Art. 3.
Il personale di cui al precedente art. 2, puo', entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avanzare domanda di collocamento nei ruoli speciali ad estinzione, purche' sia in servizio alla data di presentazione della domanda stessa e possegga i requisiti, eccetto quello dell'eta', stabiliti dall'art. 2 del regolamento organico anzidetto. Ai fini del collocamento nei ruoli speciali ad estinzione e' richiesto, complessivamente, un periodo di almeno cinque anni di esercizio nell'I.N.A.M. delle funzioni direttive e di concetto inerenti al grado indicato nella domanda, e che le funzioni stesse siano state esercitate ad una data anteriore al 18 marzo 1950, nonche' alla data degli atti di nomina nei corrispondenti gradi dei ruoli organici ordinari di cui al precedente articolo.
Il personale in possesso dei requisiti e del periodo di esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi e' collocato nei ruoli speciali, sempreche' ne sia ritenuto meritevole a giudizio della Commissione di cui all'articolo 81 del regolamento organico, con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previa motivata proposta della Commissione stessa. Il collocamento nei gradi dei ruoli anzidetti e' definitivo; decorre dalla stessa data degli atti di nomina nei corrispondenti gradi dei ruoli ordinari, e comporta i medesimi effetti giuridici ed economici, salvo quelli di cui all'art. 21 del citato regolamento organico, stabiliti nei confronti del personale nominato nei ruoli ordinari.
Ai dipendenti collocati nei ruoli speciali ad estinzione potranno essere assegnate, in relazione ad esigenze di servizio, funzioni diverse da quelle proprie del grado conseguito.
Il personale di cui al precedente art. 2, puo', entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avanzare domanda di collocamento nei ruoli speciali ad estinzione, purche' sia in servizio alla data di presentazione della domanda stessa e possegga i requisiti, eccetto quello dell'eta', stabiliti dall'art. 2 del regolamento organico anzidetto. Ai fini del collocamento nei ruoli speciali ad estinzione e' richiesto, complessivamente, un periodo di almeno cinque anni di esercizio nell'I.N.A.M. delle funzioni direttive e di concetto inerenti al grado indicato nella domanda, e che le funzioni stesse siano state esercitate ad una data anteriore al 18 marzo 1950, nonche' alla data degli atti di nomina nei corrispondenti gradi dei ruoli organici ordinari di cui al precedente articolo.
Il personale in possesso dei requisiti e del periodo di esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi e' collocato nei ruoli speciali, sempreche' ne sia ritenuto meritevole a giudizio della Commissione di cui all'articolo 81 del regolamento organico, con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previa motivata proposta della Commissione stessa. Il collocamento nei gradi dei ruoli anzidetti e' definitivo; decorre dalla stessa data degli atti di nomina nei corrispondenti gradi dei ruoli ordinari, e comporta i medesimi effetti giuridici ed economici, salvo quelli di cui all'art. 21 del citato regolamento organico, stabiliti nei confronti del personale nominato nei ruoli ordinari.
Ai dipendenti collocati nei ruoli speciali ad estinzione potranno essere assegnate, in relazione ad esigenze di servizio, funzioni diverse da quelle proprie del grado conseguito.