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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 26/02/2026, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3349/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARONE VITO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14241/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00525875 43 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1563/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: I difensori si riportano al ricorso
Resistente/Appellato: Assente alle ore 09.35
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nello specifico parte ricorrente impugna la cartella di pagamento n.07120250052587543000, notificata in data 29/05/2025, per l'importo di euro 1.066,87 per il mancato pagamento della Tassa automobilistica per l'anno 2019; si deducono l'illegittimità della pretesa creditoria per la mancata notifica degli atti prodromici di competenza dell'Ente impositore e la intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
Si è costituita la Regione Campania per dedurre circa la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto della proposta opposizione poiché palesemente infondata. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-
RI per chiedere di rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con Decreto n.5472 del 2025 veniva dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, per quanto esposto agli atti del giudizio, il ricorso si appalesa infondato sotto l'assorbente rilievo che la cartella di pagamento impugnata ha fatto seguito ad avviso di accertamento regolarmente notificato, mai impugnato dalla parte e dunque divenuto definitivo, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria dell'Ente ed inammissibilità delle relative censure di merito. Nello specifico risulta in atti che l'avviso di accertamento n.964221855496 veniva spedito e ricevuto in data 29/08/2022; l'atto di accertamento n.964052915145 veniva spedito e ricevuto in data 29/08/2022; l'atto di accertamento n.964224896044 veniva spedito e ricevuto in data 29/08/2022. Dunque la ricezione di tali atti avveniva entro il termine triennale di prescrizione di cui al D.L. n.953/82 ed i medesimi, a seguito della mancata impugnazione, sono divenuti definitivi. D'altra parte, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. 546/92, il ricorso contro la cartella, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione di atti, autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. Tale disposizione non fa altro che applicare il principio generale secondo il quale non si può ricorrere contro un atto conseguenziale (cartella di pagamento) se si
è fatta acquiescenza agli atti presupposti (avvisi di accertamento). Dunque le doglianze di diritto e di merito circa la non debenza del tributo dovevano essere più tempestivamente sollevate in sede di reclamo avverso gli atti presupposti, mentre l'atto consequenziale può essere in questa sede impugnato solo per vizi propri e lo stesso risulta immune da vizi ed irregolarità.
Per questi motivi
il ricorso deve essere rigettato, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 150,00 oltre rimborso del 15%, IVA e CPA come per legge in favore di ciascuna parte costituita.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARONE VITO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14241/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 00525875 43 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1563/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: I difensori si riportano al ricorso
Resistente/Appellato: Assente alle ore 09.35
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nello specifico parte ricorrente impugna la cartella di pagamento n.07120250052587543000, notificata in data 29/05/2025, per l'importo di euro 1.066,87 per il mancato pagamento della Tassa automobilistica per l'anno 2019; si deducono l'illegittimità della pretesa creditoria per la mancata notifica degli atti prodromici di competenza dell'Ente impositore e la intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
Si è costituita la Regione Campania per dedurre circa la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto della proposta opposizione poiché palesemente infondata. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-
RI per chiedere di rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con Decreto n.5472 del 2025 veniva dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, per quanto esposto agli atti del giudizio, il ricorso si appalesa infondato sotto l'assorbente rilievo che la cartella di pagamento impugnata ha fatto seguito ad avviso di accertamento regolarmente notificato, mai impugnato dalla parte e dunque divenuto definitivo, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria dell'Ente ed inammissibilità delle relative censure di merito. Nello specifico risulta in atti che l'avviso di accertamento n.964221855496 veniva spedito e ricevuto in data 29/08/2022; l'atto di accertamento n.964052915145 veniva spedito e ricevuto in data 29/08/2022; l'atto di accertamento n.964224896044 veniva spedito e ricevuto in data 29/08/2022. Dunque la ricezione di tali atti avveniva entro il termine triennale di prescrizione di cui al D.L. n.953/82 ed i medesimi, a seguito della mancata impugnazione, sono divenuti definitivi. D'altra parte, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. 546/92, il ricorso contro la cartella, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione di atti, autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. Tale disposizione non fa altro che applicare il principio generale secondo il quale non si può ricorrere contro un atto conseguenziale (cartella di pagamento) se si
è fatta acquiescenza agli atti presupposti (avvisi di accertamento). Dunque le doglianze di diritto e di merito circa la non debenza del tributo dovevano essere più tempestivamente sollevate in sede di reclamo avverso gli atti presupposti, mentre l'atto consequenziale può essere in questa sede impugnato solo per vizi propri e lo stesso risulta immune da vizi ed irregolarità.
Per questi motivi
il ricorso deve essere rigettato, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 150,00 oltre rimborso del 15%, IVA e CPA come per legge in favore di ciascuna parte costituita.