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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n.4113/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4113 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 4 dicembre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Salerno alla Parte_1 C.F._1 via Matteo Greco, 3 presso lo studio dell'avv. Michelina Mola che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Salerno alla via Parte_2 C.F._2
Matteo Greco, 3 presso lo studio dell'avv. Michelina Mola che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1 V.G. n.4113/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis- 49 e 51 c.p.c. depositato il 28 ottobre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Afragola il 3 luglio 2009, in regime di comunione dei beni, dal quale nascevano due figlie - (nata a [...] il [...]) Per_1
e (nata a [...] il [...]) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle Pt_1 condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art.3 l.898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) l'affidamento delle figlie sarà condiviso con collocazione prevalente presso la madre, pertanto, i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, tranne per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa. I genitori si impegneranno a favorire i rapporti tra le figlie ed i parenti con entrambe le linee parentali;
2) la casa coniugale rimarrà alla coniuge in considerazione della collocazione delle figlie;
3) la signora rinuncia a chiedere il mantenimento;
Parte_2
4) il Sig. corrisponderà la somma complessiva di Euro 1.000,00 per il mantenimento delle Pt_1 due figlie minori (euro 500,00 per ogni figlia) comprensivo degli assegni familiari e/o assegno unico che verranno interamente attribuiti al padre. Detto importo verrà aggiornato di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.
L'importo di euro 1000,00 (mille) dovuto a titolo di mantenimento verrà corrisposto mediante bonifico su conto corrente intestato alla Signora entro il giorno 10 di ogni mese. Le Parte_2
2 V.G. n.4113/2025
spese straordinarie quali le visite mediche specialistiche e le spese scolastiche, nonché quelle per eventuali attività sportive e comunque ogni spesa straordinaria saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e verranno previamente concordate tra di loro. La signora Pt_2 si impegna a presentare al sig. ogni anno entro la fine del mese di Febbraio il Parte_1 modello ISEE il quale servirà a presentare domanda di aggiornamento dell'assegno unico.
5) Il sig. potrà vedere le figlie per 3 giorni a settimana, per mezza giornata, Pt_1 compatibilmente con i propri impegni lavoratovi e le loro esigenze scolastiche/ricreative, dalle ore
16,30 alle ore 20:00 ovvero diverso orario da concordare. Il Sig. potrà tenere con sé le Pt_1 figlie anche due fine settimana al mese (alternati) dal venerdì sera alla domenica sera, giorno questo in cui dovranno essere riaccompagnate dalla madre entro le ore 20:00.
6) Le bambine trascorreranno le festività con i genitori ad anni alterni nei giorni di Natale,Santo
EF e Lunedì in Albis ovvero nei giorni di San Silvestro, Capodanno e Pasqua. Durante le ferie estive le bambine potranno trascorrere le vacanze con il padre, sempre compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, per un periodo di quindici giorni consecutivi che, in mancanza di diverso accordo tra i coniugi, viene individuato in quello che va dal 01 al 15 agosto di ogni anno ovvero dal 16 al 31 agosto di ogni anno. Qualora le ferie del Sig. non dovessero essere Pt_1 consecutive la permanenza delle figlie nel periodo estivo sarà adeguata alle ferie del padre compatibilmente con le ferie della signora
[...]
Parte_3
7) L'auto tg. DD 005 RE di proprietà del resterà nella disponibilità esclusiva Parte_1 della signora . Parte_2
8) Il mutuo rimarrà a carico del Sig. e entrambi i coniugi dichiarano sin da ora di Pt_1 rinunciare alle quote di comproprietà della casa coniugale in favore delle figlie e di formalizzare detta rinuncia innanzi a un Notaio.
9) Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, eventuali futuri cambiamenti di residenza o di domicilio.
