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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R.Gen. N. 980/2024
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. ssa Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 980/2024 R.G. promossa con atto di citazione in appello notificato in data 21.10.2024 e posta in decisione all'udienza,
svoltasi in modalità cartolare, del 10.12.2025
OGGETTO: d a
Opposizione a precetto nato a [...] in data [...], c.f.: Controparte_1
(art. 615, comma 1
, e residente in [...]
c.p.c.) IN n.123; , nato a [...] in Parte_1
cod 100001 data 30.04.1958, c.f.: , e residente in [...]C.F._2
(BG), via Enrico Fermi n.2, rappresentati e difesi dall'avv. Amalia
Esposito del Foro di Bergamo presso il cui studio sito in Bergamo, via
Suardi n.23, eleggono domicilio, giuste procure alle liti in atti
APPELLANTI c o n t r o
(di seguito, Controparte_2
“ ) con sede in 80132 Napoli (NA), Vico dei Corrieri n. 27, C.F., CP_2
P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli
, in persona del suo procuratore pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto d'appello, dall'Avv.
Alessandro Garrione del Foro di Milano, presso il cui studio in 20135
Milano (MI), Viale Lazio n. 9 ed all'indirizzo di P.E.C.
è stato eletto domicilio. Email_1
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 888/2024,
pubblicata in data 9.4.2024
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, previa sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 888/2024 resa inter partes dal Tribunale di Bergamo, Sezione
Civile, in persona del Giudice unico dott. Vincenzo Domenico Scibetta –
R.G. n. 7079/2022, pubblicata in data 9.04.2024 – Repert. N. 1324/2024
del 9.04.2024, non notificata da Controparte e in integrale riforma della stessa, così giudicare:
- IN VIA PRELIMINARE:
concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
– IN VIA PRINCIPALE:
dichiararsi la nullità del precetto notificato dalla convenuta opposta per i motivi espositi in narrativa e per l'effetto accertare che gli attori opponenti nulla devono ad alcun titolo all'odierno convenuto opposto.
- IN VIA ISTRUTTORIA:
Disporre CTU contabile estimativa che accerti l'intervenuta estinzione dell'obbligazione, ovvero l'intervenuta prescrizione di parte di essa,
previa determinazione e verifica delle condizioni di interessi e costi applicati sulla sorte capitale, nel rispetto della normativa codicistica ex art. 1283 c.c. e bancaria.
Con riserva di ulteriormente allegare, dedurre, produrre e formulare nei termini di cui alle memorie ex art. 1283, comma 6, cpc, di cui si formula sin d'ora istanza di concessione.
- IN VIA SUBORDINATA:
Accertare il debito residuo al netto delle somme pagate e delle somme prescritte, all'esito delle risultanze della CTU contabile estimativa,
dichiarando l'intervenuta prescrizione per omessa interruzione dei termini e determinando il credito al netto delle somme accertate non dovute nel rispetto della normativa codicistica ex art. 1283 c.c. e bancaria.
Accertare l'importo eventualmente dovuto a titolo di compensi professionali avversari, da determinarsi ex D.M 55/2014.
- IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e compensi del giudizio e distrazione a favore del procuratore antistatario.
Per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, così
giudicare
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- Rigettare interamente le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza resa in primo grado.
Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, non notificata, n. 888/2024, pubblicata in data 9.4.2024 il
Tribunale di Bergamo rigettava nel merito l'opposizione al precetto notificato in data 9.3.2022, per complessivi € 244.080,09, proposta da e determinando in complessivi euro Parte_1 Controparte_1
647,11 le spese di precetto;
condannava inoltre gli attori, in solido tra loro,
al rimborso, in favore della convenuta Controparte_2
(di seguito , delle spese di lite, liquidate in €
[...] CP_2
8.433,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55 nella misura del 15% del compenso e accessori di legge.
Con atto notificato il 21.10.2024 e Pt_1 Controparte_1
proponevano appello avverso la sentenza de qua, chiedendo, per l'effetto,
previa sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della sentenza, dichiararsi la nullità del precetto ovvero in subordine, previo esperimento di ctu contabile, accertare il debito residuo al netto delle somme pagate e delle somme prescritte, con vittoria di spese.
si costituiva in data 14.11.22 insistendo per l'integrale reiezione CP_2
dell'appello avversario con vittoria di spese.
