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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/12/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 26.11.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1548/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso intimazione di pagamento”;
promossa da:
con sede in Ragusa, P.IVA in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Psaila del Foro di Gela, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro:
, con sede in Roma via G. Grezer N. 14, C.F. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio P.IVA_2
Spinoso del Foro di Siracusa, giusta procura in atti;
(C.F. , in persona Controparte_4 P.IVA_3 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura generale alle liti in Notar di Fiumicino (RM), rep. N. 37590 del 23.01.2023; Persona_1
Parte_1
C.F. , in persona del Dirigente Generale p.t. per la Sicilia,
[...] P.IVA_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Maccarrone, giusta procura generale alle liti in Notar
[...]
di Palermo, rep. N. 2536 del 17.01.2023; Per_2
OPPOSTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.07.2022 la ha proposto opposizione avverso CP_1 l'intimazione di pagamento n. 29720229003592334000, notificatale dall'
[...]
(d'ora in avanti anche solo ) con PEC dell'08.06.2022 per il Controparte_3 CP_5 recupero della complessiva somma di € 100.677,46, oltre accessori, portata da n. 9 avvisi di addebito e n. 3 cartelle di pagamento incorporanti ruoli debitori emessi dall' e dall' CP_6 Pt_1 per contributi previdenziali e premi assicurativi relativi agli anni 2015-2017 -, invocandone l'annullamento e deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
1- inesistenza dell'intimazione per notificazione in formato PDF sprovvisto di firma digitale da indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi;
2- violazione dell'art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000 per omessa allegazione degli atti presupposti;
3- omessa notificazione degli atti presupposti;
4- conseguente prescrizione dei vantati crediti. Instaurato il contraddittorio nei confronti dall' e degli istituti creditori, l' si è CP_5 CP_3 costituita in giudizio per eccepire l'inammissibilità della proposta opposizione per tardiva introduzione dopo lo spirare del termine decadenziale di giorni venti di cui all'art. 617 c.p.c., la rituale notificazione dell'intimazione opposta e dei sottesi atti di riscossione, giammai impugnati nel termine di cui all'art. 24, c.5, D.Lvo n. 46/1999, e il proprio difetto di legittimazione a resistere alle doglianze afferenti al merito delle pretese creditorie. Si sono quindi altresì costituiti in giudizio l' - il quale ha eccepito il proprio difetto di Pt_1 legittimazione a resistere alle doglianze afferenti all'attività di cartellazione e notificazione rimesse all' e l'interruzione dell'eccepita prescrizione mercé la notifica all'opponente dei n. 5 inviti CP_5 alla regolarizzazione ex art. 4 D.M. 30.01.2015 versati in atti - e l' il quale ha parimenti CP_6 eccepito il proprio difetto di legittimazione a resistere alle doglianze afferenti all'attività di cartellazione e notificazione rimesse all' e l'infondatezza della proposta opposizione, attesa la CP_5 regolare notificazione dei n. 9 AVA sottesi all'impugnata intimazione di pagamento, comprovata dai pagamenti parziali eseguiti dalla società opponente. Ultimatane la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del 26.11.2025.
