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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11116/2018
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11116/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto d'appalto, e vertente
TRA
P. VA ), in persona del l.r.p.t., rapp.ta Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall' avv. Fabio de Paulis in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.
ATTRICE
E
(P. VA ), rin persona del l.r.p.t., rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Fabio Frattegiani in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/11/2024 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10/4/18, la società
[...]
(d'ora in poi, per brevità, solo agiva in giudizio nei Parte_1 Pt_1
confronti della deducendo: Controparte_1 - di avere sottoscritto con la società convenuta, in data 8/6/17, un contratto di appalto per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sito in Napoli alla via De Gasperi n. 45, da destinarsi a centro di fisioterapia e fisiokinesiterapico;
- che il termine di durata dei lavori era fissato in 40 giorni ed il prezzo in
€ 50.000,00, di cui € 20.000,00 da versarsi entro la data di inizio lavori, €
10.00,00 entro la data di fine lavori e il saldo residuo di € 20.000,00 da corrispondersi in tre rate mensili da ottobre e dicembre 2017;
- che i lavori erano iniziati il 14/6/17 ed erano terminati il 14/7/17, in anticipo di ben 13 giorni rispetto alla data convenuta, come certificato dal D.L. arch. Per_1
[...]
- che alla suddetta data la committente aveva corrisposto soltanto un primo acconto di € 18.181,82 ed un secondo acconto di € 9.090,91;
- che, successivamente, a seguito di lavori eseguiti in aggiunti a quelli di cui al contratto d'appalto, aveva emesso le fatture del 5/9/2017 e del 11/9/2017 di €
11.810,00 e di € 4.500,00, comprensive di IVA;
- che la committente, dopo i primi due acconti, aveva maturato un credito di
€ 2.7276,27 a titolo di decurtazione di IVA;
-che la predetta era, pertanto, ancora debitrice della somma di € 31.704,55.
- che solo con pec del 1/12/17, la committente aveva contestato l'inesatta esecuzione dei lavori oltre ad altre irregolarità, confermando di non volere provvedere al pagamento del saldo.
Tanto premesso, chiedeva condannarsi la unitamente al Controparte_1
suo legale rapp.te ed amministratore unico al pagamento della Controparte_2
somma di € 31.764,55, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi ex art. 1224 c.c. dalla data di messa in mora sino all'effettivo soddisfo, in misura da quantificarsi in corso di causa o in via equitativa, il tutto con vittoria di spese e compensi professionali da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale chiedeva il rigetto della domanda in ragione della sua dedotta infondatezza. In particolare lamentava che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e che erano stati ultimati soltanto ad ottobre 2017 e, dunque, in ritardo rispetto al termine contrattualmente convenuto. Deduceva, inoltre, che l'impresa appaltatrice, unitamente al Direttore dei Lavori, non aveva curato le pratiche amministrative per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività commerciale in violazione dell'art. 8) del contratto d'appalto.
Contestava, infine, il quantum debeatur preteso dalla evidenziando, in Pt_1 particolare, che i “lavori in aggiunta al contratto” erano relativi a voci già comprese nell'appalto ovvero mai commissionate.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi la domanda proposta dall'attrice in regione dei descritti inadempimenti e, in via riconvenzionale, previa autorizzazione alla chiamata in causa di quale Direttore dei Lavori, condannarsi la Persona_1
in solido con la predetta o ciascuna per quanto di ragione, al pagamento Pt_1 della somma di € 52.000,00 quale danno da lucro cessante conseguente al ritardo nell'apertura del centro fisioterapico, nonché della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 2043 c.c. per la redazione e l'utilizzo di documenti falsi e di
€ 34.999,58 a titolo di penale prevista dal contratto per ogni giorno di ritardo dal
8/6/2017 al 12/10/2017, il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione al procuratore antistatario.
Rigettata l'istanza di chiamata in causa del Direttore dei Lavori, compiuta l'istruttoria, la causa, con ordinanza in data 21/11/2024, pronunciata all'esito dell'udienza cartolare svoltasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., veniva riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così riassunti i termini della controversia, rileva preliminarmente il
Tribunale che, con ordinanza resa in data 3/6/2019, da questo Giudice in persona di diverso magistrato, non è stata autorizzata la presentazione della querela di falso proposta in via incidentale dalla società convenuta avverso il documento denominato “Comunicazione chiusura lavori” del 17/7/2017 (allegato 3 produzione attorea), avendo l'attrice rinunciato ad avvalersi dello stesso. Ne deriva, pertanto, che di tale atto non può tenersi conto ai fini della presente decisione.
Tanto precisato, nel merito la domanda proposta è fondata e va accolta, ma solo per quanto di ragione.
Invero, con riferimento alla pretesa creditoria avanzata dalla in Pt_1
relazione ai lavori oggetto del contratto d'appalto dell'8/6/2017, la società convenuta ha eccepito, a fondamento del proprio rifiuto di pagare il saldo,
l'inesatto adempimento della predetta per due ordini di motivi: l'uno riguardante il ritardo nell'ultimazione delle opere rispetto al termine contrattualmente pattuito e l'altro l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori.
In particolare, per quanto riguarda il primo profilo, sostiene la CP_1
che i lavori, che in base al contratto dovevano terminare entro il 27/7/2017, sarebbero stati, invece, ultimati nel mese di ottobre 2017.
Tale addebito, fortemente contestato dalla risulta smentito dalle Pt_1
risultanze della prova testimoniale svoltasi in corso di causa.
Infatti, la teste D.L. della parte committente, ha dichiarato Persona_1
“E' vero, nel luglio 2017 la aveva completato i lavori di cui al contratto Pt_1
d'appalto”. Analogamente, il teste , impiantista incaricato Testimone_1 dalla ha riferito “è vero a luglio 2017 la aveva completato tutti i Pt_1 Pt_1 lavori di cui al contratto e tanto posso dire perché collaudai l'impianto idrico e tutte le opere erano terminate in quanto il collaudo dell'impianto idraulico è la cosa che si fa alla fine di tutto” ed ancora “Ho visto lo studio finito a fine luglio… non conosco il contratto d'appalto, ma posso dire che quando a luglio ho collaudato le opere idrauliche lo studio sembrava completato”.
Per quanto riguarda, poi, nello specifico il mancato tempestivo montaggio di alcuni lavandini e rubinetti, circostanza pacifica tra le parti, i testi escussi hanno dichiarato che esso dipese dal ritardo dell'impresa incaricata dalla di CP_1
fornire le staffe e montare le pareti su cui detti accessori dovevano essere installati, la quale vi provvide soltanto dopo le vacanze estive (teste Autore “ Le pareti mobili arrivarono dopo l'estate e furono montati i lavandini ed i rubinetti.
Preciso comunque che la non fornì prima dell'estate le staffe su cui Parte_2
dovevano essere montati i lavandini e i rubinetti. Preciso che il montaggio delle pareti fu fatto dalla ditta invece la montò i lavandini e i rubinetti”; Pt_2 Pt_1 teste “la ditta doveva consegnare delle pareti mobili ed io Tes_1 Pt_2
dovevo montare due lavandini. Subito dopo le vacanze di agosto ho montato tali lavandini in quanto le pareti mobili furono consegnate solo dopo le ferie”).
Ebbene, dal quadro probatorio che emerge dalla prova testimoniale espletata, deve ritenersi che alcun colpevole ritardo possa imputarsi all'impresa appaltatrice, tenuto conto che il mancato completamento dei bagni entro il termine pattuito, fu determinato dall'omessa tempestiva realizzazione di opere prodromiche a quelle oggetto di appalto da parte di altra impresa operante sul cantiere per conto della società . CP_1 Né la convenuta ha chiesto di fornire idonea prova contraria, dovendo evidenziarsi che nel capitolato dalla stessa articolato nella seconda memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c., non vi è alcuna circostanza rilevante ai fini della prova del lamentato ritardo nell'ultimazione delle opere. Infatti, che alla fine di luglio non fossero stati montati i lavandini ed i rubinetti e che mancassero ancora gli areatori nei bagni ciechi (capi 13-14), è un fatto pacifico tra le parti, sicchè i relativi capitoli di prova, per come formulati, non sono stati ammessi in quanto privi di rilevanza ai fini della decisione. Come pure inammissibili sono i capitoli volti genericamente a provare che i lavori non erano ultimati prima dell'agosto
2017 (v. capo 20), stante l'omessa specifica indicazione, nel capitolo di prova, delle opere rimaste incomplete.
Né nell'economia generale del contratto assume rilevanza in punto di inadempimento grave, l'installazione postuma degli areatori dei bagni ciechi che, sebbene ordinati dalla il 28/6/2017, furono consegnati in ritardo dalla ditta Pt_1
fornitrice, come confermato in sede testimoniale dal Direttore dei Lavori (“gli aeratori furono ordinati per tempo ma furono consegnati in ritardo per problemi della ditta fornitrice”)
Per quanto concerne, invece, la contestata presenza di vizi nelle opere commissionate, occorre fare alcune premesse.
In primo luogo, ai fini della corretta proposizione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., va valutato il momento in cui è stato contestata dalla la presenza degli asseriti vizi, tenuto conto che il rifiuto CP_1 dell'adempimento intanto può ritenersi legittimo in quanto serva a stimolare l'altro contraente ad eseguire una prestazione ancora possibile nell'ottica della salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e non a precostituirsi una giustificazione rispetto al proprio inadempimento (cfr. Cass. 28/12/2023, n. 36295; Cass.
3/11/2010, n. 22353; Cass. 7/12/1994, n. 10506).
Ciò posto, nella corrispondenza versata in atti dalla non si CP_1
rinviene alcuna specifica contestazione in merito ai lavori eseguiti né nella missiva del 30/11/2017, nella quale la predetta si limitava a chiedere alla Pt_1
l'emissione di due note di credito per lo stormo dell'IVA da considerare “quali ulteriori acconti..”, né nella missiva del 6/11/2017 nella quale è fatto solo un generico riferimento a “criticità” non meglio specificate. Soltanto nella missiva dell'1/12/2017, e, dunque, successivamente alla diffida ad adempiere del 15/11/2017 notificata dalla la ha per la prima volta contestato Pt_1 CP_1
per iscritto la presenza di vizi nelle opere eseguite dalla società attrice.
Sotto altro profilo va, poi, osservato che l'inesatto adempimento di cui si duole la convenuta si concretizza, sul piano allegatorio, in non meglio precisate
“difformità” riguardanti i muri perimetrali interni, gli infissi “non correttamente installati”, “inidoneità” della pittura utilizzata per le pareti dei box e dello studio interno, “difformità” sulla cd. “conchiglia”, oltre poi alla mancanza dei lavandini, dei rubinetti e degli areatori di cui si è già detto.
Tali sono, infatti, le contestazioni espresse dalla convenuta nella citata missiva dell'1/12/2017 e prospettate nel presente giudizio a fondamento dell'eccezione di inadempimento e delle domande risarcitorie avanzate in via riconvenzionale.
Ebbene, il fatto che in tema di inadempimento contrattuale gravi sul debitore l'onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria prestazione, implica che, a monte di tale onere probatorio, vi sia la necessità che la controparte assolva, a sua volta, all'onere di indicare in modo puntuale e specifico le circostanze di fatto su cui si fonda la propria pretesa. Come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte chi agisce in giudizio per la risoluzione del contratto
– ma lo stesso principio vale nel caso di chi propone l'eccezione di inadempimento – ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, ciò in quanto ogni pretesa giudiziale attiva un meccanismo accertatorio che, in quanto al fatto, è anche probatorio ma con la peculiarità che l'imprescindibile presupposto è costituito proprio dall'allegazione, la quale circoscrive le circostanze concrete su cui deve vertere l'indagine (cfr. Cass.
16/4/2021, n. 10141; Cass. 16/3/2018, n. 6618; Cass. 11/9/2017, n. 22155).
Nel caso di specie, la società convenuta non ha in alcun modo circostanziato, sotto il profilo contenutistico, gli inadempimenti contestati alla quanto meno con riferimento alle dedotte “difformità” e/o “inidoneità” Pt_1
delle opere realizzate, non consentendo alla controparte e a questo Giudicante un esame esaustivo delle proprie pretese. Infatti, al netto delle contestazioni relative alla mancanza dei lavandini e dei rubinetti - su cui ci si è già soffermati - tutte le altre doglianze si risolvono, a ben vedere, nella prospettazione di non meglio precisate “carenze” che sfuggono, per come allegate, ad ogni tipo di accertamento. Ed è appena il caso di osservare che le evidenziate insufficienze allegatorie si riflettono anche sul piano delle allegazioni probatorie, dovendosi ribadire, in questa sede, l'inammissibilità del capitolato articolato dalla convenuta con riferimento ai vizi delle opere, proprio in quanto carente della specifica indicazione delle difformità lamentate e/o delle opere che avrebbero dovuto essere eseguite dall'impresa appaltatrice.
Né il dedotto inadempimento è da ritenersi sussistente con riferimento all'omessa esecuzione delle pratiche amministrative e, precisamente, dello
“espletamento dell'intero iter autorizzativo presso i competenti uffici comunali ed all'ASL”, in quanto, a parte la presentazione della CILA di cui era onerata la ai sensi dell'art. 8) del contratto d'appalto, le lamentate omissioni Pt_1
concernenti la piantina post operam, la relazione di fine lavori o la denuncia di variazione catastale non possono ascriversi alla predetta società rientrando, semmai, tra le attività cui era tenuto il Direttore dei Lavori.
Non si comprende, invece, in base alle allegazioni di parte convenuta, come il presunto errore nella presentazione della (CIL invece di ) da Pt_3 Pt_3 parte dell'impresa possa aver compromesso tutto l'iter amministrativo volto al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività, laddove, come è notorio, la
è una comunicazione di inizio lavori asseverata, la cui mancanza costituisce Pt_3
una irregolarità amministrativa, suscettibile di sanatoria mediante la presentazione di una comunicazione tardiva, previo pagamento di una sanzione pecuniaria.
In ogni caso, agli atti di causa risulta allegata copia della CILA presentata al nel giugno 2017, sicchè davvero non si comprende quale sia Controparte_3
l'addebito ascritto alla dal momento che l'art. 8) del contratto d'appalto Pt_1
prevedeva a suo carico soltanto l'onere di provvedere all'elaborazione e presentazione di detta comunicazione.
Né il fatto che il Direttore dei Lavori, nella persona dell'arch. Per_1
sia stato presentato alla dalla rende quest'ultima
[...] CP_1 Pt_1
corresponsabile delle eventuali omissioni poste in essere dalla predetta professionista, essendo quello con il Direttore dei Lavori un rapporto d'opera professionale che intercorre unicamente con il committente, di cui il primo costituisce un rappresentante limitatamente alla materia tecnica per tutto ciò che attiene ai rapporti con l'impresa. In definitiva, alla luce di quanto detto, deve ritenersi ingiustificato il rifiuto della società convenuta di corrispondere il saldo dei lavori appaltati, non sussistendo alcuno degli inadempimenti contestati alla società Pt_1
Tuttavia, con riferimento al quantum debeatur, va rilevato che non possono riconoscersi gli importi richiesti dall'attrice a titolo di lavori extra di cui alle fatture nn. 19 e 20 del 13/11/17, rispettivamente di € 11.810,00 ed €
4.500,00.
Premesso, infatti, che la ha contestato di aver commissionato CP_1
lavori extra contratto, incombeva sulla società istante fornire la prova, prima ancora dell'esecuzione di tali opere, dell'avvenuto conferimento del relativo incarico da parte della committente. Inoltre, l'appaltatrice avrebbe anche dovuto provare che i lavori de quibus, consistevano in opere diverse ed ulteriori rispetto a quello dell'appalto, attesa l'eccezione sollevata dalla convenuta, secondo cui, invece, si sarebbe trattato, per alcune di esse, della duplicazione di voci già contemplate nell'accordo originario.
Tale prova, invece, non è stata fornita, atteso che, per un verso, i preventivi del 5/9/2017 e del 11/9/2017, prodotti in atti, non sono sottoscritti dalle parti e che, per altro verso, la prova testimoniale sul punto è stata articolata in modo inammissibile (v. ordinanza pronunciata in data 3/6/2019), essendo volta, per come formulata, non già a provare l'incarico avente ad oggetto i lavori aggiuntivi, ma che le fatture suindicate erano state emesse in relazione a lavori extra contratto
(vero “che le fatture 19/2017 e 20/2017 furono emesse per lavori in aggiunta al contratto?”), circostanza provata documentalmente e che detti lavori erano
“nuovi” rispetto al contratto e al computo metrico (vero “che detti lavori aggiuntivi erano nuovi rispetto al contratto o al computo metrico iniziale?”), rimettendo ai testi di esprimere un'inammissibile valutazione piuttosto che riferire dei “fatti”.
Discende da ciò, pertanto, che alcun compenso può riconoscersi all'attrice in relazione alle opere in oggetto.
Per quanto concerne il quantum debeatur, considerato che è pacifico tra le parti che la convenuta abbia già corrisposto la somma di € 30.000,00, il corrispettivo ancora dovuto all'attrice a saldo dei lavori risulta pari ad €
15.454,55, tenuto conto che l'iniziale importo dei lavori di € 50.000,00 indicato nel contratto d'appalto è stato decurtato dell'IVA e, quindi, rideterminato in €
45.454,55.
Al pagamento del suindicato importo va condannata la società convenuta, oltre interessi legali a decorrere dalla data del prima atto di costituzione in mora del 15/11/2017.
Dall'accertata insussistenza degli inadempimenti contestati alla Pt_1
discende il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dalla . CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, con attribuzione all'avv. Fabio de
Paulis stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Va precisato che, sebbene la domanda attorea sia stata accolta soltanto per una parte, non ricorrono i presupposti per una compensazione parziale delle spese, atteso che, come statuito dalle Sezioni Unite, l'accoglimento parziale di una singola domanda non genere soccombenza reciproca (cfr. Cass. S.U, 31/10/2022, n.
32061)
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla con atto di citazione notificato in Parte_1
data 18/4/2018, nei confronti della nonché sulle riconvenzionali Controparte_1 proposte da quest'ultima con comparsa di costituzione depositata in data
25/7/2018, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la società al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 15.454,55, oltre interessi legali a decorrere dal
[...]
15/11/2017 al saldo;
b) rigetta le domande riconvenzionali;
c) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 518,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Fabio de Paulis.