A seguito di un rinvio per pendenza di trattative e un tentativo di conciliazione formulato all'udienza del 18.06.2025, il Consigliere
istruttore rilevava d'ufficio la tardività dell'appello ex art. 352 c.p.c.,
essendo il giudizio di opposizione all'esecuzione sottratto al periodo di sospensione feriale dei termini.
All'udienza collegiale del giorno 10.12.2025 la sola appellata precisava le conclusioni e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art.352 cpc,
senza concessione di ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appello proposto da e va Controparte_1 Parte_1
dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
La sentenza impugnata è stata, infatti, pubblicata il 9 aprile 2024 e non è
stata notificata, pertanto, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., l'appello doveva essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della stessa, e cioè entro il 9 ottobre 2024, non potendo tenersi conto, nel caso di specie, del termine di sospensione feriale.
Secondo il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti,
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. “rientra tra i procedimenti ai quali non si
applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di
impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi dell'artt. 3, legge n. 742 del 1969, e 92 dell'ordinamento
giudiziario” (cfr. Cass. 04.01.2017 n. 95).
Pertanto, poiché l'atto di appello è stato notificato il 21.10.2024, ben oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza e in assenza di istanza di rimessione in termini da parte dell'appellante,
l'impugnazione va dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta.
L'appello notificato oltre il termine deve, infatti, intendersi come
“tamquam non esset”, con la conseguenza che la sentenza di primo grado,
non tempestivamente impugnata, è passata in giudicato e non può,
pertanto, essere in alcun modo oggetto di valutazione da parte di questa
Corte.
Le spese del grado seguono la soccombenza non sussistendo soccombenza reciproca né configurando l'inammissibilità dell'appello grave ed eccezionale motivo per la compensazione, anche parziale, delle spese cfr.
Cass.
6.6.2004 n. 15847: “La pronuncia di inammissibilità dell'appello
configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa
integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art.
92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.
n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del
2018”) e vanno liquidate nella misura che si indica in dispositivo.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando: -dichiara inammissibile l'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. Controparte_1
888/2024, pubblicata in data 9.4.2024;
- condanna e in solido tra loro a Controparte_1 Parte_1
rifondere all'appellata le spese del presente grado, che liquida in euro
2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed euro
5.103,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e cpa.
Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, ed
è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,
della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Brescia il 10.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R.Gen. N. 980/2024
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. ssa Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 980/2024 R.G. promossa con atto di citazione in appello notificato in data 21.10.2024 e posta in decisione all'udienza,
svoltasi in modalità cartolare, del 10.12.2025
OGGETTO: d a
Opposizione a precetto nato a [...] in data [...], c.f.: Controparte_1
(art. 615, comma 1
, e residente in [...]
c.p.c.) IN n.123; , nato a [...] in Parte_1
cod 100001 data 30.04.1958, c.f.: , e residente in [...]C.F._2
(BG), via Enrico Fermi n.2, rappresentati e difesi dall'avv. Amalia
Esposito del Foro di Bergamo presso il cui studio sito in Bergamo, via
Suardi n.23, eleggono domicilio, giuste procure alle liti in atti
APPELLANTI c o n t r o
(di seguito, Controparte_2
“ ) con sede in 80132 Napoli (NA), Vico dei Corrieri n. 27, C.F., CP_2
P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli
, in persona del suo procuratore pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa, giusta procura alle liti in calce all'atto d'appello, dall'Avv.
Alessandro Garrione del Foro di Milano, presso il cui studio in 20135
Milano (MI), Viale Lazio n. 9 ed all'indirizzo di P.E.C.
è stato eletto domicilio. Email_1
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 888/2024,
pubblicata in data 9.4.2024
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis reiectis, previa sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 888/2024 resa inter partes dal Tribunale di Bergamo, Sezione
Civile, in persona del Giudice unico dott. Vincenzo Domenico Scibetta –
R.G. n. 7079/2022, pubblicata in data 9.04.2024 – Repert. N. 1324/2024
del 9.04.2024, non notificata da Controparte e in integrale riforma della stessa, così giudicare:
- IN VIA PRELIMINARE:
concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
– IN VIA PRINCIPALE:
dichiararsi la nullità del precetto notificato dalla convenuta opposta per i motivi espositi in narrativa e per l'effetto accertare che gli attori opponenti nulla devono ad alcun titolo all'odierno convenuto opposto.
- IN VIA ISTRUTTORIA:
Disporre CTU contabile estimativa che accerti l'intervenuta estinzione dell'obbligazione, ovvero l'intervenuta prescrizione di parte di essa,
previa determinazione e verifica delle condizioni di interessi e costi applicati sulla sorte capitale, nel rispetto della normativa codicistica ex art. 1283 c.c. e bancaria.
