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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED LE LE, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno
10.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1145/2025 R.G. tra
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Parte_1
e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
ricorrente ed rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Cuteri Controparte_1
resistente
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.; indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.07.2024, l' chiedeva accertarsi l'insussistenza, in capo alla parte Pt_1 convenuta, del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, riconosciuto dal consulente tecnico nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, le cui conclusioni contestava.
Instaurato il contraddittorio, parte resistente contestava la fondatezza dell'opposizione e chiedeva la conferma delle conclusioni cui è giunto il CTU nella prima fase.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, D.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla L. n. 111/2011, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, al
1 comma primo, che “nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”
e al comma secondo che “L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”.
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, ai sensi della L. n. 18/1980, l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. La concessione della prestazione è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nel caso di specie, disposta CTU medico-legale, il dott. ha accertato che la Persona_1 patologia da cui è affetta la resistente (“Neurofibromatosi di tipo I° idrocefalo congenito trattato con intervento di rerivazione ventricolo peritoneale meningioma cerebrale in sede frontoparietale dx disturbo depressivo maggiore ricorrente in personalità schizoide con tratti paranoidei”) la rendono bisognosa di assistenza
2 continua in quanto incapace di compiere gli atti quotidiani della vita;
ciò, tuttavia, non dalla data di proposizione della domanda amministrativa (del 02.01.2022), bensì dal mese di novembre 2023
(cfr. la relazione di consulenza tecnica in atti, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, l' si è limitato a Pt_1 contestare le conclusioni rassegnate dal CTU ritenendole non rispondenti alla reale gravità della propria condizione. Trattasi, tuttavia, di una mera non condivisione della valutazione medico- legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi e convincenti argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni del CTU possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali si compensano atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto sussistente da epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Pt_1
Catanzaro, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
ED LE LE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED LE LE, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno
10.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1145/2025 R.G. tra
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Parte_1
e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
ricorrente ed rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Cuteri Controparte_1
resistente
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.; indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.07.2024, l' chiedeva accertarsi l'insussistenza, in capo alla parte Pt_1 convenuta, del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, riconosciuto dal consulente tecnico nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, le cui conclusioni contestava.
Instaurato il contraddittorio, parte resistente contestava la fondatezza dell'opposizione e chiedeva la conferma delle conclusioni cui è giunto il CTU nella prima fase.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
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In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, D.l. 06/07/11, n.
98, come modificato dall'allegato alla L. n. 111/2011, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, al
1 comma primo, che “nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”
e al comma secondo che “L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”.
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, ai sensi della L. n. 18/1980, l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. La concessione della prestazione è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nel caso di specie, disposta CTU medico-legale, il dott. ha accertato che la Persona_1 patologia da cui è affetta la resistente (“Neurofibromatosi di tipo I° idrocefalo congenito trattato con intervento di rerivazione ventricolo peritoneale meningioma cerebrale in sede frontoparietale dx disturbo depressivo maggiore ricorrente in personalità schizoide con tratti paranoidei”) la rendono bisognosa di assistenza
2 continua in quanto incapace di compiere gli atti quotidiani della vita;
ciò, tuttavia, non dalla data di proposizione della domanda amministrativa (del 02.01.2022), bensì dal mese di novembre 2023
(cfr. la relazione di consulenza tecnica in atti, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, l' si è limitato a Pt_1 contestare le conclusioni rassegnate dal CTU ritenendole non rispondenti alla reale gravità della propria condizione. Trattasi, tuttavia, di una mera non condivisione della valutazione medico- legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi e convincenti argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni del CTU possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali si compensano atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto sussistente da epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Pt_1
Catanzaro, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
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