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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/11/2025, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 4105/2024 promossa da:
- - ass. avv. DE IULIIS e NIMI (parte Parte_1 C.F._1 ricorrente) contro
titolare de LA NUEVA AMANECER – - ss. avv. Controparte_1 P.IVA_1
NZ (parte resistente) all'udienza del 4/11/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato in data 13.5.2204 la sig.ra si è rivolta al Parte_1 tribunale affermando di aver svolto attività lavorativa in favore della sig.ra CP_1 titolare dell'impresa LA NUEVA AMANCER, dal 20 novembre 2014 sino al
[...] licenziamento intimato il 9.1.2024, lamentando di non essere stata correttamente retribuita in relazione alle prestazioni svolte dapprima presso il bar di corso Casale in
Torino gestito dalla convenuta e poi, dal 6.5.2026, anche presso la discoteca di TE successivamente presa in gestione da quest'ultima.
La ricorrente, in particolare, ha dedotto di non aver ricevuto la retribuzione spettante per le prestazioni svolte in misura superiore a quella indicata nella lettera di assunzione e nelle successive comunicazioni di variazione, “mediamente 11 ore di lavoro giornaliero, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria che in media andava dalle 07.00 alle 19.00 ed il sabato nella fascia oraria dalle 07.00 alle 13.30 presso il Bar, mentre nella fascia oraria dalle 19.00 - 04.30 della domenica mattina presso il locale Discoteca di proprietà del datore di lavoro” ed ha chiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento della
“differenza tra la retribuzione ricevuta e quella effettivamente spettante, come quantificata nei conteggi allegati al presente ricorso, in Euro 49.523,98, per differenze retributive e incidenza su TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, o somma maggiore o minore accertanda in corso di causa”. La società convenuta ha chiesto la reiezione della domanda avversaria contestando “in particolare le asserzioni relative agli orari ed alle date delle prestazioni lavorative di cui si chiede il pagamento” e riconoscendo solo un debito, emerso all'esito di “una verifica contabile”, pari ad euro 3.795,44, pagato dopo la prima udienza (v. verbale udienza
5.2.2025).
2. Così esposte, in sintesi, le allegazioni e deduzioni delle parti, va premesso che devono ritenersi provate ex art 115 c.p.c., in assenza di una specifica contestazione ad opera della parte convenuta, le mansioni svolte dalla ricorrente nel bar, prima, e poi anche presso la discoteca gestita dalla datrice di lavoro, nonché i giorni e gli orari di apertura dei due locali indicati nel ricorso.
3. L'unica questione controversa tra le parti è quella riferita alla durata della prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente e all'orario di lavoro da costei osservato.
3.1. In merito a tali aspetti si è svolta una approfondita istruttoria testimoniale, all'esito della quale è emerso l'effettivo svolgimento ad opera della sig.ra di attività Pt_1 lavorativa, senza soluzione di continuità, per tutto il periodo e negli orari indicati nel ricorso.
3.2. In particolare, ha trovato conferma il fatto che la ricorrente non abbia osservato l'orario part-time e poi full-time indicato in sede di assunzione e nelle successive variazioni del contratto (v. doc.
1-3 ric) , ma quello, ben più esteso, indicato ai capi 7, 8,
10, 11, 13, 14,18 e 23 del ricorso (capo 7: dalla data di assunzione e sino al 30.10.2015, osservava un orario di lavoro dal lunedì al venerdì che, seppur contrattualmente indicato come part-time di 10 ore su 40 ore contrattualmente previste e, quindi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 13 di fatto, iniziava alle 10.00 e si concludeva alle 19.00, e il sabato, iniziava alle 7.00 e si concludeva alle 14.00; capo 8: dalla data del 31.10.2015 e, quindi dalla trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, e sino al
05.05.2016, osservava un orario di lavoro dal lunedì al venerdì che, seppur contrattualmente indicato in 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle
14.30 di fatto iniziava alle 7.00 e si concludeva alle 19.00, e il sabato iniziava alle 7.00 e si concludeva alle 14.00; capo 10): dal 6.5.2016 l'attività lavorativa della Sig.ra Pt_1 subiva un incremento perché ella veniva assegnata anche alla nuova sede di lavoro, la discoteca di TE e, per 4 mesi, la lavoratrice osservava un orario di lavoro dal lunedì al venerdì che, seppur contrattualmente indicato in 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 14.30, di fatto iniziava alle 7.00 e si concludeva alle 19.00, e il sabato iniziava alle 7.00 e si concludeva alle 14.00 per poi riprendere alle 20.00 e concludersi alle 3.00; capo 11): dal mese di ottobre 2016, la ricorrente osservava un orario di lavoro dal lunedì al venerdì che, seppur contrattualmente indicato in 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 14.30, di fatto iniziava alle 7.00 e si concludeva alle 19.00, e il sabato iniziava alle 7.00 e si concludeva alle 14.00, per poi riprendere alle 19.00 e concludersi alle 4.30; capo 13) da ottobre 2015 a novembre 2016 la prestazione lavorativa della ricorrente presso la discoteca di TE restava la medesima mentre quella al bar subiva una variazione a seguito dell'assunzione del signor : dal lunedì al venerdì prestava la propria opera dalle ore 10.00 Persona_1 alle ore 19.00, il sabato dalle ore 07.00 alle 14.00; capo 14) dal mese di dicembre 2016 al 2020, prima dell'arrivo del Covid 19, seppur l'orario di lavoro contrattualmente indicato fosse di 40 ore settimanali, la lavoratrice prestava la propria attività presso il bar in
Torino dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00 e il sabato dalle 7.00 alle 14.00 e presso la discoteca di TE il sabato dalle 19.00 alle 4.30; capo 18) nel periodo in cui la lavoratrice prestava le proprie attività assieme , dal lunedì al Persona_1 venerdì espletava le medesime mansioni entrando, però, alle 10,00 per iniziare le varie preparazioni fino alle 14,00 in cui il sig. finiva il turno;
il sabato lavorava dalle Per_1
7,00 alle 14,00; capo 23) dopo il periodo delle chiusure dovute al Covid 2019 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, ella ha ripreso con la sua attività nei seguenti orari: lunedì-venerdì 7.00-16.00 e sabato 7.00-13.00 al bar e 19.00-4.30 in discoteca seppur l'orario di lavoro fosse contrattualmente indicato in 40 ore settimanali).
Sulla base delle convergenti dichiarazioni dei testi possono ritenersi provate le allegazioni del ricorso riferite ai turni di lavoro via via osservati dalla ricorrente nel corso del rapporto: si vedano, in particolare le deposizioni dei testi Tes_1 Tes_2
, Per_1 Tes_3
In merito alle prestazioni lavorative svolte presso la discoteca, si rileva, in particolare, (i) che il fatto la ricorrente si occupasse anche della preparazione dei cibi che venivano offerti durante l'apericena (non contestato dalla convenuta e riferito anche dai testi da questa citati, come la dipendente ) dimostra come ella arrivasse sicuramente ben Tes_4 prima dell'orario in cui la discoteca apriva al pubblico;
(2) che il fatto (anch'esso non contestato dalla convenuta) che la ricorrente, dopo aver servito l'apericena e dopo aver terminato le pulizie della sala e della cucina, si spostasse a lavorare presso il guardaroba e la cassa rende evidente lo svolgimento di attività lavorativa sino alla chiusura del locale. Quanto alle mansioni svolte presso il bar si deve invece aggiungere che la convenuta non ha indicato, né si offerta di provare, chi, prima dell'assunzione del sig. , si Per_1 occupasse di tali mansioni nei non meglio precisati orari in cui la propria dipendente non avrebbe lavorato, e ciò conferma l'attendibilità di quanto riferito dalla ricorrente prima, e dai testi, poi, sulla presenza di costei all'interno del bar.
4. Non hanno invece trovato piena conferma, all'esito dell'istruttoria, le allegazioni della parte attrice in merito al maggior orario di lavoro osservato in occasione dei c.d. eventi presso la discoteca (capi 20-22 del ricorso: “per 15 giorni l'anno nel locale sito in
TE (discoteca) venivano organizzati eventi, a titolo esemplificativo: feste private e non, congressi, gare, concerti -della durata da 1 a 3 giorni consecutivi- nei quali la Sig.ra
lavorava ricoprendo varie mansioni: cuoca, lavapiatti, pulizie locali cucina e Pt_1 sale da ballo, allestimento e disfacimento zone pranzo/cena, cameriera (durante i pasti), guardarobiera, con pause di circa 3 / 4 ore tra un turno e l'altro”; “durante questi eventi la lavoratrice lavorava per 15 giorni consecutivi nelle modalità indicate al punto precedente, anche in giorni festivi come Natale, Capodanno e Pasqua”; “tutte le mansioni sopracitate venivano eseguite anche nelle giornate dei suddetti eventi, dove i turni iniziavano alle 09,00 e finivano alle 05,00 riprendendo alle 09,00 del giorno dopo.
La domenica terminavano verso l'ora di cena”. I testi non hanno infatti saputo ricordare né la frequenza né la durata di tali eventi.
