Art. 20.
Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione relative alla legge stessa.
Con altro decreto sono stabilite le modalita' di attuazione relative alle regolarizzazioni contabili di cui allo articolo 1 della legge 12 febbraio 1983, n. 27 .
Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione relative alla legge stessa.
Con altro decreto sono stabilite le modalita' di attuazione relative alle regolarizzazioni contabili di cui allo articolo 1 della legge 12 febbraio 1983, n. 27 .