Napoli, 19/2/2025 IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11116/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto d'appalto, e vertente
TRA
P. VA ), in persona del l.r.p.t., rapp.ta Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall' avv. Fabio de Paulis in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.
ATTRICE
E
(P. VA ), rin persona del l.r.p.t., rapp.ta e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Fabio Frattegiani in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/11/2024 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 10/4/18, la società
[...]
(d'ora in poi, per brevità, solo agiva in giudizio nei Parte_1 Pt_1
confronti della deducendo: Controparte_1 - di avere sottoscritto con la società convenuta, in data 8/6/17, un contratto di appalto per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sito in Napoli alla via De Gasperi n. 45, da destinarsi a centro di fisioterapia e fisiokinesiterapico;
- che il termine di durata dei lavori era fissato in 40 giorni ed il prezzo in
€ 50.000,00, di cui € 20.000,00 da versarsi entro la data di inizio lavori, €
10.00,00 entro la data di fine lavori e il saldo residuo di € 20.000,00 da corrispondersi in tre rate mensili da ottobre e dicembre 2017;
- che i lavori erano iniziati il 14/6/17 ed erano terminati il 14/7/17, in anticipo di ben 13 giorni rispetto alla data convenuta, come certificato dal D.L. arch. Per_1
[...]
- che alla suddetta data la committente aveva corrisposto soltanto un primo acconto di € 18.181,82 ed un secondo acconto di € 9.090,91;
- che, successivamente, a seguito di lavori eseguiti in aggiunti a quelli di cui al contratto d'appalto, aveva emesso le fatture del 5/9/2017 e del 11/9/2017 di €
11.810,00 e di € 4.500,00, comprensive di IVA;
- che la committente, dopo i primi due acconti, aveva maturato un credito di
€ 2.7276,27 a titolo di decurtazione di IVA;
-che la predetta era, pertanto, ancora debitrice della somma di € 31.704,55.
- che solo con pec del 1/12/17, la committente aveva contestato l'inesatta esecuzione dei lavori oltre ad altre irregolarità, confermando di non volere provvedere al pagamento del saldo.
Tanto premesso, chiedeva condannarsi la unitamente al Controparte_1
suo legale rapp.te ed amministratore unico al pagamento della Controparte_2
somma di € 31.764,55, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi ex art. 1224 c.c. dalla data di messa in mora sino all'effettivo soddisfo, in misura da quantificarsi in corso di causa o in via equitativa, il tutto con vittoria di spese e compensi professionali da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale chiedeva il rigetto della domanda in ragione della sua dedotta infondatezza. In particolare lamentava che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e che erano stati ultimati soltanto ad ottobre 2017 e, dunque, in ritardo rispetto al termine contrattualmente convenuto. Deduceva, inoltre, che l'impresa appaltatrice, unitamente al Direttore dei Lavori, non aveva curato le pratiche amministrative per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività commerciale in violazione dell'art. 8) del contratto d'appalto.
Contestava, infine, il quantum debeatur preteso dalla evidenziando, in Pt_1 particolare, che i “lavori in aggiunta al contratto” erano relativi a voci già comprese nell'appalto ovvero mai commissionate.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi la domanda proposta dall'attrice in regione dei descritti inadempimenti e, in via riconvenzionale, previa autorizzazione alla chiamata in causa di quale Direttore dei Lavori, condannarsi la Persona_1
in solido con la predetta o ciascuna per quanto di ragione, al pagamento Pt_1 della somma di € 52.000,00 quale danno da lucro cessante conseguente al ritardo nell'apertura del centro fisioterapico, nonché della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 2043 c.c. per la redazione e l'utilizzo di documenti falsi e di
€ 34.999,58 a titolo di penale prevista dal contratto per ogni giorno di ritardo dal
8/6/2017 al 12/10/2017, il tutto con vittoria di spese di lite ed attribuzione al procuratore antistatario.
Rigettata l'istanza di chiamata in causa del Direttore dei Lavori, compiuta l'istruttoria, la causa, con ordinanza in data 21/11/2024, pronunciata all'esito dell'udienza cartolare svoltasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., veniva riservata a sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così riassunti i termini della controversia, rileva preliminarmente il
Tribunale che, con ordinanza resa in data 3/6/2019, da questo Giudice in persona di diverso magistrato, non è stata autorizzata la presentazione della querela di falso proposta in via incidentale dalla società convenuta avverso il documento denominato “Comunicazione chiusura lavori” del 17/7/2017 (allegato 3 produzione attorea), avendo l'attrice rinunciato ad avvalersi dello stesso. Ne deriva, pertanto, che di tale atto non può tenersi conto ai fini della presente decisione.
Tanto precisato, nel merito la domanda proposta è fondata e va accolta, ma solo per quanto di ragione.
Invero, con riferimento alla pretesa creditoria avanzata dalla in Pt_1
relazione ai lavori oggetto del contratto d'appalto dell'8/6/2017, la società convenuta ha eccepito, a fondamento del proprio rifiuto di pagare il saldo,
l'inesatto adempimento della predetta per due ordini di motivi: l'uno riguardante il ritardo nell'ultimazione delle opere rispetto al termine contrattualmente pattuito e l'altro l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori.
In particolare, per quanto riguarda il primo profilo, sostiene la CP_1
che i lavori, che in base al contratto dovevano terminare entro il 27/7/2017, sarebbero stati, invece, ultimati nel mese di ottobre 2017.
Tale addebito, fortemente contestato dalla risulta smentito dalle Pt_1
risultanze della prova testimoniale svoltasi in corso di causa.
Infatti, la teste D.L. della parte committente, ha dichiarato Persona_1
“E' vero, nel luglio 2017 la aveva completato i lavori di cui al contratto Pt_1
d'appalto”. Analogamente, il teste , impiantista incaricato Testimone_1 dalla ha riferito “è vero a luglio 2017 la aveva completato tutti i Pt_1 Pt_1 lavori di cui al contratto e tanto posso dire perché collaudai l'impianto idrico e tutte le opere erano terminate in quanto il collaudo dell'impianto idraulico è la cosa che si fa alla fine di tutto” ed ancora “Ho visto lo studio finito a fine luglio… non conosco il contratto d'appalto, ma posso dire che quando a luglio ho collaudato le opere idrauliche lo studio sembrava completato”.
Per quanto riguarda, poi, nello specifico il mancato tempestivo montaggio di alcuni lavandini e rubinetti, circostanza pacifica tra le parti, i testi escussi hanno dichiarato che esso dipese dal ritardo dell'impresa incaricata dalla di CP_1
fornire le staffe e montare le pareti su cui detti accessori dovevano essere installati, la quale vi provvide soltanto dopo le vacanze estive (teste Autore “ Le pareti mobili arrivarono dopo l'estate e furono montati i lavandini ed i rubinetti.
Preciso comunque che la non fornì prima dell'estate le staffe su cui Parte_2
dovevano essere montati i lavandini e i rubinetti. Preciso che il montaggio delle pareti fu fatto dalla ditta invece la montò i lavandini e i rubinetti”; Pt_2 Pt_1 teste “la ditta doveva consegnare delle pareti mobili ed io Tes_1 Pt_2
dovevo montare due lavandini. Subito dopo le vacanze di agosto ho montato tali lavandini in quanto le pareti mobili furono consegnate solo dopo le ferie”).
Ebbene, dal quadro probatorio che emerge dalla prova testimoniale espletata, deve ritenersi che alcun colpevole ritardo possa imputarsi all'impresa appaltatrice, tenuto conto che il mancato completamento dei bagni entro il termine pattuito, fu determinato dall'omessa tempestiva realizzazione di opere prodromiche a quelle oggetto di appalto da parte di altra impresa operante sul cantiere per conto della società . CP_1 Né la convenuta ha chiesto di fornire idonea prova contraria, dovendo evidenziarsi che nel capitolato dalla stessa articolato nella seconda memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c., non vi è alcuna circostanza rilevante ai fini della prova del lamentato ritardo nell'ultimazione delle opere. Infatti, che alla fine di luglio non fossero stati montati i lavandini ed i rubinetti e che mancassero ancora gli areatori nei bagni ciechi (capi 13-14), è un fatto pacifico tra le parti, sicchè i relativi capitoli di prova, per come formulati, non sono stati ammessi in quanto privi di rilevanza ai fini della decisione. Come pure inammissibili sono i capitoli volti genericamente a provare che i lavori non erano ultimati prima dell'agosto
2017 (v. capo 20), stante l'omessa specifica indicazione, nel capitolo di prova, delle opere rimaste incomplete.
Né nell'economia generale del contratto assume rilevanza in punto di inadempimento grave, l'installazione postuma degli areatori dei bagni ciechi che, sebbene ordinati dalla il 28/6/2017, furono consegnati in ritardo dalla ditta Pt_1
fornitrice, come confermato in sede testimoniale dal Direttore dei Lavori (“gli aeratori furono ordinati per tempo ma furono consegnati in ritardo per problemi della ditta fornitrice”)
Per quanto concerne, invece, la contestata presenza di vizi nelle opere commissionate, occorre fare alcune premesse.
In primo luogo, ai fini della corretta proposizione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., va valutato il momento in cui è stato contestata dalla la presenza degli asseriti vizi, tenuto conto che il rifiuto CP_1 dell'adempimento intanto può ritenersi legittimo in quanto serva a stimolare l'altro contraente ad eseguire una prestazione ancora possibile nell'ottica della salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e non a precostituirsi una giustificazione rispetto al proprio inadempimento (cfr. Cass. 28/12/2023, n. 36295; Cass.
3/11/2010, n. 22353; Cass. 7/12/1994, n. 10506).
Ciò posto, nella corrispondenza versata in atti dalla non si CP_1
rinviene alcuna specifica contestazione in merito ai lavori eseguiti né nella missiva del 30/11/2017, nella quale la predetta si limitava a chiedere alla Pt_1
l'emissione di due note di credito per lo stormo dell'IVA da considerare “quali ulteriori acconti..”, né nella missiva del 6/11/2017 nella quale è fatto solo un generico riferimento a “criticità” non meglio specificate. Soltanto nella missiva dell'1/12/2017, e, dunque, successivamente alla diffida ad adempiere del 15/11/2017 notificata dalla la ha per la prima volta contestato Pt_1 CP_1
per iscritto la presenza di vizi nelle opere eseguite dalla società attrice.
Sotto altro profilo va, poi, osservato che l'inesatto adempimento di cui si duole la convenuta si concretizza, sul piano allegatorio, in non meglio precisate
“difformità” riguardanti i muri perimetrali interni, gli infissi “non correttamente installati”, “inidoneità” della pittura utilizzata per le pareti dei box e dello studio interno, “difformità” sulla cd. “conchiglia”, oltre poi alla mancanza dei lavandini, dei rubinetti e degli areatori di cui si è già detto.
Tali sono, infatti, le contestazioni espresse dalla convenuta nella citata missiva dell'1/12/2017 e prospettate nel presente giudizio a fondamento dell'eccezione di inadempimento e delle domande risarcitorie avanzate in via riconvenzionale.
Ebbene, il fatto che in tema di inadempimento contrattuale gravi sul debitore l'onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto la propria prestazione, implica che, a monte di tale onere probatorio, vi sia la necessità che la controparte assolva, a sua volta, all'onere di indicare in modo puntuale e specifico le circostanze di fatto su cui si fonda la propria pretesa. Come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte chi agisce in giudizio per la risoluzione del contratto
– ma lo stesso principio vale nel caso di chi propone l'eccezione di inadempimento – ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, ciò in quanto ogni pretesa giudiziale attiva un meccanismo accertatorio che, in quanto al fatto, è anche probatorio ma con la peculiarità che l'imprescindibile presupposto è costituito proprio dall'allegazione, la quale circoscrive le circostanze concrete su cui deve vertere l'indagine (cfr. Cass.
16/4/2021, n. 10141; Cass. 16/3/2018, n. 6618; Cass. 11/9/2017, n. 22155).
Nel caso di specie, la società convenuta non ha in alcun modo circostanziato, sotto il profilo contenutistico, gli inadempimenti contestati alla quanto meno con riferimento alle dedotte “difformità” e/o “inidoneità” Pt_1
delle opere realizzate, non consentendo alla controparte e a questo Giudicante un esame esaustivo delle proprie pretese. Infatti, al netto delle contestazioni relative alla mancanza dei lavandini e dei rubinetti - su cui ci si è già soffermati - tutte le altre doglianze si risolvono, a ben vedere, nella prospettazione di non meglio precisate “carenze” che sfuggono, per come allegate, ad ogni tipo di accertamento. Ed è appena il caso di osservare che le evidenziate insufficienze allegatorie si riflettono anche sul piano delle allegazioni probatorie, dovendosi ribadire, in questa sede, l'inammissibilità del capitolato articolato dalla convenuta con riferimento ai vizi delle opere, proprio in quanto carente della specifica indicazione delle difformità lamentate e/o delle opere che avrebbero dovuto essere eseguite dall'impresa appaltatrice.
Né il dedotto inadempimento è da ritenersi sussistente con riferimento all'omessa esecuzione delle pratiche amministrative e, precisamente, dello
“espletamento dell'intero iter autorizzativo presso i competenti uffici comunali ed all'ASL”, in quanto, a parte la presentazione della CILA di cui era onerata la ai sensi dell'art. 8) del contratto d'appalto, le lamentate omissioni Pt_1
concernenti la piantina post operam, la relazione di fine lavori o la denuncia di variazione catastale non possono ascriversi alla predetta società rientrando, semmai, tra le attività cui era tenuto il Direttore dei Lavori.
Non si comprende, invece, in base alle allegazioni di parte convenuta, come il presunto errore nella presentazione della (CIL invece di ) da Pt_3 Pt_3 parte dell'impresa possa aver compromesso tutto l'iter amministrativo volto al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività, laddove, come è notorio, la
è una comunicazione di inizio lavori asseverata, la cui mancanza costituisce Pt_3
una irregolarità amministrativa, suscettibile di sanatoria mediante la presentazione di una comunicazione tardiva, previo pagamento di una sanzione pecuniaria.
