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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 01/10/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 1822/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario AL MI, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 29.09.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
1822/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. IOLANDA PETRACCHINI Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. MARIA ANTONIETTA TUMINELLI e CP_1 Controparte_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.08.2023 parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Cassino
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare Voglia il Giudice adito dichiarare la illegittimità ed irripetibilità della richiesta di restituzione della somma di €
17.460,19 a titolo di indebito sulla pensione SPT n. 02319898 in titolarità di Parte_2
dal 1979; in subordine e comunque dichiarare la decadenza dell' in ordine
[...] CP_1 al recupero delle maggiori somme eventualmente erogate e dichiarare la prescrizione delle maggiori somme erogate prima del 12/07/2012; in ulteriore subordine accertare la minor somma dovuta da porsi a carico del ricorrente quale erede nella sola misura di 1/3 corrispondente alla sua quota di eredità; con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda deduceva che con nota del 07.02.2022 l' aveva CP_1 comunicato un indebito previdenziale di € 24.330,96 corrisposta in favore della de cuius nel periodo 01/01/2002 –30/06/2018 e che con successiva nota del 17.11.2022 in parziale accoglimento del ricorso amministrativo, aveva ridotto la richiesta di pagamento nell'importo di € 17.460,19 per il periodo dal 01/07/2008 – 30/06/2018; argomentava in merito alla “genericità della motivazione” del provvedimento ed alla irripetibilità dell'indebito ex art 13 del D.L. n. 78 del 2010 convertito dalla L. n. 122 del
2010 oltre che alla “insussistenza a carico del pensionato dell'obbligo di comunicare i dati reddituali già dichiarati e/o comunque conoscibili dall' sulla base di un mero CP_1 controllo telematico trattandosi di soli redditi da pensione ” ed alla “violazione art CP_1
754 c.c. Riduzione della pretesa alla misura di 1/3 quale quota” di eredità del ricorrente.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio e contestava la domanda di CP_1 cui chiedeva il rigetto.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti e decisa all'esito della riserva di cui all'udienza del 29.09.2025 fissata ex art 127 ter cpc.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Art. 52 della l. 9 marzo 1989 n. 88 (Prestazioni indebite).
“1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.”
Art. 13 della l. 30 dicembre 1991 n. 412 (Norme di interpretazione autentica).
“1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di carattere CP_1 organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.”
In estrema sintesi l'irripetibilità delle somme erogate al pensionato opera in relazione alle somme corrisposte in base ad un titolo definitivo, comunicato all'interessato, e viziato da un errore dell'ente erogatore, escludendo l'irripetibilità solo nel caso di
“dolo” e/o “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
Nel caso in esame la sig.ra , deceduta il 04.08.2018, era titolare Parte_2 di pensione ai superstiti dal 1979 e titolare di pensione VOCPTS dal 1991, entrambe erogate dall' ; rientra, nella nozione di errore imputabile all'istituto l'errore CP_1 scaturente dall'omessa, inesatta o parziale valutazione dei dati dei quali l'ente abbia la disponibilità (Cass. 1° dicembre 2009 n. 25309).
Sulla base di tali considerazioni, nonché della normativa in materia e della giurisprudenza su riportata, si ritiene che la domanda meriti di essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e dichiara l'irripetibilità dell'indebito;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.400,00 oltre rimb CP_1 forf cassa ed iva, da distrarsi.
Cassino, 01.10.2025
Il Giudice Onorario
AL MI
Sezione Lavoro
R.G. 1822/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario AL MI, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 29.09.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n.
1822/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. IOLANDA PETRACCHINI Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. MARIA ANTONIETTA TUMINELLI e CP_1 Controparte_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.08.2023 parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Cassino
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare Voglia il Giudice adito dichiarare la illegittimità ed irripetibilità della richiesta di restituzione della somma di €
17.460,19 a titolo di indebito sulla pensione SPT n. 02319898 in titolarità di Parte_2
dal 1979; in subordine e comunque dichiarare la decadenza dell' in ordine
[...] CP_1 al recupero delle maggiori somme eventualmente erogate e dichiarare la prescrizione delle maggiori somme erogate prima del 12/07/2012; in ulteriore subordine accertare la minor somma dovuta da porsi a carico del ricorrente quale erede nella sola misura di 1/3 corrispondente alla sua quota di eredità; con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda deduceva che con nota del 07.02.2022 l' aveva CP_1 comunicato un indebito previdenziale di € 24.330,96 corrisposta in favore della de cuius nel periodo 01/01/2002 –30/06/2018 e che con successiva nota del 17.11.2022 in parziale accoglimento del ricorso amministrativo, aveva ridotto la richiesta di pagamento nell'importo di € 17.460,19 per il periodo dal 01/07/2008 – 30/06/2018; argomentava in merito alla “genericità della motivazione” del provvedimento ed alla irripetibilità dell'indebito ex art 13 del D.L. n. 78 del 2010 convertito dalla L. n. 122 del
2010 oltre che alla “insussistenza a carico del pensionato dell'obbligo di comunicare i dati reddituali già dichiarati e/o comunque conoscibili dall' sulla base di un mero CP_1 controllo telematico trattandosi di soli redditi da pensione ” ed alla “violazione art CP_1
754 c.c. Riduzione della pretesa alla misura di 1/3 quale quota” di eredità del ricorrente.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio e contestava la domanda di CP_1 cui chiedeva il rigetto.
La causa era istruita con l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti e decisa all'esito della riserva di cui all'udienza del 29.09.2025 fissata ex art 127 ter cpc.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Art. 52 della l. 9 marzo 1989 n. 88 (Prestazioni indebite).
“1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.”
Art. 13 della l. 30 dicembre 1991 n. 412 (Norme di interpretazione autentica).
“1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di carattere CP_1 organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.”
In estrema sintesi l'irripetibilità delle somme erogate al pensionato opera in relazione alle somme corrisposte in base ad un titolo definitivo, comunicato all'interessato, e viziato da un errore dell'ente erogatore, escludendo l'irripetibilità solo nel caso di
“dolo” e/o “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
Nel caso in esame la sig.ra , deceduta il 04.08.2018, era titolare Parte_2 di pensione ai superstiti dal 1979 e titolare di pensione VOCPTS dal 1991, entrambe erogate dall' ; rientra, nella nozione di errore imputabile all'istituto l'errore CP_1 scaturente dall'omessa, inesatta o parziale valutazione dei dati dei quali l'ente abbia la disponibilità (Cass. 1° dicembre 2009 n. 25309).
Sulla base di tali considerazioni, nonché della normativa in materia e della giurisprudenza su riportata, si ritiene che la domanda meriti di essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e dichiara l'irripetibilità dell'indebito;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.400,00 oltre rimb CP_1 forf cassa ed iva, da distrarsi.
Cassino, 01.10.2025
Il Giudice Onorario
AL MI