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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 853/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI NOSSE LUCIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4333/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EF S.p.a. - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - Piva
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 202510138001241441 ONERI CONSORTIL 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Il difensore dichiara di non essere a conoscenza del fatto che l'avviso di pagamento è stato impugnato e dichiarato inammissibile con sentenza 5281 del 2019 di questa Corte.
Resistente: si riporta alle proprie controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nei termini di legge Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento in epigrafe indicata, notificatagli dalla spa GEFIL concessionaria per la riscossione, avente ad oggetto l'omesso pagamento dei contributi consortili per l'anno 2018.
Con i motivi l'opponente deduceva che la pretesa di pagamento dei contributi consortili da parte del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno era illegittima.
Si costituivano gli enti resistenti, che depositavano le rispettive controdeduzioni.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 2.2.2026.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della discussione riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto avverso il quale è stata proposta l'opposizione è costituito da un'ingiunzione di pagamento.
L'ingiunzione è l'atto attraverso il quale l'ente impositore, a mezzo del concessionario, pone in riscossione un proprio credito.
Presupposto per l'ingiunzione o per l'iscrizione a ruolo è che il credito sia certo, liquido ed esigibile, ossia definitivamente accertato (eccetto che per i casi di iscrizione provvisoria che qui non ricorrono). In altri termini, la pretesa iscritta a ruolo o ingiunta non può essere più messa in discussione, ossia non è più soggetta ad accertamento o modifica, proprio perché essa ha irrevocabilmente acquistato il carattere di definitività.
Orbene, il ricorrente ha omesso di evidenziare che prima della notifica dell'ingiunzione, gli erano stati notificati l'avviso di notifica e l'avviso di pagamento.
Il resistente Consorzio ha dedotto e dimostrato che l'avviso di pagamento n.4521184798 è stato impugnato dal ricorrente e su tale ricorso è stata emessa dalla CTP la sentenza n.5281/07/2019 che ha rigettato la domanda, ed ha quindi eccepito che la pretesa tributaria è diventata definitiva.
Ha replicato il ricorrente, deducendo che l'impugnazione degli avvisi prodromici all'ingiunzione è meramente facoltativa, per cui la mancata impugnazione degli stessi non preclude la facoltà del contribuente di impugnare anche nel merito l'ingiunzione fiscale, quale primo atto tipico e necessariamente impugnabile.
La tesi è errata e non condivisibile.
Invero, anche a voler condividere astrattamente i principi enunciati al ricorrente, nel caso di specie si deve considerare che il prodromico avviso di pagamento fu in concreto impugnato dal ricorrente e che il ricorso fu rigettato con la citata sentenza, la quale ha definitivamente deciso il merito della questione e non è giuridicamente possibile non tenerne conto, costituendo tale sentenza il presupposto indefettibile per l'emissione dell'ingiunzione.
In altri termini, non è consentito in questa sede rimettere in discussione i motivi di merito attinenti al contributo contestato, perché esso è già stato oggetto, con esito negativo per il ricorrente, del precedente giudizio.
Vanno altresì respinte, perché palesemente infondate, le eccezioni proprie dell'atto impugnato, diverse da quelle concernenti il merito della pretesa in quanto queste ultime sono inammissibili per come sopra esposto;
in particolare il ricorrente ha contestato la carenza di legittimazione attiva della spa EF e la mancanza di motivazione dell'ingiunzione.
Al contrario si osserva che la EF è pienamente legittimata ad emettere l'ingiunzione di pagamento, in virtù del rapporto concessorio con l'ente impositore, mentre l'ingiunzione impugnata è immune da vizi e contiene ampia, dettagliata e precisa motivazione in ordine al contributo richiesto ed al suo ammontare, in relazione alle unità immobiliari di cui il ricorrente è proprietario.
In conclusione, è evidente che se il credito è già stato definitivamente accertato e liquidato nei modi di legge, come è accaduto nel caso di specie a seguito dell'impugnazione e della sentenza definitiva sull'accertamento e debenza del contributo consortile, nessuna doglianza o contestazione può essere mossa in sede di impugnazione dell'ingiunzione; la stessa è impugnabile soltanto per vizi propri, secondo la ben nota previsione legislativa contenuta nell'art.19 del D.L.vo n.546/92 sul contenzioso tributario, il quale espressamente dispone che ogni atto autonomamente impugnabile può essere impugnato solo per vizi propri.
In conclusione, il ricorrente ha eccepito, inammissibilmente, anche vizi non propri dell'ingiunzione, bensì motivi che concernono l'accertamento del contributo, ed in particolare l'inesistenza di un “beneficio” per l'immobile, ma tagli doglianze - per come esposto - non sono ammissibili in questa sede di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa sulla base dei suddetti atti presupposti definitivi (sentenza); pertanto il contribuente non può far valere vizi relativi all'accertamento del tributo e sono esclusi in sede di opposizione all'ingiunzione ogni valutazione ed ogni riesame del merito dell'accertamento. Pertanto, tutte le questioni, deduzioni ed eccezioni prospettate in ricorso, relative all'esistenza del beneficio per il bene e alla debenza del contributo consortile sono ora precluse alla cognizione di questo giudice.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore degli enti resistenti costituiti, che liquida in E. 200,00 oltre oneri accessori per ciascuno di essi, e con attribuzione al difensore costituito della spa EF, avv. Difensore_2, antistatario.
