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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 229/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1546/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Buccheri - Via Giacomo Matteotti, 1 96010 Buccheri SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Step Srl - 02104860909
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 815 IMU 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 815 del 13.05.2025 con il quale la STEP s.r.l., in qualità di concessionaria della riscossione del Comune di Buccheri, le ha chiesto il pagamento di € 2.420,00,
a titolo di IMU del 2023, in relazione a un impianto di telecomunicazione di proprietà della ricorrente, sito sul territorio comunale.
Si è costituita la STEP srl.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, la ricorrente contesta l'avviso impugnato, perché quello tassato è un impianto di telecomunicazione, che, ex art. 12, c.2, d.lgs. 15.02.2016 n. 33, entrato in vigore l'01.07.2016, di modifica dell'art. 86, c.3, d.lgs. 259/03, "non costituisce unità immobiliare", ed è quindi esente dall'IMU.
Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.
La STEP ha documentato che la variazione catastale in F7, con rendita pari a 0, è stata fatta dalla ricorrente solo il 18.01.2025 (come da visura prodotta), e il fatto che nella variazione sia stata indicata come decorrenza l'01.07.2016, data di entrata in vigore della modifica normativa, non vale, come asserito dalla ricorrente, a rendere la variazione retroattiva.
Infatti, non c'è motivo di discostarsi dall'orientamento, relativo proprio alla tematica e alla normativa in esame, secondo cui “deve darsi continuità all'indirizzo…(ex plurimis: Cass., ord. 08/04/2024 n. 9364; Cass., ord.,
12/04/2019 n. 10283) in base al quale, in tema di esenzione IMU, il riconoscimento del beneficio fiscale previsto esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale, per cui, se il contribuente non provvede a tale adempimento (cioè, nel caso di specie, la richiesta di modifica catastale con attribuzione della categoria
F/7), non può godere del beneficio. L'obbligo dichiarativo è infatti una condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, e dunque l'omessa presentazione della dichiarazione comporta la non spettanza del beneficio” (così Cass. 23.05.2024 n. 14518).
Pertanto, poiché si tratta di IMU del 2023, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.212,80, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1546/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Buccheri - Via Giacomo Matteotti, 1 96010 Buccheri SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Step Srl - 02104860909
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 815 IMU 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 815 del 13.05.2025 con il quale la STEP s.r.l., in qualità di concessionaria della riscossione del Comune di Buccheri, le ha chiesto il pagamento di € 2.420,00,
a titolo di IMU del 2023, in relazione a un impianto di telecomunicazione di proprietà della ricorrente, sito sul territorio comunale.
Si è costituita la STEP srl.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, la ricorrente contesta l'avviso impugnato, perché quello tassato è un impianto di telecomunicazione, che, ex art. 12, c.2, d.lgs. 15.02.2016 n. 33, entrato in vigore l'01.07.2016, di modifica dell'art. 86, c.3, d.lgs. 259/03, "non costituisce unità immobiliare", ed è quindi esente dall'IMU.
Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.
La STEP ha documentato che la variazione catastale in F7, con rendita pari a 0, è stata fatta dalla ricorrente solo il 18.01.2025 (come da visura prodotta), e il fatto che nella variazione sia stata indicata come decorrenza l'01.07.2016, data di entrata in vigore della modifica normativa, non vale, come asserito dalla ricorrente, a rendere la variazione retroattiva.
Infatti, non c'è motivo di discostarsi dall'orientamento, relativo proprio alla tematica e alla normativa in esame, secondo cui “deve darsi continuità all'indirizzo…(ex plurimis: Cass., ord. 08/04/2024 n. 9364; Cass., ord.,
12/04/2019 n. 10283) in base al quale, in tema di esenzione IMU, il riconoscimento del beneficio fiscale previsto esige la corrispondente oggettiva classificazione catastale, per cui, se il contribuente non provvede a tale adempimento (cioè, nel caso di specie, la richiesta di modifica catastale con attribuzione della categoria
F/7), non può godere del beneficio. L'obbligo dichiarativo è infatti una condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, e dunque l'omessa presentazione della dichiarazione comporta la non spettanza del beneficio” (così Cass. 23.05.2024 n. 14518).
Pertanto, poiché si tratta di IMU del 2023, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.212,80, oltre accessori.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico Dr. Dauno Trebastoni