Con riserva di ulteriormente allegare, dedurre, produrre e formulare nei termini di cui alle memorie ex art. 1283, comma 6, cpc, di cui si formula sin d'ora istanza di concessione.
- IN VIA SUBORDINATA:
Accertare il debito residuo al netto delle somme pagate e delle somme prescritte, all'esito delle risultanze della CTU contabile estimativa,
dichiarando l'intervenuta prescrizione per omessa interruzione dei termini e determinando il credito al netto delle somme accertate non dovute nel rispetto della normativa codicistica ex art. 1283 c.c. e bancaria.
Accertare l'importo eventualmente dovuto a titolo di compensi professionali avversari, da determinarsi ex D.M 55/2014.
- IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e compensi del giudizio e distrazione a favore del procuratore antistatario.
Per l'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, così
giudicare
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- Rigettare interamente le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza resa in primo grado.
Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, non notificata, n. 888/2024, pubblicata in data 9.4.2024 il
Tribunale di Bergamo rigettava nel merito l'opposizione al precetto notificato in data 9.3.2022, per complessivi € 244.080,09, proposta da e determinando in complessivi euro Parte_1 Controparte_1
647,11 le spese di precetto;
condannava inoltre gli attori, in solido tra loro,
al rimborso, in favore della convenuta Controparte_2
(di seguito , delle spese di lite, liquidate in €
[...] CP_2
8.433,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55 nella misura del 15% del compenso e accessori di legge.
Con atto notificato il 21.10.2024 e Pt_1 Controparte_1
proponevano appello avverso la sentenza de qua, chiedendo, per l'effetto,
previa sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'efficacia esecutiva della sentenza, dichiararsi la nullità del precetto ovvero in subordine, previo esperimento di ctu contabile, accertare il debito residuo al netto delle somme pagate e delle somme prescritte, con vittoria di spese.
si costituiva in data 14.11.22 insistendo per l'integrale reiezione CP_2
dell'appello avversario con vittoria di spese.
A seguito di un rinvio per pendenza di trattative e un tentativo di conciliazione formulato all'udienza del 18.06.2025, il Consigliere
istruttore rilevava d'ufficio la tardività dell'appello ex art. 352 c.p.c.,
essendo il giudizio di opposizione all'esecuzione sottratto al periodo di sospensione feriale dei termini.
All'udienza collegiale del giorno 10.12.2025 la sola appellata precisava le conclusioni e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art.352 cpc,
senza concessione di ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appello proposto da e va Controparte_1 Parte_1
dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
La sentenza impugnata è stata, infatti, pubblicata il 9 aprile 2024 e non è
stata notificata, pertanto, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., l'appello doveva essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della stessa, e cioè entro il 9 ottobre 2024, non potendo tenersi conto, nel caso di specie, del termine di sospensione feriale.
Secondo il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti,
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. “rientra tra i procedimenti ai quali non si
applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di
impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi dell'artt. 3, legge n. 742 del 1969, e 92 dell'ordinamento
giudiziario” (cfr. Cass. 04.01.2017 n. 95).
Pertanto, poiché l'atto di appello è stato notificato il 21.10.2024, ben oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza e in assenza di istanza di rimessione in termini da parte dell'appellante,
l'impugnazione va dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente proposta.
L'appello notificato oltre il termine deve, infatti, intendersi come
“tamquam non esset”, con la conseguenza che la sentenza di primo grado,
non tempestivamente impugnata, è passata in giudicato e non può,
pertanto, essere in alcun modo oggetto di valutazione da parte di questa
Corte.
Le spese del grado seguono la soccombenza non sussistendo soccombenza reciproca né configurando l'inammissibilità dell'appello grave ed eccezionale motivo per la compensazione, anche parziale, delle spese cfr.
Cass.
6.6.2004 n. 15847: “La pronuncia di inammissibilità dell'appello
configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa
integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art.
92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.
n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del
2018”) e vanno liquidate nella misura che si indica in dispositivo.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando: -dichiara inammissibile l'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. Controparte_1
888/2024, pubblicata in data 9.4.2024;
- condanna e in solido tra loro a Controparte_1 Parte_1
rifondere all'appellata le spese del presente grado, che liquida in euro
2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed euro
5.103,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e cpa.
Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, ed
è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,
della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Brescia il 10.12.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli