TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 418/2025 RG Promossa con ricorso da
Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv Marina Guarinoni
- ricorrente -
contro
PROVVEDITORATO Controparte_1 [...]
Controparte_2 CP_3
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_3
- resistente - in punto: incentivi sistema MOSE
FATTO
La ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio quale dipendente del Controparte_1
presso l'
[...] Controparte_4
– Sede di dal 20 dicembre 2004 al 31 agosto 2007 in
[...] CP_3
qualità di Operatore Professionale Amministrativo B2, poi Area 2 B2, dal 28 giugno 2010 in qualità di
Funzionario Amministrativo-contabile ora Funzionario Amministrativo-giuridico-legale - Area 3 Fascia
Economica F3, come da sentenza della Corte d'Appello di Venezia – Sezione lavoro del 23/01/2025 RG nr. 117/2023, asseritamente occupatasi come tale di interventi per la salvaguardia di , in CP_3 particolare di attività relativa alla costruzione del sistema di paratie mobili alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea denominato M.O.S.E., oggetto di concessione n. 7191 del 4 ottobre 1991 al . Controparte_5 Agisce per il pagamento di quanto spettante, in relazione all' asserito svolgimento di tale attività, a titolo di incentivi di cui agli artt. 18 L. 109/1994 e art. 92 D.lgs. 163/2006 .
Richiamati sulla questione duplice sentenza del 2016 del TL di e accordo conciliativo del 2019 CP_3
in sede di appello, nonché quanto al maturato per l' anno 2007 di tabella nominativa sottoscritta dal
Provveditore pro tempore arch , attestante la spettanza di euro 2.008,13 (mai pagato), Controparte_6
e quanto agli anni dal 2010 al 2012, di ulteriore tabella predisposta dall' ing nel rispetto dei DP CP_7
16476/2012 allegato “C” DP 6213/2014 allegato “B” ed allegato “E” , DP 12418/2013 allegato “A” (doc.
9), attestante la spettanza a saldo, rispetto ad euro 17.440,35, già ricevuti e trattenuti quale acconto, stante il ruolo di collaboratore Rup accertato nella sentenza nr. 411/2016, di euro € 38.362,78 quantificato prendendo in esame il suo pari livello (Funzionario amministrativo Area 3 F3 - ex C2)
. Persona_1
Da ciò la rivendicazione di un credito complessivo di euro 40.370,91 ( = euro 2.008,13 anno 2007 + euro
38.362,78 anni dal 2010 al 2012).
L' Ente convenuto si è costituito eccependo :
- la devoluzione al nel 2015 della sola questione generale circa l'applicabilità dell'incentivazione all' attività per il sistema MOSE quale cd “opera in concessione” con progettazione, direzione ed esecuzione demandata ad ente esterno ( ) in base alla Convenzione Controparte_5
Generale 7191/1991 e ai successivi atti attuativi e aggiuntivi, con mantenimento in carico all'Amministrazione dell' attività relativa alla programmazione e pianificazione degli interventi,
l'istruttoria tecnica e amministrativa propedeutica all'approvazione dei singoli progetti esecutivi e la successiva attività di alta sorveglianza tecnica dei lavori fino al collaudo tecnico delle opere;
- la spettanza degli incentivi, non già a pioggia indiscriminatamente a tutto il personale in forze all' ufficio, bensì solo agli affidatari di particolari funzioni, di norma “tecniche”, nell'ambito di specifici procedimenti e ai loro collaboratori, da cui dunque la rilevanza, ai fini del riconoscimento degli incentivi, non già della semplice qualifica professionale rivestita dal dipendente, bensì dell' effettiva effettuazione da parte dello stesso di una prestazione lavorativa specificamente individuata;
- la non spettanza dunque alla ricorrente di quanto richiesto per non avere prestato l' attività incentivata, segnatamente non avendo svolto alcuna attività o alcuna mansione specificamente legate all'attività di Salvaguardia oggetto di incentivazione, e non avendo le pronunce del 2016 in alcun modo accertato l'incardinamento dei singoli dipendenti nell'organizzazione amministrativa e l'attività dagli stessi effettivamente svolta posto che tali questioni non erano oggetto delle domande proposte, negando dunque la formazione sulle stesse di giudicato;
- l' arbitrarietà dei conteggi operati di propria iniziativa dalla ricorrente “parametrandoli” a quelli di altri colleghi di medesima qualifica, però appartenenti all'Ufficio del RUP, e l' esaustività in ogni caso di quanto già erogato per le annualità 2009-2012;
- la non spettanza in ogni caso su quanto eventualmente dovuto di accessori attesa la rinuncia attorea con il verbale di conciliazione nel 2019 in sede di giudizio di appello avverso le sentenze del
2016 del Tribunale.
La causa, istruita documentalmente, all' esito di odierna udienza da remoto è stata trattenuta in decisione .
MOTIVI
Il ricorso va accolto quanto al capitale e invece rigettato quanto agli interessi per i seguenti motivi:
1. la ricorrente, al pari di plurimi ulteriori colleghi con analoghi ricorsi, rivendica sin dall'anno 1995 gli incentivi ex art. 18 Legge 109/1994 e art. 92 D.lgs. 163/2006, previsti, in percentuale diversificata, per i collaboratori del R.U.P. e i Collaboratori del Responsabile di Struttura, in relazione all' attività asseritamente prestata con riferimento alla costruzione del MOSE, oggetto di concessione n. 7191 del 4 ottobre 1991 al Consorzio Nuova Venezia
2. L'Amministrazione ha originariamente provveduto ad accantonare per tutti i dipendenti dell'ex
Magistrato alle Acque di Venezia le quote di incentivo in questione, definendo le modalità di distribuzione con precisi provvedimenti (decreti presidenziali n. DP 406/GAB del 27.09.2011, DP
318/GAB del 29.08.2012 e il DP 40/GAB del 17.01.2013), poi dotati , da parte degli organi di controllo
(Corte dei Conti), di visto di legittimità.
3. Il nel 2013 ha corrisposto spontaneamente parte degli incentivi degli anni 2009 – 2012, CP_1
salvo poi arrestarsi a seguito di intervento in data 31.10.2014 della Corte dei Conti, omettendo così il versamento quanto agli anni ulteriori e con richiesta nel 2015, alla ricorrente come ai colleghi in analoga posizione, di ripetizione di quanto già percepito
4. L' articolato contenzioso insorto a seguito di tali richieste di ripetizione, dunque nel 2015 sulla spettanza degli incentivi rispetto ad opera oggetto di concessione (come detto sistema Mose in concessione al CNV), si è concluso in primo grado con sentenze di questo TL nr. 397/2016 e
411/2016 (gemelle relative a personale non dirigenziale) e 424/2016 + 541/2016, che hanno accertato il diritto degli istanti, tra cui l' odierna ricorrente, all'incentivo e l' insussistenza il diritto dell'Amministrazione a ripetere quanto già corrisposto a tale titolo
5. A tali sentenze hanno fatto seguito, da un lato, la determinazione dell' Amministrazione di erogare, date le risorse disponibili, la sola quota di incentivo afferente l' annualità 2013, dall' altro in sede di appello accordo conciliativo siglato il 20.06.2019 con cui è stato confermato il diritto azionato dai ricorrenti, che hanno rinunciato solo agli interessi e alla rivalutazione monetaria, precisamente a fronte della rinuncia dell' Amministrazione ai proposti appelli, i dipendenti aderenti hanno formulato espressa rinuncia agli interessi e rivalutazione monetaria sulle somme ad essi spettanti non ancora erogate relative all'incentivo dovuto per gli interventi di salvaguardia di , CP_3
dall'origine della spettanza (1995) e fino a tutto il 2014, data di avvio del contenzioso
6. Nei confronti di due che, tra i tanti, non hanno accettato la transazione, la Corte d'Appello si è pronunciata con sentenza n. 689/2021 di conferma del diritto come statuito dal TL di Venezia .
7. Per effetto di tale esito della vicenda per gli anni dal 2009 al 2012 opera il vincolo del giudicato: come da sentenze in atti di questo Tribunale nn. 680/2022, 587/2022 e 588/2022 in cause analoghe e conforme valutazione della Corte d' Appello di Venezia sentenze n. 184/2024 e 476/2024 (non impugnate), l' accertamento circa il coinvolgimento dei ricorrenti del contenzioso del 2015 nelle attività dell'Ufficio di Salvaguardia di Venezia e relativa qualificazione è, appunto, passato in giudicato.
8. Peraltro il fatto che gli originari ricorrenti fossero collaboratori diretti del RUP era da considerarsi in quelle cause da subito pacifico in quanto ammesso in comparsa dal “L' Amministrazione CP_1
convenuta, confermati i fatti esposti dai ricorrenti, …” e successivamente non messo in discussione né con l'impugnazione, né in sede di transazione nel giudizio di appello.
9. Quanto al periodo 2009/2012 sussiste dunque in punto an debeatur giudicato implicito derivante dalla sentenza del Tribunale di Venezia del 2016
10. L' importo spettante a saldo per tale periodo è stato con il presente ricorso correttamente conteggiato con riferimento alle somme riconosciute a pari livello nelle tabelle del 2012 Ing. CP_7
e Ing. , predisposte tenendo conto di livello e periodo di lavoro, la cui applicazione determina la spettanza a favore della ricorrente di quanto richiesto.
11. Quanto all' ulteriore periodo ann0 2007 la prova di an e quantum è costituita dalle dimesse tabelle dell' arch (vd tabella nominativa sottoscritta dal Provveditore pro tempore arch CP_6 CP_6
, attestante la spettanza alla ricorrente di euro 2.008,13 (mai pagato),
[...]
12. La somma capitale complessivamente conteggiata in ricorso ( pacificamente netta con spettanza dell' irap) va dunque riconosciuta.
13. La richiesta maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dall' 1/1/2015 al soddisfo invece non spetta attesa la rinuncia nel 2019 con il verbale di conciliazione in sede di appello a tutti gli accessori sul maturato nell' intero periodo dall'origine della spettanza (1995) fino a tutto il 2014, come da interpretazione sostenuta in causa dall' Ente convenuto, conforme alla lettera del punto 3 del verbale di conciliazione letto alla luce della premessa lettera q)
Accoglimento parziale del ricorso e peculiarità della vicenda giustificano l' integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. condanna l' Amministrazione convenuta a corrispondere alla ricorrente per il titolo di cui al ricorso euro 40.370,91 al netto dei relativi contributi IRAP a carico dello Stato;
2. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia il 9.12.2025
Il Giudice
dott. Margherita Maria Bortolaso