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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO MARCO, Presidente
FIORUCCI MASSIMO, Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 425/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Viale Umbria 36 06034 Foligno PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N033N00502 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N033N00502 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N033N00502 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1
Nel merito: accoglimento del ricorso e dichiarazione di illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Resistente:
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROV.LE DI PERUGIA
Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15/09/2025 la Ricorrente_1 – società agricola a responsabilità limitata (d'ora in poi Ric_1), in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n.
T3N033N00502-2025 per l'anno 2020, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Perugia e ritualmente notificato in data 18 giugno 2025.
Con tale avviso di accertamento - conseguente al Verbale unico di accertamento e notificazione n.
2023000778/AGRI e n. 2023000801/DM del 16/02/2024, redatto da INPS e trasmesso, successivamente,
l'Agenzia delle Entrate ha accertato un reddito imponibile IRES di € 238.015,00, un valore della produzione lorda ai fini IRAP per 1.070.191,58 ed un IVA indetraibile su spese non inerenti per € 1.796,91.
Con il gravato avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate contestava all'odierna ricorrente l'applicazione dell'opzione per la determinazione del reddito su base catastale di cui all'art.1, comma 1093, l.296/2006, atteso che Ricorrente_1 sarebbe asseritamente sprovvista del requisito di prevalenza di cui all'art. 2135 c.c.
Con il ricorso proposto, Ricorrente_1 asserisce l'illegittimità della pretesa fiscale sostenendo l'erroneità dei presupposti in quanto, a dire della stessa, andrebbe riconosciuto alla società il carattere di attività agricola connessa in virtù del contratto di compartecipazione stipulato per la coltivazione dell'orzo da birra.
Con il secondo motivo di ricorso, Ric_1 insiste per l'illegittimità della pretesa fiscale in quanto, anche a voler considerare nullo il summenzionato contratto, lo stesso dovrebbe essere ascritto all'alveo del contratto di affitto agrario, con applicazione della disciplina fiscale prevista per le attività agricole.
Infine, è asserita l'illegittimità dell'avviso di accertamento nella parte in cui è negata l'inerenza dei costi sostenuti per pasti/soggiorni a lavoratori e dipendenti.
Nel medesimo ricorso, Ric_1 proponeva istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'avviso di accertamento.
Successivamente, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate asserendo la legittimità dell'avviso di accertamento emesso ed insistendo per il rigetto del ricorso proposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondato e, pertanto, va respinto.
In diritto, occorre preliminarmente osservare che la normativa vigente, in particolare l'articolo 1, comma
1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconosce alle società di persone, alle società a responsabilità limitata e alle cooperative la facoltà di optare per la determinazione dei redditi secondo quanto previsto dall'articolo 32 del TUIR, a condizione che rivestano la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del D. lgs. 29 marzo 2004, n. 99.
Tale qualificazione non si esaurisce in un mero requisito formale ma richiede, ai sensi del citato art. 2 e in combinato disposto con l'art. 2135 c.c, che l'oggetto sociale della società preveda l'esercizio esclusivo delle attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali e delle attività connesse.
Ulteriore elemento imprescindibile riguarda le cosiddette attività connesse, disciplinate dall'art. 32, co 2, lett.
c), del TUIR, come riformulato dalla legge n. 350 del 2003.
La norma stabilisce che le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli possano essere considerate connesse e conseguentemente beneficiare della determinazione del reddito su base catastale solo se tali attività siano effettivamente svolte in connessione con un'attività agricola propria e se i prodotti utilizzati derivino prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali dell'imprenditore o della società agricola.
In assenza di tale collegamento sostanziale, le attività connesse mantengono la natura commerciale o industriale e non possono essere ricondotte al regime agevolato previsto per i redditi agrari.
Nel caso che ci occupa, l'accertamento amministrativo ha evidenziato che la Ric-1 S.r.l. non disponeva né di mezzi agricoli propri né di personale qualificato per lo svolgimento diretto dell'attività agricola. Il personale assunto, sin dall'inizio delle attività, era impiegato esclusivamente nelle mansioni operative del birrificio
(produzione, imbottigliamento, magazzinaggio e gestione amministrativo-commerciale), mentre il primo lavoratore impegnato in attività strettamente agricole è stato assunto solo nel febbraio 2022.
Ne consegue, invero, che la ricorrente non ha mai svolto attività agricola, requisito essenziale al fine di poter beneficiare dell'opzione di cui all'art. 32 TUIR.
Altresì, ai fini della sussistenza di una (presunta) connessione fra produzione e trasformazione della birra, la ricorrente ha stipulato contratti di compartecipazione con Società_1 S.r.l., ottenendo terreni per la necessaria coltivazione dell'orto.