***
Premesso che - in disparte l'eccezione di prescrizione - le formulate doglianze sono atte a qualificare la proposta opposizione quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma primo, c.p.c. (richiamato dall'art. 29, comma secondo, D.Lvo n. 46/1999) -, deve ritenersi l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, la stessa essendo stata introdotta dopo lo spirare dell'ivi prescritto termine decadenziale di giorni venti, decorrente dalla notificazione dell'atto eseguita in data 08.06.2022 (cfr. ex plurimis CASS. n. 25757/2008; CASS. n. 25208/2009; CASS. n. 15116/2015; CASS. n. 21080/2015); deve peraltro ritenersi la ritualità della notificazione, la giurisprudenza della Suprema Corte avendo chiarito che: A) in tema di notificazione a mezzo PEC la notifica eseguita utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, ancorché non risultante nei pubblici elenchi, “non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr. CASS. SS.UU. n. 15979/2022; CASS. n. 6015/2023; CASS. n. 18684/2023); B) “la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana” (cfr. CASS. n. 30922/2024; CASS. n. 19405/2021); e C) “in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (cfr. CASS. n. 35541/2023; CASS. n. 30948/2019). Venendo quindi alla formulata eccezione di prescrizione, atta a qualificare l'esperito rimedio quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ne va ritenuta la parziale fondatezza nei termini e per le ragioni di cui appresso. Quanto ai ruoli debitori formati dall' e portati dalle cartelle n. 29720160014503269 Pt_1 (premi 4^ rata anno 2015), 29720170004231608 (premi 2^, 3^ e 4^ rata anno 2016) e n. 29720170007907936 (premi 1^ rata anno 2017), le stesse sono state ritualmente notificate alla società opponente con PEC del 06.09.2016, del 29.08.2017 e del 20.12.2017 - regolarmente inviate e ricevute dall'opponente all'indirizzo (cfr. RR.AA.CC. in atti) -, con Email_1 corrispondente interruzione del quinquennio prescrizionale di legge. Inoltre, mentre il termine di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle notificate il 29.08.2017 e il 20.12.2017 è stato efficacemente interrotto dalla notificazione dell'intimazione opposta in data 08.06.2022, il quinquennio prescrizionale dei crediti portati dalla cartella n. 29720160014503269 notificata il 06.09.2016 - in ordinaria scadenza il 05.09.2021 - è stato interessato dalla sospensione COVID di cui all'art. 67 D.L. n. 18/2020 (i.e. per gli 85 giorni compresi tra l'08.03.2020 e il 31.05.2020) e quindi interrotto dall'invito alla regolarizzazione del 28.09.2021, notificato dall' con CP_4 PEC di pari data al medesimo indirizzo di cui sopra (cfr. R.A.C. in atti). Quanto ai ruoli debitori formati dall' per il recupero di contribuzione dovuta per gli anni CP_6 Contr 2015-2017, i n. 9 sottesi all'intimazione opposta sono stati notificati a mezzo PEC nelle seguenti date: n. 59720160000985613000 (contributi 2015/2016) il 14.06.2016; n. 59720160002532039000 (contributi 2016) il 30.11.2016; n. 59720160002822561000 (contributi 2015) l'08.01.2017; n. 59720160002923851000 (contributi 2015) il 09.01.2017; n. 59720170000268781000 (contributi 2016) il 16.05.2017; n. 59720170000502804000 (contributi 2017) il 25.07.2017; n. 59720170001971691000 (contributi 2017) il 02.12.2017; n. 59720170002282740000 (contributi 2016) il 16.12.2017; e n. 59720180000063558000 (contributi 2017) il 30.03.2018 (cfr. RR.AA.CC. in atti), con corrispondenti interruzioni del quinquennio prescrizionale di legge. Anche per tali posizioni, il termine di prescrizione dei crediti portati dagli AVA notificati a far data dal 25.07.2017 è stato efficacemente interrotto dalla notificazione dell'intimazione opposta in data 08.06.2022 e il quinquennio prescrizionale dei crediti portati dall'AVA n. 59720170000268781000 notificato il 16.05.2017 - in ordinaria scadenza il 15.05.2022 - è stato interessato dalla sospensione COVID di cui all'art. 67 D.L. n. 18/2020 e quindi interrotto dalla notificazione dell'intimazione opposta. Diversamente è tuttavia a dirsi quanto ai primi n. 4 AVA, notificati tra il 14.06.2016 e il 09.01.2017, per i quali il quinquennio prescrizionale - in ordinaria scadenza tra il 13.06.2021 e l'08.01.2022 -, si è compiuto prima della notifica dell'intimazione opposta, in difetto di documentati atti interruttivi e di decisiva sospensione del termine per effetto della richiamata normativa emergenziale, i n. 85 giorni di cui all'art. 67 D.L. n. 18/2020 non essendo sufficienti a differirne il decorso a data utile ad integrare la tempestiva notificazione dell'intimazione opposta. Non trova invece applicazione la più lunga sospensione di cui all'art. 68 D.L. n. 18/2020, il quale ha in particolare disposto, ai commi 1 e 4 bis, che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122” e che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 (...) sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”, dovendosene perciò ritenere l'estraneità alla pretesa creditoria in commento, siccome portata da ruoli debitori posti in riscossione in epoca anteriore al periodo di cui alla richiamata disposizione emergenziale. Per quanto sopra, l'opposizione merita accoglimento limitatamente ai residui crediti CP_6 portati dagli AVA nn. 59720160000985613000, 59720160002532039000, 59720160002822561000 e 59720160002923851000, l'ISTITUTO avendo allegato l'esecuzione di pagamenti parziali, da parte dell'opponente, comunque inidonei a interrompere il corso della prescrizione per la parte insoluta, in difetto di valorizzabili dichiarazioni accompagnatorie (cfr. CASS. n. 7820/2017; CASS. n. 3371/2010). Giusta soccombenza, le spese di lite dell' vanno interamente poste a carico della società Pt_1 opponente;
