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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 649/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARINO IGNAZIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3691/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 29320249000270055000 BOLLO 2015
- SOLLECITO PAGAM n. 29320249000270055000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210044289444000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230010849943000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 151/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.3.2024 all'ADER, Ricorrente_1 impugnava il documento n. 2932024900027005500, notificatole in data 30/1/2024 , con il quale veniva sollecitato il pagamento della cartella di pagamento n. 2932021004428944 di €. 225,86 asseritamente notificata in data 05/09/2021 per tasse automobilistiche anno 2015 e la cartella di pagamento n. 29320230010849943 di €. 182,58 per tasse automobilistiche anno 2020, per un totale di €. 408,44.
Eccepiva:
1. La mancata notifica degli atti prodromici
2. La mancata valida notifica delle cartelle di pagamento
3 La decadenza dal potere impositivo e prescrizione del diritto di riscossione
3. L'avvenuto pagamento e conseguente carenza del presupposto impositivo.
Chiedeva l'annullamento del sollecito di pagamento e delle cartelle presupposte.
L'ADER, costituitasi in giudizio, eccepiva la mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione nel presente giudizio relativamente ai motivi di opposizione che si riferiscono alla legittimità dell'iscrizione a ruolo ed in particolare alle attività compiute dall'Ente Impositore o che lo stesso avrebbe dovuto compiere prima della consegna del ruolo all'Agente della Riscossione . Per tali eccezioni unico soggetto legittimato a controdedurre era l'Ente Impositore e, pertanto, chiedeva l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 546/92.
Documentava la regolare notifica delle cartelle di pagamento , chiedendo preliminarmente di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e disporre la chiamata dei terzi in causa, in via subordinata il rigetto delle domande attrici.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione allegata in atti si evince la regolare notificazione delle cartelle di pagamento, atti questi prodromici del sollecito di pagamento impugnato.
Ed in particolare:
1. la cartella di pagamento n. 2932021004428944/000, relativa a Tassa automobilistica
2015, è stata regolarmente notificata il 05.09.2022 .
2. la cartella di pagamento n. 29320230010849943/000, relativa a Tassa automobilistica 2020 è stata regolarmente notificata il 26.5.2023 .
Dette cartelle non sono state impugnate entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della loro notificazione e quindi la ricorrente è decaduta dal potere di sollevare censure (tra cui anche quelle relativi alla omessa notifica degli atti presupposti delle cartelle di pagamento) che, ai sensi dell'art. 21 D.
Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte, a pena di preclusione, entro il menzionato termine di decadenza. Nessuna prescrizione può dirsi maturata in quanto dalla notificazione delle cartelle di pagamento ( 05.09.2022 la cartella relativa all'annualità di imposta 2015 e 26.5.2023 la cartella relativa all'annualità di imposta 2020) alla data di notifica del sollecito di pagamento (30.01.2024) non erano decorsi i termini di prescrizione.
La ricorrente ha poi evidenziato di avere provveduto al pagamento delle tasse automobilistiche 2015 e 2020 ed ha depositato documentazione che tuttavia è parziale.
Infatti ha depositato soltanto le prime due pagine della “Lista dei documenti cartelle/avvisi che risultano pagati a partire dall'anno 2000” da cui risulta pagata la tassa automobilistica relativa alla sola cartella di pagamento n. 29320230010849943/000. Pertanto, in relazione a detta cartella, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Ai sensi dell'art. 46 D.Lvo 546/1992, “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”. Nel caso in specie, ne sovviene, a seguito dell'operato pagamento da parte della ricorrente, il venire meno dell'interesse ad agire e resistere, con conseguente pronuncia di cui al dispositivo .
Il ricorso va rigettato in relazione alla cartella di pagamento nr. 2932021004428944/000.