I summenzionati contratti, correttamente, sono stati dichiarati nulli dall'Ufficio, atteso che l'art.56, l.203/1982 limita la compartecipazione alle coltivazioni stagionali o intercalari, escludendo espressamente coltivazioni come quella dell'orzo.
Pertanto, tenuto conto della richiamata nullità, ne consegue che l'orzo prodotto non può, in alcun caso, considerarsi come coltivato dalla società ricorrente (con conseguente insussistenza di connessione tra attività agricola e attività di trasformazione della birra).
Questa Corte, tenuto conto di quanto sopra, ritiene che la Ric_1 S.r.l. non abbia mai svolto attività agricola.
Al contempo, ritiene che le attività di produzione della birra abbiano natura prettamente commerciale, non collegandosi, come or ora esplicitato, ad alcuna produzione agricola.
Pertanto l'Ufficio ha correttamente escluso la possibilità per la società di avvalersi della determinazione del reddito su base catastale, confermando la piena legittimità dell'accertamento in tal sede gravato.
Anche la doglianza afferente l'asserita erronea valutazione dell'A.E. circa la nullità del contratto è da ritenere infondata.
In primis, va rilevato che la Parte ha sostenuto la stagionalità della coltura di orzo distico, con l'intento di legittimare il contratto di compartecipazione stipulato con la Società_1 srl e, conseguentemente, il diritto di accedere alla determinazione del reddito su base catastale.
A sostegno della propria tesi, parte ricorrente ha prodotto consulenza tecnica redatta dal Prof. Nom_1.
In disparte le considerazioni circa l'indiscussa professionalità del docente, questa Corte ritiene che la consulenza prodotta non affronti il fulcro della stagionalità della coltura, limitandosi a considerazioni relative al periodo di semina in contrasto con quanto redatto nel verbale ispettivo INPS, che attesta una semina tra fine autunno e inizio inverno e una raccolta a fine giugno.
Ancora, è irrilevante il periodo di semina indicato nella consulenza, atteso che il raccolto avviene comunque una sola volta all'anno, come emerso dal Verbale INPS e confermato da AGEA.
Invero, è corretta la ricostruzione di parte resistente afferente l'insussistenza del carattere stagionale della coltivazione di orzo distico, occupando il suolo per l'anno intero e “ostacolando”, di fatto, qualsiasi altra coltura.
Il contratto di compartecipazione sottoscritto tra Ric_1 e Società_1 presenta profili di nullità per contrarietà a norme imperative, posto che Ric_1, come sopra riferito, non ha mai svolto attività agricola propria né disponeva di mezzi o personale, limitandosi ad affidare le lavorazioni alla Società_1, che ne ha curato integralmente la coltivazione. La maggior parte del prodotto attribuito formalmente alla Ric_1 deriva dunque dall'attività della Società_1, mentre il corrispettivo dei servizi è determinato in relazione al prezzo dell'orzo e non ai costi effettivi delle lavorazioni, con evidenti disallineamenti e incompatibilità con la prassi del settore.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, ne deriva che l'orzo impiegato dalla ricorrente a fini produttivi va considerato acquistato, non direttamente prodotto.
Con ciò, ne consegue il natural venir meno del requisito della prevalenza e, di conseguenza, la connessione fra attività agricola e produzione di birra.
Ancora, la riqualificazione richiesta in contratto di affitto è da ritenere manifestamente infondata, appalesandosi evidente la ratio del (nullo) rapporto negoziale, ossia, cessione del prodotto e non anche coltivazione associata dello stesso.
Medesima conclusione di infondatezza va espressa circa la doglianza afferente il recupero di costi sostenuti per pasti e soggiorni.
L'Ufficio ha correttamente ripreso a tassazione le spese contestate, trattandosi di costi la cui inerenza all'attività d'impresa non risulta dimostrata.
La Parte, limitandosi a richiamare le fatture, non ha fornito alcuna documentazione idonea a comprovare la natura deducibile delle spese. In particolare, molte voci riguardano trasferte senza lettere di incarico, spese sostenute localmente non qualificate come trasferta, e nominativi di soggetti non dipendenti o non identificabili. Ne consegue che il recupero operato dall'Ufficio è legittimo e fondato.
Va altresì respinta anche la doglianza inerente i rilievi IRAP.
L'Ufficio, secondo la Corte, ha correttamente valutato l'inerenza dei costi secondo i criteri civilistici, separando le variazioni ai fini IRAP da quelle ai fini IRES.
Le poste riprese a tassazione risultano coerenti con quanto indicato dalla Parte nel bilancio civilistico e non riguardano elementi deducibili contestati, come ammortamenti o canoni di leasing immobiliare. I rilievi della ricorrente sono pertanto infondati e il recupero operato dall'Ufficio è legittimo.
Ciò posto, la Corte, respinge il ricorso. Le spese devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 3.500,00.