attesa la soccombenza parziale, le spese dell' e dell' vanno per contro CP_5 CP_6 opportunamente compensate per un mezzo, con condanna dell'opponente al pagamento del restante mezzo, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore dei crediti litigiosi e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1548/2022 R.G.; dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 29720229003592334000, notificata alla l'08.06.2022; CP_1 annulla l'intimazione anzidetta, in parziale accoglimento della proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., limitatamente ai crediti residui portati dagli ivi richiamati AVA nn. 59720160000985613000, 59720160002532039000, 59720160002822561000 e 59720160002923851000; condanna la al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite, che liquida CP_1 Pt_1 in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
compensa per un mezzo le spese di lite tra la società opponente e l'
[...]
e l' e condanna la al pagamento, in favore dei Controparte_3 CP_6 CP_1 predetti, delle spese di lite, che liquida per ciascuno in complessivi € 5.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 17.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 26.11.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1548/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione avverso intimazione di pagamento”;
promossa da:
con sede in Ragusa, P.IVA in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Psaila del Foro di Gela, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro:
, con sede in Roma via G. Grezer N. 14, C.F. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio P.IVA_2
Spinoso del Foro di Siracusa, giusta procura in atti;
(C.F. , in persona Controparte_4 P.IVA_3 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura generale alle liti in Notar di Fiumicino (RM), rep. N. 37590 del 23.01.2023; Persona_1
Parte_1
C.F. , in persona del Dirigente Generale p.t. per la Sicilia,
[...] P.IVA_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Maccarrone, giusta procura generale alle liti in Notar
[...]
di Palermo, rep. N. 2536 del 17.01.2023; Per_2
OPPOSTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.07.2022 la ha proposto opposizione avverso CP_1 l'intimazione di pagamento n. 29720229003592334000, notificatale dall'
[...]
(d'ora in avanti anche solo ) con PEC dell'08.06.2022 per il Controparte_3 CP_5 recupero della complessiva somma di € 100.677,46, oltre accessori, portata da n. 9 avvisi di addebito e n. 3 cartelle di pagamento incorporanti ruoli debitori emessi dall' e dall' CP_6 Pt_1 per contributi previdenziali e premi assicurativi relativi agli anni 2015-2017 -, invocandone l'annullamento e deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
1- inesistenza dell'intimazione per notificazione in formato PDF sprovvisto di firma digitale da indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi;
2- violazione dell'art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000 per omessa allegazione degli atti presupposti;
3- omessa notificazione degli atti presupposti;
4- conseguente prescrizione dei vantati crediti. Instaurato il contraddittorio nei confronti dall' e degli istituti creditori, l' si è CP_5 CP_3 costituita in giudizio per eccepire l'inammissibilità della proposta opposizione per tardiva introduzione dopo lo spirare del termine decadenziale di giorni venti di cui all'art. 617 c.p.c., la rituale notificazione dell'intimazione opposta e dei sottesi atti di riscossione, giammai impugnati nel termine di cui all'art. 24, c.5, D.Lvo n. 46/1999, e il proprio difetto di legittimazione a resistere alle doglianze afferenti al merito delle pretese creditorie. Si sono quindi altresì costituiti in giudizio l' - il quale ha eccepito il proprio difetto di Pt_1 legittimazione a resistere alle doglianze afferenti all'attività di cartellazione e notificazione rimesse all' e l'interruzione dell'eccepita prescrizione mercé la notifica all'opponente dei n. 5 inviti CP_5 alla regolarizzazione ex art. 4 D.M. 30.01.2015 versati in atti - e l' il quale ha parimenti CP_6 eccepito il proprio difetto di legittimazione a resistere alle doglianze afferenti all'attività di cartellazione e notificazione rimesse all' e l'infondatezza della proposta opposizione, attesa la CP_5 regolare notificazione dei n. 9 AVA sottesi all'impugnata intimazione di pagamento, comprovata dai pagamenti parziali eseguiti dalla società opponente. Ultimatane la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del 26.11.2025.
***
Premesso che - in disparte l'eccezione di prescrizione - le formulate doglianze sono atte a qualificare la proposta opposizione quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma primo, c.p.c. (richiamato dall'art. 29, comma secondo, D.Lvo n. 46/1999) -, deve ritenersi l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, la stessa essendo stata introdotta dopo lo spirare dell'ivi prescritto termine decadenziale di giorni venti, decorrente dalla notificazione dell'atto eseguita in data 08.06.2022 (cfr. ex plurimis CASS. n. 25757/2008; CASS. n. 25208/2009; CASS. n. 15116/2015; CASS. n. 21080/2015); deve peraltro ritenersi la ritualità della notificazione, la giurisprudenza della Suprema Corte avendo chiarito che: A) in tema di notificazione a mezzo PEC la notifica eseguita utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, ancorché non risultante nei pubblici elenchi, “non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr. CASS. SS.UU. n. 15979/2022; CASS. n. 6015/2023; CASS. n. 18684/2023); B) “la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato ".pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato ".p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana” (cfr. CASS. n. 30922/2024; CASS. n. 19405/2021); e C) “in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (cfr. CASS. n. 35541/2023; CASS. n. 30948/2019). Venendo quindi alla formulata eccezione di prescrizione, atta a qualificare l'esperito rimedio quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ne va ritenuta la parziale fondatezza nei termini e per le ragioni di cui appresso. Quanto ai ruoli debitori formati dall' e portati dalle cartelle n. 29720160014503269 Pt_1 (premi 4^ rata anno 2015), 29720170004231608 (premi 2^, 3^ e 4^ rata anno 2016) e n. 29720170007907936 (premi 1^ rata anno 2017), le stesse sono state ritualmente notificate alla società opponente con PEC del 06.09.2016, del 29.08.2017 e del 20.12.2017 - regolarmente inviate e ricevute dall'opponente all'indirizzo (cfr. RR.AA.CC. in atti) -, con Email_1 corrispondente interruzione del quinquennio prescrizionale di legge. Inoltre, mentre il termine di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle notificate il 29.08.2017 e il 20.12.2017 è stato efficacemente interrotto dalla notificazione dell'intimazione opposta in data 08.06.2022, il quinquennio prescrizionale dei crediti portati dalla cartella n. 29720160014503269 notificata il 06.09.2016 - in ordinaria scadenza il 05.09.2021 - è stato interessato dalla sospensione COVID di cui all'art. 67 D.L. n. 18/2020 (i.e. per gli 85 giorni compresi tra l'08.03.2020 e il 31.05.2020) e quindi interrotto dall'invito alla regolarizzazione del 28.09.2021, notificato dall' con CP_4 PEC di pari data al medesimo indirizzo di cui sopra (cfr. R.A.C. in atti). Quanto ai ruoli debitori formati dall' per il recupero di contribuzione dovuta per gli anni CP_6 Contr 2015-2017, i n. 9 sottesi all'intimazione opposta sono stati notificati a mezzo PEC nelle seguenti date: n. 59720160000985613000 (contributi 2015/2016) il 14.06.2016; n. 59720160002532039000 (contributi 2016) il 30.11.2016; n. 59720160002822561000 (contributi 2015) l'08.01.2017; n. 59720160002923851000 (contributi 2015) il 09.01.2017; n. 59720170000268781000 (contributi 2016) il 16.05.2017; n. 59720170000502804000 (contributi 2017) il 25.07.2017; n. 59720170001971691000 (contributi 2017) il 02.12.2017; n. 59720170002282740000 (contributi 2016) il 16.12.2017; e n. 59720180000063558000 (contributi 2017) il 30.03.2018 (cfr. RR.AA.CC. in atti), con corrispondenti interruzioni del quinquennio prescrizionale di legge. Anche per tali posizioni, il termine di prescrizione dei crediti portati dagli AVA notificati a far data dal 25.07.2017 è stato efficacemente interrotto dalla notificazione dell'intimazione opposta in data 08.06.2022 e il quinquennio prescrizionale dei crediti portati dall'AVA n. 59720170000268781000 notificato il 16.05.2017 - in ordinaria scadenza il 15.05.2022 - è stato interessato dalla sospensione COVID di cui all'art. 67 D.L. n. 18/2020 e quindi interrotto dalla notificazione dell'intimazione opposta. Diversamente è tuttavia a dirsi quanto ai primi n. 4 AVA, notificati tra il 14.06.2016 e il 09.01.2017, per i quali il quinquennio prescrizionale - in ordinaria scadenza tra il 13.06.2021 e l'08.01.2022 -, si è compiuto prima della notifica dell'intimazione opposta, in difetto di documentati atti interruttivi e di decisiva sospensione del termine per effetto della richiamata normativa emergenziale, i n. 85 giorni di cui all'art. 67 D.L. n. 18/2020 non essendo sufficienti a differirne il decorso a data utile ad integrare la tempestiva notificazione dell'intimazione opposta. Non trova invece applicazione la più lunga sospensione di cui all'art. 68 D.L. n. 18/2020, il quale ha in particolare disposto, ai commi 1 e 4 bis, che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122” e che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 (...) sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”, dovendosene perciò ritenere l'estraneità alla pretesa creditoria in commento, siccome portata da ruoli debitori posti in riscossione in epoca anteriore al periodo di cui alla richiamata disposizione emergenziale. Per quanto sopra, l'opposizione merita accoglimento limitatamente ai residui crediti CP_6 portati dagli AVA nn. 59720160000985613000, 59720160002532039000, 59720160002822561000 e 59720160002923851000, l'ISTITUTO avendo allegato l'esecuzione di pagamenti parziali, da parte dell'opponente, comunque inidonei a interrompere il corso della prescrizione per la parte insoluta, in difetto di valorizzabili dichiarazioni accompagnatorie (cfr. CASS. n. 7820/2017; CASS. n. 3371/2010). Giusta soccombenza, le spese di lite dell' vanno interamente poste a carico della società Pt_1 opponente;
attesa la soccombenza parziale, le spese dell' e dell' vanno per contro CP_5 CP_6 opportunamente compensate per un mezzo, con condanna dell'opponente al pagamento del restante mezzo, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore dei crediti litigiosi e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1548/2022 R.G.; dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 29720229003592334000, notificata alla l'08.06.2022; CP_1 annulla l'intimazione anzidetta, in parziale accoglimento della proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., limitatamente ai crediti residui portati dagli ivi richiamati AVA nn. 59720160000985613000, 59720160002532039000, 59720160002822561000 e 59720160002923851000; condanna la al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite, che liquida CP_1 Pt_1 in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
compensa per un mezzo le spese di lite tra la società opponente e l'
[...]
e l' e condanna la al pagamento, in favore dei Controparte_3 CP_6 CP_1 predetti, delle spese di lite, che liquida per ciascuno in complessivi € 5.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 17.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella