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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
PATANIA ELVIRA, Giudice
VALEA US, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5744/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011747761 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7565/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18/07/2025 e depositato il 28/07/2025, la società E.G. S.R.L. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n.
29520259011747761/000, notificato in data 23/05/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - SI (d'ora in avanti, "AdER") le ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 41.344,98. Tale importo scaturisce da tre cartelle di pagamento presupposte:
1. Cartella n. 29520230029808914000, per tributi erariali (IRES e ritenute) relativi all'anno d'imposta 2019, per un importo di € 40.996,47;
2. Cartella n. 29520230036933118000, per diritti camerali relativi all'anno d'imposta 2019, per un importo di € 260,28;
3. Cartella n. 29520240023866803000, per tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2021, per un importo di € 88,23.
A sostegno del ricorso, la società ha dedotto i seguenti motivi:
1. Inesistenza della notifica dell'intimazione a mezzo PEC per violazione dell'art. 20, co.
1-bis, D.Lgs.
82/2005, in quanto il documento notificato sarebbe un mero file .pdf privo di firma digitale;
2. Illegittimità dell'intimazione per inesistenza della notifica, essendo questa proveniente da un indirizzo
PEC del mittente ('Email_4') non risultante dai pubblici elenchi;
3. Difetto di motivazione dell'atto impugnato, in violazione del diritto di difesa;
4. Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
5. Omessa notifica degli atti presupposti (le cartelle di pagamento);
6. Prescrizione del credito portato dalle cartelle;
7. Intervenuta prescrizione degli interessi e delle sanzioni.
La ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese. Si sono costituiti in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina
(d'ora in avanti, "AdE") sia l'AdER, depositando distinti atti di controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso. In via preliminare, le resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività delle censure relative alle cartelle di pagamento, asseritamente notificate e non impugnate nei termini. Nel merito, hanno contestato analiticamente tutti i motivi di ricorso, sostenendo la piena legittimità e ritualità del proprio operato e producendo documentazione a sostegno delle proprie tesi, incluse le relate di notifica degli atti presupposti.
Con ordinanza n. 2756/2025 del 15/10/2025, questa Corte ha accolto l'istanza cautelare di sospensione, fissando per la trattazione del merito l'udienza del 16/12/2025. All'udienza odierna, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.
Le agenzie resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui vengono sollevate censure avverso le cartelle di pagamento presupposte, in quanto atti divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge. L'eccezione è infondata. Se è vero che, in linea di principio, l'impugnazione di un atto della riscossione successivo ad una cartella di pagamento non può rimettere in discussione la pretesa tributaria divenuta definitiva, è altrettanto vero che tale principio presuppone la rituale notifica dell'atto presupposto. La ricorrente ha specificamente eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione. Tale doglianza, se provata, rende ammissibile l'impugnazione congiunta dell'atto consequenziale e di quello presupposto mai portato a conoscenza del contribuente. Il ricorso è inoltre ammissibile per la deduzione di vizi propri dell'intimazione di pagamento. L'eccezione va pertanto respinta, dovendosi procedere all'esame del merito.
2. Sui vizi di notifica dell'intimazione di pagamento.
La ricorrente lamenta due distinti vizi afferenti alla notifica dell'intimazione, effettuata a mezzo PEC.
Il primo motivo, relativo all'asserita assenza di firma digitale, è infondato. L'AdER ha documentato e sostenuto che il file notificato era un documento .pdf con firma digitale in formato PAdES, pienamente conforme ai requisiti tecnici e normativi. Tale formato, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU.
10266/2018), è idoneo a garantire l'integrità e la riconducibilità del documento. In ogni caso, anche in assenza di firma, la notifica non potrebbe considerarsi inesistente, ma al più nulla, con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo, essendo pacifico che la ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto e ha potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, come dimostra la proposizione del presente, articolato ricorso (art. 156, co. 3, c.p.c.).
Anche il secondo motivo, concernente l'utilizzo da parte di AdER di un indirizzo PEC non censito nei pubblici elenchi (IPA, INIPEC), è infondato. La normativa speciale in materia di riscossione (art. 26, co. 2, D.P.R.
602/1973) impone che la notifica sia eseguita all'indirizzo PEC del destinatario risultante dall'indice INI-PEC, ma non prescrive un analogo obbligo per l'indirizzo del mittente. Come correttamente evidenziato dalle difese delle resistenti, la giurisprudenza, anche di legittimità, è consolidata nel ritenere che, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che l'indirizzo del mittente, pur non inserito in pubblici elenchi, sia inequivocabilmente riconducibile all'Amministrazione, come nel caso di specie, in cui il dominio "pec. agenziariscossione.gov.it" non lascia adito a dubbi sulla provenienza dell'atto (cfr. Cass. Ord. n. 6015/2023).
Pertanto, i motivi relativi ai vizi di notifica dell'intimazione devono essere rigettati.
3. Sull'omessa notifica degli atti presupposti e sulla prescrizione.
Il motivo centrale del ricorso, assorbente rispetto agli altri, attiene all'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione. In particolare, la ricorrente contesta di aver mai ricevuto la cartella n. 29520230029808914000, relativa a IRES e ritenute per l'anno 2019, per l'importo principale di € 40.996,47.
A fronte di tale specifica contestazione, gravava sulle Amministrazioni resistenti l'onere di fornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio. L'AdER ha prodotto in giudizio la documentazione relativa alla notifica della suddetta cartella, dalla quale risulta un tentativo di consegna a mezzo PEC in data
26/09/2023. Tuttavia, dall'esame di tale documentazione, emerge che la notifica si è perfezionata mediante deposito dell'atto presso la Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 60, co. 1, lett. e), D.P.R. 600/1973, a seguito della mancata consegna del messaggio PEC per "casella piena" del destinatario. Affinché tale modalità di notifica possa ritenersi valida, è necessario che l'agente notificatore dimostri di aver dato notizia al contribuente dell'avvenuto deposito tramite l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di specie, le resistenti non hanno prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. CAD), unico documento idoneo a provare la ricezione di tale comunicazione da parte del destinatario e, dunque, il perfezionamento della notifica. La mancata prova della rituale notifica della cartella di pagamento n. 29520230029808914000 rende la pretesa in essa contenuta non esigibile e l'intimazione di pagamento, per la parte che a essa si riferisce, illegittima. Tale vizio, inoltre, assume rilievo decisivo anche sotto il profilo della prescrizione. I crediti erariali portati da tale cartella (IRES e ritenute per l'anno 2019) sono soggetti al termine di prescrizione ordinario decennale, mentre le sanzioni e gli interessi seguono il più breve termine quinquennale (art. 20 D.Lgs. 472/97 e art. 2948, n. 4, c.c.). In assenza di una valida notifica della cartella di pagamento, non si è prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione. Il termine per la prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativi all'anno d'imposta 2019 deve ritenersi spirato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (23/05/2025). La mancata notifica della cartella presupposta, pertanto, determina non solo l'illegittimità dell'intimazione per tale parte, ma anche l'estinzione del credito per sanzioni e interessi per intervenuta prescrizione. Le medesime considerazioni valgono per le altre cartelle indicate nell'intimazione, per le quali parimenti le resistenti non hanno fornito in giudizio prova certa e rituale del perfezionamento della notifica. L'illegittimità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti assorbe ogni altra censura sollevata dalla ricorrente, inclusa quella relativa al difetto di motivazione.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
La Corte definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'Agenzia delle Entrate in solido con ADER al pagamento delle spese giudiziali in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi €.1.500,00 oltre oneri accessori di legge ed alla rifusione del CUT se assolto.
Così deciso in Messina,lì 16.12.2025
Il Presidente Relatore
LÒ VA
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
PATANIA ELVIRA, Giudice
VALEA US, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5744/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98100 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011747761 IRPEF-ALTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7565/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 18/07/2025 e depositato il 28/07/2025, la società E.G. S.R.L. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n.
29520259011747761/000, notificato in data 23/05/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - SI (d'ora in avanti, "AdER") le ingiungeva il pagamento della somma complessiva di € 41.344,98. Tale importo scaturisce da tre cartelle di pagamento presupposte:
1. Cartella n. 29520230029808914000, per tributi erariali (IRES e ritenute) relativi all'anno d'imposta 2019, per un importo di € 40.996,47;
2. Cartella n. 29520230036933118000, per diritti camerali relativi all'anno d'imposta 2019, per un importo di € 260,28;
3. Cartella n. 29520240023866803000, per tassa automobilistica relativa all'anno d'imposta 2021, per un importo di € 88,23.
A sostegno del ricorso, la società ha dedotto i seguenti motivi:
1. Inesistenza della notifica dell'intimazione a mezzo PEC per violazione dell'art. 20, co.
1-bis, D.Lgs.
82/2005, in quanto il documento notificato sarebbe un mero file .pdf privo di firma digitale;
2. Illegittimità dell'intimazione per inesistenza della notifica, essendo questa proveniente da un indirizzo
PEC del mittente ('Email_4') non risultante dai pubblici elenchi;
3. Difetto di motivazione dell'atto impugnato, in violazione del diritto di difesa;
4. Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
5. Omessa notifica degli atti presupposti (le cartelle di pagamento);
6. Prescrizione del credito portato dalle cartelle;
7. Intervenuta prescrizione degli interessi e delle sanzioni.
La ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese. Si sono costituiti in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina
(d'ora in avanti, "AdE") sia l'AdER, depositando distinti atti di controdeduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso. In via preliminare, le resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività delle censure relative alle cartelle di pagamento, asseritamente notificate e non impugnate nei termini. Nel merito, hanno contestato analiticamente tutti i motivi di ricorso, sostenendo la piena legittimità e ritualità del proprio operato e producendo documentazione a sostegno delle proprie tesi, incluse le relate di notifica degli atti presupposti.
Con ordinanza n. 2756/2025 del 15/10/2025, questa Corte ha accolto l'istanza cautelare di sospensione, fissando per la trattazione del merito l'udienza del 16/12/2025. All'udienza odierna, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.
Le agenzie resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui vengono sollevate censure avverso le cartelle di pagamento presupposte, in quanto atti divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge. L'eccezione è infondata. Se è vero che, in linea di principio, l'impugnazione di un atto della riscossione successivo ad una cartella di pagamento non può rimettere in discussione la pretesa tributaria divenuta definitiva, è altrettanto vero che tale principio presuppone la rituale notifica dell'atto presupposto. La ricorrente ha specificamente eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione. Tale doglianza, se provata, rende ammissibile l'impugnazione congiunta dell'atto consequenziale e di quello presupposto mai portato a conoscenza del contribuente. Il ricorso è inoltre ammissibile per la deduzione di vizi propri dell'intimazione di pagamento. L'eccezione va pertanto respinta, dovendosi procedere all'esame del merito.
2. Sui vizi di notifica dell'intimazione di pagamento.
La ricorrente lamenta due distinti vizi afferenti alla notifica dell'intimazione, effettuata a mezzo PEC.
Il primo motivo, relativo all'asserita assenza di firma digitale, è infondato. L'AdER ha documentato e sostenuto che il file notificato era un documento .pdf con firma digitale in formato PAdES, pienamente conforme ai requisiti tecnici e normativi. Tale formato, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS.UU.
10266/2018), è idoneo a garantire l'integrità e la riconducibilità del documento. In ogni caso, anche in assenza di firma, la notifica non potrebbe considerarsi inesistente, ma al più nulla, con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo, essendo pacifico che la ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto e ha potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, come dimostra la proposizione del presente, articolato ricorso (art. 156, co. 3, c.p.c.).
Anche il secondo motivo, concernente l'utilizzo da parte di AdER di un indirizzo PEC non censito nei pubblici elenchi (IPA, INIPEC), è infondato. La normativa speciale in materia di riscossione (art. 26, co. 2, D.P.R.
602/1973) impone che la notifica sia eseguita all'indirizzo PEC del destinatario risultante dall'indice INI-PEC, ma non prescrive un analogo obbligo per l'indirizzo del mittente. Come correttamente evidenziato dalle difese delle resistenti, la giurisprudenza, anche di legittimità, è consolidata nel ritenere che, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che l'indirizzo del mittente, pur non inserito in pubblici elenchi, sia inequivocabilmente riconducibile all'Amministrazione, come nel caso di specie, in cui il dominio "pec. agenziariscossione.gov.it" non lascia adito a dubbi sulla provenienza dell'atto (cfr. Cass. Ord. n. 6015/2023).
Pertanto, i motivi relativi ai vizi di notifica dell'intimazione devono essere rigettati.
3. Sull'omessa notifica degli atti presupposti e sulla prescrizione.
Il motivo centrale del ricorso, assorbente rispetto agli altri, attiene all'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione. In particolare, la ricorrente contesta di aver mai ricevuto la cartella n. 29520230029808914000, relativa a IRES e ritenute per l'anno 2019, per l'importo principale di € 40.996,47.
A fronte di tale specifica contestazione, gravava sulle Amministrazioni resistenti l'onere di fornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio. L'AdER ha prodotto in giudizio la documentazione relativa alla notifica della suddetta cartella, dalla quale risulta un tentativo di consegna a mezzo PEC in data
26/09/2023. Tuttavia, dall'esame di tale documentazione, emerge che la notifica si è perfezionata mediante deposito dell'atto presso la Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 60, co. 1, lett. e), D.P.R. 600/1973, a seguito della mancata consegna del messaggio PEC per "casella piena" del destinatario. Affinché tale modalità di notifica possa ritenersi valida, è necessario che l'agente notificatore dimostri di aver dato notizia al contribuente dell'avvenuto deposito tramite l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di specie, le resistenti non hanno prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. CAD), unico documento idoneo a provare la ricezione di tale comunicazione da parte del destinatario e, dunque, il perfezionamento della notifica. La mancata prova della rituale notifica della cartella di pagamento n. 29520230029808914000 rende la pretesa in essa contenuta non esigibile e l'intimazione di pagamento, per la parte che a essa si riferisce, illegittima. Tale vizio, inoltre, assume rilievo decisivo anche sotto il profilo della prescrizione. I crediti erariali portati da tale cartella (IRES e ritenute per l'anno 2019) sono soggetti al termine di prescrizione ordinario decennale, mentre le sanzioni e gli interessi seguono il più breve termine quinquennale (art. 20 D.Lgs. 472/97 e art. 2948, n. 4, c.c.). In assenza di una valida notifica della cartella di pagamento, non si è prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione. Il termine per la prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativi all'anno d'imposta 2019 deve ritenersi spirato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (23/05/2025). La mancata notifica della cartella presupposta, pertanto, determina non solo l'illegittimità dell'intimazione per tale parte, ma anche l'estinzione del credito per sanzioni e interessi per intervenuta prescrizione. Le medesime considerazioni valgono per le altre cartelle indicate nell'intimazione, per le quali parimenti le resistenti non hanno fornito in giudizio prova certa e rituale del perfezionamento della notifica. L'illegittimità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti assorbe ogni altra censura sollevata dalla ricorrente, inclusa quella relativa al difetto di motivazione.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
La Corte definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l'Agenzia delle Entrate in solido con ADER al pagamento delle spese giudiziali in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi €.1.500,00 oltre oneri accessori di legge ed alla rifusione del CUT se assolto.
Così deciso in Messina,lì 16.12.2025
Il Presidente Relatore
LÒ VA