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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 23/02/2026, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1516/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5343/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1652/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 01/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01PD00369 IRPEF-ALTRO 2016
- sull'appello n. 5344/2024 depositato il 31/10/2024 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1653/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 01/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01PD00307 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1652/2024 e successiva n. 1653/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catania, sui ricorsi proposti da Resistente_1, socio unico della Società_1 s.r.l., annullava gli avvisi con i quali, per gli anni di imposta 2015 e 2016, si era accertato un maggior reddito della ricorrente, sulla presunzione di una distribuzione degli utili extracontabili in suo favore per i maggiori ricavi conseguiti in detti anni dalla nominata società, come accertati, con distinti avvisi notificati alla Società_1 s.r.l. e dalla stessa impugnati;
annullamento che il primo giudice motiva, per il sopravvenuto annullamento, con sentenze della C.G.T. di
I° grado, n.5471/2023 e n.5469/2023, depositate il 02/08/2023, dei suddetti avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e da cui erano derivati quelli in esame emessi nei confronti del ricorrente socio unico.
Ne era discesa la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio, come liquidate.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, ha impugnato le cennate sentenze n. 1652/2024
e n. 1653/2024, con ricorsi iscritti ai nn. 5344/2024 r.g.a. e n. 5343/2024 r.g.a., corredati da memoria, chiedendo, in via preliminare e principale, sospendersi i giudizi nelle more della definizione dei giudizi di appello promossi da ADE avverso le sentenze n.5471/2023 e n.5469/2023 di accoglimento dei ricorsi della società avverso gli avvisi di accertamento Anni 2015 e 2016 e, nel riproporre, nel merito, le difese già spiegate in sede di controdeduzioni del giudizio di primo grado, ha chiesto il rigetto degli avversi ricorsi e la conferma degli impugnati avvisi ed, in via ulteriormente principale , in riforma del relativo capo di sentenza, la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
L'appellata si è costituita in entrambi i giudizi, chiedendo il rigetto degli appelli, con le spese e, con successiva memoria del 21.01.2026, ha depositato copia della sentenza n. 4008/2025, emessa nei giudizi riuniti di appello proposti da ADE avverso le sentenze n. 5471/2023 e n.5469/2023, emesse nei confronti della società Società_1 s.r.l., con la quale, questa C.G.T. di II° grado, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate ed, in parziale riforma delle sopradette sentenze n.5471/2023 e n.5469/2023, aveva annullato i suddetti avvisi di accertamento notificati alla Società_1 s.r.l., per gli anni 2015 e 2016, limitatamente alle somme pretese a titolo di IVA ed alle correlate sanzioni, mandando ad ADE di ricalcolare le sanzioni complessivamente irrogate, senza tener conto di quelle afferenti all'IVA, confermando, per il resto, ai fini della imposta IRES ed IRAP, quanto, con i cennati avvisi, si era accertato sui maggiori ricavi della società per i predetti anni di imposta 2015 e 2016.
Alla udienza del 23.01.2026, riunito, per connessione, il giudizio n. 5344/2024 r.g.a. al giudizio n. 5343/2024
r.g.a., le cause si sono poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli meritano accoglimento nei termini che seguono.
L'annullamento degli avvisi emessi nei confronti della società Società_1 s.r.l., di accertamento dei maggiori ricavi dalla stessa conseguiti negli anni 2015 e 2016, sancito con le citate sentenze n.5469/23 e n. 5471/23, avrebbe potuto legittimare la sospensione dei giudizi aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del socio unico e che erano derivati dai primi, ma non già, il loro annullamento, stante la non definitività delle suddette decisioni.
Sul punto gli appelli dell'Ufficio vanno, pertanto, accolti.
Dall'altra, la circostanza che, nelle more dei giudizi oggi in esame, questa C.G.T., con sentenza n. 4008/2025, depositata in questo grado di giudizio dal socio ricorrente, passata in cosa giudicata, se non impugnata nel prescritto termine, ha sancito la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società nei termini ivi statuiti, è decisione che fa stato anche nel presente giudizio, si da doversi ritenere legittimi e negli stessi termini, gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del socio unico, derivati da quelli emessi nei confronti della società ed invero, come statuito dalla Corte Suprema ”la validità dell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società (di capitali a ristretta base partecipativa o a fortiori di persone),“ - qual è la ipotesi di specie – “… costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati,…” (Cass.civ., Sez.V, Sent.01/12/2021, n. 37845). E poiché in questo grado di giudizio, nulla si è argomentato dalla ricorrente per superare siffatta presunzione, gli appelli dell'Ufficio vanno accolti ed, in riforma delle impugnate sentenze, si rigettano, in quanto infondati, i ricorsi proposti dal socio unico Resistente_1 avverso gli avvisi di accertamento dei maggiori redditi dalla stessa conseguiti negli anni di imposta 2015 e 2016.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si pongono a carico della ricorrente Resistente_1 ed in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, liquidandole in € 1.500,00 per ciascuno dei giudizi di primo grado ed in € 1.750,00 per i giudizi di appello riuniti, oltre accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 17, nei giudizi riuniti n. 5343/2024 r.
g.a. e n. 5344/2024 r.g.a., accoglie gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed, in riforma delle impugnate sentenze, rigetta i ricorsi proposti da Resistente_1 e condanna la contribuente alle spese del doppio grado di giudizio come liquidate.
