Articolo 8 della Legge 29 marzo 2001, n. 86
Articolo 7Articolo 9
Versione
17 aprile 2001
Art. 8. (Modifiche all'articolo 16 della legge 28 luglio 1999,
n. 266, in materia di alloggi di servizio della Difesa) 1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all' articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266 , e' differito al 31 dicembre 2001. 2. All'articolo 16, comma 9, primo periodo, della legge 28 luglio 1999, n. 266 , le parole: "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo".
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 1 e 9, della citata legge 28 luglio 1999, n. 266 , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 16 (Delega al Governo per agevolare la mobilita' del personale militare e delle Forze di polizia). - 1. Al fine di assicurare la mobilita' del personale militare in coerenza con le esigenze derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie a consentire la realizzazione di un programma pluriennale di ristrutturazione, costruzione. ammodernamento o acquisto di alloggi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione degli strumenti finanziari e gestionali, quali i fondi comuni di investimento immobiliare, il leasing immobiliare o altre tipologie contrattuali, in grado di mettere a disposizione del personale militare abitazioni alle migliori condizioni economiche;
b) selezione, tramite procedure di gara secondo il diritto comunitario e le disposizioni nazionali di attuazione, delle offerte di soggetti che si propongono per la gestione degli strumenti di cui alla lettera a) finalizzata alla costruzione ed alla gestione degli alloggi;
c) autofinanziamento del programma attraverso l'utilizzo delle somme corrisposte dagli utilizzatori degli alloggi, senza oneri per il bilancio dello Stato;
d) individuazione dei criteri in base ai quali i soggetti gestori definiranno i contratti cosi' gli utilizzatori degli alloggi ed i relativi corrispettivi anche tenendo conto di quanto previsto alla lettera g), garantendo agli stessi anche la possibilita' di ottenere titoli rappresentativi della proprieta' degli alloggi e prevedendo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio dello Stato, con privilegio su ogni altro credito, nel caso in cui il soggetto gestore attribuisca agli alloggi una destinazione diversa da quella convenuta o la renda impossibile;
e) definizione di standard costruttivi e urbanistici uniformi, sulla base di un'intesa da raggiungere in via generale con gli enti locali attraverso la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali;
f) semplificazione e snellimento delle normative e delle procedure relative alla realizzazione di alloggi destinati al personale militare;
g) possibilita' per l'amministrazione della difesa di procedere al trasferimento a titolo gratuito di terreni, gia' appartenenti al demanio militare, in favore dei soggetti di cui alla lettera b), fermi restando i vincoli urbanistici previsti in sede locale a salvaguardia dell'ambiente e i vincoli posti da altre leggi speciali a salvaguardia del demanio storico, archeologico e artistico, nonche' dalle leggi regionali e statali, previa individuazione dei criteri di valutazione, da parte dei competenti uffici dell'amministrazione delle finanze, delle aree con riferimento ai valori di mercato, al fine di consentire il contenimento dei corrispettivi dovuti per l'utilizzazione degli alloggi. Analoga facolta' potra' essere esercitata, con le medesime modalita' o criteri, dagli enti locali interessati in relazione a terreni rielitranti nella propria disponibilita';
h) utilizzo da parte dell'amministrazione della difesa della quota parte delle risorse ad essa complessivamente derivanti ai sensi dell'art. 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994. n. 724, quale garanzia del pagamento dei corrispettivi relativi ad alloggi transitoriamente non occupati e delle relative spese di gestione;
i) definizione della responsabilita' del soggetto gestore in ordine alla manutenzione degli alloggi;
l) coordinamento della disciplina recata dalla legge 18 agosto 1978, n. 497 , con le disposizioni recate dai decreti legislativi di cui al presente comma;
m) estensione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente comma anche al programma di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili destinati ad alloggi di servizio del personale militare della guardia di finanza;
n) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
(Omissis).
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Ministro della difesa emana con proprio decreto un regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione degli alloggi tra ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente; le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi; le modalita' per il calcolo del canone e degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; le modalita' per la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che e' determinato in base alla composizione ed al reddito nel nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi.
L'organo nazionale della rappresentanza militare e' chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento.".
Entrata in vigore il 17 aprile 2001
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