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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2024, n. 7947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7947 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: BI QU AN nato il [...] UZ PP nato a [...] il [...] AL ID nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita dei ricorsi. uditi i difensori: L'avvocato SEVERINO MARCELLO del foro di NAPOLI in difesa di AL ID, anche quale sostituto per delega dell'avvocato DELLO IACONO DOMENICO del foro di NAPOLI NORD si è riportato ai motivi dei ricorsi. L'avvocato IORIO QUIRINO del foro di AVELLINO in difesa di BI QU AN si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. L'avvocato PATURZO VERONICA del foro di ROMA in difesa di UZ PP si è Penale Sent. Sez. 2 Num. 7947 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 26/10/2023 riportato ai motivi chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. IO LP, ZZ IL e BI LE NA hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che il 31/10/2022 ha solo parzialmente riformato nei confronti dei primi due, in ordine al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale cittadino che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il IO ed il ZZ colpevoli della partecipazione ad un'associazione camorrista denominata "Nuovo clan Partenio" (capo 1), di una pluralità di reati di usura aggravata (capi 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 31, 33, 35, 36, 37 e 38) e di due reati di estorsione (capi 34 e 39), ed il BI dell'estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416 bis1 cod. pen., ai danni di SC IO, di cui al capo n.23) dell'imputazione. All'udienza del 17/10/2022, peraltro, il IO ed il ZZ avevano dichiarato di rinunciare a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli afferenti la dosimetria della pena o afferenti il capo 1) ed il ZZ altresì quelli afferenti i capi 34) e 39), sui quali insistevano. 2. Il BI ha fondato il ricorso su due motivi di impugnazione: 2.1. Con il primo motivo di ricorso, ha dedotto la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'estorsione aggravata addebitatagli: ad avviso del ricorrente la sentenza impugnata non avrebbe dato adeguata risposta alle censure rivolte con l'atto di appello alla ricostruzione della vicenda, laddove si era evidenziato che le dichiarazioni della persona offesa - che pur si riconosceva poco affidabile - erano incompatibili con le risultanze delle intercettazioni. In particolare, nel ricorso del BI si citano alcune conversazioni delle quali emergerebbe il rifiuto del ricorrente di prelevare lo SC, l'invito rivolto dal DE US direttamente alla persona offesa e la successiva interlocuzione del capo clan con il cognato LE TI, al quale veniva detto che poteva riferire al creditore che entro il giorno 12 lo SC gli avrebbe portato il dovuto, prospettando invece due soluzioni alternative per l'estinzione del debito nei confronti del De AZ. La sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, non avrebbe considerato che con pec del 14/6/2022 era stata depositata copia del verbale stenotipico dell'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale di Avellino nel processo nei confronti dei concorrenti nel reato svoltosi con il rito ordinario, né si era dato conto della richiesta di integrazione probatoria con esame testimoniale dello SC avanzata dalla difesa sia in primo grado che nel giudizio di appello. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla richiesta subordinata di ritenere l'ipotesi del tentativo, in difetto di prova dell'avvenuto pagamento di 200 euro mensili, che si contesta essere stato riferito in termini di certezza da BI LE nell'interrogatorio di garanzia. 3. IO LP ha articolato cinque motivi di impugnazione: 3.1. Vizio di motivazione - ritenuta manifestamente illogica e contraddittoria - in relazione 2 al delitto associativo contestato al capo 1), emergendo invece dalle conversazioni intercettate la prova delle condotte usurarie ma anche la non condivisione di diversi ed ulteriori scopi. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, ed in particolare: - all'individuazione della pena base per il reato più grave, riferita al capo 34), mai contestato al ricorrente;
- ai criteri per la determinazione della pena base, non avendo spiegato se questa (otto anni e tre mesi) sia riferita all'art.629 c.p., discostandosi notevolmente dal minimo edittale, per poi applicare gli aumenti ex art. 63 comma 1 cod. pen., oppure se - in violazione dell'art. 63 co. 4 c.p. - sia riferita all'art.629 co. 2 cod. pen.; 3.3. Violazione di legge ed omessa motivazione in riferimento all'art. 63 co. 4 cod. pen., con riferimento all'aumento di pena determinato per tutte le circostanze aggravanti ad effetto speciale applicate, aumenti anche superiori al terzo, con aumento facoltativo ex art. 63 n. 4 cod. pen in assenza fisica di motivazione;
3.4. Violazione di legge, con riferimento all'art. 597 comma 3 cod. proc. pen., per aver disposto la Corte di appello un aumento per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. di due anni e nove mesi di reclusione, a fronte di un aumento di due anni determinato dalla sentenza di primo grado, impugnata dal solo imputato e non dal pubblico ministero. 3.5. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, invocate da entrambi i difensori con i loro motivi di appello. 4. ZZ IL ha affidato il suo ricorso a quattro motivi di impugnazione: 4.1. Vizio di motivazione in ordine all'esistenza dell'associazione mafiosa denominata "Nuovo Clan Partenio", ed alla partecipazione del ricorrente alla stessa: si assume che la Corte territoriale, al pari del primo giudice, avrebbe riportato in motivazione le intercettazioni e le dichiarazioni delle persone offese senza sottoporle ad alcun vaglio critico, non avrebbe valutato i rilievi della difesa in ordine alla documentazione rinvenuta presso il garage Security Park, significativa di attività di usura - ammessa in appello del ricorrente - ma non dell'esercizio di questa in favore del sodalizio di cui si tratta: erroneamente i giudici di merito avrebbero attribuito alle dichiarazioni della p.o. Fina Aquilino -secondo cui nel gennaio 2018 il ZZ aveva delegato ad altri la riscossione del credito usurario- un valore sintomatico dell'intraneità del ZZ all'associazione, trattandosi solo di una cessione del credito effettuata dal ricorrente, deciso a cambiare vita, avendo prima esercitato l'attività solo con le proprie forze. Si assume che il Fina avrebbe ingannato il Genito riferendogli di avere un debito di 800 euro anziché di 2.800 euro, evidentemente perché non era affatto terrorizzato dal proprio usurario come, invece, sarebbe stato se questo fosse stato riconosciuto come mafioso. Si contestano anche le interpretazioni date in sentenza ai contenuti di alcune intercettazioni, quali quelle secondo cui i conti del ZZ dovevano essere controllati, così come, pur riconoscendosi la responsabilità per il tentato sequestro del OL, finalizzato al recupero di denaro, si assume 3 difettare la prova che si trattasse del denaro dell'associazione. In definitiva, difetterebbe quell'attività duratura in favore del clan necessaria per la configurazione di responsabilità ex art. 416 bis cod. pen. 4.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ZZ per i reati di estorsione aggravata ai sensi dell'art.629 commi 1 e 2 cod. pen. in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3), 416 bis 1 cod. pen., così come contestati ai capi 34 e 39 dell'imputazione. Si contesta che sia stato considerato ai danni del ZZ il ritardo con cui la persona offesa ha riferito il nome del ricorrente (attribuendo tale ritardo a timori nei confronti dello stesso), e si assume che difetterebbe la prova di minacce ai danni della persona offesa del reato di cui al capo 34, mentre in relazione al reato di cui al capo 39 si contesta il contenuto minatorio della conversazione del 6/4/2017 citata in sentenza. 4.3. Violazione di legge con riferimento all'art. 416 bis 1 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della relativa aggravante per tutti i reati contestati al ricorrente. 4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena ed al diniego delle attenuanti generiche, attribuendo anche al ricorrente "rilevanti e reiterati precedenti penali" a fronte di un certificato del casellario giudiziale dal quale ed emergeva solo due banali precedenti, peraltro aspecifici, sanzionati uno con la multa e l'altro con due mesi di arresto. CONSIDERATO IL DIRITTO 1. Il ricorso del BI è inammissibile, in quanto i motivi proposti si risolvono in mere censure di merito volte a prospettare una ricostruzione dei fatti alternativa a quella riconosciuta in sentenza, peraltro riproponendo le medesime argomentazioni già disattese dalla Corte con motivazione con la quale il ricorrente non si confronta adeguatamente. Nella ricostruzione delle sentenze di merito, infatti, la vicenda oggetto del processo era stata originata da un debito di SC IO verso RO FR che, insieme a AZ MA, si sarebbe rivolto per la riscossione a DE US CA, reggente del clan Nuovo Partenio, atteso il carattere difficile del debitore, anche per i suoi precedenti penali. Il DE US avrebbe, pertanto, estromesso gli originari creditori, cogliendo l'occasione per avanzare una pretesa di natura estorsiva ben superiore al dovuto nei confronti del debitore, che dalle intercettazioni in atti risulta essere stato fatto convocare al suo cospetto dai fratelli BI LE NA, odierno ricorrente, e BI DI. Alla presenza di quest'ultimo, mentre il ricorrente attendeva fuori, in data 8/11/2017 con minacce ("ti taglio la testa e ci piscio dentro, qui comandiamo noi") e percosse il DE US aveva intimato alla persona offesa il pagamento di una somma di euro quattromila, ben superiore al dovuto, da consegnarsi direttamente al clan, nella mani dello stesso BI DI. Poco rileva pertanto se, convocato a mezzo dei fratelli BI, lo LI si sia presentato insieme a questi dal DE US, oppure lo abbia raggiunto con mezzi propri, come prospettato nel ricorso, atteso che senza incorrere in illogicità alcuna la Corte territoriale ha, invece, valorizzato la circostanza emersa dalla successiva conversazione captata tra il DE 4 US ed il cognato LE TI, con la quale questo veniva informato dal primo che era stata ormai risolta la questione per la quale l'RO si era rivolto a lui. I giudici di merito hanno, così, reso adeguatamente conto della modesta rilevanza di possibili discrasie nel racconto della persona offesa, soprattutto alla luce dei riscontri che questa hanno ricevuto dalle conversazioni intercettate e dalla stessa chiamata in correità effettuata da BI LE in sede di interrogatorio di garanzia nei confronti del RA BI DI. Le espressioni prudenziali "se non sbaglio" e "se bene ricordo", che il ricorso attribuisce al ricorrente richiamando captazioni con riferimento alle somme di "o 100 o 200 euro" consegnate dalla persona offesa allo stesso BI DI, non sono idonee a rendere illogica la ricostruzione della Corte territoriale, che ha riconosciuto la consumazione del reato - a fronte della prospettazione difensiva di un'azione fermatasi sulla soglia del tentativo - alla luce della considerazione secondo cui il ricorrente non avrebbe coinvolto il RA "se non avesse avuto certezza", ben potendo peraltro le formule dubitative non riferirsi all'an dei pagamenti ma solo all'ammontare dei singoli versamenti. Ad ulteriore riscontro di tale ricostruzione, peraltro, la sentenza impugnata ha valorizzato, da ultimo, anche l'ammontare del risarcimento effettuato dagli imputati alla persona offesa, evidentemente comprensivo delle tre quote estorsive ricevute, nonché successive conversazioni con le quali ci si lamentava solo del ritardo nei versamenti concordati peri mesi di dicembre 2018 e gennaio e febbraio 2018, così non escludendosi il tempestivo versamento della quota di novembre. Del tutto immune da vizi logici, pertanto, deve ritenersi la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale soprattutto sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, alla luce dei riscontri così rilevati, né il ricorrente può dolersi dell'omesso esplicito esame della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale con l'acquisizione del verbale dell'esame testimoniale dello stesso SC nel procedimento con il rito ordinario nei confronti dei coimputati, o con un nuovo esame testimoniale del predetto, risultando evidente dal percorso argomentativo della sentenza impugnata la ritenuta completezza del materiale probatorio acquisito, di per sé sufficiente a disattendere la richiesta, che peraltro si riferisce tardivamente formulata nel corso del giudizio di appello ed in sede di conclusioni. La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, del resto, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 26682001) ed a maggior ragione anche nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. - analogamente all'analoga facoltà, nell'abbreviato di primo grado, di sollecitare l'esercizio dei poteri di ufficio di cui all'art. 441 comma 5 cod. proc. pen. - atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo 5 grado. (Sez. 2, Sentenza n. 5629 del 30/11/2021 Rv. 282585 - 01). 2. I ricorsi del ZZ e del IO, invece, sono parzialmente fondati e vanno accolti per quanto di ragione. 2.1. Sono inammissibili, infatti, i motivi di tali ricorsi volti a censurare la ricostruzione delle sentenze di merito in ordine all'esistenza dell'associazione camorristica denominata "Nuovo clan Partenio" ed al ruolo svolto dai ricorrenti in tale sodalizio, in quanto si tratta di motivi che attaccano esclusivamente il merito della decisione impugnata, peraltro senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo delle decisioni dei giudici di merito, che per loro natura si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 26661701). La Corte territoriale ha dato adeguatamente conto degli elementi, acquisiti anche attraverso indagini svolte nell'ambito di diversi procedimenti, in particolare quelli recanti i nn. 21321/14 rgnr e 21885/17 rgnr, dai quali è emersa la nascita del sodalizio di cui si tratta, in occasione della detenzione dei capi storici del clan SE (la cui esistenza è stata accertata in giudizio già del 2003), condannati all'ergastolo, allorché il pregiudicato DI LE aveva creato un nuovo gruppo criminale, reclutando vecchi esponenti dal predetto clan ed altri personaggi della malavita avellinese. In particolare le risultanze del proc. 21885/17 rgnr, interessanti più direttamente la posizione dei ricorrenti, hanno consentito di rilevare come il "Nuovo clan Partenio" abbia reinvestito nell'usura i proventi delle attività illecite. I ricorsi, pertanto, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, laddove alle pagg. 17 e ss. questa ha dato conto di una molteplicità di elementi dai quali sono emersi le prove dell'esistenza del clan: a mero titolo di esempio, giova qui ricordare le dichiarazioni acquisite in ordine all'omicidio di AT HE, risultato avere un rilevante debito, frutto di usura, nei confronti degli "amici di Avellino"; le videoriprese effettuate presso l'autolavaggio di DE US CA, riconosciuto come uno dei capi del sodalizio, dalle quali è emerso anche il saluto tra questo ed altro sodale dandosi un bacio sulle labbra, secondo antico e tipico rituale degli affiliati ad associazioni di stampo mafioso;
la ricostruzione della gerarchia del sodalizio capeggiato dal predetto DI LE, con la collaborazione in ruolo apicale del RA LA e del predetto DE US, mentre ED AT viene indicato come factotum di DI, il IO autista del DE US, oltre che dedito alle estorsioni insieme al ZZ ed altri. Premesso che entrambi i ricorrenti hanno ammesso la loro attività usuraria ed i reati connessi (con eccezione di due delle imputazioni contestate al ZZ), quanto alla stabile partecipazione del IO al sodalizio, le sentenze di merito hanno adeguatamente evidenziato come dalle intercettazioni e dalle videoriprese acquisite questo sia risultato uomo di assoluta fiducia sia del DE US che, soprattutto, di DI LA, per il quale ha svolto anche per un periodo mansioni di autista, ruolo tipicamente fiduciario e rivelatosi strumentale anche ad una funzione di intermediario tra i predetti DE US e DI e tra questi ed altri associati, così da ridurne i contatti in modo da evitare l'attenzione delle forze dell'ordine. 6 Senza incorrere in vizi logici, inoltre, le sentenze di merito hanno valorizzato la partecipazione del IO alle riunioni indette da DI LE e DI LA al fine evidente di programmare le azioni del sodalizio, la gestione diretta di attività di usura, insieme a ER ID, anche ricorrendo ad azioni di forza al fine di indurre le persone offese ad onorare i debiti, nonché la condanna per tentativo di sequestro di persona subita in conseguenza del suo attivarsi per recuperare la cassa del clan sottratta dal dipendente OL CE mediante un'azione di forza, ed anche le manifestazioni di gioia in relazione alla possibile scarcerazione di altro appartenente al clan Pagano Beniamino rivelate da conversazioni captate. Quanto alla stabile partecipazione del ZZ, questa è stata riconosciuta sulla base di una valutazione congiunta e coordinata di una pluralità di elementi concreti, tra i quali è stata innanzitutto evidenziata la pluralità di reati di usura ed estorsione commessi in un considerevole arco temporale - dato di per sé particolarmente significativo perché si tratta del settore di elezione del clan - per di più commessi con la partecipazione, di volta in volta, di altri compartecipi del sodalizio. Inoltre, le sentenze di merito hanno valorizzato la prova documentale costituita dall'indicazione del nome del ZZ ("Fil"), a fianco delle di quello delle vittime dei reati di usura annotate nella contabilità relativa a tale attività sequestrata presso il garage gestito dal IO e dal ER, ulteriore riscontro anche degli strettissimi rapporti con questi, emersi dalle conversazioni captate. Si tratta di elementi valorizzati dalla sentenza impugnata con un percorso argomentativo congruo ed immune da vizi logici, oggetto di contestazioni che non si confrontano con tali elementi se non in modo assolutamente generico: la censura del ricorso del ZZ secondo cui la sentenza avrebbe valorizzato la documentazione rinvenuta presso il garage Security Park senza valutare i rilievi della difesa, in alcun modo specificati nel ricorso, deve ritenersi, infatti, inammissibile perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 2.2. Sono inammissibili perché attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata anche le censure con quali i ricorsi del IO e del ZZ intendono attribuire alle conversazioni intercettate un tono (asseritamente colloquiale e non minatorio) ed un significato diversi da quelli loro attribuiti dalla sentenza impugnata, per il Gattuccio perché rivelerebbero attività di usura che si assume svolta in proprio e non per conto del clan (peraltro in contrasto con gli elementi dinanzi ricordati), e per il ZZ al fine di evidenziare asserite illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sua responsabilità per i reati di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629 commi 1 e 2 cod. pen. in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3), 416 bis 1 cod. pen., così come contestati ai capi 34 e 39 dell'imputazione. Giova, infatti, ricordare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio(f 7 adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715). 2.3. Immune da vizi logici e giuridici è anche il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. con riferimento ad entrambi i reati di estorsione contestati al ZZ. Sotto il profilo del metodo mafioso, infatti, la sentenza impugnata ha valorizzato la presenza di più persone ed il riferimento a ruoli gerarchici, con l'allusione a più ampi contesti criminali in grado di intervenire per portare a compimento eventuali ritorsioni. Quanto, invece, alla finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa, la sentenza ha ben evidenziato, anche con riferimento a casi specifici, che i profitti dell'usura e delle estorsioni finivano nelle casse del sodalizio consentendo l'acquisizione di ingenti disponibilità economiche che contribuivano, insieme alle modalità delle azioni criminose, a rafforzarne l'egemonia criminale sul territorio. 3. Vanno accolte, invece, alcune delle censure - peraltro di carattere assorbente - avanzate dai ricorrenti IO e ZZ in ordine al trattamento sanzionatorio loro riservato in sentenza. Nella determinazione delle pene, infatti, questa ha indicato per entrambi i predetti ricorrenti la pena base in anni otto, mesi tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, con esplicito riferimento, però, all'estorsione aggravata di cui al capo 9) quanto al ZZ, al quale tale reato non è stato contestato, ed all'estorsione aggravata di cui al capo n.34) quanto al IO, anch'egli non interessato da tale contestazione. L'inversione dei due reati base - atteso che al ZZ è contestato il reato di cui al capo 34), ed al IO l'estorsione di cui al capo 9) - non può essere ritenuta un mero refuso, in quanto potenzialmente determinante al fine della parificazione della pena base indicata per entrambi, atteso che, poco prima, sempre ai fini del trattamento sanzionatorio, la sentenza ha ben esaminato la posizione di entrambi, differenziandole notevolmente con riferimento al numero dei reati commessi ed alla gravità dei precedenti penali, ritenuti meno gravi per il IO, sotto il profilo del carattere non reiterato della recidiva. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti dei predetti ricorrenti, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte territoriale, che valuterà anche la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, avanzata da entrambi i difensori con i ricorsi in appello, ed in ordine alla quale non si rinviene alcuna esplicita motivazione nella sentenza impugnata né con riferimento al IO, né con riferimento al ZZ, le cui posizioni sono state valutate unicamente con riferimento alla dosimetria della pena. Gli altri motivi inerenti il trattamento sanzionatorio debbono ritenersi, invece, assorbiti dall'accoglimento del ricorso sul punto. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del BI consegue, per il disposto 8 Il Consigliere estensore Il Preside e ri dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IO LP e ZZ IL limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto;
dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di IO LP e ZZ IL Dichiara inammissibile il ricorso di BI LE NA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26 ottobre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita dei ricorsi. uditi i difensori: L'avvocato SEVERINO MARCELLO del foro di NAPOLI in difesa di AL ID, anche quale sostituto per delega dell'avvocato DELLO IACONO DOMENICO del foro di NAPOLI NORD si è riportato ai motivi dei ricorsi. L'avvocato IORIO QUIRINO del foro di AVELLINO in difesa di BI QU AN si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. L'avvocato PATURZO VERONICA del foro di ROMA in difesa di UZ PP si è Penale Sent. Sez. 2 Num. 7947 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 26/10/2023 riportato ai motivi chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. IO LP, ZZ IL e BI LE NA hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che il 31/10/2022 ha solo parzialmente riformato nei confronti dei primi due, in ordine al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale cittadino che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il IO ed il ZZ colpevoli della partecipazione ad un'associazione camorrista denominata "Nuovo clan Partenio" (capo 1), di una pluralità di reati di usura aggravata (capi 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 31, 33, 35, 36, 37 e 38) e di due reati di estorsione (capi 34 e 39), ed il BI dell'estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416 bis1 cod. pen., ai danni di SC IO, di cui al capo n.23) dell'imputazione. All'udienza del 17/10/2022, peraltro, il IO ed il ZZ avevano dichiarato di rinunciare a tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli afferenti la dosimetria della pena o afferenti il capo 1) ed il ZZ altresì quelli afferenti i capi 34) e 39), sui quali insistevano. 2. Il BI ha fondato il ricorso su due motivi di impugnazione: 2.1. Con il primo motivo di ricorso, ha dedotto la carenza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'estorsione aggravata addebitatagli: ad avviso del ricorrente la sentenza impugnata non avrebbe dato adeguata risposta alle censure rivolte con l'atto di appello alla ricostruzione della vicenda, laddove si era evidenziato che le dichiarazioni della persona offesa - che pur si riconosceva poco affidabile - erano incompatibili con le risultanze delle intercettazioni. In particolare, nel ricorso del BI si citano alcune conversazioni delle quali emergerebbe il rifiuto del ricorrente di prelevare lo SC, l'invito rivolto dal DE US direttamente alla persona offesa e la successiva interlocuzione del capo clan con il cognato LE TI, al quale veniva detto che poteva riferire al creditore che entro il giorno 12 lo SC gli avrebbe portato il dovuto, prospettando invece due soluzioni alternative per l'estinzione del debito nei confronti del De AZ. La sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, non avrebbe considerato che con pec del 14/6/2022 era stata depositata copia del verbale stenotipico dell'udienza tenutasi dinanzi al Tribunale di Avellino nel processo nei confronti dei concorrenti nel reato svoltosi con il rito ordinario, né si era dato conto della richiesta di integrazione probatoria con esame testimoniale dello SC avanzata dalla difesa sia in primo grado che nel giudizio di appello. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla richiesta subordinata di ritenere l'ipotesi del tentativo, in difetto di prova dell'avvenuto pagamento di 200 euro mensili, che si contesta essere stato riferito in termini di certezza da BI LE nell'interrogatorio di garanzia. 3. IO LP ha articolato cinque motivi di impugnazione: 3.1. Vizio di motivazione - ritenuta manifestamente illogica e contraddittoria - in relazione 2 al delitto associativo contestato al capo 1), emergendo invece dalle conversazioni intercettate la prova delle condotte usurarie ma anche la non condivisione di diversi ed ulteriori scopi. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, ed in particolare: - all'individuazione della pena base per il reato più grave, riferita al capo 34), mai contestato al ricorrente;
- ai criteri per la determinazione della pena base, non avendo spiegato se questa (otto anni e tre mesi) sia riferita all'art.629 c.p., discostandosi notevolmente dal minimo edittale, per poi applicare gli aumenti ex art. 63 comma 1 cod. pen., oppure se - in violazione dell'art. 63 co. 4 c.p. - sia riferita all'art.629 co. 2 cod. pen.; 3.3. Violazione di legge ed omessa motivazione in riferimento all'art. 63 co. 4 cod. pen., con riferimento all'aumento di pena determinato per tutte le circostanze aggravanti ad effetto speciale applicate, aumenti anche superiori al terzo, con aumento facoltativo ex art. 63 n. 4 cod. pen in assenza fisica di motivazione;
3.4. Violazione di legge, con riferimento all'art. 597 comma 3 cod. proc. pen., per aver disposto la Corte di appello un aumento per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. di due anni e nove mesi di reclusione, a fronte di un aumento di due anni determinato dalla sentenza di primo grado, impugnata dal solo imputato e non dal pubblico ministero. 3.5. Vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, invocate da entrambi i difensori con i loro motivi di appello. 4. ZZ IL ha affidato il suo ricorso a quattro motivi di impugnazione: 4.1. Vizio di motivazione in ordine all'esistenza dell'associazione mafiosa denominata "Nuovo Clan Partenio", ed alla partecipazione del ricorrente alla stessa: si assume che la Corte territoriale, al pari del primo giudice, avrebbe riportato in motivazione le intercettazioni e le dichiarazioni delle persone offese senza sottoporle ad alcun vaglio critico, non avrebbe valutato i rilievi della difesa in ordine alla documentazione rinvenuta presso il garage Security Park, significativa di attività di usura - ammessa in appello del ricorrente - ma non dell'esercizio di questa in favore del sodalizio di cui si tratta: erroneamente i giudici di merito avrebbero attribuito alle dichiarazioni della p.o. Fina Aquilino -secondo cui nel gennaio 2018 il ZZ aveva delegato ad altri la riscossione del credito usurario- un valore sintomatico dell'intraneità del ZZ all'associazione, trattandosi solo di una cessione del credito effettuata dal ricorrente, deciso a cambiare vita, avendo prima esercitato l'attività solo con le proprie forze. Si assume che il Fina avrebbe ingannato il Genito riferendogli di avere un debito di 800 euro anziché di 2.800 euro, evidentemente perché non era affatto terrorizzato dal proprio usurario come, invece, sarebbe stato se questo fosse stato riconosciuto come mafioso. Si contestano anche le interpretazioni date in sentenza ai contenuti di alcune intercettazioni, quali quelle secondo cui i conti del ZZ dovevano essere controllati, così come, pur riconoscendosi la responsabilità per il tentato sequestro del OL, finalizzato al recupero di denaro, si assume 3 difettare la prova che si trattasse del denaro dell'associazione. In definitiva, difetterebbe quell'attività duratura in favore del clan necessaria per la configurazione di responsabilità ex art. 416 bis cod. pen. 4.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ZZ per i reati di estorsione aggravata ai sensi dell'art.629 commi 1 e 2 cod. pen. in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3), 416 bis 1 cod. pen., così come contestati ai capi 34 e 39 dell'imputazione. Si contesta che sia stato considerato ai danni del ZZ il ritardo con cui la persona offesa ha riferito il nome del ricorrente (attribuendo tale ritardo a timori nei confronti dello stesso), e si assume che difetterebbe la prova di minacce ai danni della persona offesa del reato di cui al capo 34, mentre in relazione al reato di cui al capo 39 si contesta il contenuto minatorio della conversazione del 6/4/2017 citata in sentenza. 4.3. Violazione di legge con riferimento all'art. 416 bis 1 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della relativa aggravante per tutti i reati contestati al ricorrente. 4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena ed al diniego delle attenuanti generiche, attribuendo anche al ricorrente "rilevanti e reiterati precedenti penali" a fronte di un certificato del casellario giudiziale dal quale ed emergeva solo due banali precedenti, peraltro aspecifici, sanzionati uno con la multa e l'altro con due mesi di arresto. CONSIDERATO IL DIRITTO 1. Il ricorso del BI è inammissibile, in quanto i motivi proposti si risolvono in mere censure di merito volte a prospettare una ricostruzione dei fatti alternativa a quella riconosciuta in sentenza, peraltro riproponendo le medesime argomentazioni già disattese dalla Corte con motivazione con la quale il ricorrente non si confronta adeguatamente. Nella ricostruzione delle sentenze di merito, infatti, la vicenda oggetto del processo era stata originata da un debito di SC IO verso RO FR che, insieme a AZ MA, si sarebbe rivolto per la riscossione a DE US CA, reggente del clan Nuovo Partenio, atteso il carattere difficile del debitore, anche per i suoi precedenti penali. Il DE US avrebbe, pertanto, estromesso gli originari creditori, cogliendo l'occasione per avanzare una pretesa di natura estorsiva ben superiore al dovuto nei confronti del debitore, che dalle intercettazioni in atti risulta essere stato fatto convocare al suo cospetto dai fratelli BI LE NA, odierno ricorrente, e BI DI. Alla presenza di quest'ultimo, mentre il ricorrente attendeva fuori, in data 8/11/2017 con minacce ("ti taglio la testa e ci piscio dentro, qui comandiamo noi") e percosse il DE US aveva intimato alla persona offesa il pagamento di una somma di euro quattromila, ben superiore al dovuto, da consegnarsi direttamente al clan, nella mani dello stesso BI DI. Poco rileva pertanto se, convocato a mezzo dei fratelli BI, lo LI si sia presentato insieme a questi dal DE US, oppure lo abbia raggiunto con mezzi propri, come prospettato nel ricorso, atteso che senza incorrere in illogicità alcuna la Corte territoriale ha, invece, valorizzato la circostanza emersa dalla successiva conversazione captata tra il DE 4 US ed il cognato LE TI, con la quale questo veniva informato dal primo che era stata ormai risolta la questione per la quale l'RO si era rivolto a lui. I giudici di merito hanno, così, reso adeguatamente conto della modesta rilevanza di possibili discrasie nel racconto della persona offesa, soprattutto alla luce dei riscontri che questa hanno ricevuto dalle conversazioni intercettate e dalla stessa chiamata in correità effettuata da BI LE in sede di interrogatorio di garanzia nei confronti del RA BI DI. Le espressioni prudenziali "se non sbaglio" e "se bene ricordo", che il ricorso attribuisce al ricorrente richiamando captazioni con riferimento alle somme di "o 100 o 200 euro" consegnate dalla persona offesa allo stesso BI DI, non sono idonee a rendere illogica la ricostruzione della Corte territoriale, che ha riconosciuto la consumazione del reato - a fronte della prospettazione difensiva di un'azione fermatasi sulla soglia del tentativo - alla luce della considerazione secondo cui il ricorrente non avrebbe coinvolto il RA "se non avesse avuto certezza", ben potendo peraltro le formule dubitative non riferirsi all'an dei pagamenti ma solo all'ammontare dei singoli versamenti. Ad ulteriore riscontro di tale ricostruzione, peraltro, la sentenza impugnata ha valorizzato, da ultimo, anche l'ammontare del risarcimento effettuato dagli imputati alla persona offesa, evidentemente comprensivo delle tre quote estorsive ricevute, nonché successive conversazioni con le quali ci si lamentava solo del ritardo nei versamenti concordati peri mesi di dicembre 2018 e gennaio e febbraio 2018, così non escludendosi il tempestivo versamento della quota di novembre. Del tutto immune da vizi logici, pertanto, deve ritenersi la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale soprattutto sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, alla luce dei riscontri così rilevati, né il ricorrente può dolersi dell'omesso esplicito esame della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale con l'acquisizione del verbale dell'esame testimoniale dello stesso SC nel procedimento con il rito ordinario nei confronti dei coimputati, o con un nuovo esame testimoniale del predetto, risultando evidente dal percorso argomentativo della sentenza impugnata la ritenuta completezza del materiale probatorio acquisito, di per sé sufficiente a disattendere la richiesta, che peraltro si riferisce tardivamente formulata nel corso del giudizio di appello ed in sede di conclusioni. La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, del resto, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 26682001) ed a maggior ragione anche nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. - analogamente all'analoga facoltà, nell'abbreviato di primo grado, di sollecitare l'esercizio dei poteri di ufficio di cui all'art. 441 comma 5 cod. proc. pen. - atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo 5 grado. (Sez. 2, Sentenza n. 5629 del 30/11/2021 Rv. 282585 - 01). 2. I ricorsi del ZZ e del IO, invece, sono parzialmente fondati e vanno accolti per quanto di ragione. 2.1. Sono inammissibili, infatti, i motivi di tali ricorsi volti a censurare la ricostruzione delle sentenze di merito in ordine all'esistenza dell'associazione camorristica denominata "Nuovo clan Partenio" ed al ruolo svolto dai ricorrenti in tale sodalizio, in quanto si tratta di motivi che attaccano esclusivamente il merito della decisione impugnata, peraltro senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo delle decisioni dei giudici di merito, che per loro natura si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 26661701). La Corte territoriale ha dato adeguatamente conto degli elementi, acquisiti anche attraverso indagini svolte nell'ambito di diversi procedimenti, in particolare quelli recanti i nn. 21321/14 rgnr e 21885/17 rgnr, dai quali è emersa la nascita del sodalizio di cui si tratta, in occasione della detenzione dei capi storici del clan SE (la cui esistenza è stata accertata in giudizio già del 2003), condannati all'ergastolo, allorché il pregiudicato DI LE aveva creato un nuovo gruppo criminale, reclutando vecchi esponenti dal predetto clan ed altri personaggi della malavita avellinese. In particolare le risultanze del proc. 21885/17 rgnr, interessanti più direttamente la posizione dei ricorrenti, hanno consentito di rilevare come il "Nuovo clan Partenio" abbia reinvestito nell'usura i proventi delle attività illecite. I ricorsi, pertanto, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, laddove alle pagg. 17 e ss. questa ha dato conto di una molteplicità di elementi dai quali sono emersi le prove dell'esistenza del clan: a mero titolo di esempio, giova qui ricordare le dichiarazioni acquisite in ordine all'omicidio di AT HE, risultato avere un rilevante debito, frutto di usura, nei confronti degli "amici di Avellino"; le videoriprese effettuate presso l'autolavaggio di DE US CA, riconosciuto come uno dei capi del sodalizio, dalle quali è emerso anche il saluto tra questo ed altro sodale dandosi un bacio sulle labbra, secondo antico e tipico rituale degli affiliati ad associazioni di stampo mafioso;
la ricostruzione della gerarchia del sodalizio capeggiato dal predetto DI LE, con la collaborazione in ruolo apicale del RA LA e del predetto DE US, mentre ED AT viene indicato come factotum di DI, il IO autista del DE US, oltre che dedito alle estorsioni insieme al ZZ ed altri. Premesso che entrambi i ricorrenti hanno ammesso la loro attività usuraria ed i reati connessi (con eccezione di due delle imputazioni contestate al ZZ), quanto alla stabile partecipazione del IO al sodalizio, le sentenze di merito hanno adeguatamente evidenziato come dalle intercettazioni e dalle videoriprese acquisite questo sia risultato uomo di assoluta fiducia sia del DE US che, soprattutto, di DI LA, per il quale ha svolto anche per un periodo mansioni di autista, ruolo tipicamente fiduciario e rivelatosi strumentale anche ad una funzione di intermediario tra i predetti DE US e DI e tra questi ed altri associati, così da ridurne i contatti in modo da evitare l'attenzione delle forze dell'ordine. 6 Senza incorrere in vizi logici, inoltre, le sentenze di merito hanno valorizzato la partecipazione del IO alle riunioni indette da DI LE e DI LA al fine evidente di programmare le azioni del sodalizio, la gestione diretta di attività di usura, insieme a ER ID, anche ricorrendo ad azioni di forza al fine di indurre le persone offese ad onorare i debiti, nonché la condanna per tentativo di sequestro di persona subita in conseguenza del suo attivarsi per recuperare la cassa del clan sottratta dal dipendente OL CE mediante un'azione di forza, ed anche le manifestazioni di gioia in relazione alla possibile scarcerazione di altro appartenente al clan Pagano Beniamino rivelate da conversazioni captate. Quanto alla stabile partecipazione del ZZ, questa è stata riconosciuta sulla base di una valutazione congiunta e coordinata di una pluralità di elementi concreti, tra i quali è stata innanzitutto evidenziata la pluralità di reati di usura ed estorsione commessi in un considerevole arco temporale - dato di per sé particolarmente significativo perché si tratta del settore di elezione del clan - per di più commessi con la partecipazione, di volta in volta, di altri compartecipi del sodalizio. Inoltre, le sentenze di merito hanno valorizzato la prova documentale costituita dall'indicazione del nome del ZZ ("Fil"), a fianco delle di quello delle vittime dei reati di usura annotate nella contabilità relativa a tale attività sequestrata presso il garage gestito dal IO e dal ER, ulteriore riscontro anche degli strettissimi rapporti con questi, emersi dalle conversazioni captate. Si tratta di elementi valorizzati dalla sentenza impugnata con un percorso argomentativo congruo ed immune da vizi logici, oggetto di contestazioni che non si confrontano con tali elementi se non in modo assolutamente generico: la censura del ricorso del ZZ secondo cui la sentenza avrebbe valorizzato la documentazione rinvenuta presso il garage Security Park senza valutare i rilievi della difesa, in alcun modo specificati nel ricorso, deve ritenersi, infatti, inammissibile perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 2.2. Sono inammissibili perché attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata anche le censure con quali i ricorsi del IO e del ZZ intendono attribuire alle conversazioni intercettate un tono (asseritamente colloquiale e non minatorio) ed un significato diversi da quelli loro attribuiti dalla sentenza impugnata, per il Gattuccio perché rivelerebbero attività di usura che si assume svolta in proprio e non per conto del clan (peraltro in contrasto con gli elementi dinanzi ricordati), e per il ZZ al fine di evidenziare asserite illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sua responsabilità per i reati di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629 commi 1 e 2 cod. pen. in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3), 416 bis 1 cod. pen., così come contestati ai capi 34 e 39 dell'imputazione. Giova, infatti, ricordare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio(f 7 adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715). 2.3. Immune da vizi logici e giuridici è anche il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. con riferimento ad entrambi i reati di estorsione contestati al ZZ. Sotto il profilo del metodo mafioso, infatti, la sentenza impugnata ha valorizzato la presenza di più persone ed il riferimento a ruoli gerarchici, con l'allusione a più ampi contesti criminali in grado di intervenire per portare a compimento eventuali ritorsioni. Quanto, invece, alla finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa, la sentenza ha ben evidenziato, anche con riferimento a casi specifici, che i profitti dell'usura e delle estorsioni finivano nelle casse del sodalizio consentendo l'acquisizione di ingenti disponibilità economiche che contribuivano, insieme alle modalità delle azioni criminose, a rafforzarne l'egemonia criminale sul territorio. 3. Vanno accolte, invece, alcune delle censure - peraltro di carattere assorbente - avanzate dai ricorrenti IO e ZZ in ordine al trattamento sanzionatorio loro riservato in sentenza. Nella determinazione delle pene, infatti, questa ha indicato per entrambi i predetti ricorrenti la pena base in anni otto, mesi tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, con esplicito riferimento, però, all'estorsione aggravata di cui al capo 9) quanto al ZZ, al quale tale reato non è stato contestato, ed all'estorsione aggravata di cui al capo n.34) quanto al IO, anch'egli non interessato da tale contestazione. L'inversione dei due reati base - atteso che al ZZ è contestato il reato di cui al capo 34), ed al IO l'estorsione di cui al capo 9) - non può essere ritenuta un mero refuso, in quanto potenzialmente determinante al fine della parificazione della pena base indicata per entrambi, atteso che, poco prima, sempre ai fini del trattamento sanzionatorio, la sentenza ha ben esaminato la posizione di entrambi, differenziandole notevolmente con riferimento al numero dei reati commessi ed alla gravità dei precedenti penali, ritenuti meno gravi per il IO, sotto il profilo del carattere non reiterato della recidiva. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti dei predetti ricorrenti, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte territoriale, che valuterà anche la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, avanzata da entrambi i difensori con i ricorsi in appello, ed in ordine alla quale non si rinviene alcuna esplicita motivazione nella sentenza impugnata né con riferimento al IO, né con riferimento al ZZ, le cui posizioni sono state valutate unicamente con riferimento alla dosimetria della pena. Gli altri motivi inerenti il trattamento sanzionatorio debbono ritenersi, invece, assorbiti dall'accoglimento del ricorso sul punto. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del BI consegue, per il disposto 8 Il Consigliere estensore Il Preside e ri dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IO LP e ZZ IL limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto;
dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di IO LP e ZZ IL Dichiara inammissibile il ricorso di BI LE NA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26 ottobre 2023