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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5031/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. LONGO Parte_1
CAROLINA);
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(Avv. LONGO CAROLINA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/11/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell''art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6.11.2024 i sig.ri e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato a Palermo il 19 luglio 1993, trascritto allo stato civile del Comune di Palermo al n. 116, II-
S.A., Vol. 79, anno 1993, alle medesime condizioni concordate in sede di separazione.
2. Con decreto del 22.11.2024 il Giudice Delegato, osservato, tra l'altro, che nell'accordo venivano disciplinati il regime di affidamento e di mantenimento dei due figli, ormai ultramaggiorenni ( , Persona_1 nato a [...] il [...], e , nato a [...] il Persona_2
21.05.1996), aveva onerato le parti di integrare il ricorso sul punto, nonché di depositare l'atto di matrimonio del Comune (Palermo) ove era stato celebrato, la copia del ricorso integrato sottoscritto dalle medesime, il decreto di omologa e il ricorso di separazione consensuale nonchè le indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico dei coniugi.
3. Con successivo decreto del 22.05.2025, considerato che le parti non avevano provveduto ad integrare l'accordo, ragione per la quale era stata anche disposta la comparizione personale all'udienza del 31.03.2025 (alla quale il difensore aveva chiesto un ulteriore rinvio) il Giudice Delegato aveva rinviato la causa all'udienza del 22.09.2025.
4. Alla suddetta udienza il difensore delle parti aveva rappresentato che il signor non era potuto comparire poiché residente fuori Palermo e CP_1 aveva chiesto l'assgenazione di un ulteriore termine per il deposito di una memoria, al fine di integrare il ricorso con l'indicazione della data corretta del decreto di omologa della separazione consensuale e delle condizioni relative ai figli, nati dall'unione coniugale.
5. Il Giudice delegato aveva quindi rinviato all'udienza cartolare del
10.11.2025 e, tuttavia, ancora una volta, le parti, con le note scritte, depositate il 7.11.2025, nonostante i diversi solleciti, si sono limitate ad insistere “su quanto già richiesto nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civile del matrimonio”.
6. Orbene, preme osservare che il ricorso, così come formulato, con il richiamo integrale alle condizioni di separazione, non può trovare accoglimento.
Infatti, il decreto, emesso il 21.03.2014 e pubblicato il 17.04.2014, con il quale erano state omologate le condizioni della separazione, aveva
- 2 - presupposti del tutto diversi da quelli oggi sussistenti.
Le condizioni erano state concordate allorquando i figli, , nato il Per_1
19.04.2000, e , nato il [...], erano ancora entrambi minori Per_2
d'età e per tale motivo era stata prevista l'assegnazione della casa coniugale, erano stati regolati l'affidamento ed il mantenimento degli stessi nonché la ripartizione delle spese straordinarie ed era stato concordato l'accollo della rata del mutuo che allora gravava sulla casa coniugale.
La situazione di fatto è oggi radicalmente mutata e per tale motivo, in assenza delle precisazioni, più volte richieste alle parti, ed in presenza di un esplicito integrale richiamo alle condizioni di separazione, il Tribunale non può che rigettare il ricorso.
7. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 4.12.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5031/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. LONGO Parte_1
CAROLINA);
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(Avv. LONGO CAROLINA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/11/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell''art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6.11.2024 i sig.ri e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la Controparte_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato a Palermo il 19 luglio 1993, trascritto allo stato civile del Comune di Palermo al n. 116, II-
S.A., Vol. 79, anno 1993, alle medesime condizioni concordate in sede di separazione.
2. Con decreto del 22.11.2024 il Giudice Delegato, osservato, tra l'altro, che nell'accordo venivano disciplinati il regime di affidamento e di mantenimento dei due figli, ormai ultramaggiorenni ( , Persona_1 nato a [...] il [...], e , nato a [...] il Persona_2
21.05.1996), aveva onerato le parti di integrare il ricorso sul punto, nonché di depositare l'atto di matrimonio del Comune (Palermo) ove era stato celebrato, la copia del ricorso integrato sottoscritto dalle medesime, il decreto di omologa e il ricorso di separazione consensuale nonchè le indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico dei coniugi.
3. Con successivo decreto del 22.05.2025, considerato che le parti non avevano provveduto ad integrare l'accordo, ragione per la quale era stata anche disposta la comparizione personale all'udienza del 31.03.2025 (alla quale il difensore aveva chiesto un ulteriore rinvio) il Giudice Delegato aveva rinviato la causa all'udienza del 22.09.2025.
4. Alla suddetta udienza il difensore delle parti aveva rappresentato che il signor non era potuto comparire poiché residente fuori Palermo e CP_1 aveva chiesto l'assgenazione di un ulteriore termine per il deposito di una memoria, al fine di integrare il ricorso con l'indicazione della data corretta del decreto di omologa della separazione consensuale e delle condizioni relative ai figli, nati dall'unione coniugale.
5. Il Giudice delegato aveva quindi rinviato all'udienza cartolare del
10.11.2025 e, tuttavia, ancora una volta, le parti, con le note scritte, depositate il 7.11.2025, nonostante i diversi solleciti, si sono limitate ad insistere “su quanto già richiesto nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civile del matrimonio”.
6. Orbene, preme osservare che il ricorso, così come formulato, con il richiamo integrale alle condizioni di separazione, non può trovare accoglimento.
Infatti, il decreto, emesso il 21.03.2014 e pubblicato il 17.04.2014, con il quale erano state omologate le condizioni della separazione, aveva
- 2 - presupposti del tutto diversi da quelli oggi sussistenti.
Le condizioni erano state concordate allorquando i figli, , nato il Per_1
19.04.2000, e , nato il [...], erano ancora entrambi minori Per_2
d'età e per tale motivo era stata prevista l'assegnazione della casa coniugale, erano stati regolati l'affidamento ed il mantenimento degli stessi nonché la ripartizione delle spese straordinarie ed era stato concordato l'accollo della rata del mutuo che allora gravava sulla casa coniugale.
La situazione di fatto è oggi radicalmente mutata e per tale motivo, in assenza delle precisazioni, più volte richieste alle parti, ed in presenza di un esplicito integrale richiamo alle condizioni di separazione, il Tribunale non può che rigettare il ricorso.
7. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 4.12.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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