova istanza di modifica ex art. 473 bis.23 c.p.c. chiedendo un'ulteriore diminuzione delle visite della madre.
La richiesta veniva rigettata dal Giudice con ordinanza del 4.4.2024 in assenza di nuove sopravvenienze e in attesa della relazione richiesta ai Servizi.
− I Servizi depositato il 16.5.2024 la relazione agli stessi richiesta.
− Il 20.5.2024 si costituiva che contestava quanto ex adverso dedotto e allegava: Controparte_1
- essere stata effettuata la notifica del ricorso introduttivo nel luogo di propria residenza formale, da sé rilasciato prima della formalizzazione del trasferimento nella nuova abitazione di IG
(TV), non potendo perciò sapere della pendenza del procedimento;
5 - di essere stata fin dall'inizio della relazione vittima di soprusi e minacce da parte del ricorrente;
- essere il ricorrente solito abusare di alcool;
- che proprio a causa dello stato di alterazione da sostanze alcoliche, a un certo punto il ricorrente aveva allontanato lei e la figlia – allora di due anni – dall'abitazione familiare;
- che il ricorrente, saputo della sua seconda gravidanza, rifiutava di vedere la minore per otto mesi;
- di avere attualmente in gestione con il nuovo compagno un bar a IG (TV), al piano terra della propria abitazione;
- di aver più volte inutilmente proposto al ricorrente- visto il proprio trasferimento a IG (TV) – di iscrivere lì a scuola la minore per agevolarne la gestione oltre che per assecondare le richieste della stessa, date le difficoltà in essere con gli attuali compagni;
- essere le assenze scolastiche della minore riconducibili alla propria impossibilità di condurla a scuola nei giorni di pioggia in assenza di auto, e di aver inutilmente chiesto al ricorrente di supplire;
- essere sopravvenuto un forte disagio di a fronte del collocamento prevalente presso il Per_1 padre;
- essere abitudine del padre portare con sé la minore in posti del tutto inadeguati, quali i bar dallo stesso frequentati;
- essere il ricorrente discontinuo nel versamento di quanto dovuto come mantenimento della minore;
- di aver effettivamente affrontato un periodo di difficoltà nell'organizzazione degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, a causa dello sfratto subito e della mancanza di lavoro, e di non essere stata adeguatamente supportata dal ricorrente.
Chiedeva la revoca della propria dichiarazione di contumacia e la rimessione in termini rispetto alle decadenze maturate.
Nel merito, chiedeva, fermo l'affido condiviso della minore, il collocamento prevalente di Per_1 presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita del padre, l'autorizzazione all'iscrizione scolastica alla Primaria di IG (TV), la statuizione a carico del padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della minore versando l'importo di € 300,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Treviso, e con Assegno unico interamente a proprio favore.
− All'udienza del 21.5.2024 – fissata per l'esame della relazione – comparivano personalmente entrambe le parti e venivano sentite.
− A scioglimento della riserva assunta il Giudice, con ordinanza del 22.5.2024, rigettava la richiesta di rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. avanzata dalla resistente, non sussistendo i presupposti per l'accoglimento della stessa.
Il Giudice, inoltre, considerate le reciproche allegazioni della parti e l'elevata conflittualità tra le stesse, 6 disponeva C.T.U. chiedendo alla Consulente nominata una relazione intermedia relativa al collocamento e all'iscrizione scolastica della minore.
− Nel corso della consulenza il ricorrente proponeva nuova istanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. su cui veniva instaurato il contraddittorio con la resistente.
All'esito il Giudice rigettava l'istanza del ricorrente, nel contempo accogliendo la richiesta della resistente relativa all'autorizzazione a iscrivere la minore al centro estivo di IG (TV), dato il collocamento prevalente della minore presso la madre in periodo non scolastico, e fermo il potere di sperimentazione di diversi turni di visita già attribuito alla CTU.
In particolare, il Giudice, considerato che la modifica del collocamento era stata disposta in via provvisoria e urgente a fronte delle difficoltà scolastiche della minore, riteneva di ripristinare durante le vacanze estive – in attesa del prossimo deposito della relazione intermedia da parte della C.T.U. – i precedenti tempi di visita, frutto di accordo tra le parti recepito nel 2020, non sussistendo in periodo estivo i presupposti posti alla base della precedente modifica.
