Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 649
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti prodromici

    Il giudice rileva che le eccezioni relative alla omessa notifica degli atti presupposti delle cartelle di pagamento avrebbero dovuto essere sollevate entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica delle cartelle stesse.

  • Rigettato
    Mancata valida notifica delle cartelle di pagamento

    Il giudice accerta la regolare notificazione delle cartelle di pagamento e rileva che la ricorrente è decaduta dal potere di sollevare censure, inclusa quella relativa alla validità della notifica, non avendo impugnato gli atti entro il termine di sessanta giorni.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere impositivo e prescrizione del diritto di riscossione

    Il giudice esclude la maturazione della prescrizione, poiché i termini di prescrizione non erano decorsi tra la notifica delle cartelle e la notifica del sollecito di pagamento.

  • Altro
    Avvenuto pagamento e conseguente carenza del presupposto impositivo

    Il giudice, sulla base della documentazione parziale fornita dalla ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla cartella di pagamento n. 29320230010849943/000, in quanto risulta pagata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 649
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 649
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo