Art. 21. Delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento della disciplina relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 , in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 , e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 , con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 . Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, entro il termine di cui al primo periodo, uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento della disciplina di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 191 , recante disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e ai relativi decreti di attuazione, nonche' della disciplina vigente in materia di trasporto ferroviario, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 .
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nei porti e a bordo delle navi, nel settore delle navi da pesca, nonche' nel settore ferroviario, in ottemperanza a quanto disposto dall' articolo 117 della Costituzione ;
b) garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela nonche' dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze gia' previsti dalle disposizioni vigenti;
c) applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente;
d) applicazione della normativa di sicurezza e interoperabilita' ferroviaria definita dal diritto dell'Unione europea vigente;
e) applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarita' o della particolare pericolosita' degli stessi e della specificita' di settori e ambiti lavorativi;
f) definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonche' dei contenuti relativi alla pianificazione dell'emergenza;
g) determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilita' propri di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle attivita' di prevenzione.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per la protezione civile e le politiche del mare e per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata al comma 3, uno o piu' decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
5. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 , al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 , e al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 , e le disposizioni tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 , richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191 , e ai relativi decreti di attuazione restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi di cui al comma 1.
Note all' art. 21:
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante: «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999.
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 recante: «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999, n. 185.
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 recante: «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999.
- La legge 26 aprile 1974, n. 191 recante: «Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1974.
- Per i riferimenti all' articolo 117 della Costituzione , si vedano le note all'articolo 3.
- Per i riferimenti all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si vedano le note all'articolo 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 recante: «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 12 luglio 1955.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 recante: «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 1956.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nei porti e a bordo delle navi, nel settore delle navi da pesca, nonche' nel settore ferroviario, in ottemperanza a quanto disposto dall' articolo 117 della Costituzione ;
b) garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela nonche' dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze gia' previsti dalle disposizioni vigenti;
c) applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente;
d) applicazione della normativa di sicurezza e interoperabilita' ferroviaria definita dal diritto dell'Unione europea vigente;
e) applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarita' o della particolare pericolosita' degli stessi e della specificita' di settori e ambiti lavorativi;
f) definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonche' dei contenuti relativi alla pianificazione dell'emergenza;
g) determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilita' propri di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle attivita' di prevenzione.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per la protezione civile e le politiche del mare e per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata al comma 3, uno o piu' decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
5. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 , al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 , e al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 , e le disposizioni tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 , richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191 , e ai relativi decreti di attuazione restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi di cui al comma 1.
Note all' art. 21:
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante: «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999.
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 recante: «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999, n. 185.
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 recante: «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999.
- La legge 26 aprile 1974, n. 191 recante: «Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1974.
- Per i riferimenti all' articolo 117 della Costituzione , si vedano le note all'articolo 3.
- Per i riferimenti all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si vedano le note all'articolo 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 recante: «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 12 luglio 1955.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 recante: «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 1956.