− Successivamente al deposito della relazione intermedia da parte della Consulente, il Giudice con ordinanza dell'8.8.2024 – preso atto di quanto nella stessa esposto – rigettava la richiesta di iscrizione scolastica della minore in altro istituto.
− Dopo il deposito della relazione definitiva, i difensori e la resistente comparivano all'udienza del
20.2.2025, fissata per esame della relazione, all'esito della quale, sciogliendo la riserva assunta, il
Giudice fissava udienza per la rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 473bis.28 c.p.c.
***
Sull'affido, il collocamento e le visite alla minore
− Il presente procedimento è stato instaurato dal ricorrente ex art. 473 bis.29 c.p.c. per ottenere la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore stabilite dall'intestato Tribunale con decreto del 15.9.2020, emesso a definizione del procedimento V.G.
1346/2020 recependo l'accordo intervenuto tra le parti in corso di causa.
Il regime in essere prevedeva l'affido condiviso della minore, il collocamento prevalente presso la madre (con visite del padre 3 fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita da scuola, alle 18 della domenica oltre a un pomeriggio infrasettimanale con riaccompagnamento la mattina successiva), con statuizione a carico del padre dell'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando all'odierna resistente l'importo di € 300,00 mensili, con rivalutazione ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Treviso (doc. 4 ricorrente).
− Ciò preliminarmente chiarito, è emersa la sussistenza, a seguito dell'istruttoria espletata, dei presupposti per modificare il regime in essere, in particolare quanto al collocamento e alle visite delle
7 minore (e, di conseguenza alle correlate condizioni economiche).
− Si premette, con riferimento alla relazione della C.T.U. che le conclusioni peritali, che saranno di seguito richiamate al fine dell'individuazione delle migliori condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, risultano raggiunte previo scrupoloso esame del caso e risultano logiche e congruamente motivate.
Le stesse non sono state efficacemente contestate dalle osservazioni del C.T.P. di parte ricorrente, cui la C.T.U. ha dato adeguata risposta.
Per questo, tali conclusioni possono essere poste a base della presente decisione: in tale cornice andrà regolamentato l'affidamento della minore.
− All'esito dell'istruttoria espletata, può essere confermato l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, come richiesto concordemente dagli stessi.
− Rispetto a tale regime, la stessa C.T.U. non ha rilevato, allo stato, la contrarietà all'interesse della minore, pur evidenziando essere la madre “una persona non sempre responsabile e molto impulsiva a vivere nuove esperienze. La sfiducia che nutre nei confronti del signor come ex-compagno sembra pervadere anche il ruolo Pt_1 genitoriale che devono condividere” (relazione 2.3.2025, pag. 75).
− Il ricorrente, da parte sua, si è sottoposto al test del capello con esito negativo circa l'ipotesi di dipendenza da alcol, risultando sul punto del tutto infondate, quindi, le accuse allo stesso mosse dalla resistente.
− Va inoltre rilevato che la Consulente ha dato atto che proprio la sig.a – nonostante avesse CP_1 allegato una dipendenza da alcol del compagno, con conseguenti accertamenti da parte della C.T.U. sul punto – “non si è sottoposta al test del capello seppure avesse espresso il suo consenso non presentandosi all'appuntamento comunicato dal laboratorio di tossicologia forense. Non si può escludere in modo oggettivo pertanto che la sig.a non faccia uso di sostanze psicotrope” (relazione 3.2.2025, pag. 76).
− Alla luce di quanto sopra, si ritiene che sussistano i presupposti per accogliere la richiesta del ricorrente di condannare la resistente al rimborso della spesa dallo stesso sostenuta per il test, causata dalle allegazioni della resistente sul punto, risultate del tutto infondate.
***
− Quanto alla gestione scolastica della minore, le difficoltà della madre – lamentate dal ricorrente – trovavano riscontro già nella documentazione allegata al ricorso introduttivo, documentazione che aveva determinato la modifica ex art. 473 bis.22 c.p.c. del precedente regime, con collocamento prevalente presso il padre e riduzione dalla permanenza infrasettimanale della minore presso la madre.
− Le visite della madre venivano poi ulteriormente ridotte con l'ordinanza del 29.3.2024 con cui il
Giudice prendeva atto – sulla base della nuova produzione documentale allegata dal ricorrente all'istanza del 28.3.2024 – delle perduranti e numerose note riportate dalla minore, in appena un mese
8 di frequenza, riferibili ai turni di responsabilità della madre.
− Le criticità in ambito scolastico venivano poi confermate anche dai Servizi sociali con la relazione del
13.5.2024, seppur specificando come le insegnanti avessero riscontrato significativi miglioramenti a seguito del sopravvenuto collocamento prevalente di presso il padre. Per_1
− Le difficoltà della madre nel gestire la figlia dal punto di vista scolastico non risultano circoscritte a un periodo di tempo limitato – come dalla stessa sostenuto – ma risultano sussistere da anni, con frequenti assenze della minore, sacrificata alle difficoltà di gestione incontrate dalla resistente.
− La C.T.U. stessa ha approfondito tale aspetto, a tal fine acquisendo materiale scolastico della minore,
e ha all'esito riportato: “Nel corso della CTU ho potuto acquisire tutti i libri e i quaderni della III elementare grazie alla collaborazione del sig. e si è osservato che molte pagine non erano completate e che i quaderni spesso non Pt_1 erano finiti ma venivano iniziati nuovi molto spesso senza concludere quello precedente. Tali osservazioni hanno portato la sottoscritta a ritenere le dichiarazioni del padre rispetto alla gestione scolastica materna coerenti al vero” (relazione
3.2.2025, pag. 45).
− Alla luce di quanto sopra, l'attuale collocamento prevalente presso il padre risulta meglio rispondere alle esigenze della minore garantendo alla stessa una frequenza scolastica regolare e proficua.
− Per il collocamento prevalente della minore presso il padre ha concluso anche la Consulente Tecnica nominata che ha evidenziato ulteriori aspetti a sostegno di tale soluzione.
− Dal punto di vista degli spazi, la C.T.U. ha evidenziato che “L'ambiente familiare materno appare viziato dalle detenzione agli arresti domiciliari del compagno della madre e dalle sue modalità invadenti inserendosi anche con la sua firma nel libretto scolastico della bambina” (relazione 3.2.2025, pag. 78).
− Peraltro, l'inadeguatezza dell'ambiente materno era già stata evidenziata dai Servizi con la relazione di visita domiciliare depositata il 7.10.2024 in cui riportavano che – seppure la visita fosse stata concordata – l'ambiente appariva fatiscente e poco curato, oltre che non del tutto adatto ad accogliere dei minori (bombola del gas collocata in modo pericoloso, finestra spalancata del giro scala).
− La C.T.U. (relazione 3.2.2025, pag. 45) ha dato poi atto che nel frattempo la madre aveva manifestato l'intenzione di trasferirsi nuovamente, tornando a Crespano (TV) e quindi avvicinandosi ai propri genitori e alla scuola frequentata dalla minore, precisando però: “Nel corso del colloquio di dicembre però la sig.a non aveva ancora attuato il trasferimento impedendo di fatto alla sottoscritta di poter sperimentare un CP_1 altro calendario. Le motivazioni del mancato trasferimento, che pareva essere programmato per dicembre 2024, sono parse vaghe in quanto la sig.a ha dichiarato che l'appartamento che doveva affittare non si è liberato a causa di un infortunio ad un arto della precedente inquilina.”.
− Non può non evidenziarsi sul punto come la resistente abbia già effettuato due traslochi negli ultimi due anni e stia ancora cercando una propria stabilità lavorativa e abitativa: situazione che risulta incompatibile con l'esigenza di di avere punti di riferimento sicuri e una continuità anche nella Per_1
9 frequenza scolastica e nelle varie attività frequentate.
− A fronte delle difficoltà materne, il padre risulta focalizzato sui bisogni della figlia che, peraltro, in base ai test effettuati durante la consulenza “dimostra un legame privilegiato con il padre” (relazione 3.2.2025, pag.
72).
− La CTU ha anche rilevato: “Ai test (Port e Sat) la minore dimostra un legame privilegiato con il padre e un modello di attaccamento insicuro ambivalente.
I bambini con tale modalità di attaccamento sono insicuri nell'esplorazione del mondo, hanno ansia di abbandono, incapacità di sopportare distacchi prolungati, sfiducia nelle proprie capacità e la convinzione di non essere amabili.
