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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/10/2025, n. 4571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4571 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15772/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15772/2024 promossa da:
AVV. (C.F. ) difeso in proprio, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bologna, Via F. Albergati n. 10
ATTORE contro
, Controparte_1
(C.F.: ), difesa dall'avv. GIACHETTI GIAN FRANCO, elettivamente domiciliata al P.IVA_1 domicilio digitale pec del patrocinatore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
Nel merito, in via principale
- accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 Cod. Civ., o ad altro diverso titolo, della
[...] impresa per tutti i motivi sopra esposti;
Controparte_1 CP_1
- per l'effetto, condannare ex artt. 2056 e 2059 Cod. Civ. la CP_1 Controparte_1 Controparte_1 al pagamento in favore dell'Avv. della somma di Euro 3.154,00 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale e di ulteriori Euro 46.932,38 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, e così complessivi Euro 50.086,38;
1 In ogni caso
- con vittoria di onorari, accessori e spese del presente giudizio, e con la condanna della convenuta, in ragione della sua condotta processuale e per tutti i motivi in atti, ex art. 96, c. 1, c.p.c. o art. 96, c. 3,
c.p.c.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre, modificare e/o ampliare conclusioni, formulare capitoli di prova e indicare testi nei termini di legge.
Per parte convenuta: nel merito,
-per tutte le ragioni, in fatto e in diritto meglio sopra illustrate, rigettare le domande, le istanze e le eccezioni avversarie svolte nei confronti della Controparte_1
, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e comunque
[...] sfornite di prova;
-condannare l'attore, Avv. , ex art. 96 c.p.c., al pagamento della somma ritenuta di Parte_1 giustizia anche con valutazione d'ufficio od equitativa;
in mero subordine,
-ridurre la pretesa avversaria nei limiti del giusto e del provato alla luce delle eccezioni tutte svolte in atti;
in via istruttoria,
In ogni caso, con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, costi di CTP e CTU.
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 02.09.2024, conveniva in giudizio la Parte_1
, Controparte_1 rappresentando i seguenti fatti.
• Dall'aprile 2009 sino all'aprile 2021, conviveva stabilmente con Parte_1 CP_2
e, nel corso della relazione, nascevano le figlie nata il [...], ed nata
[...] Per_1 Per_2 il 17.11.2013.
• e l'allora convivente more uxorio, iscrivevano le figlie alla Parte_1 CP_2
2 di Torino per il solo anno scolastico 2021-2022, sottoscrivendo entrambi il Controparte_1 contratto quadro e il modulo di iscrizione, forniti dall'Istituto.
• Nell'aprile 2021, la Scuola era informata dell'interruzione della convivenza tra l'attore e CP_2
[...]
• In data 3.2.2022, l'attore e l'ex convivente concludevano un accordo di affidamento congiunto, omologato dal Tribunale di Torino in data 9.3.2022, avente ad oggetto le modalità ed i termini dell'affidamento, il collocamento e la permanenza delle figlie presso i genitori.
• Da giugno 2022, l'attore era illegittimamente estromesso, per volontà di dalla vita CP_2 delle figlie con le quali non ha rapporti da allora.
• Da fine giugno 2022, l'attore non prestava, né gli era chiesto di prestare alcun consenso all'iscrizione delle figlie presso scuole pubbliche o private.
• A novembre 2022, istaurava nei confronti dell'attore un'esecuzione forzata presso CP_2 terzi (r.g. 1093/2023) ottenendo il pagamento, a titolo di rimborso pro quota, della retta scolastica di frequenza della figlia presso la Per_2 Controparte_1
• A ottobre 2023, l'attore inviava quindi una serie di richieste via pec alla al Controparte_1 fine di ottenere i moduli di iscrizione della figlia relativi agli anni scolastici 2022-2023 e Per_2
2023-2024.
• In assenza di riscontro da parte della Scuola, l'attore prima dava incarico al proprio legale di spedire una formale diffida, inviata agli inizi di gennaio 2024, e dopo dava mandato ad un collega amministrativista affinché presentasse un'istanza di accesso agli atti ex Legge
241/1990. A seguito di questa ultima istanza, ad aprile 2024, l'attore riceveva dalla Scuola copia dei moduli di iscrizione.
• Dai suddetti moduli, emergeva che l'ex convivente aveva iscritto la figlia CP_2 Per_2 senza il necessario consenso del padre.
• In ragione di ciò, il diffidava la a risarcire i danni patiti per lesione Parte_1 Controparte_1 del diritto di genitorialità, nonché a rimborsare all'attore la quota di iscrizione e della retta di frequenza della figlia pagati dall'attore a favore dell'ex convivente. Per_2
• Stante il mancato pagamento del risarcimento e del rimborso, l'attore promuoveva il presente giudizio sostenendo, a favore delle proprie ragioni di credito, che
- La avrebbe potuto iscrivere la figlia minore dell'attore agli anni Controparte_1 scolastici 2022-2023 e 2023-2024 solo previa acquisizione del consenso del Parte_1 tramite sottoscrizione dei moduli, come previsto dalle norme del Codice civile, dalla Nota
Ministeriale prot.n. DGOSV23-40055, dalla Circolare protocollo n. 0005336 del 2.9.2015, 3 e dall'ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. La necessità di acquisire il consenso di entrambi i genitori per l'iscrizione dell'alunno a scuola è anche prevista dall'art.
2.2. del
Contratto quadro di servizi della Scuola Montessori e nei modelli di iscrizione forniti dalla
Scuola stessa.
- È documentale che i moduli di iscrizione della figlia per gli anni scolastici 2022- Per_2
2023 e 2023-2024 sono stati sottoscritti soltanto dalla madre, CP_2
- La Scuola impediva all'attore di accedere alla documentazione relativa all'iscrizione, mettendola a sua disposizione soltanto sei mesi dopo la richiesta;
inoltre, a partire dall'anno scolastico 2022-2023, contrariamente a quanto avvenuto per l'anno precedente, la Scuola ometteva di informare l'attore sull'andamento scolastico della figlia, sugli incontri con gli insegnati, sulle gite scolastiche, mai autorizzate dal padre sebbene le figlie fossero affidate congiuntamente ad entrambi i genitori.
• Alla luce di queste ragioni, chiedeva
- il risarcimento del danno patrimoniale di € 3.154,00, pari al costo della retta pagata pro quota dall'attore in favore della ex convivente;
- il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita o lesione parentale, nella sua componente morale e biologico-relazionale, quantificato in € 46.932,38, per avere la
Scuola violato il diritto fondamentale alla genitorialità e il diritto allo sviluppo dei legami affettivi e familiari, in violazione dei doveri di solidarietà ex art. 2 Costituzione.
Si costituiva la Controparte_1
, che svolgeva le seguenti difese.
[...]
• In data 8.7.2021, e , genitori di , sottoscrivevano CP_2 Parte_1 Parte_2 il contratto di prestazione scolastica pluriennale per il ciclo primario presso la Scuola
Montessori, avente validità per l'intera durata del ciclo scolastico primario e quindi per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024; le parti contraenti si impegnavano quindi a pagare le rette per l'intero ciclo di studi dell'allievo ex art. 2.5, nonché le ulteriori prestazioni di cui all'art. 2.2.
• Il contratto pluriennale era sottoscritto da entrambi i genitori ragione per cui la scelta di revocare la minore dalla Scuola sarebbe dovuta pervenire da entrambi;
in caso di dissenso questi avrebbero dovuto adire il giudice tutelare. Nel frattempo, la minore avrebbe comunque dovuto frequentare la scuola stante l'obbligatorietà per legge.
• Sempre in data 8.7.2021, i genitori sottoscrivevano il modulo di iscrizione a.s. 2021-2022,
4 documento che non implica una nuova iscrizione dell'allievo, già efficacemente e validamente concordata con il contratto pluriennale;
il modulo di iscrizione è infatti un documento interno di aggiornamento e organizzazione per la Scuola, che contiene dati personali dell'alunno
(intolleranze/patologie, allergie ai farmaci, scelte alimentari, vaccinazioni) e del nucleo familiare.
• All'inizio dell'anno 2022, comunicava alla Scuola che, con decreto del 21.2.2022, CP_2 il Tribunale di Torino aveva stabilito l'affido condiviso delle minori ed ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente delle stesse presso la madre.
• In previsione dell'inizio dell'anno scolastico 2022-2023, forniva alla Scuola CP_2 comunicazione e-mail del 28.4.2022 a firma del , con la quale egli manifestava il Parte_1 proprio assenso alla prosecuzione degli studi presso la Scuola Montessori fino alla conclusione dell'intero ciclo.
