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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/02/2026, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 425/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3781/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed agli atti di causa ed insiste per l'accoglimento della domanda. Chiede rinvio.
Resistente/Appellato: si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna il silenzio-rigetto su istanza di rimborso IRPEF per l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF), Periodo d'imposta: 2013
Tributo: II.DD. Valore economico della controversia: 2.880,50 Euro - Tassazione separata - Indennita' erogata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Art. 17, comma 1, lett. a), TUIR, delle maggiori ritenute complessivamente subite, a titolo di imposta, sulle somme percepite in fase di cessazione del rapporto di lavoro, quale indennità “Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze”.
Il ricorrente, finanziere in pensione, nell'atto introduttivo del giudizio ritiene che le somme in questione non siano integralmente assoggettabili ad imposta perché rientrano, concettualmente, tra le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, formate esclusivamente dalla contribuzione dei dipendenti e, quindi, non assoggettabili ad imposta.
Tale assunto, in sostanza, viene giustificato dal fatto che il Fondo previdenziale viene alimentato, tra l'altro, anche da una quota parte dei proventi ricavati dall'attività di accertamento fiscale, attività strettamente connessa ai compiti istituzionali del personale del Ministero delle Finanze.
Richiama giurisprudenza sul punto e conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale in primis evidenzia che il ricorso incardinato presso questo
Ufficio riporta nello schema del calcolo per la richiesta del quantum, un nominativo “ABBALLE EMILIO”, che nulla ha da spartire con l'odierno ricorrente. (Cfr. pagina 5 e 6 e 20 del ricorso).
Il tutto è rilevabile per tabulas, vedasi atto protocollo Agenzia Entrate n. 0208811 del 08/09/2025.
Evidenzia che tale incertezza rende inammissibile il ricorso, anche in ordine alla mancata presentazione dell'istanza prodromica
Rimarca poi che l'istanza di rimborso, ex art. 37 e 38 ( 37 confluito ed assimilato al 38) del DPR 602/73, ovvero l'istanza deve essere proposta entro i 48 mesi dalla percezione.
L' Ufficio evidenzia la tardività dell' istanza di rimborso posto che il ricorrente in ogni caso ha percetto le somme nel lontano 2013
La tassazione applicata, deve essere valutata alla luce della vigente normativa al momento della sua adozione, e non al momento dell'avvio di successivi procedimenti, ovvero va valutata con la disciplina vigente al momento in cui esso viene adottato.
Conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva:
Con riferimento alla prima eccezione formulata dall'AdE si osserva che l'istanza contenuta nel ricorso è parte sostanziale. Essa “appartiene ad un diverso soggetto, un certo “ABBALLE EMILIO”; pertanto tale incertezza rende il ricorso insanabile e conseguentemente inammissibile.
Inoltre, non va sottaciuta la mancata presentazione dell'istanza prodromica al sistema informatico
"Gestione rimborsi II.DD." e "Gestione rimborsi IVA, in cui non sono presenti rimborsi da visualizzare
Infine, il ricorrente ha proposto l'istanza di rimborso oltre il termine di 48 mesi dalla percezione, ex art. 37(confluito nell'art. 38) del DPR 602/73, in base alla vigente normativa al momento, della pensione avvenuta nel lontano 2013
Il ricorso, pertanto è del tutto tardivo e va rigettato
Spese compensate per la peculiarità della materia
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3781/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed agli atti di causa ed insiste per l'accoglimento della domanda. Chiede rinvio.
Resistente/Appellato: si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna il silenzio-rigetto su istanza di rimborso IRPEF per l'indennità aggiuntiva di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza per i Finanzieri (FAF), Periodo d'imposta: 2013
Tributo: II.DD. Valore economico della controversia: 2.880,50 Euro - Tassazione separata - Indennita' erogata dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Art. 17, comma 1, lett. a), TUIR, delle maggiori ritenute complessivamente subite, a titolo di imposta, sulle somme percepite in fase di cessazione del rapporto di lavoro, quale indennità “Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze”.
Il ricorrente, finanziere in pensione, nell'atto introduttivo del giudizio ritiene che le somme in questione non siano integralmente assoggettabili ad imposta perché rientrano, concettualmente, tra le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, formate esclusivamente dalla contribuzione dei dipendenti e, quindi, non assoggettabili ad imposta.
Tale assunto, in sostanza, viene giustificato dal fatto che il Fondo previdenziale viene alimentato, tra l'altro, anche da una quota parte dei proventi ricavati dall'attività di accertamento fiscale, attività strettamente connessa ai compiti istituzionali del personale del Ministero delle Finanze.
Richiama giurisprudenza sul punto e conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale in primis evidenzia che il ricorso incardinato presso questo
Ufficio riporta nello schema del calcolo per la richiesta del quantum, un nominativo “ABBALLE EMILIO”, che nulla ha da spartire con l'odierno ricorrente. (Cfr. pagina 5 e 6 e 20 del ricorso).
Il tutto è rilevabile per tabulas, vedasi atto protocollo Agenzia Entrate n. 0208811 del 08/09/2025.
Evidenzia che tale incertezza rende inammissibile il ricorso, anche in ordine alla mancata presentazione dell'istanza prodromica
Rimarca poi che l'istanza di rimborso, ex art. 37 e 38 ( 37 confluito ed assimilato al 38) del DPR 602/73, ovvero l'istanza deve essere proposta entro i 48 mesi dalla percezione.
L' Ufficio evidenzia la tardività dell' istanza di rimborso posto che il ricorrente in ogni caso ha percetto le somme nel lontano 2013
La tassazione applicata, deve essere valutata alla luce della vigente normativa al momento della sua adozione, e non al momento dell'avvio di successivi procedimenti, ovvero va valutata con la disciplina vigente al momento in cui esso viene adottato.
Conclude per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva:
Con riferimento alla prima eccezione formulata dall'AdE si osserva che l'istanza contenuta nel ricorso è parte sostanziale. Essa “appartiene ad un diverso soggetto, un certo “ABBALLE EMILIO”; pertanto tale incertezza rende il ricorso insanabile e conseguentemente inammissibile.
Inoltre, non va sottaciuta la mancata presentazione dell'istanza prodromica al sistema informatico
"Gestione rimborsi II.DD." e "Gestione rimborsi IVA, in cui non sono presenti rimborsi da visualizzare
Infine, il ricorrente ha proposto l'istanza di rimborso oltre il termine di 48 mesi dalla percezione, ex art. 37(confluito nell'art. 38) del DPR 602/73, in base alla vigente normativa al momento, della pensione avvenuta nel lontano 2013
Il ricorso, pertanto è del tutto tardivo e va rigettato
Spese compensate per la peculiarità della materia
P.Q.M.
Il giudice rigetta il ricorso e compensa le spese