Perugia, lì 22/01/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CATALANO MARCO, Presidente
FIORUCCI MASSIMO, Relatore
GIOVANNINI GABRIELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 425/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia - Viale Umbria 36 06034 Foligno PG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N033N00502 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N033N00502 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N033N00502 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1
Nel merito: accoglimento del ricorso e dichiarazione di illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Resistente:
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROV.LE DI PERUGIA
Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15/09/2025 la Ricorrente_1 – società agricola a responsabilità limitata (d'ora in poi Ric_1), in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n.
T3N033N00502-2025 per l'anno 2020, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Perugia e ritualmente notificato in data 18 giugno 2025.
Con tale avviso di accertamento - conseguente al Verbale unico di accertamento e notificazione n.
2023000778/AGRI e n. 2023000801/DM del 16/02/2024, redatto da INPS e trasmesso, successivamente,
l'Agenzia delle Entrate ha accertato un reddito imponibile IRES di € 238.015,00, un valore della produzione lorda ai fini IRAP per 1.070.191,58 ed un IVA indetraibile su spese non inerenti per € 1.796,91.
Con il gravato avviso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate contestava all'odierna ricorrente l'applicazione dell'opzione per la determinazione del reddito su base catastale di cui all'art.1, comma 1093, l.296/2006, atteso che Ricorrente_1 sarebbe asseritamente sprovvista del requisito di prevalenza di cui all'art. 2135 c.c.
Con il ricorso proposto, Ricorrente_1 asserisce l'illegittimità della pretesa fiscale sostenendo l'erroneità dei presupposti in quanto, a dire della stessa, andrebbe riconosciuto alla società il carattere di attività agricola connessa in virtù del contratto di compartecipazione stipulato per la coltivazione dell'orzo da birra.
Con il secondo motivo di ricorso, Ric_1 insiste per l'illegittimità della pretesa fiscale in quanto, anche a voler considerare nullo il summenzionato contratto, lo stesso dovrebbe essere ascritto all'alveo del contratto di affitto agrario, con applicazione della disciplina fiscale prevista per le attività agricole.
Infine, è asserita l'illegittimità dell'avviso di accertamento nella parte in cui è negata l'inerenza dei costi sostenuti per pasti/soggiorni a lavoratori e dipendenti.
Nel medesimo ricorso, Ric_1 proponeva istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'avviso di accertamento.
Successivamente, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate asserendo la legittimità dell'avviso di accertamento emesso ed insistendo per il rigetto del ricorso proposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondato e, pertanto, va respinto.
In diritto, occorre preliminarmente osservare che la normativa vigente, in particolare l'articolo 1, comma
1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconosce alle società di persone, alle società a responsabilità limitata e alle cooperative la facoltà di optare per la determinazione dei redditi secondo quanto previsto dall'articolo 32 del TUIR, a condizione che rivestano la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del D. lgs. 29 marzo 2004, n. 99.
Tale qualificazione non si esaurisce in un mero requisito formale ma richiede, ai sensi del citato art. 2 e in combinato disposto con l'art. 2135 c.c, che l'oggetto sociale della società preveda l'esercizio esclusivo delle attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura, di allevamento di animali e delle attività connesse.
Ulteriore elemento imprescindibile riguarda le cosiddette attività connesse, disciplinate dall'art. 32, co 2, lett.
c), del TUIR, come riformulato dalla legge n. 350 del 2003.
La norma stabilisce che le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli possano essere considerate connesse e conseguentemente beneficiare della determinazione del reddito su base catastale solo se tali attività siano effettivamente svolte in connessione con un'attività agricola propria e se i prodotti utilizzati derivino prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali dell'imprenditore o della società agricola.
In assenza di tale collegamento sostanziale, le attività connesse mantengono la natura commerciale o industriale e non possono essere ricondotte al regime agevolato previsto per i redditi agrari.
Nel caso che ci occupa, l'accertamento amministrativo ha evidenziato che la Ric-1 S.r.l. non disponeva né di mezzi agricoli propri né di personale qualificato per lo svolgimento diretto dell'attività agricola. Il personale assunto, sin dall'inizio delle attività, era impiegato esclusivamente nelle mansioni operative del birrificio
(produzione, imbottigliamento, magazzinaggio e gestione amministrativo-commerciale), mentre il primo lavoratore impegnato in attività strettamente agricole è stato assunto solo nel febbraio 2022.
Ne consegue, invero, che la ricorrente non ha mai svolto attività agricola, requisito essenziale al fine di poter beneficiare dell'opzione di cui all'art. 32 TUIR.
Altresì, ai fini della sussistenza di una (presunta) connessione fra produzione e trasformazione della birra, la ricorrente ha stipulato contratti di compartecipazione con Società_1 S.r.l., ottenendo terreni per la necessaria coltivazione dell'orto.
I summenzionati contratti, correttamente, sono stati dichiarati nulli dall'Ufficio, atteso che l'art.56, l.203/1982 limita la compartecipazione alle coltivazioni stagionali o intercalari, escludendo espressamente coltivazioni come quella dell'orzo.
Pertanto, tenuto conto della richiamata nullità, ne consegue che l'orzo prodotto non può, in alcun caso, considerarsi come coltivato dalla società ricorrente (con conseguente insussistenza di connessione tra attività agricola e attività di trasformazione della birra).
Questa Corte, tenuto conto di quanto sopra, ritiene che la Ric_1 S.r.l. non abbia mai svolto attività agricola.
Al contempo, ritiene che le attività di produzione della birra abbiano natura prettamente commerciale, non collegandosi, come or ora esplicitato, ad alcuna produzione agricola.
Pertanto l'Ufficio ha correttamente escluso la possibilità per la società di avvalersi della determinazione del reddito su base catastale, confermando la piena legittimità dell'accertamento in tal sede gravato.
Anche la doglianza afferente l'asserita erronea valutazione dell'A.E. circa la nullità del contratto è da ritenere infondata.
In primis, va rilevato che la Parte ha sostenuto la stagionalità della coltura di orzo distico, con l'intento di legittimare il contratto di compartecipazione stipulato con la Società_1 srl e, conseguentemente, il diritto di accedere alla determinazione del reddito su base catastale.
A sostegno della propria tesi, parte ricorrente ha prodotto consulenza tecnica redatta dal Prof. Nom_1.
In disparte le considerazioni circa l'indiscussa professionalità del docente, questa Corte ritiene che la consulenza prodotta non affronti il fulcro della stagionalità della coltura, limitandosi a considerazioni relative al periodo di semina in contrasto con quanto redatto nel verbale ispettivo INPS, che attesta una semina tra fine autunno e inizio inverno e una raccolta a fine giugno.
Ancora, è irrilevante il periodo di semina indicato nella consulenza, atteso che il raccolto avviene comunque una sola volta all'anno, come emerso dal Verbale INPS e confermato da AGEA.
Invero, è corretta la ricostruzione di parte resistente afferente l'insussistenza del carattere stagionale della coltivazione di orzo distico, occupando il suolo per l'anno intero e “ostacolando”, di fatto, qualsiasi altra coltura.
Il contratto di compartecipazione sottoscritto tra Ric_1 e Società_1 presenta profili di nullità per contrarietà a norme imperative, posto che Ric_1, come sopra riferito, non ha mai svolto attività agricola propria né disponeva di mezzi o personale, limitandosi ad affidare le lavorazioni alla Società_1, che ne ha curato integralmente la coltivazione. La maggior parte del prodotto attribuito formalmente alla Ric_1 deriva dunque dall'attività della Società_1, mentre il corrispettivo dei servizi è determinato in relazione al prezzo dell'orzo e non ai costi effettivi delle lavorazioni, con evidenti disallineamenti e incompatibilità con la prassi del settore.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, ne deriva che l'orzo impiegato dalla ricorrente a fini produttivi va considerato acquistato, non direttamente prodotto.
Con ciò, ne consegue il natural venir meno del requisito della prevalenza e, di conseguenza, la connessione fra attività agricola e produzione di birra.
Ancora, la riqualificazione richiesta in contratto di affitto è da ritenere manifestamente infondata, appalesandosi evidente la ratio del (nullo) rapporto negoziale, ossia, cessione del prodotto e non anche coltivazione associata dello stesso.
Medesima conclusione di infondatezza va espressa circa la doglianza afferente il recupero di costi sostenuti per pasti e soggiorni.
L'Ufficio ha correttamente ripreso a tassazione le spese contestate, trattandosi di costi la cui inerenza all'attività d'impresa non risulta dimostrata.
La Parte, limitandosi a richiamare le fatture, non ha fornito alcuna documentazione idonea a comprovare la natura deducibile delle spese. In particolare, molte voci riguardano trasferte senza lettere di incarico, spese sostenute localmente non qualificate come trasferta, e nominativi di soggetti non dipendenti o non identificabili. Ne consegue che il recupero operato dall'Ufficio è legittimo e fondato.
Va altresì respinta anche la doglianza inerente i rilievi IRAP.
L'Ufficio, secondo la Corte, ha correttamente valutato l'inerenza dei costi secondo i criteri civilistici, separando le variazioni ai fini IRAP da quelle ai fini IRES.
Le poste riprese a tassazione risultano coerenti con quanto indicato dalla Parte nel bilancio civilistico e non riguardano elementi deducibili contestati, come ammortamenti o canoni di leasing immobiliare. I rilievi della ricorrente sono pertanto infondati e il recupero operato dall'Ufficio è legittimo.
Ciò posto, la Corte, respinge il ricorso. Le spese devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 3.500,00.
Perugia, lì 22/01/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE