Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 3503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3503 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03503/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02034/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2034 del 2025, proposto da
Officine Cst S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pittala' e Vincenzo Palomba, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Pittalà in Catania, viale Regina Margherita n.33;
contro
Comune di Zafferana Etnea, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 351/2025 emesso dal Tribunale di Catania in data 14 febbraio 2025, depositato in Cancelleria e notificato al Comune di Zafferana Etnea in pari data, dichiarato esecutivo in data 29 aprile 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. US NI RO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Decreto Ingiuntivo n. 351/2025 del 14 febbraio 2025 del Tribunale di Catania, dichiarato esecutivo a seguito di mancata opposizione allo stesso in data 29/04/2025 – ed ulteriormente notificato in copia conforme all’originale ai fini dell’esecuzione sempre in data 29/04/2025, unitamente al decreto di esecutorietà -, è stato ingiunto al Comune di Zafferana Etnea di pagare alla società CST s.r.l. (già Officine CST s.p.a.) la somma di € 10.230,05 a titolo di interessi moratori maturati sulla sorte capitale pagata con ritardo, oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate € 145,50 per spese, in € 567,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali come per legge, IVA, CPA.
Nonostante la notifica del Decreto Ingiuntivo dichiarato esecutivo in data 29.04.2025, il Comune di Zafferana Etnea non ha ancora pagato tale somma al sopra menzionato creditore.
Pertanto, ritenendo esser vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la società CST s.r.l., con ricorso notificato il 01/10/2025, ha agito per ottenere l’ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 351/2025 del 14 febbraio 2025 del Tribunale di Catania.
L’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
Il giorno 04/12/2025 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 29/04/2025) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 01/10/2025, dopo 154 giorni dall’avvenuta notifica del Decreto Ingiuntivo n. 351/2025 del 14 febbraio 2025 del Tribunale di Catania, dichiarato esecutivo a seguito di mancata opposizione allo stesso in data 29/04/2025. Né occorre, in questo caso, fornire la prova, da parte della ricorrente, del passaggio in giudicato di quest’ultimo – così come invece per le sentenze del G.O. –, dato che nell’ipotesi di Decreto Ingiuntivo a ciò supplisce la sua dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. (anche in considerazione del fatto che una eventuale opposizione tardiva a norma dell’art. 650 c.p.c. non priva di efficacia esecutiva ipso iure il provvedimento monitorio, ma si limita a renderne possibile la sospensione dell’efficacia in base ai criteri di cui all’art. 649 c.p.c.).
Nel merito, la pretesa esercitata dai ricorrenti trova fondamento nel Decreto Ingiuntivo sopra indicato. Il collegio pertanto accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Comune di Zafferana Etnea di procedere al pagamento in favore della società ricorrente della la somma di € 10.230,05 a titolo di interessi moratori maturati sulla sorte capitale pagata con ritardo, oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate € 145,50 per spese, in € 567,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali come per legge, IVA, CPA., entro il termine di giorni 60 dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Zafferana Etnea, affinchè assicuri la ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 351/2025 del 14 febbraio 2025 del Tribunale di Catania entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina al Comune di Zafferana Etnea di procedere al pagamento in favore della società ricorrente della la somma di € 10.230,05 a titolo di interessi moratori maturati sulla sorte capitale pagata con ritardo, oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate € 145,50 per spese, in € 567,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali come per legge, IVA, CPA., entro il termine di giorni 60 dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine indicato al paragrafo precedente, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Zafferana Etnea, affinchè assicuri la ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 351/2025 del 14 febbraio 2025 del Tribunale di Catania entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 1.000,00 (mille/00) euro, più accessori così come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN IC, Presidente
US NI RO IN, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US NI RO IN | AN IC |
IL SEGRETARIO