Ogni altra eccezione e controdeduzione sollevata dalle parti è da ritenersi superata e assorbita dalle motivazioni che precedono
In relazione alle motivazioni a base della presente decisione, conforme a criteri di giustizia è la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica , dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla cartella di pagamento nr.29320230010849943/000 e rigetta nel resto il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Catania il 14 gennaio 2026
Il giudice
(dr.ssa Ignazia Barbarino)
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARINO IGNAZIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3691/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 29320249000270055000 BOLLO 2015
- SOLLECITO PAGAM n. 29320249000270055000 BOLLO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210044289444000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230010849943000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 151/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.3.2024 all'ADER, Ricorrente_1 impugnava il documento n. 2932024900027005500, notificatole in data 30/1/2024 , con il quale veniva sollecitato il pagamento della cartella di pagamento n. 2932021004428944 di €. 225,86 asseritamente notificata in data 05/09/2021 per tasse automobilistiche anno 2015 e la cartella di pagamento n. 29320230010849943 di €. 182,58 per tasse automobilistiche anno 2020, per un totale di €. 408,44.
Eccepiva:
1. La mancata notifica degli atti prodromici
2. La mancata valida notifica delle cartelle di pagamento
3 La decadenza dal potere impositivo e prescrizione del diritto di riscossione
3. L'avvenuto pagamento e conseguente carenza del presupposto impositivo.
Chiedeva l'annullamento del sollecito di pagamento e delle cartelle presupposte.
L'ADER, costituitasi in giudizio, eccepiva la mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione nel presente giudizio relativamente ai motivi di opposizione che si riferiscono alla legittimità dell'iscrizione a ruolo ed in particolare alle attività compiute dall'Ente Impositore o che lo stesso avrebbe dovuto compiere prima della consegna del ruolo all'Agente della Riscossione . Per tali eccezioni unico soggetto legittimato a controdedurre era l'Ente Impositore e, pertanto, chiedeva l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 546/92.
Documentava la regolare notifica delle cartelle di pagamento , chiedendo preliminarmente di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e disporre la chiamata dei terzi in causa, in via subordinata il rigetto delle domande attrici.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione allegata in atti si evince la regolare notificazione delle cartelle di pagamento, atti questi prodromici del sollecito di pagamento impugnato.
Ed in particolare:
1. la cartella di pagamento n. 2932021004428944/000, relativa a Tassa automobilistica
2015, è stata regolarmente notificata il 05.09.2022 .
2. la cartella di pagamento n. 29320230010849943/000, relativa a Tassa automobilistica 2020 è stata regolarmente notificata il 26.5.2023 .
Dette cartelle non sono state impugnate entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della loro notificazione e quindi la ricorrente è decaduta dal potere di sollevare censure (tra cui anche quelle relativi alla omessa notifica degli atti presupposti delle cartelle di pagamento) che, ai sensi dell'art. 21 D.
Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte, a pena di preclusione, entro il menzionato termine di decadenza. Nessuna prescrizione può dirsi maturata in quanto dalla notificazione delle cartelle di pagamento ( 05.09.2022 la cartella relativa all'annualità di imposta 2015 e 26.5.2023 la cartella relativa all'annualità di imposta 2020) alla data di notifica del sollecito di pagamento (30.01.2024) non erano decorsi i termini di prescrizione.
La ricorrente ha poi evidenziato di avere provveduto al pagamento delle tasse automobilistiche 2015 e 2020 ed ha depositato documentazione che tuttavia è parziale.
Infatti ha depositato soltanto le prime due pagine della “Lista dei documenti cartelle/avvisi che risultano pagati a partire dall'anno 2000” da cui risulta pagata la tassa automobilistica relativa alla sola cartella di pagamento n. 29320230010849943/000. Pertanto, in relazione a detta cartella, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Ai sensi dell'art. 46 D.Lvo 546/1992, “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”. Nel caso in specie, ne sovviene, a seguito dell'operato pagamento da parte della ricorrente, il venire meno dell'interesse ad agire e resistere, con conseguente pronuncia di cui al dispositivo .
Il ricorso va rigettato in relazione alla cartella di pagamento nr. 2932021004428944/000.
Ogni altra eccezione e controdeduzione sollevata dalle parti è da ritenersi superata e assorbita dalle motivazioni che precedono
In relazione alle motivazioni a base della presente decisione, conforme a criteri di giustizia è la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica , dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla cartella di pagamento nr.29320230010849943/000 e rigetta nel resto il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Catania il 14 gennaio 2026
Il giudice
(dr.ssa Ignazia Barbarino)