L'attaccamento insicuro ambivalente si sviluppa quando il caregiver è focalizzato sui propri bisogni emotivi, per cui non si sintonizza con quelli del figlio. A volte risponde, a volte non risponde, altre volte accudisce il figlio quando non c'è bisogno, risultando imprevedibile. Tra i due genitori di chi sembra più disorganizzato e in difficoltà nel gestire Per_1 la sua presenza con la figlia sembra essere la madre.” (relazione 3.2.2025, pag. 72).
Ci sono dunque elementi per ritenere che il precedente collocamento prevalente presso la madre abbia inciso negativamente sulla minore.
Alla luce di quanto sopra va confermato il collocamento prevalente della minore presso il padre.
− Quanto al regime delle telefonate e delle visite, la C.T.U. ha dato atto di un accordo raggiunto dalle parti su tali aspetti (relazione 3.2.2025, pag. 46): “Chiama l'altro il genitore che ha con sé tra le 19:30 Per_1
e le 20:30, lasciando la riservatezza necessaria alla minore per parlare. Il calendario di visita a week-end alternati da venerdì a lunedì riaccompagnamento a scuola e tutti i pomeriggi del lunedì materni, per offrire la garanzia alla minore di una continuità didattica”.
− La C.T.U., in particolare – a fronte della richiesta del ricorrente di avere con sé la minore anche nel pernotto del venerdì - ha evidenziato l'importanza di preservare tempi adeguati con la madre (relazione
3.2.2025, pag. 46), valutazione che appare condivisibile.
− Alla luce di quanto emerso, può essere recepito il calendario proposto e sperimentato dalla C.T.U. – riportato in parte dispositiva - che risulta idoneo ad assicurare alla minore una regolare e proficua frequenza scolastica a fronte, comunque, di tempi adeguati con la madre.
− Va poi evidenziato che la C.T.U. ha espressamente escluso che a fronte di un eventuale effettivo trasferimento della madre in luogo più vicino alla scuola della minore, possano sopravvenire i presupposti per un nuovo collocamento prevalente della minore presso la madre: emerge chiaramente dalla relazione che le difficoltà di gestione rilevate a carico della resistente prescindono dalla distanza dall'istituto, tanto che la CTU ha espressamente evidenziato: “anche nel passato seppur residente a 600 metri dalla scuola non era in grado di gestire la bambina né nelle frequenze né tantomeno nell'esecuzione corretta dei compiti per casa” (relazione 3.2.2025, pag. 79).
− Infine, la C.T.U. ha suggerito – oltre all'avvio da parte della resistente di un percorso personale di
10 consapevolezza e autostima – il monitoraggio del nucleo per un anno da parte dei Servizi sociali con obbligo di tempestiva relazione nel caso in cui la minore non dovesse risultare seguita adeguatamente da uno o da entrambi i genitori.
***
Sulle statuizioni economiche
− Quanto alle rispettive situazioni economiche va osservato quanto segue.
− La resistente, sentita all'udienza del 20.2.2025 ha dato atto di essere disoccupata da qualche settimana e di essere tornata provvisoriamente a vivere con minore avuto dalla nuova relazione, presso Per_4 la casa dei propri genitori a Crespano (TV).
− Ha dichiarato di aver già individuato nuovo immobile dove trasferirsi in locazione con il compagno a
Paderno (TV).
− Il ricorrente da parte sua risultava titolare nel 2022, in base all'ultima dichiarazione dei redditi depositata, di un reddito medio netto mensile di € 2.700,00 (doc. 13 ricorrente), in diminuzione rispetto all'anno precedente in cui era pari a € 4.150,00 netti mensili (doc. 12 ricorrente). Fluttuazioni comprensibili trattandosi di reddito d'impresa.
− Il ricorrente risulta, inoltre, gravato da canone di locazione per € 450,00 mensili (doc. 15 ricorrente).
− Alla luce di quanto sopra, risulta congruo statuire la percezione dell'AU al 100 % a favore del ricorrente, quale genitore prevalentemente collocatario (Cass. civ. ord. n. 4672 pubblicata il 22 febbraio
2025).
− In considerazione di ciò, viene statuito a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della minore versando entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di € 150,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
− Considerata, inoltre, la rilevante disparità reddituale in essere tra le parti, le spese straordinarie per la minore vengono poste per il 70 % a carico del padre e per il rimanente 30 % a carico della madre, regolamentate e individuate come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
***
Sulle spese di lite
− Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. mod., tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata, seguono la soccombenza della resistente.
− Le spese di C.T.U., liquidate con decreto del 5.2.2025, vengono definitivamente poste per il 50 % a carico di ciascuna parte essendo stato espletato l'approfondimento dell'interesse della minore.
Per i motivi evidenziati in parte motiva, viene disposta a carico della resistente la condanna a rifondere al ricorrente le spese dell'accertamento sanitario da questo effettuato in sede di C.T.U., e a seguito delle allegazioni della stessa, risultate infondate (doc. 22 ricorrente).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
6224/2023 R.G., a modifica del decreto emesso dall'intestato Tribunale il 15.9.2020 a definizione del procedimento 1346/2020 V.G.:
1. Conferma l'affido condiviso di a entrambi i genitori. Per_1
2. Dispone che la minore sia collocata in via prevalente presso il padre.
3. La madre vedrà la minore:
• nel periodo scolastico a weekend alternati (da venerdì a domenica sera entro le ore 20.30) e tutti i lunedì pomeriggio.
• Nelle vacanze estive, la minore starà con i genitori a settimane alternate con scambio il lunedì mattina, preferibilmente presso un centro estivo, con conseguente autonomia delle parti nella scelta del centro estivo nella propria settimana di competenza.
Vacanze Natalizie: negli anni pari la madre farà la settimana dal 23 al 30 dicembre e mentre il padre dal 30 dicembre ore 18 al 6 gennaio ore 18 e negli anni dispari si invertiranno i periodi.
Vacanze Pasquali: da Giovedì Santo alla domenica ore 18 di Pasqua negli anni dispari con il padre e in quelli pari con la madre;
dalla domenica di Pasqua ore 18 al riaccompagnamento a scuola con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari.
Regolamentazione come da C.T.U. per i paragrafi “Salute e malattia”, “Scuola e viaggi di istruzione”,
“Attività sportive, culturali e religiose”.
In caso di emergenze di tipo sanitario e/o scolastico entrambi i genitori saranno coinvolti e le richieste/proposte dell'altro sulle necessità della minore dovranno ottenere la risposta per scritto (mail o whatsapp) entro 24 ore: in caso contrario il genitore che ha formulato la richiesta potrà muoversi autonomamente.
4. Con decorrenza dalla data della presente pronuncia, contribuirà in via indiretta Controparte_1 al mantenimento della minore versando a entro il giorno 10 di ogni mese Parte_1
l'importo di € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore;
importo soggetto a rivalutazione annuale ISTAT.
5. Spese straordinarie per la minore al 70 % a carico del padre e per il rimanente 30 % a carico della madre, regolamentate e individuate come da Protocollo del Tribunale di Treviso.
6. Assegno unico al 100 % a favore del ricorrente, quale genitore prevalentemente collocatario.
7. Dispone il monitoraggio del nucleo per un anno da parte dei Servizi sociali con obbligo di tempestiva relazione nel caso in cui la minore non dovesse risultare seguita adeguatamente da uno o da entrambi i genitori o nel caso in cui la sig.a creasse altri impedimenti per le necessità di base della figlia CP_1
(dentista, visite mediche suggerite dal pediatra di base ecc).
In particolare, i Servizi dovranno monitorare, come da indicazioni fornite dalla CTU: la tenuta della 12 madre sul piano emotivo, la tenuta della madre all'impegno di aiutare la figlia in ambito scolastico;
la capacità della madre di garantire alla figlia la frequenza delle attività extrascolastiche.
I Servizi proporranno alla resistente l'avvio di un percorso personale di consapevolezza e autostima, come suggerito dalla C.T.U.
− Condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1
€ 3.809,00 per compensi, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA come per legge;
− pone le spese di C.T.U., come liquidate con decreto del 5.2.2025, definitivamente a carico delle parti nella misura di metà ciascuna;
− condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente la spesa effettuata per accertamento sanitario di cui al doc. 22 di parte ricorrente.
Dispone la trasmissione della presente sentenza a cura della Cancelleria ai Servizi Sociali con riferimento alla posizione della minore , nata a [...] il [...], per quanto Persona_1 statuito in parte dispositiva.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 22/04/2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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