• In data 8.6.2022, si rivolgeva al Tribunale di Torino per la modifica del CP_2 provvedimento di affidamento, informando contestualmente la Scuola della volontà di entrambi i genitori di far completare ad gli studi presso la Scuola Montessori. Per_2
• Il Tribunale di Torino nel frattempo segnalava che, a far data dal 24.6.2023, il non si Parte_1 era più occupato delle figlie a livello educativo, relazionale ed economico, dichiarandosi concorde a lasciare alla l'affido esclusivo delle figlie. CP_2
• Questo si rifletteva sul percorso di studi di infatti in assenza di recesso congiunto da Per_2 parte dei genitori, la Scuola recepiva il modulo interno anche per l'anno 2023-2024 sottoscritto soltanto dalla la quale aveva comunque rassicurato la Scuola della volontà del CP_2 Parte_1 di far proseguire lì gli studi.
• Solo in data 3.10.2023, per la prima volta il , unilateralmente e con il dissenso della Parte_1
comunicava alla Scuola la propria contrarietà a che la figlia frequentasse la CP_2 Per_2
Scuola convenuta per l'anno in corso.
• Questa richiesta, tuttavia, non poteva avere seguito perché non proveniva da entrambi i genitori ed era stata formalizzata ad anno in corso, cosa che avrebbe richiesto il rilascio di un nulla osta di trasferimento presso altra scuola, cosa mai avvenuta.
• La Scuola chiedeva delucidazioni alla che espressamente non acconsentiva al cambio di CP_2 istituto.
• In data 16.10.2023, il Tribunale di Torino disponeva l'affidamento esclusivo ex art. 337 quater
3° comma c.c. di e alla sola madre, stabilendo che “le decisioni di maggiore Per_2 Per_1 interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della
5 residenza abituale delle minori potranno essere prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, con specifica indicazione del potere autonomo di richiedere trasferimenti scolastici, iscrizioni, richiesta di passaporto, documento d'identità e quant'altro”; residuava all'attore la facoltà di incontrare le figlie in un luogo neutro secondo le indicazioni dei Servizi Sociali e l'obbligo di corrispondere il mantenimento maggiorato del 50% per spese extra.
• Da quel momento in poi, la Scuola, facendo applicazione di quanto stabilito dal Tribunale, rivolgeva tutte le richieste di sottoscrizione documentale soltanto alla madre, fermo restando che mai impediva al padre di interessarsi della vita scolastica di , se questi ne avesse fatto Per_2 richiesta.
• In data 23.5.2024, il , del tutto inaspettatamente, diffidava la Scuola al risarcimento Parte_1 dei danni patrimoniali in € 3.154,00 derivanti da soccombenza nel giudizio d'opposizione a precetto RG 23738/2022 del Tribunale di Torino, concernente unicamente questioni di ripartizione delle spese di mantenimento tra i genitori, oltre a soccombenza spese di lite, che non hanno mai visto parte di giudizio la totalmente estranea alle questioni Controparte_1 inerenti alle spese di mantenimento. L'attore chiedeva altresì il risarcimento dei danni non patrimoniali.
• In data 2.9.2024, parte attrice istaurava il presente giudizio chiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non.
• Parte convenuta chiedeva il rigetto dell'avversaria domanda contestando la pretesa nell'an, nonché nel quantum, in quanto infondata e non provata.
La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., senza svolgere attività istruttoria, all'udienza del 14.10.2025, con termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
*****
Parte attrice ha contestato alla Scuola Montessori di aver leso il suo diritto fondamentale alla genitorialità per averlo estromesso dalle vicende scolastiche della figlia in particolare, l'attore ha Per_2 imputato alla convenuta
➢ di non aver chiesto ed ottenuto il suo consenso all'iscrizione della figlia alla Controparte_1 per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024;
➢ di non aver dato all'attore accesso alla documentazione scolastica relativa alla figlia, documentazione che sarebbe pervenuta soltanto ad aprile 2024 dopo il deposito di un'istanza di
6 accesso agli atti;
➢ di non averlo informato, a partire dal 2022, sull'andamento scolastico e sul percorso educativo della figlia Per_2
Sull'iscrizione alla Controparte_1
È documentale e non contestato che
- il e la ex convivente, avevano concordemente deciso di iscrivere la Parte_1 CP_2 figlia alla sottoscrivendo entrambi il contratto pluriennale Per_2 Controparte_1 dell'8.7.2021;
- entrambi i genitori avevano sottoscritto il modulo di iscrizione per l'anno scolastico 2021-2022;
- i moduli di iscrizione relativi agli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 erano sottoscritti soltanto da e non anche dal . CP_2 Parte_1
Ciò che quindi il ha contestato alla Scuola Montessori è di non aver acquisito, per Parte_1 ciascun anno scolastico e quindi anche per gli anni 2022-2023 e 2023-2024, il suo consenso all'iscrizione della figlia All'udienza del 25.2.2025, l'attore ha chiarito altresì di essere venuto a Per_2 conoscenza del fatto che la figlia frequentava la Scuola Montessori, soltanto quando ha ricevuto Per_2 gli atti da parte della Scuola, cosa avvenuta ad aprile 2024.
La Scuola Montessori si è difesa spiegando che
- l'scrizione è validamente ed efficacemente avvenuta con la sottoscrizione, da parte di entrambi i genitori, del contratto pluriennale che ha validità per tutto il ciclo primario;
- i moduli di iscrizione sottoscritti annualmente dai genitori, hanno una valenza meramente interna ed organizzativa;
- il era d'accordo che la figlia frequentasse la Scuola Montessori, come dallo stesso Parte_1 espressamente dichiarato nella mail del 28.4.2022 (doc. 5 comparsa); in ogni caso, anche se non fosse stato d'accordo con tale decisione, non ha mai provveduto a comunicare il suo dissenso nei modi e nei tempi previsti dal contratto pluriennale.
il che non ha sottoscritto i moduli di iscrizione relativi agli anni 2022-2023 e 2023- Parte_1
2024, non ha provato di aver subito, una lesione del proprio diritto alla genitorialità per aver la figlia frequentato la Scuola Montessori. Per_2
Questi i motivi.
✓ Il , insieme alla sua ex convivente, avevano sottoscritto il contratto pluriennale per Parte_1
l'iscrizione della figlia all'intero ciclo primario. Nel contratto si legge che lo stesso ha Per_2
7 validità dalla data della sottoscrizione (8.7.2021) per l'intera durata del ciclo primario. È quindi evidente che il aveva scelto e deciso insieme alla ex convivente di iscrivere la Parte_1 figlia alla Scuola non solo per l'anno scolastico 2021-2022, che da lì a Per_2 CP_1 poco sarebbe iniziato, ma anche per gli anni successivi e cioè per gli anni 2022-2023 e 2023-
2024.
✓ Nel contratto pluriennale, le parti concordavano che l'iscrizione alla Scuola avrebbe dovuto essere rinnovata di anno in anno, mediante compilazione dei moduli di iscrizione forniti dalla
Scuola, pena l'impossibilità di frequentare l'anno di riferimento.
Da questa pattuizione, l'attore ha dedotto la necessità che entrambi i genitori, prestassero ogni anno il consenso all'iscrizione dei propri figli attraverso la sottoscrizione dei moduli annuali di iscrizione, in assenza dei quali, il minore non avrebbe potuto frequentare l'anno.
A fronte della contestazione dell'attore, la Scuola ha spiegato, da ultimo all'udienza del
25.2.2025, che “La comunicazione che viene richiesta ogni anno a titolo di iscrizione, in effetti, ha una funzione aggiornativa dei dati del minore e dei genitori (intolleranze alimentari, persone incaricate del ritiro dei minori, indirizzi e-mail…). Se non si ottempera a questa comunicazione annuale, il minore entra comunque a scuola perché noi dobbiamo consentire di ottemperare all'obbligo scolastico.”.
Sul punto si condivide la tesi sostenuta dalla Scuola Montessori.
Pur essendo vero che testualmente il contratto prevede la necessità di rinnovare annualmente l'iscrizione degli allievi, pena appunto l'impossibilità di frequentare l'anno, è verosimile e quindi condivisibile che, di fatto, anche in assenza del modulo annuale di iscrizione, a fronte tuttavia della sottoscrizione del contratto pluriennale da parte di entrambi i genitori, la Scuola consenta al minore la frequentazione dell'anno, stante il diritto del minore allo studio e l'obbligo di frequenza scolastica, imposto per legge.
La spiegazione fornita da parte convenuta è poi coerente con la documentazione allegata in atti.
Il contratto pluriennale, che può intendersi come un contratto quadro, contiene la disciplina generale del rapporto contrattuale tra le parti: iscrizione per l'intero ciclo primario, retta scolastica, risoluzione o cessazione del rapporto, trasferimento del minore in altro istituto etc.; il modulo di iscrizione annuale, invece, non riproduce tutte le pattuizioni del contratto a monte, ma si limita, dal punto di vista del contenuto, a riportare dati quali, ad esempio,: informazioni anagrafiche dell'alunno e del nucleo familiare, recapiti telefonici, vaccinazioni, allergie e intolleranze, patologie, orario scolastico, importo delle retta etc.; tutte informazioni che, per loro natura, sono soggette ad una variazione nel tempo, cosa che giustifica un aggiornamento
8 annuale da parte dei genitori su richiesta della scuola. Stante, quindi, il contenuto dei documenti scolastici, si può ritenere che l'iscrizione di si sia perfezionata nel momento in cui Per_2 entrambi i genitori hanno firmato il contratto pluriennale, acconsentendo quindi a che la bambina frequentasse tutto il ciclo primario presso la Scuola Montessori;
dopodiché, la mancata o incompleta compilazione del modulo di iscrizione, in questo caso sottoscritto da uno solo dei genitori, non avrebbe comunque impedito ad di frequentare la Scuola Ed infatti il Per_2
, sottoscrivendo il contratto pluriennale, pienamente valido ed efficace, aveva prestato Parte_1
a monte il suo consenso per l'intero ciclo primario;
in ogni caso, la scelta di far frequentare alla minore un altro istituto avrebbe richiesto non solo l'individuazione di un'altra scuola – mai indicata dall'attore -, ma soprattutto avrebbe necessitato della richiesta congiunta dei genitori al trasferimento del minore, e il rilascio, da parte della Scuola, del nullaosta;
cosa mai avvenuta nel caso di specie. Del resto anche in corso di causa l'attore non ha mai detto quale scelta alternativa alla Scuola aveva proposto alla o aveva dichiarato alla odierna CP_1 CP_2 convenuta, non consentendo quindi di apprezzare che in allora avesse manifestato una volontà non concorde con la prosecuzione degli studi presso la CP_1
✓ Al contrario emerge dalla documentazione in atti che il travaglia consentiva alla frequentazione della scuola Montessori, almeno fino al 3.10.2023 quando, per la prima volta, contestava alla
Scuola di non aver acquisito il suo consenso all'iscrizione della figlia. La Scuola ha CP_1 prodotto infatti una e-mail del 28.4.2022 (doc. 5), inviata dal al difensore di Parte_1 CP_2
nella quale si legge: “Prima di tutto ritengo che mia figlia debba concludere il
[...] Per_2 suo percorso di scuola primaria alla che sta attualmente frequentando, e ciò per CP_1 ovvie ragioni relative alla sua tranquillità emotiva già oggetto di numerosi e non desiderati cambiamenti;
oltretutto la bambina ha trascorso l'anno della pandemia in home schooling senza socialità e cambiare di nuovo amici e ambiente sarebbe deleterio”.
Il ha contestato la produzione in giudizio di questo documento, acquisito dalla Scuola Parte_1 solo prima della presente controversia, sostenendo che violi il diritto alla riservatezza ed alla segretezza delle comunicazioni, dal momento che si trattava di una negoziazione che prevedeva che la si facesse carico delle spese scolastiche, in ragione dell'ingente debito maturato CP_2 nei confronti dell'attore.
La contestazione non è fondata. La Scuola ha chiarito e documentato (doc. 14 parte convenuta) di aver ricevuto questa e-mail direttamente dal difensore della che l'avrebbe inviata alla CP_2 convenuta a fronte della richiesta di chiarimenti da parte della Scuola, in merito al consenso del padre all'scrizione di alla Scuola Montessori;
inoltre, la mail non contiene dati sensibili o Per_2
9 personali, né la stessa è stata inviata come comunicazione riservata e non producibile; infine il non ne ha contestato il contenuto, né tantomeno ha contestato di averla spedita. Si Parte_1 deve ritenere quindi che non sussistano ragioni per non utilizzare questo documento a fini probatori, ferma restando che ogni eventuale violazione della privacy che l'attore ritenga di aver subito, potrà essere fatta valere in sede civile, penale o disciplinare, per quanto attiene alla violazione delle norme in materia di deontologia professionale.
Ai fini di questo giudizio, va quindi detto che il documento dimostra che il era Parte_1
d'accordo non solo a che la figlia frequentasse l'anno 2022-2023, ma anche a che concludesse tutto il ciclo primario presso la Scuola Montessori, dimostrando altresì, contrariamente a quanto riferito in udienza, di essere a conoscenza del fatto che la figlia era iscritta nella scuola convenuta.
Ad ulteriore conferma del fatto che il era d'accordo con l'iscrizione o comunque che Parte_1 non aveva manifestato un dissenso, nei modi e nei tempi previsti dalla Scuola, vi è il doc. 21 prodotto dallo stesso attore. Si tratta di una e-mail del 20.6.2022, spedita al , con la Parte_1 quale la Scuola gli inviava il modulo per l'iscrizione 2022-2023 (che è tra quelli oggetto di questo giudizio perché non firmato dall'attore). È evidente quindi che la Scuola aveva comunicato all'attore la necessità di compilare il modulo di iscrizione per l'anno scolastico
2022-2023, comunicazione a fronte della quale l'attore avrebbe potuto rispondere negando il proprio consenso oppure, avrebbe potuto recarsi presso l'istituto per manifestare personalmente la propria contrarietà; cosa che invece non è mai avvenuta. L'attore, quindi, era consapevole che la figlia avrebbe proseguito gli studi alla Scuola Montessori – non essendo peraltro possibile diversamente in assenza di una richiesta di trasferimento e del rilascio di un nulla osta
–, ed evidentemente ha ignorato questa comunicazione prestandovi acquiescenza e facendo pertanto supporre un consenso all'iscrizione.
✓ Il ha manifestato per la prima volta il proprio dissenso soltanto in data 3.10.2023 Parte_1 quando ha inviato alla Scuola la e-mail sub doc. 10 di parte convenuta. In ordine a questa comunicazione, va evidenziato che la stessa è pervenuta quando l'anno scolastico 2023-2024 era già iniziato e cioè quando la bambina aveva ormai cominciato l'ultimo anno del ciclo primario;
tale manifestazione di dissenso non avrebbe comunque potuto impedire la frequentazione dell'istituto da parte delle figlia atteso che, come spiegato dalla Scuola e Per_2 come, in effetti, risulta dal contratto, il trasferimento della minore avrebbe richiesto il consenso di entrambi i genitori, che in questo caso evidentemente non c'era; ma soprattutto sarebbe stato necessario il rilascio di un nullaosta che nel caso di specie, non è stato mai richiesto da nessuno
10 dei genitori, né tantomeno dal singolarmente. Parte_1
✓ La vicenda per cui è causa è stata oggetto di un'indagine da parte dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte, - ufficio terzo che si occupa di supervisionare e vigilare sugli istituti scolastici presenti sul territorio piemontese -, il quale non rilevava alcuna irregolarità nella procedura di iscrizione, dato atto della delicata situazione familiare, nonché del costituzionale ed inviolabile diritto allo studio del minore (cfr. doc. 14, già ritenuto ammissibile all'udienza del 14.10.2025 poiché il documento è venuto ad esistenza solo l'11.3.2025 quando erano già decorsi i termini istruttori). Parte convenuta, anche al fine di documentare tale delicata situazione familiare e la difficoltà della Scuola di gestirla, produceva quindi alcuni provvedimenti giudiziari relativi all'affidamento e al riparto delle spese tra i genitori.
Premesso che le questioni relative ai rapporti interni tra i genitori non riguardano il presente giudizio, si ritiene comunque che legittimamente la Scuola avesse ricevuto dalla madre della bambina i provvedimenti inerenti alla gestione delle figlie e che legittimamente li abbia poi prodotti in questo giudizio al fine di documentare non solo la situazione familiare, ma anche che vi era stato da parte del un consenso a che la figlia frequentasse la Scuola Montessori Parte_1
(doc. 12 sentenza a verbale). Non è quindi condivisibile la tesi dell'attore per cui la condotta della Scuola sarebbe stata contraria ai doveri e agli obblighi alla stessa imposti dalla legge, dal e dagli uffici scolastici, atteso che la Scuola aveva correttamente acquisito il consenso CP_3 di entrambi i genitori al momento dell'iscrizione all'intero ciclo primario con la sottoscrizione di un contratto avente validità per l'intero ciclo e, del tutto legittimamente, in assenza di un dissenso espresso da parte del , aveva ritenuto sussistente quel consenso anche per gli Parte_1 anni successivi. Ciò anche in ragione del fatto che la aveva rappresentato alla Scuola la CP_2 difficoltà di interloquire con il padre stante la sua assenza, circostanza che in effetti risulta dai provvedimenti giudiziari prodotti in questo giudizio. Peraltro, nella stessa Circolare ministeriale prodotta dall'attore sub doc. 15 si legge che Nel caso di domanda di iscrizione a scuola, nonché nell'ipotesi di richiesta di nulla osta al trasferimento ad altra scuola, infatti, secondo costante giurisprudenza, l'accordo tra i genitori può essere desunto implicitamente dalla richiesta di uno solo di essi senza il dissenso da parte dell'altro; cosa avvenuta in questo caso dove il ha acconsentito alla frequentazione dell'intero ciclo presso la Scuola Montessori, Parte_1 dopodiché non ha mai espressamente revocato tale consenso nei modi e nei tempi previsti dall'istituto.
Si ritiene pertanto che, pur vero che il non ha firmato i moduli di iscrizione per gli Parte_1
11 anni 2022-2023 e 2023-2024, l'attore non ha provato che il fatto di non aver potuto sottoscrivere i moduli di iscrizione per gli anni 2022-2023 e 2023-2024, abbia cagionato una lesione al suo diritto alla genitorialità; né conseguentemente ha provato il danno conseguenza.
Sull'accesso alla documentazione scolastica
La Scuola non ha contestato di aver riscontrato la pec inviata dal ad ottobre 2023, Parte_1 solo ad aprile 2024; all'udienza del 25.2.2025, la Preside ha spiegato di aver agito in questo modo poiché doveva capire cosa rispondere e cosa stava accadendo, visto che lui e cioè il , sapeva Parte_1 benissimo che la bambina andava a scuola da loro.
Va quindi dato atto che il non ha ricevuto tempestivamente la documentazione Parte_1
(moduli di iscrizione) richiesta ad ottobre 2023; tuttavia egli non ha spiegato, né provato, in che modo questo ritardo, lo abbia danneggiato.
Il era a conoscenza del fatto che la figlia frequentava l'istituto scolastico convenuto e quindi Parte_1 non è dato capire in che modo la ritardata consegna dei moduli di iscrizione, che contengono solo informazioni personali dell'allievo e del nucleo familiare, lo abbia danneggiato. Peraltro, è verosimile quanto sostenuto dalla convenuta e cioè che il ritardo nella consegna della documentazione sia stato motivato dalla situazione familiare, atteso che da lì a poco, e cioè dal 16.10.2023, il Tribunale aveva disposto l'affido esclusivo delle bambine alla madre, cosa che potrebbe aver reso più complicata la gestione, da parte della Scuola, del rapporto con il padre.
In ogni caso, a fronte del mancato riscontro da parte della scuola, egli avrebbe potuto recarsi personalmente presso la segreteria per chiedere il rilascio della documentazione o per discutere della questione direttamente con la Preside, cosa che invece non ha mai fatto. L'attore ha giustificato in udienza il fatto di non essersi mai recato a scuola, riferendo di temere la reazione della moglie. Si tratta tuttavia di affermazioni che non hanno trovato alcun riscontro e peraltro appaiono poco plausibili, atteso che non vi era alcun divieto di avvicinamento ed eventuali dissidi personali avrebbero potuto facilmente essere evitati chiedendo alla scuola un appuntamento in orario non compatibile con la presenza della In definitiva pare che il fatto di non essersi mai recato a scuola per assumere le CP_2 informazioni che non gli venivano prontamente trasmesse, sia stata piuttosto il frutto di una scelta personale del . Parte_1
Comunque, l'attore non ha né individuato, né vieppiù provato il danno patito a seguito di questo ritardo nella consegna dei moduli di iscrizione;
ritardo che pur sussistente tuttavia trova una sua giustificazione nella peculiarità del caso concreto.
Sul punto va chiarito che la omissione formale di un dovere burocratico, in questo caso da parte della
12 Scuola, non si traduce automaticamente in un danno conseguenza. L'attore avrebbe dovuto spiegare come l'averlo appartato dalle informazioni scolastiche abbia menomato il rapporto con la figlia e la sua possibilità di esercitare le sue funzioni educative.
Sulla mancata informazione in ordine al percorso scolastico della figlia Per_2
La Scuola ha chiarito che normalmente le comunicazioni sono inviate ad entrambi i genitori.
Così è stato fatto all'inizio del rapporto;
mentre da un certo momento in poi la scuola ha mandato, ad le comunicazioni solo alla madre, spiegando altresì che se l'attore lo avesse chiesto, sarebbero state inviate anche a lui. Ha spiegato che il non ha mai chiesto che gli fossero inviate e-mail; né ha Parte_1 richiesto le credenziali per l'accesso al registro elettronico.
Ed in effetti l'attore, almeno fino a giugno 2022, ha ricevuto le e-mail della Scuola. Tuttavia questo comportamento omissivo non integra una vera e propria inadempienza o responsabilità da parte della scuola non soltanto in ragione della particolare situazione di contrasto familiare di cui la scuola era a conoscenza;
ma anche perché il comportamento tenuto in concreto dal , può aver indotto Parte_1 la Scuola a far affidamento sul fatto che l'unica referente sotto il profilo scolastico fosse la madre.
Ed infatti una volta che il si era accorto di non ricevere più informazioni dalla Scuola, ben Parte_1 avrebbe potuto chiedere all'istituto di reinserirlo tra gli indirizzi della mailing-list; richiedere colloqui alla Scuola o informazioni riguardanti il percorso scolastico della figlia recarsi a scuola;
Per_2 chiedere le credenziali per il registro elettronico, modalità questa che con molta semplicità gli avrebbe consentito di essere informato sull'andamento scolastico della figlia e su tutte le iniziative della scuola.
Solo a fronte di queste iniziative da parte del , si sarebbe potuta prospettare una Parte_1 eventuale effettiva responsabilità della Scuola.
In ogni caso, come detto più sopra, l'attore non ha provato in che modo tale condotta omissiva da parte della Scuola gli abbia cagionato un danno conseguenza sotto il profilo della lesione del diritto alla genitorialità.
In conclusione
La domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice va respinta.
Sulla condanna ex art. 96 c.p.c.
Vanno respinte le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. formulate dalle parti l'una nei confronti dell'altra, atteso che
- Parte attrice ha promosso questo giudizio nella convinzione, di per sé legittima e non
13 irragionevole, di aver subito da parte della Scuola una lesione di un proprio diritto, lesione che poi, solo in corso di causa, si è accertato non esserci mai stata per quanto riguarda l'iscrizione scolastica e di essere invece avvenuta con riguardo alle altre due contestazioni;
con riferimento a queste ultime tuttavia, sulla giustificazione delle quali in qualche modo si è detto, parte attrice non ha provato quale danno conseguenza avrebbe patito, danno che ha genericamente dedotto come mera lesione del diritto alla genitorialità;
- Parte convenuta, che è risultata vittoriosa, non ha resistito in questo giudizio né con mala fede, né con colpa grave, essendosi la stessa limitata a svolgere le proprie difese, producendo a tal fine la documentazione ritenuta opportuna e acquisita anche tramite la e il difensore CP_2 della medesima. Sul punto, si precisa, come già detto, che non si ravvisa in questa sede una condotta illecita della Scuola nella produzione della documentazione, fatta salva la possibilità per l'attore di denunciare violazioni della propria privacy o riservatezza nelle sedi opportune.
Sulla violazione dell'art. 88 c.p.c. dedotta da parte attrice
Parte attrice ha chiesto di applicare l'art. 88 c.p.c. e cioè di espungere dagli atti di causa,
l'affermazione riportata a pag. 10 della memoria di controparte che è la seguente: “Appare di tutta evidenza come, anche in questo caso, “la Montessori fosse impossibilitata a rintracciare l'attore” che, per altro, non aveva interesse a quel momento di curarsi delle necessità delle proprie figlie soprattutto sotto un profilo educativo.
Tale istanza va respinta, atteso che questa affermazione non appare di per sé offensiva, né tantomeno ingiuriosa nei confronti dell'attore, trattandosi piuttosto di una mera difesa basata anche sulla documentazione acquisita dalla Scuola e a lei messa a disposizione dalla ex convivente del
. Parte_1
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -, con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 52.000,00;
- i compensi per l'attività istruttoria sono ridotti del 50% atteso che sono state depositate soltanto le memorie e non è stata svolta altra attività istruttoria;
14 Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 1.701,00 per la fase di studio
€ 1.204,00 per la fase introduttiva
€ 903,00 per la fase istruttoria
€ 2.905,00 per la fase decisionale
Totale € 6.713,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] respinge la domanda di parte attrice;
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Parte_1 favore di Controparte_1
, liquidandole in € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per
[...] legge.
Respinge le domande ex art. 96 c.p.c.
Torino, 23/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15772/2024 promossa da:
AVV. (C.F. ) difeso in proprio, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bologna, Via F. Albergati n. 10
ATTORE contro
, Controparte_1
(C.F.: ), difesa dall'avv. GIACHETTI GIAN FRANCO, elettivamente domiciliata al P.IVA_1 domicilio digitale pec del patrocinatore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
Nel merito, in via principale
- accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 Cod. Civ., o ad altro diverso titolo, della
[...] impresa per tutti i motivi sopra esposti;
Controparte_1 CP_1
- per l'effetto, condannare ex artt. 2056 e 2059 Cod. Civ. la CP_1 Controparte_1 Controparte_1 al pagamento in favore dell'Avv. della somma di Euro 3.154,00 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno patrimoniale e di ulteriori Euro 46.932,38 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, e così complessivi Euro 50.086,38;
1 In ogni caso
- con vittoria di onorari, accessori e spese del presente giudizio, e con la condanna della convenuta, in ragione della sua condotta processuale e per tutti i motivi in atti, ex art. 96, c. 1, c.p.c. o art. 96, c. 3,
c.p.c.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre, modificare e/o ampliare conclusioni, formulare capitoli di prova e indicare testi nei termini di legge.
Per parte convenuta: nel merito,
-per tutte le ragioni, in fatto e in diritto meglio sopra illustrate, rigettare le domande, le istanze e le eccezioni avversarie svolte nei confronti della Controparte_1
, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e comunque
[...] sfornite di prova;
-condannare l'attore, Avv. , ex art. 96 c.p.c., al pagamento della somma ritenuta di Parte_1 giustizia anche con valutazione d'ufficio od equitativa;
in mero subordine,
-ridurre la pretesa avversaria nei limiti del giusto e del provato alla luce delle eccezioni tutte svolte in atti;
in via istruttoria,
In ogni caso, con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, costi di CTP e CTU.
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 02.09.2024, conveniva in giudizio la Parte_1
, Controparte_1 rappresentando i seguenti fatti.
• Dall'aprile 2009 sino all'aprile 2021, conviveva stabilmente con Parte_1 CP_2
e, nel corso della relazione, nascevano le figlie nata il [...], ed nata
[...] Per_1 Per_2 il 17.11.2013.
• e l'allora convivente more uxorio, iscrivevano le figlie alla Parte_1 CP_2
2 di Torino per il solo anno scolastico 2021-2022, sottoscrivendo entrambi il Controparte_1 contratto quadro e il modulo di iscrizione, forniti dall'Istituto.
• Nell'aprile 2021, la Scuola era informata dell'interruzione della convivenza tra l'attore e CP_2
[...]
• In data 3.2.2022, l'attore e l'ex convivente concludevano un accordo di affidamento congiunto, omologato dal Tribunale di Torino in data 9.3.2022, avente ad oggetto le modalità ed i termini dell'affidamento, il collocamento e la permanenza delle figlie presso i genitori.
• Da giugno 2022, l'attore era illegittimamente estromesso, per volontà di dalla vita CP_2 delle figlie con le quali non ha rapporti da allora.
• Da fine giugno 2022, l'attore non prestava, né gli era chiesto di prestare alcun consenso all'iscrizione delle figlie presso scuole pubbliche o private.
• A novembre 2022, istaurava nei confronti dell'attore un'esecuzione forzata presso CP_2 terzi (r.g. 1093/2023) ottenendo il pagamento, a titolo di rimborso pro quota, della retta scolastica di frequenza della figlia presso la Per_2 Controparte_1
• A ottobre 2023, l'attore inviava quindi una serie di richieste via pec alla al Controparte_1 fine di ottenere i moduli di iscrizione della figlia relativi agli anni scolastici 2022-2023 e Per_2
2023-2024.
• In assenza di riscontro da parte della Scuola, l'attore prima dava incarico al proprio legale di spedire una formale diffida, inviata agli inizi di gennaio 2024, e dopo dava mandato ad un collega amministrativista affinché presentasse un'istanza di accesso agli atti ex Legge
241/1990. A seguito di questa ultima istanza, ad aprile 2024, l'attore riceveva dalla Scuola copia dei moduli di iscrizione.
• Dai suddetti moduli, emergeva che l'ex convivente aveva iscritto la figlia CP_2 Per_2 senza il necessario consenso del padre.
• In ragione di ciò, il diffidava la a risarcire i danni patiti per lesione Parte_1 Controparte_1 del diritto di genitorialità, nonché a rimborsare all'attore la quota di iscrizione e della retta di frequenza della figlia pagati dall'attore a favore dell'ex convivente. Per_2
• Stante il mancato pagamento del risarcimento e del rimborso, l'attore promuoveva il presente giudizio sostenendo, a favore delle proprie ragioni di credito, che
- La avrebbe potuto iscrivere la figlia minore dell'attore agli anni Controparte_1 scolastici 2022-2023 e 2023-2024 solo previa acquisizione del consenso del Parte_1 tramite sottoscrizione dei moduli, come previsto dalle norme del Codice civile, dalla Nota
Ministeriale prot.n. DGOSV23-40055, dalla Circolare protocollo n. 0005336 del 2.9.2015, 3 e dall'ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. La necessità di acquisire il consenso di entrambi i genitori per l'iscrizione dell'alunno a scuola è anche prevista dall'art.
2.2. del
Contratto quadro di servizi della Scuola Montessori e nei modelli di iscrizione forniti dalla
Scuola stessa.
- È documentale che i moduli di iscrizione della figlia per gli anni scolastici 2022- Per_2
2023 e 2023-2024 sono stati sottoscritti soltanto dalla madre, CP_2
- La Scuola impediva all'attore di accedere alla documentazione relativa all'iscrizione, mettendola a sua disposizione soltanto sei mesi dopo la richiesta;
inoltre, a partire dall'anno scolastico 2022-2023, contrariamente a quanto avvenuto per l'anno precedente, la Scuola ometteva di informare l'attore sull'andamento scolastico della figlia, sugli incontri con gli insegnati, sulle gite scolastiche, mai autorizzate dal padre sebbene le figlie fossero affidate congiuntamente ad entrambi i genitori.
• Alla luce di queste ragioni, chiedeva
- il risarcimento del danno patrimoniale di € 3.154,00, pari al costo della retta pagata pro quota dall'attore in favore della ex convivente;
- il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita o lesione parentale, nella sua componente morale e biologico-relazionale, quantificato in € 46.932,38, per avere la
Scuola violato il diritto fondamentale alla genitorialità e il diritto allo sviluppo dei legami affettivi e familiari, in violazione dei doveri di solidarietà ex art. 2 Costituzione.
Si costituiva la Controparte_1
, che svolgeva le seguenti difese.
[...]
• In data 8.7.2021, e , genitori di , sottoscrivevano CP_2 Parte_1 Parte_2 il contratto di prestazione scolastica pluriennale per il ciclo primario presso la Scuola
Montessori, avente validità per l'intera durata del ciclo scolastico primario e quindi per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024; le parti contraenti si impegnavano quindi a pagare le rette per l'intero ciclo di studi dell'allievo ex art. 2.5, nonché le ulteriori prestazioni di cui all'art. 2.2.
• Il contratto pluriennale era sottoscritto da entrambi i genitori ragione per cui la scelta di revocare la minore dalla Scuola sarebbe dovuta pervenire da entrambi;
in caso di dissenso questi avrebbero dovuto adire il giudice tutelare. Nel frattempo, la minore avrebbe comunque dovuto frequentare la scuola stante l'obbligatorietà per legge.
• Sempre in data 8.7.2021, i genitori sottoscrivevano il modulo di iscrizione a.s. 2021-2022,
4 documento che non implica una nuova iscrizione dell'allievo, già efficacemente e validamente concordata con il contratto pluriennale;
il modulo di iscrizione è infatti un documento interno di aggiornamento e organizzazione per la Scuola, che contiene dati personali dell'alunno
(intolleranze/patologie, allergie ai farmaci, scelte alimentari, vaccinazioni) e del nucleo familiare.
• All'inizio dell'anno 2022, comunicava alla Scuola che, con decreto del 21.2.2022, CP_2 il Tribunale di Torino aveva stabilito l'affido condiviso delle minori ed ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente delle stesse presso la madre.
• In previsione dell'inizio dell'anno scolastico 2022-2023, forniva alla Scuola CP_2 comunicazione e-mail del 28.4.2022 a firma del , con la quale egli manifestava il Parte_1 proprio assenso alla prosecuzione degli studi presso la Scuola Montessori fino alla conclusione dell'intero ciclo.
• In data 8.6.2022, si rivolgeva al Tribunale di Torino per la modifica del CP_2 provvedimento di affidamento, informando contestualmente la Scuola della volontà di entrambi i genitori di far completare ad gli studi presso la Scuola Montessori. Per_2
• Il Tribunale di Torino nel frattempo segnalava che, a far data dal 24.6.2023, il non si Parte_1 era più occupato delle figlie a livello educativo, relazionale ed economico, dichiarandosi concorde a lasciare alla l'affido esclusivo delle figlie. CP_2
• Questo si rifletteva sul percorso di studi di infatti in assenza di recesso congiunto da Per_2 parte dei genitori, la Scuola recepiva il modulo interno anche per l'anno 2023-2024 sottoscritto soltanto dalla la quale aveva comunque rassicurato la Scuola della volontà del CP_2 Parte_1 di far proseguire lì gli studi.
• Solo in data 3.10.2023, per la prima volta il , unilateralmente e con il dissenso della Parte_1
comunicava alla Scuola la propria contrarietà a che la figlia frequentasse la CP_2 Per_2
Scuola convenuta per l'anno in corso.
• Questa richiesta, tuttavia, non poteva avere seguito perché non proveniva da entrambi i genitori ed era stata formalizzata ad anno in corso, cosa che avrebbe richiesto il rilascio di un nulla osta di trasferimento presso altra scuola, cosa mai avvenuta.
• La Scuola chiedeva delucidazioni alla che espressamente non acconsentiva al cambio di CP_2 istituto.
• In data 16.10.2023, il Tribunale di Torino disponeva l'affidamento esclusivo ex art. 337 quater
3° comma c.c. di e alla sola madre, stabilendo che “le decisioni di maggiore Per_2 Per_1 interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della
5 residenza abituale delle minori potranno essere prese dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, con specifica indicazione del potere autonomo di richiedere trasferimenti scolastici, iscrizioni, richiesta di passaporto, documento d'identità e quant'altro”; residuava all'attore la facoltà di incontrare le figlie in un luogo neutro secondo le indicazioni dei Servizi Sociali e l'obbligo di corrispondere il mantenimento maggiorato del 50% per spese extra.
• Da quel momento in poi, la Scuola, facendo applicazione di quanto stabilito dal Tribunale, rivolgeva tutte le richieste di sottoscrizione documentale soltanto alla madre, fermo restando che mai impediva al padre di interessarsi della vita scolastica di , se questi ne avesse fatto Per_2 richiesta.
• In data 23.5.2024, il , del tutto inaspettatamente, diffidava la Scuola al risarcimento Parte_1 dei danni patrimoniali in € 3.154,00 derivanti da soccombenza nel giudizio d'opposizione a precetto RG 23738/2022 del Tribunale di Torino, concernente unicamente questioni di ripartizione delle spese di mantenimento tra i genitori, oltre a soccombenza spese di lite, che non hanno mai visto parte di giudizio la totalmente estranea alle questioni Controparte_1 inerenti alle spese di mantenimento. L'attore chiedeva altresì il risarcimento dei danni non patrimoniali.
• In data 2.9.2024, parte attrice istaurava il presente giudizio chiedendo il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non.
• Parte convenuta chiedeva il rigetto dell'avversaria domanda contestando la pretesa nell'an, nonché nel quantum, in quanto infondata e non provata.
La causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., senza svolgere attività istruttoria, all'udienza del 14.10.2025, con termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
*****
Parte attrice ha contestato alla Scuola Montessori di aver leso il suo diritto fondamentale alla genitorialità per averlo estromesso dalle vicende scolastiche della figlia in particolare, l'attore ha Per_2 imputato alla convenuta
➢ di non aver chiesto ed ottenuto il suo consenso all'iscrizione della figlia alla Controparte_1 per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024;
➢ di non aver dato all'attore accesso alla documentazione scolastica relativa alla figlia, documentazione che sarebbe pervenuta soltanto ad aprile 2024 dopo il deposito di un'istanza di
6 accesso agli atti;
➢ di non averlo informato, a partire dal 2022, sull'andamento scolastico e sul percorso educativo della figlia Per_2
Sull'iscrizione alla Controparte_1
È documentale e non contestato che
- il e la ex convivente, avevano concordemente deciso di iscrivere la Parte_1 CP_2 figlia alla sottoscrivendo entrambi il contratto pluriennale Per_2 Controparte_1 dell'8.7.2021;
- entrambi i genitori avevano sottoscritto il modulo di iscrizione per l'anno scolastico 2021-2022;
- i moduli di iscrizione relativi agli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 erano sottoscritti soltanto da e non anche dal . CP_2 Parte_1
Ciò che quindi il ha contestato alla Scuola Montessori è di non aver acquisito, per Parte_1 ciascun anno scolastico e quindi anche per gli anni 2022-2023 e 2023-2024, il suo consenso all'iscrizione della figlia All'udienza del 25.2.2025, l'attore ha chiarito altresì di essere venuto a Per_2 conoscenza del fatto che la figlia frequentava la Scuola Montessori, soltanto quando ha ricevuto Per_2 gli atti da parte della Scuola, cosa avvenuta ad aprile 2024.
La Scuola Montessori si è difesa spiegando che
- l'scrizione è validamente ed efficacemente avvenuta con la sottoscrizione, da parte di entrambi i genitori, del contratto pluriennale che ha validità per tutto il ciclo primario;
- i moduli di iscrizione sottoscritti annualmente dai genitori, hanno una valenza meramente interna ed organizzativa;
- il era d'accordo che la figlia frequentasse la Scuola Montessori, come dallo stesso Parte_1 espressamente dichiarato nella mail del 28.4.2022 (doc. 5 comparsa); in ogni caso, anche se non fosse stato d'accordo con tale decisione, non ha mai provveduto a comunicare il suo dissenso nei modi e nei tempi previsti dal contratto pluriennale.
il che non ha sottoscritto i moduli di iscrizione relativi agli anni 2022-2023 e 2023- Parte_1
2024, non ha provato di aver subito, una lesione del proprio diritto alla genitorialità per aver la figlia frequentato la Scuola Montessori. Per_2
Questi i motivi.
✓ Il , insieme alla sua ex convivente, avevano sottoscritto il contratto pluriennale per Parte_1
l'iscrizione della figlia all'intero ciclo primario. Nel contratto si legge che lo stesso ha Per_2
7 validità dalla data della sottoscrizione (8.7.2021) per l'intera durata del ciclo primario. È quindi evidente che il aveva scelto e deciso insieme alla ex convivente di iscrivere la Parte_1 figlia alla Scuola non solo per l'anno scolastico 2021-2022, che da lì a Per_2 CP_1 poco sarebbe iniziato, ma anche per gli anni successivi e cioè per gli anni 2022-2023 e 2023-
2024.
✓ Nel contratto pluriennale, le parti concordavano che l'iscrizione alla Scuola avrebbe dovuto essere rinnovata di anno in anno, mediante compilazione dei moduli di iscrizione forniti dalla
Scuola, pena l'impossibilità di frequentare l'anno di riferimento.
Da questa pattuizione, l'attore ha dedotto la necessità che entrambi i genitori, prestassero ogni anno il consenso all'iscrizione dei propri figli attraverso la sottoscrizione dei moduli annuali di iscrizione, in assenza dei quali, il minore non avrebbe potuto frequentare l'anno.
A fronte della contestazione dell'attore, la Scuola ha spiegato, da ultimo all'udienza del
25.2.2025, che “La comunicazione che viene richiesta ogni anno a titolo di iscrizione, in effetti, ha una funzione aggiornativa dei dati del minore e dei genitori (intolleranze alimentari, persone incaricate del ritiro dei minori, indirizzi e-mail…). Se non si ottempera a questa comunicazione annuale, il minore entra comunque a scuola perché noi dobbiamo consentire di ottemperare all'obbligo scolastico.”.
Sul punto si condivide la tesi sostenuta dalla Scuola Montessori.
Pur essendo vero che testualmente il contratto prevede la necessità di rinnovare annualmente l'iscrizione degli allievi, pena appunto l'impossibilità di frequentare l'anno, è verosimile e quindi condivisibile che, di fatto, anche in assenza del modulo annuale di iscrizione, a fronte tuttavia della sottoscrizione del contratto pluriennale da parte di entrambi i genitori, la Scuola consenta al minore la frequentazione dell'anno, stante il diritto del minore allo studio e l'obbligo di frequenza scolastica, imposto per legge.
La spiegazione fornita da parte convenuta è poi coerente con la documentazione allegata in atti.