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia in quanto conformi alla legge e all'interesse delle figlie il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473bis 49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n- 898/1970
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la
3 V.G. n.4113/2025
dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a [...] l'[...]); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AFRAGOLA (atto n.123, parte II, Serie A, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2009) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione i sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.
e) spese al definitivo;
f) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4113 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 4 dicembre 2025 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Salerno alla Parte_1 C.F._1 via Matteo Greco, 3 presso lo studio dell'avv. Michelina Mola che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Salerno alla via Parte_2 C.F._2
Matteo Greco, 3 presso lo studio dell'avv. Michelina Mola che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1 V.G. n.4113/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis- 49 e 51 c.p.c. depositato il 28 ottobre 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Afragola il 3 luglio 2009, in regime di comunione dei beni, dal quale nascevano due figlie - (nata a [...] il [...]) Per_1
e (nata a [...] il [...]) - chiedevano pronunziarsi la separazione alle Pt_1 condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art.3 l.898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 4 dicembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) l'affidamento delle figlie sarà condiviso con collocazione prevalente presso la madre, pertanto, i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, tranne per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa. I genitori si impegneranno a favorire i rapporti tra le figlie ed i parenti con entrambe le linee parentali;
2) la casa coniugale rimarrà alla coniuge in considerazione della collocazione delle figlie;
3) la signora rinuncia a chiedere il mantenimento;
Parte_2
4) il Sig. corrisponderà la somma complessiva di Euro 1.000,00 per il mantenimento delle Pt_1 due figlie minori (euro 500,00 per ogni figlia) comprensivo degli assegni familiari e/o assegno unico che verranno interamente attribuiti al padre. Detto importo verrà aggiornato di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione.
L'importo di euro 1000,00 (mille) dovuto a titolo di mantenimento verrà corrisposto mediante bonifico su conto corrente intestato alla Signora entro il giorno 10 di ogni mese. Le Parte_2
2 V.G. n.4113/2025
spese straordinarie quali le visite mediche specialistiche e le spese scolastiche, nonché quelle per eventuali attività sportive e comunque ogni spesa straordinaria saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e verranno previamente concordate tra di loro. La signora Pt_2 si impegna a presentare al sig. ogni anno entro la fine del mese di Febbraio il Parte_1 modello ISEE il quale servirà a presentare domanda di aggiornamento dell'assegno unico.
5) Il sig. potrà vedere le figlie per 3 giorni a settimana, per mezza giornata, Pt_1 compatibilmente con i propri impegni lavoratovi e le loro esigenze scolastiche/ricreative, dalle ore
16,30 alle ore 20:00 ovvero diverso orario da concordare. Il Sig. potrà tenere con sé le Pt_1 figlie anche due fine settimana al mese (alternati) dal venerdì sera alla domenica sera, giorno questo in cui dovranno essere riaccompagnate dalla madre entro le ore 20:00.
6) Le bambine trascorreranno le festività con i genitori ad anni alterni nei giorni di Natale,Santo
EF e Lunedì in Albis ovvero nei giorni di San Silvestro, Capodanno e Pasqua. Durante le ferie estive le bambine potranno trascorrere le vacanze con il padre, sempre compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, per un periodo di quindici giorni consecutivi che, in mancanza di diverso accordo tra i coniugi, viene individuato in quello che va dal 01 al 15 agosto di ogni anno ovvero dal 16 al 31 agosto di ogni anno. Qualora le ferie del Sig. non dovessero essere Pt_1 consecutive la permanenza delle figlie nel periodo estivo sarà adeguata alle ferie del padre compatibilmente con le ferie della signora
[...]
Parte_3
7) L'auto tg. DD 005 RE di proprietà del resterà nella disponibilità esclusiva Parte_1 della signora . Parte_2
8) Il mutuo rimarrà a carico del Sig. e entrambi i coniugi dichiarano sin da ora di Pt_1 rinunciare alle quote di comproprietà della casa coniugale in favore delle figlie e di formalizzare detta rinuncia innanzi a un Notaio.
9) Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, eventuali futuri cambiamenti di residenza o di domicilio.
Gli accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia in quanto conformi alla legge e all'interesse delle figlie il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473bis 49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n- 898/1970
e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la
3 V.G. n.4113/2025
dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a [...] l'[...]); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AFRAGOLA (atto n.123, parte II, Serie A, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2009) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione i sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.
e) spese al definitivo;
f) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Sequino Dott.ssa Anna Scognamiglio
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