In ogni caso, agli atti di causa risulta allegata copia della CILA presentata al nel giugno 2017, sicchè davvero non si comprende quale sia Controparte_3
l'addebito ascritto alla dal momento che l'art. 8) del contratto d'appalto Pt_1
prevedeva a suo carico soltanto l'onere di provvedere all'elaborazione e presentazione di detta comunicazione.
Né il fatto che il Direttore dei Lavori, nella persona dell'arch. Per_1
sia stato presentato alla dalla rende quest'ultima
[...] CP_1 Pt_1
corresponsabile delle eventuali omissioni poste in essere dalla predetta professionista, essendo quello con il Direttore dei Lavori un rapporto d'opera professionale che intercorre unicamente con il committente, di cui il primo costituisce un rappresentante limitatamente alla materia tecnica per tutto ciò che attiene ai rapporti con l'impresa. In definitiva, alla luce di quanto detto, deve ritenersi ingiustificato il rifiuto della società convenuta di corrispondere il saldo dei lavori appaltati, non sussistendo alcuno degli inadempimenti contestati alla società Pt_1
Tuttavia, con riferimento al quantum debeatur, va rilevato che non possono riconoscersi gli importi richiesti dall'attrice a titolo di lavori extra di cui alle fatture nn. 19 e 20 del 13/11/17, rispettivamente di € 11.810,00 ed €
4.500,00.
Premesso, infatti, che la ha contestato di aver commissionato CP_1
lavori extra contratto, incombeva sulla società istante fornire la prova, prima ancora dell'esecuzione di tali opere, dell'avvenuto conferimento del relativo incarico da parte della committente. Inoltre, l'appaltatrice avrebbe anche dovuto provare che i lavori de quibus, consistevano in opere diverse ed ulteriori rispetto a quello dell'appalto, attesa l'eccezione sollevata dalla convenuta, secondo cui, invece, si sarebbe trattato, per alcune di esse, della duplicazione di voci già contemplate nell'accordo originario.
Tale prova, invece, non è stata fornita, atteso che, per un verso, i preventivi del 5/9/2017 e del 11/9/2017, prodotti in atti, non sono sottoscritti dalle parti e che, per altro verso, la prova testimoniale sul punto è stata articolata in modo inammissibile (v. ordinanza pronunciata in data 3/6/2019), essendo volta, per come formulata, non già a provare l'incarico avente ad oggetto i lavori aggiuntivi, ma che le fatture suindicate erano state emesse in relazione a lavori extra contratto
(vero “che le fatture 19/2017 e 20/2017 furono emesse per lavori in aggiunta al contratto?”), circostanza provata documentalmente e che detti lavori erano
“nuovi” rispetto al contratto e al computo metrico (vero “che detti lavori aggiuntivi erano nuovi rispetto al contratto o al computo metrico iniziale?”), rimettendo ai testi di esprimere un'inammissibile valutazione piuttosto che riferire dei “fatti”.
Discende da ciò, pertanto, che alcun compenso può riconoscersi all'attrice in relazione alle opere in oggetto.
Per quanto concerne il quantum debeatur, considerato che è pacifico tra le parti che la convenuta abbia già corrisposto la somma di € 30.000,00, il corrispettivo ancora dovuto all'attrice a saldo dei lavori risulta pari ad €
15.454,55, tenuto conto che l'iniziale importo dei lavori di € 50.000,00 indicato nel contratto d'appalto è stato decurtato dell'IVA e, quindi, rideterminato in €
45.454,55.
Al pagamento del suindicato importo va condannata la società convenuta, oltre interessi legali a decorrere dalla data del prima atto di costituzione in mora del 15/11/2017.
Dall'accertata insussistenza degli inadempimenti contestati alla Pt_1
discende il rigetto delle domande riconvenzionali proposte dalla . CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, con attribuzione all'avv. Fabio de
Paulis stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Va precisato che, sebbene la domanda attorea sia stata accolta soltanto per una parte, non ricorrono i presupposti per una compensazione parziale delle spese, atteso che, come statuito dalle Sezioni Unite, l'accoglimento parziale di una singola domanda non genere soccombenza reciproca (cfr. Cass. S.U, 31/10/2022, n.
32061)
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla con atto di citazione notificato in Parte_1
data 18/4/2018, nei confronti della nonché sulle riconvenzionali Controparte_1 proposte da quest'ultima con comparsa di costituzione depositata in data
25/7/2018, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la società al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 15.454,55, oltre interessi legali a decorrere dal
[...]
15/11/2017 al saldo;
b) rigetta le domande riconvenzionali;
c) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 518,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Fabio de Paulis.
Napoli, 19/2/2025 IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)