Il contratto pluriennale, che può intendersi come un contratto quadro, contiene la disciplina generale del rapporto contrattuale tra le parti: iscrizione per l'intero ciclo primario, retta scolastica, risoluzione o cessazione del rapporto, trasferimento del minore in altro istituto etc.; il modulo di iscrizione annuale, invece, non riproduce tutte le pattuizioni del contratto a monte, ma si limita, dal punto di vista del contenuto, a riportare dati quali, ad esempio,: informazioni anagrafiche dell'alunno e del nucleo familiare, recapiti telefonici, vaccinazioni, allergie e intolleranze, patologie, orario scolastico, importo delle retta etc.; tutte informazioni che, per loro natura, sono soggette ad una variazione nel tempo, cosa che giustifica un aggiornamento
8 annuale da parte dei genitori su richiesta della scuola. Stante, quindi, il contenuto dei documenti scolastici, si può ritenere che l'iscrizione di si sia perfezionata nel momento in cui Per_2 entrambi i genitori hanno firmato il contratto pluriennale, acconsentendo quindi a che la bambina frequentasse tutto il ciclo primario presso la Scuola Montessori;
dopodiché, la mancata o incompleta compilazione del modulo di iscrizione, in questo caso sottoscritto da uno solo dei genitori, non avrebbe comunque impedito ad di frequentare la Scuola Ed infatti il Per_2
, sottoscrivendo il contratto pluriennale, pienamente valido ed efficace, aveva prestato Parte_1
a monte il suo consenso per l'intero ciclo primario;
in ogni caso, la scelta di far frequentare alla minore un altro istituto avrebbe richiesto non solo l'individuazione di un'altra scuola – mai indicata dall'attore -, ma soprattutto avrebbe necessitato della richiesta congiunta dei genitori al trasferimento del minore, e il rilascio, da parte della Scuola, del nullaosta;
cosa mai avvenuta nel caso di specie. Del resto anche in corso di causa l'attore non ha mai detto quale scelta alternativa alla Scuola aveva proposto alla o aveva dichiarato alla odierna CP_1 CP_2 convenuta, non consentendo quindi di apprezzare che in allora avesse manifestato una volontà non concorde con la prosecuzione degli studi presso la CP_1
✓ Al contrario emerge dalla documentazione in atti che il travaglia consentiva alla frequentazione della scuola Montessori, almeno fino al 3.10.2023 quando, per la prima volta, contestava alla
Scuola di non aver acquisito il suo consenso all'iscrizione della figlia. La Scuola ha CP_1 prodotto infatti una e-mail del 28.4.2022 (doc. 5), inviata dal al difensore di Parte_1 CP_2
nella quale si legge: “Prima di tutto ritengo che mia figlia debba concludere il
[...] Per_2 suo percorso di scuola primaria alla che sta attualmente frequentando, e ciò per CP_1 ovvie ragioni relative alla sua tranquillità emotiva già oggetto di numerosi e non desiderati cambiamenti;
oltretutto la bambina ha trascorso l'anno della pandemia in home schooling senza socialità e cambiare di nuovo amici e ambiente sarebbe deleterio”.
Il ha contestato la produzione in giudizio di questo documento, acquisito dalla Scuola Parte_1 solo prima della presente controversia, sostenendo che violi il diritto alla riservatezza ed alla segretezza delle comunicazioni, dal momento che si trattava di una negoziazione che prevedeva che la si facesse carico delle spese scolastiche, in ragione dell'ingente debito maturato CP_2 nei confronti dell'attore.
La contestazione non è fondata. La Scuola ha chiarito e documentato (doc. 14 parte convenuta) di aver ricevuto questa e-mail direttamente dal difensore della che l'avrebbe inviata alla CP_2 convenuta a fronte della richiesta di chiarimenti da parte della Scuola, in merito al consenso del padre all'scrizione di alla Scuola Montessori;
inoltre, la mail non contiene dati sensibili o Per_2
9 personali, né la stessa è stata inviata come comunicazione riservata e non producibile; infine il non ne ha contestato il contenuto, né tantomeno ha contestato di averla spedita. Si Parte_1 deve ritenere quindi che non sussistano ragioni per non utilizzare questo documento a fini probatori, ferma restando che ogni eventuale violazione della privacy che l'attore ritenga di aver subito, potrà essere fatta valere in sede civile, penale o disciplinare, per quanto attiene alla violazione delle norme in materia di deontologia professionale.
Ai fini di questo giudizio, va quindi detto che il documento dimostra che il era Parte_1
d'accordo non solo a che la figlia frequentasse l'anno 2022-2023, ma anche a che concludesse tutto il ciclo primario presso la Scuola Montessori, dimostrando altresì, contrariamente a quanto riferito in udienza, di essere a conoscenza del fatto che la figlia era iscritta nella scuola convenuta.
Ad ulteriore conferma del fatto che il era d'accordo con l'iscrizione o comunque che Parte_1 non aveva manifestato un dissenso, nei modi e nei tempi previsti dalla Scuola, vi è il doc. 21 prodotto dallo stesso attore. Si tratta di una e-mail del 20.6.2022, spedita al , con la Parte_1 quale la Scuola gli inviava il modulo per l'iscrizione 2022-2023 (che è tra quelli oggetto di questo giudizio perché non firmato dall'attore). È evidente quindi che la Scuola aveva comunicato all'attore la necessità di compilare il modulo di iscrizione per l'anno scolastico
2022-2023, comunicazione a fronte della quale l'attore avrebbe potuto rispondere negando il proprio consenso oppure, avrebbe potuto recarsi presso l'istituto per manifestare personalmente la propria contrarietà; cosa che invece non è mai avvenuta. L'attore, quindi, era consapevole che la figlia avrebbe proseguito gli studi alla Scuola Montessori – non essendo peraltro possibile diversamente in assenza di una richiesta di trasferimento e del rilascio di un nulla osta
–, ed evidentemente ha ignorato questa comunicazione prestandovi acquiescenza e facendo pertanto supporre un consenso all'iscrizione.
✓ Il ha manifestato per la prima volta il proprio dissenso soltanto in data 3.10.2023 Parte_1 quando ha inviato alla Scuola la e-mail sub doc. 10 di parte convenuta. In ordine a questa comunicazione, va evidenziato che la stessa è pervenuta quando l'anno scolastico 2023-2024 era già iniziato e cioè quando la bambina aveva ormai cominciato l'ultimo anno del ciclo primario;
tale manifestazione di dissenso non avrebbe comunque potuto impedire la frequentazione dell'istituto da parte delle figlia atteso che, come spiegato dalla Scuola e Per_2 come, in effetti, risulta dal contratto, il trasferimento della minore avrebbe richiesto il consenso di entrambi i genitori, che in questo caso evidentemente non c'era; ma soprattutto sarebbe stato necessario il rilascio di un nullaosta che nel caso di specie, non è stato mai richiesto da nessuno
10 dei genitori, né tantomeno dal singolarmente. Parte_1
✓ La vicenda per cui è causa è stata oggetto di un'indagine da parte dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte, - ufficio terzo che si occupa di supervisionare e vigilare sugli istituti scolastici presenti sul territorio piemontese -, il quale non rilevava alcuna irregolarità nella procedura di iscrizione, dato atto della delicata situazione familiare, nonché del costituzionale ed inviolabile diritto allo studio del minore (cfr. doc. 14, già ritenuto ammissibile all'udienza del 14.10.2025 poiché il documento è venuto ad esistenza solo l'11.3.2025 quando erano già decorsi i termini istruttori). Parte convenuta, anche al fine di documentare tale delicata situazione familiare e la difficoltà della Scuola di gestirla, produceva quindi alcuni provvedimenti giudiziari relativi all'affidamento e al riparto delle spese tra i genitori.
Premesso che le questioni relative ai rapporti interni tra i genitori non riguardano il presente giudizio, si ritiene comunque che legittimamente la Scuola avesse ricevuto dalla madre della bambina i provvedimenti inerenti alla gestione delle figlie e che legittimamente li abbia poi prodotti in questo giudizio al fine di documentare non solo la situazione familiare, ma anche che vi era stato da parte del un consenso a che la figlia frequentasse la Scuola Montessori Parte_1
(doc. 12 sentenza a verbale). Non è quindi condivisibile la tesi dell'attore per cui la condotta della Scuola sarebbe stata contraria ai doveri e agli obblighi alla stessa imposti dalla legge, dal e dagli uffici scolastici, atteso che la Scuola aveva correttamente acquisito il consenso CP_3 di entrambi i genitori al momento dell'iscrizione all'intero ciclo primario con la sottoscrizione di un contratto avente validità per l'intero ciclo e, del tutto legittimamente, in assenza di un dissenso espresso da parte del , aveva ritenuto sussistente quel consenso anche per gli Parte_1 anni successivi. Ciò anche in ragione del fatto che la aveva rappresentato alla Scuola la CP_2 difficoltà di interloquire con il padre stante la sua assenza, circostanza che in effetti risulta dai provvedimenti giudiziari prodotti in questo giudizio. Peraltro, nella stessa Circolare ministeriale prodotta dall'attore sub doc. 15 si legge che Nel caso di domanda di iscrizione a scuola, nonché nell'ipotesi di richiesta di nulla osta al trasferimento ad altra scuola, infatti, secondo costante giurisprudenza, l'accordo tra i genitori può essere desunto implicitamente dalla richiesta di uno solo di essi senza il dissenso da parte dell'altro; cosa avvenuta in questo caso dove il ha acconsentito alla frequentazione dell'intero ciclo presso la Scuola Montessori, Parte_1 dopodiché non ha mai espressamente revocato tale consenso nei modi e nei tempi previsti dall'istituto.
Si ritiene pertanto che, pur vero che il non ha firmato i moduli di iscrizione per gli Parte_1
11 anni 2022-2023 e 2023-2024, l'attore non ha provato che il fatto di non aver potuto sottoscrivere i moduli di iscrizione per gli anni 2022-2023 e 2023-2024, abbia cagionato una lesione al suo diritto alla genitorialità; né conseguentemente ha provato il danno conseguenza.
Sull'accesso alla documentazione scolastica
La Scuola non ha contestato di aver riscontrato la pec inviata dal ad ottobre 2023, Parte_1 solo ad aprile 2024; all'udienza del 25.2.2025, la Preside ha spiegato di aver agito in questo modo poiché doveva capire cosa rispondere e cosa stava accadendo, visto che lui e cioè il , sapeva Parte_1 benissimo che la bambina andava a scuola da loro.
Va quindi dato atto che il non ha ricevuto tempestivamente la documentazione Parte_1
(moduli di iscrizione) richiesta ad ottobre 2023; tuttavia egli non ha spiegato, né provato, in che modo questo ritardo, lo abbia danneggiato.
Il era a conoscenza del fatto che la figlia frequentava l'istituto scolastico convenuto e quindi Parte_1 non è dato capire in che modo la ritardata consegna dei moduli di iscrizione, che contengono solo informazioni personali dell'allievo e del nucleo familiare, lo abbia danneggiato. Peraltro, è verosimile quanto sostenuto dalla convenuta e cioè che il ritardo nella consegna della documentazione sia stato motivato dalla situazione familiare, atteso che da lì a poco, e cioè dal 16.10.2023, il Tribunale aveva disposto l'affido esclusivo delle bambine alla madre, cosa che potrebbe aver reso più complicata la gestione, da parte della Scuola, del rapporto con il padre.
In ogni caso, a fronte del mancato riscontro da parte della scuola, egli avrebbe potuto recarsi personalmente presso la segreteria per chiedere il rilascio della documentazione o per discutere della questione direttamente con la Preside, cosa che invece non ha mai fatto. L'attore ha giustificato in udienza il fatto di non essersi mai recato a scuola, riferendo di temere la reazione della moglie. Si tratta tuttavia di affermazioni che non hanno trovato alcun riscontro e peraltro appaiono poco plausibili, atteso che non vi era alcun divieto di avvicinamento ed eventuali dissidi personali avrebbero potuto facilmente essere evitati chiedendo alla scuola un appuntamento in orario non compatibile con la presenza della In definitiva pare che il fatto di non essersi mai recato a scuola per assumere le CP_2 informazioni che non gli venivano prontamente trasmesse, sia stata piuttosto il frutto di una scelta personale del . Parte_1
Comunque, l'attore non ha né individuato, né vieppiù provato il danno patito a seguito di questo ritardo nella consegna dei moduli di iscrizione;
ritardo che pur sussistente tuttavia trova una sua giustificazione nella peculiarità del caso concreto.
Sul punto va chiarito che la omissione formale di un dovere burocratico, in questo caso da parte della
12 Scuola, non si traduce automaticamente in un danno conseguenza. L'attore avrebbe dovuto spiegare come l'averlo appartato dalle informazioni scolastiche abbia menomato il rapporto con la figlia e la sua possibilità di esercitare le sue funzioni educative.
Sulla mancata informazione in ordine al percorso scolastico della figlia Per_2
La Scuola ha chiarito che normalmente le comunicazioni sono inviate ad entrambi i genitori.
Così è stato fatto all'inizio del rapporto;
mentre da un certo momento in poi la scuola ha mandato, ad le comunicazioni solo alla madre, spiegando altresì che se l'attore lo avesse chiesto, sarebbero state inviate anche a lui. Ha spiegato che il non ha mai chiesto che gli fossero inviate e-mail; né ha Parte_1 richiesto le credenziali per l'accesso al registro elettronico.
Ed in effetti l'attore, almeno fino a giugno 2022, ha ricevuto le e-mail della Scuola. Tuttavia questo comportamento omissivo non integra una vera e propria inadempienza o responsabilità da parte della scuola non soltanto in ragione della particolare situazione di contrasto familiare di cui la scuola era a conoscenza;
ma anche perché il comportamento tenuto in concreto dal , può aver indotto Parte_1 la Scuola a far affidamento sul fatto che l'unica referente sotto il profilo scolastico fosse la madre.
Ed infatti una volta che il si era accorto di non ricevere più informazioni dalla Scuola, ben Parte_1 avrebbe potuto chiedere all'istituto di reinserirlo tra gli indirizzi della mailing-list; richiedere colloqui alla Scuola o informazioni riguardanti il percorso scolastico della figlia recarsi a scuola;
Per_2 chiedere le credenziali per il registro elettronico, modalità questa che con molta semplicità gli avrebbe consentito di essere informato sull'andamento scolastico della figlia e su tutte le iniziative della scuola.
Solo a fronte di queste iniziative da parte del , si sarebbe potuta prospettare una Parte_1 eventuale effettiva responsabilità della Scuola.
In ogni caso, come detto più sopra, l'attore non ha provato in che modo tale condotta omissiva da parte della Scuola gli abbia cagionato un danno conseguenza sotto il profilo della lesione del diritto alla genitorialità.
In conclusione
La domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice va respinta.
Sulla condanna ex art. 96 c.p.c.
Vanno respinte le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. formulate dalle parti l'una nei confronti dell'altra, atteso che
- Parte attrice ha promosso questo giudizio nella convinzione, di per sé legittima e non
13 irragionevole, di aver subito da parte della Scuola una lesione di un proprio diritto, lesione che poi, solo in corso di causa, si è accertato non esserci mai stata per quanto riguarda l'iscrizione scolastica e di essere invece avvenuta con riguardo alle altre due contestazioni;
con riferimento a queste ultime tuttavia, sulla giustificazione delle quali in qualche modo si è detto, parte attrice non ha provato quale danno conseguenza avrebbe patito, danno che ha genericamente dedotto come mera lesione del diritto alla genitorialità;
- Parte convenuta, che è risultata vittoriosa, non ha resistito in questo giudizio né con mala fede, né con colpa grave, essendosi la stessa limitata a svolgere le proprie difese, producendo a tal fine la documentazione ritenuta opportuna e acquisita anche tramite la e il difensore CP_2 della medesima. Sul punto, si precisa, come già detto, che non si ravvisa in questa sede una condotta illecita della Scuola nella produzione della documentazione, fatta salva la possibilità per l'attore di denunciare violazioni della propria privacy o riservatezza nelle sedi opportune.
Sulla violazione dell'art. 88 c.p.c. dedotta da parte attrice
Parte attrice ha chiesto di applicare l'art. 88 c.p.c. e cioè di espungere dagli atti di causa,
l'affermazione riportata a pag. 10 della memoria di controparte che è la seguente: “Appare di tutta evidenza come, anche in questo caso, “la Montessori fosse impossibilitata a rintracciare l'attore” che, per altro, non aveva interesse a quel momento di curarsi delle necessità delle proprie figlie soprattutto sotto un profilo educativo.
Tale istanza va respinta, atteso che questa affermazione non appare di per sé offensiva, né tantomeno ingiuriosa nei confronti dell'attore, trattandosi piuttosto di una mera difesa basata anche sulla documentazione acquisita dalla Scuola e a lei messa a disposizione dalla ex convivente del
. Parte_1
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice soccombente.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -, con la precisazione che
- la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino a € 52.000,00;
- i compensi per l'attività istruttoria sono ridotti del 50% atteso che sono state depositate soltanto le memorie e non è stata svolta altra attività istruttoria;
14 Pertanto, i compensi sono così liquidati:
€ 1.701,00 per la fase di studio
€ 1.204,00 per la fase introduttiva
€ 903,00 per la fase istruttoria
€ 2.905,00 per la fase decisionale
Totale € 6.713,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] respinge la domanda di parte attrice;
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Parte_1 favore di Controparte_1
, liquidandole in € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per
[...] legge.
Respinge le domande ex art. 96 c.p.c.
Torino, 23/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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