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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 08/08/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies cpc nella causa civile n. 312/2024 RG
Promossa da:
, nata in [...] il [...], residente in Parte_1
Taggia, codice fiscale , elettivamente domiciliata nel proprio studio C.F._1
in Sanremo, via Fratti n. 5, rappresentata e difesa in proprio per avere i requisiti di cui all'art. 86 c.p.c.,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Genova, presso i cui uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane 2, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'Avv. , con ricorso ex art. 84 e 170 DPR 115/2002 e 15 D.Lgs. Parte_1
150/2011, premesso di essere stata in data 28/10/2021 nominata difensore di fiducia del signor , nato in [...] il [...], indagato nei procedimenti Parte_2
penali nn. 3177/2021 e 2653/2021 pendenti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimenti del G.I.P. n. 263 e 289 del 31/01/2023 (n. 2653/2021 R.G.N.R. e n.
1721/2021 R.G.GIP) e di aver depositato istanza in conformità al DMG del 2.4.2014 n.
55 e ss. mod. per la liquidazione del compenso per l'attività prestata in relazione al giudizio abbreviato definito con sentenza GUP n. 136/2022 pronunciata all'esito dell'udienza del 04/04/2023, per l'importo complessivo proposto di € 3.630,00 che, al netto della riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis Dpr 115/02, ammontava ad €.
2.420,00 oltre spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A., che gli è stato riconosciuto per il minor importo di € 800,00 oltre accessori e oneri di legge, ha contestato la correttezza del Decreto di pagamento in questione, n. 1981/2023 SIAMM emesso il 06/11/2023, depositato il 16 successivo e notificato via pec il 20/02/2024, lamentandone la illegittimità per omessa motivazione oltre che per violazione dei minimi tariffari, evocando in giudizio il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1
fine di conseguire la rideterminazione del compenso, in via principale, nella somma di €
€. 2.420,00, in subordine nella somma di € 1.210,00 ed in via di ulteriore subordine nella somma di € 1.209,60, con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio il , difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese, deducendo la assenza di vincolatività dei minimi tariffari nella liquidazione del compenso in perdurante vigenza dell'art. 1 co. 7 del DM 140/2012, sostenendo la congruità del compenso liquidato in considerazione della esiguità dell'attività e contestando che la fase introduttiva ricorra effettivamente.
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Nel senso della inderogabilità dei minimi tariffari si è anche di recente espressa la Corte di Cassazione (Sez.
2 -Sentenza n. 9815 del 13/04/2023 (Rv. 667534 - 01), che ha enunciato il principio per cui “In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n.
37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”.
Ed ancora, con ordinanza n. 29184 del 20/10/2023 la Corte di Cassazione, Sez. 2, ha chiarito che “In tema di spese legali, nella specie di gratuito patrocinio, i Protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari (fra Presidente del Tribunale, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Presidenti delle Camere civili e penali, dirigente amministrativo) non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli avvocati, nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti Protocolli che del combinato disposto degli artt.
12 e 13 del citato d.m. che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa”.
Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie concreta, si ritiene che le attività defensionali svolte, comprensive della fase introduttiva, posto che in essa rientra l'esame delle denunce-querele presentate dalle persone offese (cfr. allegati al ricorso), diano diritto al riconoscimento di un compenso da computarsi secondo i parametri minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate e della partecipazione ad un'unica udienza, con aumento, tuttavia, del 20% in ragione del numero di reati contestati (tra cui una tentata rapina), con conseguente liquidazione alla parte ricorrente della somma di € 1.210,40 per compenso, già al netto della riduzione di
1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della controversia avuto riguardo al valore di quanto attribuito al netto di quanto già riconosciuto, secondo i parametri minimi di cui al DM 147/22 per lo scaglione fino a € 1.100,00, stante la esiguità dell'attività difensiva prestata e la semplicità delle questioni affrontate.
PQM
Il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: liquida all'avv. per l'attività svolta quale difensore di fiducia della Parte_1
parte ammessa al gratuito patrocinio nel procedimento penale n. 2653/2021 R.G.N.R. e n. 1721/2021 R.G.GIP, la somma di € 1.210,40 per compenso, già al netto della riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa., dedotte le somme eventualmente già liquidate;
condanna il convenuto alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1
processuali del presente giudizio, che liquida in € 125,00 per contributo unificato e €
332,00 per compensi, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa come per legge. Imperia, 08/08/2025.
Il Giudice
dott. Maria Teresa De Sanctis