Così deciso in Caserta, 2.2.2026
Il Giudice monocratico
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI NOSSE LUCIO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4333/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EF S.p.a. - P.IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - Piva
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 202510138001241441 ONERI CONSORTIL 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Il difensore dichiara di non essere a conoscenza del fatto che l'avviso di pagamento è stato impugnato e dichiarato inammissibile con sentenza 5281 del 2019 di questa Corte.
Resistente: si riporta alle proprie controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nei termini di legge Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento in epigrafe indicata, notificatagli dalla spa GEFIL concessionaria per la riscossione, avente ad oggetto l'omesso pagamento dei contributi consortili per l'anno 2018.
Con i motivi l'opponente deduceva che la pretesa di pagamento dei contributi consortili da parte del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno era illegittima.
Si costituivano gli enti resistenti, che depositavano le rispettive controdeduzioni.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 2.2.2026.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della discussione riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto avverso il quale è stata proposta l'opposizione è costituito da un'ingiunzione di pagamento.
L'ingiunzione è l'atto attraverso il quale l'ente impositore, a mezzo del concessionario, pone in riscossione un proprio credito.
Presupposto per l'ingiunzione o per l'iscrizione a ruolo è che il credito sia certo, liquido ed esigibile, ossia definitivamente accertato (eccetto che per i casi di iscrizione provvisoria che qui non ricorrono). In altri termini, la pretesa iscritta a ruolo o ingiunta non può essere più messa in discussione, ossia non è più soggetta ad accertamento o modifica, proprio perché essa ha irrevocabilmente acquistato il carattere di definitività.
Orbene, il ricorrente ha omesso di evidenziare che prima della notifica dell'ingiunzione, gli erano stati notificati l'avviso di notifica e l'avviso di pagamento.
Il resistente Consorzio ha dedotto e dimostrato che l'avviso di pagamento n.4521184798 è stato impugnato dal ricorrente e su tale ricorso è stata emessa dalla CTP la sentenza n.5281/07/2019 che ha rigettato la domanda, ed ha quindi eccepito che la pretesa tributaria è diventata definitiva.
Ha replicato il ricorrente, deducendo che l'impugnazione degli avvisi prodromici all'ingiunzione è meramente facoltativa, per cui la mancata impugnazione degli stessi non preclude la facoltà del contribuente di impugnare anche nel merito l'ingiunzione fiscale, quale primo atto tipico e necessariamente impugnabile.
La tesi è errata e non condivisibile.
Invero, anche a voler condividere astrattamente i principi enunciati al ricorrente, nel caso di specie si deve considerare che il prodromico avviso di pagamento fu in concreto impugnato dal ricorrente e che il ricorso fu rigettato con la citata sentenza, la quale ha definitivamente deciso il merito della questione e non è giuridicamente possibile non tenerne conto, costituendo tale sentenza il presupposto indefettibile per l'emissione dell'ingiunzione.
In altri termini, non è consentito in questa sede rimettere in discussione i motivi di merito attinenti al contributo contestato, perché esso è già stato oggetto, con esito negativo per il ricorrente, del precedente giudizio.
Vanno altresì respinte, perché palesemente infondate, le eccezioni proprie dell'atto impugnato, diverse da quelle concernenti il merito della pretesa in quanto queste ultime sono inammissibili per come sopra esposto;
in particolare il ricorrente ha contestato la carenza di legittimazione attiva della spa EF e la mancanza di motivazione dell'ingiunzione.
Al contrario si osserva che la EF è pienamente legittimata ad emettere l'ingiunzione di pagamento, in virtù del rapporto concessorio con l'ente impositore, mentre l'ingiunzione impugnata è immune da vizi e contiene ampia, dettagliata e precisa motivazione in ordine al contributo richiesto ed al suo ammontare, in relazione alle unità immobiliari di cui il ricorrente è proprietario.
In conclusione, è evidente che se il credito è già stato definitivamente accertato e liquidato nei modi di legge, come è accaduto nel caso di specie a seguito dell'impugnazione e della sentenza definitiva sull'accertamento e debenza del contributo consortile, nessuna doglianza o contestazione può essere mossa in sede di impugnazione dell'ingiunzione; la stessa è impugnabile soltanto per vizi propri, secondo la ben nota previsione legislativa contenuta nell'art.19 del D.L.vo n.546/92 sul contenzioso tributario, il quale espressamente dispone che ogni atto autonomamente impugnabile può essere impugnato solo per vizi propri.
In conclusione, il ricorrente ha eccepito, inammissibilmente, anche vizi non propri dell'ingiunzione, bensì motivi che concernono l'accertamento del contributo, ed in particolare l'inesistenza di un “beneficio” per l'immobile, ma tagli doglianze - per come esposto - non sono ammissibili in questa sede di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa sulla base dei suddetti atti presupposti definitivi (sentenza); pertanto il contribuente non può far valere vizi relativi all'accertamento del tributo e sono esclusi in sede di opposizione all'ingiunzione ogni valutazione ed ogni riesame del merito dell'accertamento. Pertanto, tutte le questioni, deduzioni ed eccezioni prospettate in ricorso, relative all'esistenza del beneficio per il bene e alla debenza del contributo consortile sono ora precluse alla cognizione di questo giudice.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore degli enti resistenti costituiti, che liquida in E. 200,00 oltre oneri accessori per ciascuno di essi, e con attribuzione al difensore costituito della spa EF, avv. Difensore_2, antistatario.
Così deciso in Caserta, 2.2.2026
Il Giudice monocratico