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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 18/02/2026, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2813/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19074/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Napoli - . 80100 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 183741-1983 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2687/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: come da memorie in atti Ricorrente: Il difensore si riporta al ricorso Resistente: Assente alle ore 10,30
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Resistente_1 S.r.l. per il mancato pagamento dell'IMU per l'annualità 2020; rileva, tra l'altro, la carenza di motivazione e la mancata considerazione che l'immobile in questione costituisce abitazione principale per cui è esente dal tributo;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituiscono Resistente_1 S.r.l. ed il Comune di Napoli che impugnano la domanda con varie argomentazioni chiedendone l'inammissibilità e/o il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che parte ricorrente non ha dimostrato la data di notifica dell'atto impugnato e nemmeno la indica nel ricorso. Una delle maggiori novità introdotte con la riforma del processo tributario con il D.Lgs. 546/92 è rappresentata dal modo con cui si instaura il contenzioso tributario. Invero, negli artt. 18 e ss. sono disciplinate, a pena di inammissibilità, le modalità di redazione e proposizione del ricorso introduttivo e la costituzione in giudizio. In particolare, l'art. 20 detta la disciplina concernente il momento propositivo della controversia. La lite nasce con la notificazione del ricorso, a cura e a spese della parte ricorrente, alla controparte nelle forme previste dal precedente art.16. Inoltre, l'art. 21 ha imposto, come requisito di ammissibilità per la proposizione del ricorso, che tale comunicazione debba avvenire entro il termine -perentorio- di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Il ricorrente deve, quindi, indicare la data di ricezione dell'atto impugnato: tale adempimento risponde anche all'esigenza di consentire all'A.G. la verifica del rispetto dei termini per la proposizione del ricorso stesso. Tanto considerato, nel caso di specie il ricorso non contiene alcuna indicazione sulla data di ricezione dell'avviso impugnato né risulta tale data dall'avviso allegato Nel merito parte resistente deduce che l'esenzione non spetta in quanto il ricorrente risiede al piano terzo mentre l'accertamento, come risulta dalla schermata catastale, riguarda l'immobile situato al piano quarto. Nulla in contrario è stato dimostrato da parte ricorrente. Ne segue che la domanda va dichiarata inammissibile. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese, atteso l'andamento processuale, si compensano per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 11 febbraio 2026
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19074/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Napoli - . 80100 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 183741-1983 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2687/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: come da memorie in atti Ricorrente: Il difensore si riporta al ricorso Resistente: Assente alle ore 10,30
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Resistente_1 S.r.l. per il mancato pagamento dell'IMU per l'annualità 2020; rileva, tra l'altro, la carenza di motivazione e la mancata considerazione che l'immobile in questione costituisce abitazione principale per cui è esente dal tributo;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituiscono Resistente_1 S.r.l. ed il Comune di Napoli che impugnano la domanda con varie argomentazioni chiedendone l'inammissibilità e/o il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che parte ricorrente non ha dimostrato la data di notifica dell'atto impugnato e nemmeno la indica nel ricorso. Una delle maggiori novità introdotte con la riforma del processo tributario con il D.Lgs. 546/92 è rappresentata dal modo con cui si instaura il contenzioso tributario. Invero, negli artt. 18 e ss. sono disciplinate, a pena di inammissibilità, le modalità di redazione e proposizione del ricorso introduttivo e la costituzione in giudizio. In particolare, l'art. 20 detta la disciplina concernente il momento propositivo della controversia. La lite nasce con la notificazione del ricorso, a cura e a spese della parte ricorrente, alla controparte nelle forme previste dal precedente art.16. Inoltre, l'art. 21 ha imposto, come requisito di ammissibilità per la proposizione del ricorso, che tale comunicazione debba avvenire entro il termine -perentorio- di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Il ricorrente deve, quindi, indicare la data di ricezione dell'atto impugnato: tale adempimento risponde anche all'esigenza di consentire all'A.G. la verifica del rispetto dei termini per la proposizione del ricorso stesso. Tanto considerato, nel caso di specie il ricorso non contiene alcuna indicazione sulla data di ricezione dell'avviso impugnato né risulta tale data dall'avviso allegato Nel merito parte resistente deduce che l'esenzione non spetta in quanto il ricorrente risiede al piano terzo mentre l'accertamento, come risulta dalla schermata catastale, riguarda l'immobile situato al piano quarto. Nulla in contrario è stato dimostrato da parte ricorrente. Ne segue che la domanda va dichiarata inammissibile. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese, atteso l'andamento processuale, si compensano per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 11 febbraio 2026
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso