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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 12259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12259 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 13772/2025 del Ruolo Generale
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NC NO con il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 12;
-ATTRICE-
CONTRO
(c.f. e p.i. ), in persona dell'Amministratore Unico p.t., Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria di (c.f. e p.i. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino, elettivamente domiciliato in San Marco dei Cavoti in Via Bellavista, 1/A, presso lo studio dell'avv. Gianluca Rossi;
-CONVENUTA-
Oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617, comm1 1, c.p.c. all'atto di precetto notificato il 6 maggio 2025
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 17 dicembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 giugno 2025 ed intestato “IN OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C.” , ha avversato l'atto di precetto Parte_1 in oggetto, notificato ad istanza di per l'importo complessivo di € Controparte_1 5.000,60 incluse le competenze e spese, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 8863/2022 emesso dal Giudice di pace di Napoli il 4.08.2022, munito di formula esecutiva il 6.08.2024; ha chiesto all'adito Tribunale: “In via principale, accogliere la presente opposizione all'esecuzione, previa sospensione e, per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto notificato dalla per non essere stati regolarmente notificate le CP_1 originarie cessioni del credito ed il successivo titolo esecutivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio a vantaggio del sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento dello strumento di reazione attivato, l'opponente ha assunto: di non aver ricevuto la notifica del titolo monitorio, la carenza di legittimazione in capo all'intimante, la prescrizione del credito.
La parte convenuta si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni, previo rigetto della istanza inibitoria: “nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare la legittimità del precetto notificato;
con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione del 17 dicembre 2025, verificata la regolarità del contraddittorio, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed alla discussione orale;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Giova premettere che l'intimazione di pagamento opposta risulta spiccata in forza del decreto ingiuntivo n. 8863/2022 emesso dal Giudice di pace di Napoli il 4.08.2022, munito di formula esecutiva il 6.08.2024 a fronte della mancata introduzione dell'opposizione.
Tanto emerge dalla documentazione in atti depositata dalla parte convenuta (cfr. doc. nn. 4 e 5).
L'opponente avversa l'intimazione di pagamento notificatagli per tre profili di censura: il vizio della notifica del titolo esecutivo, della cui esistenza a suo dire avrebbe avuto contezza solo a seguito della notifica del precetto;
il difetto di legittimazione attiva dell'intimante; la prescrizione della pretesa incorporata nel titolo.
Ciò posto, giova innanzitutto procedere alla esatta qualificazione della domanda istaurata.
- 2 - La parte ha istaurato il giudizio con ricorso intestato “IN OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C.” e nel momento in cui ha rassegnato le conclusioni ha richiamato espressamente l'art. 615, comma 2, c.p.c.
Ebbene, la qualificazione fornita è errata, venendo in rilievo una opposizione preventiva ex artt. 615 e 617, commi 1, c.p.c. che, come tale, andava introdotta con citazione e non già con ricorso.
Non si trascura come la novella di cui alla riforma c.d. abbia ammesso anche CP_3 per le opposizioni preventive l'istaurazione della domanda mediante ricorso ex art. 281 decies, comma 3, c.p.c. Tuttavia, nella specie, l'espresso rimando della parte al secondo comma dell'art. 615 c.p.c. non lascia adito a dubbi circa la volontà dell'istante di istaurare la domanda con la forma prevista per le opposizioni successive.
L'erronea scelta della forma dell'atto introduttivo si riverbera sul piano della tempestività della domanda.
L'opposizione spiegata ha natura mista, ovvero partecipa dei profili di cui all'art. 615 e 617 c.p.c.: a quest'ultimo rimedio è ascrivibile il primo motivo di opposizione relativo al vizio della notifica del titolo esecutivo, laddove invece nell'opposizione preventiva all'esecuzione sono sussumibili gli altri due motivi afferenti alla legittimazione della creditrice ed alla prescrizione.
Ebbene, in relazione all'opposizione agli atti, l'erronea istaurazione della domanda con ricorso, in luogo della citazione, impone di individuare il momento della pendenza della lite alla data di notifica dell'atto introduttivo.
In tal senso depone il consolidato orientamento (ex multis, Cass. Civ., ordinanza n.
20071 del 14 luglio 2021) per il quale, in dette ipotesi, rileva il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione. Pertanto, quando la norma prescrive che un determinato giudizio vada introdotto con ricorso, ove esso sia proposto con citazione quel che conta è che nel termine perentorio previsto dalla legge sia assicurato il deposito dell'atto in cancelleria;
quando invece, come nel caso di specie, la norma prevede che il giudizio vada proposto con citazione, ove esso sia instaurato con ricorso, quel che rileva, ai fini della valutazione di tempestività, è la data in cui l'atto venga notificato alla controparte.
L'applicazione dei principi che precedono al caso di specie determina l'inammissibilità per tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, laddove si consideri che la notifica del ricorso e del decreto è avvenuta il 15 luglio 2025, a fronte
- 3 - della notifica dell'atto opposto in data 6 maggio 2025, ovvero ben oltre il termine decadenziale per la proposizione del rimedio ex art. 617 c.p.c.
Del resto, anche laddove si volesse in ipotesi rilevare la corretta istaurazione della domanda con ricorso, da qualificarsi a mente dell'art. 281 decies c.p.c., la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi risulterebbe del pari manifesta tenuto conto del deposito della domanda in data 19 giugno 2026.
Fermo quanto precede in punto di ammissibilità per tardività del rimedio esperito a mente dell'art. 617 c.p.c., lo stesso è altresì inammissibile sotto altro profilo di indagine.
L'addotta omessa notifica del decreto ingiuntivo, lungi dal porre una questione di inesistenza dell'attività notificatoria, si riverbera sul piano della astratta validità della stessa.
Dalla documentazione in atti (doc. nn. 4 e 5 depositati a corredo della comparsa di costituzione), invero, emerge chiaramente che un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale risulti evidentemente posta in essere dal notificante.
Ebbene, la giurisprudenza granitica, dalla quale questo giudicante non intende discostarsi per la condivisibilità delle argomentazioni, sostiene che “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 Cpc, ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'articolo 650 del Cpc, e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione di cui agli articoli 615 o 617 del Cpc dinanzi a un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo” (Cassazione civile sez. VI, 15/11/2019, n.29729; Cassazione civile sez. III, 20/04/2015, n.7990; Tribunale Napoli sez. V, 08/06/2023, n.5931).
In altre parole, in seguito alla notifica di un precetto basato su un decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. solo in caso di inesistenza della notificazione del decreto stesso, mentre in ipotesi di nullità della notificazione o di inefficacia del titolo l'unico rimedio esperibile è costituito dall'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Del pari inammissibili risultano i successivi motivi di opposizione.
A mezzo degli stessi, l'attore contesta la legittimazione attiva dell'intimante/convenuta e la prescrizione del credito.
- 4 - Al riguardo, mette conto evidenziare come sia noto l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “I vizi inerenti la formazione del titolo non possono essere dedotti a fondamento del giudizio di opposizione al precetto notificato in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, a meno che non si tratti di fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi ad esso, mentre tutti gli altri vizi e le contestazioni che attengono al merito della decisione possono e devono essere fatti valere solo nel corso del processo che conduce alla creazione del titolo medesimo”.
In particolare, giova evidenziare come nel giudizio oppositorio che ci occupa non possano essere dedotti fatti impeditivi, estintivi e modificativi della pretesa creditoria azionata che non siano sopravvenuti rispetto alla formazione del detto titolo giudiziale.
In altre parole, nel caso di esecuzione già iniziata, ovvero solo paventata con la notifica del precetto come nella specie, che si basa su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione non può fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso.
Infatti tali questioni possono essere dedotte solo nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo, posto che al giudice dell'opposizione all'esecuzione compete solo un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, senza che egli possa esercitare alcun controllo sul contenuto della statuizione, arrivando ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione e/o che possono essere fatte valere con i rimedi impugnatori ordinari e straordinari previsti dall'ordinamento.
La legittimazione della parte intimante, individuata nel titolo esecutivo come titolare del credito di cui è stato ingiunto all'attore il pagamento, al pari dell'eccezione di prescrizione del credito medesimo, pertanto, costituiscono rilievi che dovevano essere fatti valere a mezzo dell'unico rimedio esperibile consentito dall'ordinamento, ovvero l'opposizione a decreto ingiuntivo (se del caso, anche ex art. 650 c.p.c.), non già a mezzo dell'opposizione preventiva all'esecuzione.
Entrambe le doglianze, invero, investono questioni di merito del rapporto controverso, già presenti al momento dell'emissione del titolo.
Sulla scorta delle ragioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14 in ragione del valore della controversia (€ 5.201 - € 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella
- 5 - istruttoria), con l'applicazione del minimo tenuto conto della scarsa complessità delle questioni poste.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di iscritta al n. 13772/2025 del R.G., così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della convenuta in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 24 dicembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
- 6 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 13772/2025 del Ruolo Generale
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NC NO con il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 12;
-ATTRICE-
CONTRO
(c.f. e p.i. ), in persona dell'Amministratore Unico p.t., Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria di (c.f. e p.i. ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino, elettivamente domiciliato in San Marco dei Cavoti in Via Bellavista, 1/A, presso lo studio dell'avv. Gianluca Rossi;
-CONVENUTA-
Oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617, comm1 1, c.p.c. all'atto di precetto notificato il 6 maggio 2025
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 17 dicembre 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 giugno 2025 ed intestato “IN OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C.” , ha avversato l'atto di precetto Parte_1 in oggetto, notificato ad istanza di per l'importo complessivo di € Controparte_1 5.000,60 incluse le competenze e spese, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 8863/2022 emesso dal Giudice di pace di Napoli il 4.08.2022, munito di formula esecutiva il 6.08.2024; ha chiesto all'adito Tribunale: “In via principale, accogliere la presente opposizione all'esecuzione, previa sospensione e, per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto notificato dalla per non essere stati regolarmente notificate le CP_1 originarie cessioni del credito ed il successivo titolo esecutivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio a vantaggio del sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento dello strumento di reazione attivato, l'opponente ha assunto: di non aver ricevuto la notifica del titolo monitorio, la carenza di legittimazione in capo all'intimante, la prescrizione del credito.
La parte convenuta si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni, previo rigetto della istanza inibitoria: “nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare la legittimità del precetto notificato;
con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione del 17 dicembre 2025, verificata la regolarità del contraddittorio, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni ed alla discussione orale;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Giova premettere che l'intimazione di pagamento opposta risulta spiccata in forza del decreto ingiuntivo n. 8863/2022 emesso dal Giudice di pace di Napoli il 4.08.2022, munito di formula esecutiva il 6.08.2024 a fronte della mancata introduzione dell'opposizione.
Tanto emerge dalla documentazione in atti depositata dalla parte convenuta (cfr. doc. nn. 4 e 5).
L'opponente avversa l'intimazione di pagamento notificatagli per tre profili di censura: il vizio della notifica del titolo esecutivo, della cui esistenza a suo dire avrebbe avuto contezza solo a seguito della notifica del precetto;
il difetto di legittimazione attiva dell'intimante; la prescrizione della pretesa incorporata nel titolo.
Ciò posto, giova innanzitutto procedere alla esatta qualificazione della domanda istaurata.
- 2 - La parte ha istaurato il giudizio con ricorso intestato “IN OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C.” e nel momento in cui ha rassegnato le conclusioni ha richiamato espressamente l'art. 615, comma 2, c.p.c.
Ebbene, la qualificazione fornita è errata, venendo in rilievo una opposizione preventiva ex artt. 615 e 617, commi 1, c.p.c. che, come tale, andava introdotta con citazione e non già con ricorso.
Non si trascura come la novella di cui alla riforma c.d. abbia ammesso anche CP_3 per le opposizioni preventive l'istaurazione della domanda mediante ricorso ex art. 281 decies, comma 3, c.p.c. Tuttavia, nella specie, l'espresso rimando della parte al secondo comma dell'art. 615 c.p.c. non lascia adito a dubbi circa la volontà dell'istante di istaurare la domanda con la forma prevista per le opposizioni successive.
L'erronea scelta della forma dell'atto introduttivo si riverbera sul piano della tempestività della domanda.
L'opposizione spiegata ha natura mista, ovvero partecipa dei profili di cui all'art. 615 e 617 c.p.c.: a quest'ultimo rimedio è ascrivibile il primo motivo di opposizione relativo al vizio della notifica del titolo esecutivo, laddove invece nell'opposizione preventiva all'esecuzione sono sussumibili gli altri due motivi afferenti alla legittimazione della creditrice ed alla prescrizione.
Ebbene, in relazione all'opposizione agli atti, l'erronea istaurazione della domanda con ricorso, in luogo della citazione, impone di individuare il momento della pendenza della lite alla data di notifica dell'atto introduttivo.
In tal senso depone il consolidato orientamento (ex multis, Cass. Civ., ordinanza n.
20071 del 14 luglio 2021) per il quale, in dette ipotesi, rileva il momento in cui viene compiuta la formalità alla quale l'ordinamento ricollega l'esercizio dell'azione. Pertanto, quando la norma prescrive che un determinato giudizio vada introdotto con ricorso, ove esso sia proposto con citazione quel che conta è che nel termine perentorio previsto dalla legge sia assicurato il deposito dell'atto in cancelleria;
quando invece, come nel caso di specie, la norma prevede che il giudizio vada proposto con citazione, ove esso sia instaurato con ricorso, quel che rileva, ai fini della valutazione di tempestività, è la data in cui l'atto venga notificato alla controparte.
L'applicazione dei principi che precedono al caso di specie determina l'inammissibilità per tardività dell'opposizione agli atti esecutivi, laddove si consideri che la notifica del ricorso e del decreto è avvenuta il 15 luglio 2025, a fronte
- 3 - della notifica dell'atto opposto in data 6 maggio 2025, ovvero ben oltre il termine decadenziale per la proposizione del rimedio ex art. 617 c.p.c.
Del resto, anche laddove si volesse in ipotesi rilevare la corretta istaurazione della domanda con ricorso, da qualificarsi a mente dell'art. 281 decies c.p.c., la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi risulterebbe del pari manifesta tenuto conto del deposito della domanda in data 19 giugno 2026.
Fermo quanto precede in punto di ammissibilità per tardività del rimedio esperito a mente dell'art. 617 c.p.c., lo stesso è altresì inammissibile sotto altro profilo di indagine.
L'addotta omessa notifica del decreto ingiuntivo, lungi dal porre una questione di inesistenza dell'attività notificatoria, si riverbera sul piano della astratta validità della stessa.
Dalla documentazione in atti (doc. nn. 4 e 5 depositati a corredo della comparsa di costituzione), invero, emerge chiaramente che un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale risulti evidentemente posta in essere dal notificante.
Ebbene, la giurisprudenza granitica, dalla quale questo giudicante non intende discostarsi per la condivisibilità delle argomentazioni, sostiene che “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 Cpc, ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell'articolo 650 del Cpc, e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione di cui agli articoli 615 o 617 del Cpc dinanzi a un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo” (Cassazione civile sez. VI, 15/11/2019, n.29729; Cassazione civile sez. III, 20/04/2015, n.7990; Tribunale Napoli sez. V, 08/06/2023, n.5931).
In altre parole, in seguito alla notifica di un precetto basato su un decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. solo in caso di inesistenza della notificazione del decreto stesso, mentre in ipotesi di nullità della notificazione o di inefficacia del titolo l'unico rimedio esperibile è costituito dall'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Del pari inammissibili risultano i successivi motivi di opposizione.
A mezzo degli stessi, l'attore contesta la legittimazione attiva dell'intimante/convenuta e la prescrizione del credito.
- 4 - Al riguardo, mette conto evidenziare come sia noto l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “I vizi inerenti la formazione del titolo non possono essere dedotti a fondamento del giudizio di opposizione al precetto notificato in base ad un titolo esecutivo di formazione giudiziale, a meno che non si tratti di fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi ad esso, mentre tutti gli altri vizi e le contestazioni che attengono al merito della decisione possono e devono essere fatti valere solo nel corso del processo che conduce alla creazione del titolo medesimo”.
In particolare, giova evidenziare come nel giudizio oppositorio che ci occupa non possano essere dedotti fatti impeditivi, estintivi e modificativi della pretesa creditoria azionata che non siano sopravvenuti rispetto alla formazione del detto titolo giudiziale.
In altre parole, nel caso di esecuzione già iniziata, ovvero solo paventata con la notifica del precetto come nella specie, che si basa su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione non può fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso.
Infatti tali questioni possono essere dedotte solo nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo, posto che al giudice dell'opposizione all'esecuzione compete solo un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, senza che egli possa esercitare alcun controllo sul contenuto della statuizione, arrivando ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione e/o che possono essere fatte valere con i rimedi impugnatori ordinari e straordinari previsti dall'ordinamento.
La legittimazione della parte intimante, individuata nel titolo esecutivo come titolare del credito di cui è stato ingiunto all'attore il pagamento, al pari dell'eccezione di prescrizione del credito medesimo, pertanto, costituiscono rilievi che dovevano essere fatti valere a mezzo dell'unico rimedio esperibile consentito dall'ordinamento, ovvero l'opposizione a decreto ingiuntivo (se del caso, anche ex art. 650 c.p.c.), non già a mezzo dell'opposizione preventiva all'esecuzione.
Entrambe le doglianze, invero, investono questioni di merito del rapporto controverso, già presenti al momento dell'emissione del titolo.
Sulla scorta delle ragioni che precedono, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14 in ragione del valore della controversia (€ 5.201 - € 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella
- 5 - istruttoria), con l'applicazione del minimo tenuto conto della scarsa complessità delle questioni poste.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di iscritta al n. 13772/2025 del R.G., così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della convenuta in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 24 dicembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
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