Art. 12. Entrate del RID 1. Costituiscono entrate del RID:
a) le somme iscritte annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alle somme destinate nel corrente esercizio finanziario al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe, comprese nelle risorse iscritte nell'ambito delle unita' previsionali di base di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del centro di responsabilita' «servizi tecnici nazionali» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) le entrate derivanti dalle prestazioni o convenzioni di cui all'articolo 10;
c) le quote annue di iscrizione per le dighe di cui all'articolo 13, comma 1, dovute quale compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi, nei modi previsti dalla legge, fermo restando quanto previsto dall' articolo 6, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166 , nel rispetto del criterio della proporzionalita' e dei vantaggi conseguiti; per le dighe in costruzione l'iscrizione avviene all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e prima dell'inizio dello stesso.
2. Le entrate previste al comma 1, lettera a), affluiscono al bilancio del RID su apposita unita' previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le entrate previste alla lettera c) del medesimo comma affluiscono direttamente al bilancio del RID.
3. Le entrate previste al comma 1, lettera b), affluiscono direttamente al bilancio del RID, secondo termini e modalita' stabiliti dal regolamento di contabilita' e gestione e sono utilizzate per gli scopi da esso previsti, Il consiglio di amministrazione stabilisce inoltre, con apposita delibera, la destinazione degli eventuali avanzi economici, ferma restando l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della quota proporzionale delle somme di cui alla lettera a) del comma 1.
Nota all'art. 12:
- Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166 , v. note alle premesse .
a) le somme iscritte annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alle somme destinate nel corrente esercizio finanziario al funzionamento del soppresso Servizio nazionale dighe, comprese nelle risorse iscritte nell'ambito delle unita' previsionali di base di parte corrente e di conto capitale di pertinenza del centro di responsabilita' «servizi tecnici nazionali» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) le entrate derivanti dalle prestazioni o convenzioni di cui all'articolo 10;
c) le quote annue di iscrizione per le dighe di cui all'articolo 13, comma 1, dovute quale compartecipazione alle spese da parte degli utenti dei servizi, nei modi previsti dalla legge, fermo restando quanto previsto dall' articolo 6, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166 , nel rispetto del criterio della proporzionalita' e dei vantaggi conseguiti; per le dighe in costruzione l'iscrizione avviene all'atto dell'autorizzazione al primo invaso e prima dell'inizio dello stesso.
2. Le entrate previste al comma 1, lettera a), affluiscono al bilancio del RID su apposita unita' previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le entrate previste alla lettera c) del medesimo comma affluiscono direttamente al bilancio del RID.
3. Le entrate previste al comma 1, lettera b), affluiscono direttamente al bilancio del RID, secondo termini e modalita' stabiliti dal regolamento di contabilita' e gestione e sono utilizzate per gli scopi da esso previsti, Il consiglio di amministrazione stabilisce inoltre, con apposita delibera, la destinazione degli eventuali avanzi economici, ferma restando l'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze della quota proporzionale delle somme di cui alla lettera a) del comma 1.
Nota all'art. 12:
- Per il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166 , v. note alle premesse .