5. Sulla base degli esiti dell'istruttoria, come sopra compendiati, preso atto delle contestazioni mosse dalla convenuta ai conteggi allegati al ricorso (sviluppati, semplificando il calcolo, considerando una media di 11 ore di lavoro giornaliere), è stato affidato alla C.t.u. rag. CAUDA il seguente quesito: “calcoli la C.t.u. la retribuzione dovuta alla ricorrente tenuto conto degli orari indicati ai capi 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 23 del ricorso, applicando le previsioni del c.c.n.l. indicato nel contratto di lavoro e deducendo le somme erogate”.
La C.t.u. ha risolto il quesito indicando la somma dovuta in euro 51.174,79 lordi oltre interessi e rivalutazione.
L'importo indicato dalla Consulente può esser preso a fondamento della presente decisione in quanto calcolato sulla base dei parametri indicati nel quesito e delle previsioni del c.c.n.l., dovendosi solo precisare:
- che la parte ricorrente non ha mai richiesto alcunché a titolo di incidenza del lavoro straordinario sul t.f.r. e che pertanto tale credito non può essere aggiunto a quelli quantificati dalla Consulente;
- che la C.t.u. ha calcolato le differenze retributive solo per i periodi "dimostrabili dalle buste paga" e che tale limitazione è condivisibile in quanto adottata anche dalla parte ricorrente nei propri conteggi (v. pag. 9 ricorso punto 1);
- che contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente in sede di repliche alla relazione peritale, devono ritenersi dovute le maggiorazioni previste dal c.c.n.l. per il lavoro supplementare, non essendo mai stato dedotto da alcuna delle parti il consolidamento da part-time a full-time prima dell'accordo sulla trasformazione dell'orario intervenuto con decorrenza 1.12.2016 ed essendo invece emerso che l'orario della ricorrente è stato soggetto a continue modifiche nel corso del rapporto;
- che in merito alle somme erogate la C.t.u. ha chiarito di aver sottinteso il pagamento delle ore contrattualizzate, in base alla retribuzione contrattuale mensile, divisa per il divisore contrattuale 172 (che rispecchia le ore medie, mensili, lavorabili nel corso dei vari mesi dell'anno) anziché variare per ciascun mese, in modo da rendere il conteggio più facilmente verificabile, in mancanza del libro unico del lavoro da cui si sarebbe potuto dedurre, con maggior precisione, gli importi corrisposti per le sole ore lavorate e che all'odierna udienza la parte resistente ha abbandonato ogni eccezione a tale proposito precisando che la differenza con il diverso criterio di calcolo non porterebbe a significative divergenze.
6. La domanda della ricorrente appare quindi fondata e può essere accolta nella misura indicata dalla C.t.u., considerato che essa era stata espressamente riferita, nelle conclusioni del ricorso, anche alla “somma maggiore o minore accertanda in corso di causa”.
All'importo indicato dalla Consulente deve essere sottratto quanto versato dalla parte resistente in corso di causa (euro 3795 netti, pari ad euro 4929 lordi) e devono essere aggiunti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c..
7. In ragione della piena soccombenza e del rifiuto di ragionevoli proposte conciliative la parte convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite (liquidate sulla base dei valori medi previsti per lo scaglione 52.000-260.000) e delle spese di c.t.u. (già liquidate con separato provvedimento) e al rimborso delle spese sostenute dalla controparte per la redazione dei conteggi e per l'onorario del c.t.p., documentate all'odierna udienza, pari ad euro 1591,92.
8. Contrariamente a quanto sostenuto in sede di discussione dalla parte attrice, non paiono ravvisabili i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c., non essendo ravvisabili profili di dolo o colpa grave nella condotta processuale tenuta dalla parte resistente, la quale si è limitata a contestare – in modo invero assai generico - le allegazioni avversarie, senza svolgere più puntuali difese.
Sussistono invece i presupposti per applicare l'aumento previsto dall'art. 4 comma 8
d.m. 55/2014 nella misura di un quarto, essendo le pretese della parte vittoriosa risultate manifestamente fondate, come accertato all'esito della c.t.u..
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuta e condanna la parte convenuta a pagare alla ricorrente la somma di euro
46.225,79, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
pone a carico della parte convenuta le spese di c.t.u., dichiara tenuta e condanna la parte conventa a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 13.395, oltre aumento di un quarto ex art. 4 comma 8 d.m.
55/2014, oltre I.V.A., C.P.A., spese forfetarie in misura del 15% e contributo se versato, da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie, e le spese della c.t.p., pari ad euro
1591,92.
la giudice
BE TO