Catania lì 23.01.2026 Il Presidente relatore
ST IN
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5343/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1652/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 01/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01PD00369 IRPEF-ALTRO 2016
- sull'appello n. 5344/2024 depositato il 31/10/2024 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1653/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 01/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01PD00307 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1652/2024 e successiva n. 1653/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catania, sui ricorsi proposti da Resistente_1, socio unico della Società_1 s.r.l., annullava gli avvisi con i quali, per gli anni di imposta 2015 e 2016, si era accertato un maggior reddito della ricorrente, sulla presunzione di una distribuzione degli utili extracontabili in suo favore per i maggiori ricavi conseguiti in detti anni dalla nominata società, come accertati, con distinti avvisi notificati alla Società_1 s.r.l. e dalla stessa impugnati;
annullamento che il primo giudice motiva, per il sopravvenuto annullamento, con sentenze della C.G.T. di
I° grado, n.5471/2023 e n.5469/2023, depositate il 02/08/2023, dei suddetti avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e da cui erano derivati quelli in esame emessi nei confronti del ricorrente socio unico.
Ne era discesa la condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio, come liquidate.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, ha impugnato le cennate sentenze n. 1652/2024
e n. 1653/2024, con ricorsi iscritti ai nn. 5344/2024 r.g.a. e n. 5343/2024 r.g.a., corredati da memoria, chiedendo, in via preliminare e principale, sospendersi i giudizi nelle more della definizione dei giudizi di appello promossi da ADE avverso le sentenze n.5471/2023 e n.5469/2023 di accoglimento dei ricorsi della società avverso gli avvisi di accertamento Anni 2015 e 2016 e, nel riproporre, nel merito, le difese già spiegate in sede di controdeduzioni del giudizio di primo grado, ha chiesto il rigetto degli avversi ricorsi e la conferma degli impugnati avvisi ed, in via ulteriormente principale , in riforma del relativo capo di sentenza, la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
L'appellata si è costituita in entrambi i giudizi, chiedendo il rigetto degli appelli, con le spese e, con successiva memoria del 21.01.2026, ha depositato copia della sentenza n. 4008/2025, emessa nei giudizi riuniti di appello proposti da ADE avverso le sentenze n. 5471/2023 e n.5469/2023, emesse nei confronti della società Società_1 s.r.l., con la quale, questa C.G.T. di II° grado, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate ed, in parziale riforma delle sopradette sentenze n.5471/2023 e n.5469/2023, aveva annullato i suddetti avvisi di accertamento notificati alla Società_1 s.r.l., per gli anni 2015 e 2016, limitatamente alle somme pretese a titolo di IVA ed alle correlate sanzioni, mandando ad ADE di ricalcolare le sanzioni complessivamente irrogate, senza tener conto di quelle afferenti all'IVA, confermando, per il resto, ai fini della imposta IRES ed IRAP, quanto, con i cennati avvisi, si era accertato sui maggiori ricavi della società per i predetti anni di imposta 2015 e 2016.
Alla udienza del 23.01.2026, riunito, per connessione, il giudizio n. 5344/2024 r.g.a. al giudizio n. 5343/2024
r.g.a., le cause si sono poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli meritano accoglimento nei termini che seguono.
L'annullamento degli avvisi emessi nei confronti della società Società_1 s.r.l., di accertamento dei maggiori ricavi dalla stessa conseguiti negli anni 2015 e 2016, sancito con le citate sentenze n.5469/23 e n. 5471/23, avrebbe potuto legittimare la sospensione dei giudizi aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del socio unico e che erano derivati dai primi, ma non già, il loro annullamento, stante la non definitività delle suddette decisioni.
Sul punto gli appelli dell'Ufficio vanno, pertanto, accolti.
Dall'altra, la circostanza che, nelle more dei giudizi oggi in esame, questa C.G.T., con sentenza n. 4008/2025, depositata in questo grado di giudizio dal socio ricorrente, passata in cosa giudicata, se non impugnata nel prescritto termine, ha sancito la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società nei termini ivi statuiti, è decisione che fa stato anche nel presente giudizio, si da doversi ritenere legittimi e negli stessi termini, gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del socio unico, derivati da quelli emessi nei confronti della società ed invero, come statuito dalla Corte Suprema ”la validità dell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società (di capitali a ristretta base partecipativa o a fortiori di persone),“ - qual è la ipotesi di specie – “… costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati,…” (Cass.civ., Sez.V, Sent.01/12/2021, n. 37845). E poiché in questo grado di giudizio, nulla si è argomentato dalla ricorrente per superare siffatta presunzione, gli appelli dell'Ufficio vanno accolti ed, in riforma delle impugnate sentenze, si rigettano, in quanto infondati, i ricorsi proposti dal socio unico Resistente_1 avverso gli avvisi di accertamento dei maggiori redditi dalla stessa conseguiti negli anni di imposta 2015 e 2016.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si pongono a carico della ricorrente Resistente_1 ed in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, liquidandole in € 1.500,00 per ciascuno dei giudizi di primo grado ed in € 1.750,00 per i giudizi di appello riuniti, oltre accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 17, nei giudizi riuniti n. 5343/2024 r.
g.a. e n. 5344/2024 r.g.a., accoglie gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed, in riforma delle impugnate sentenze, rigetta i ricorsi proposti da Resistente_1 e condanna la contribuente alle spese del doppio grado di giudizio come liquidate.
Catania lì 23.01.2026 Il Presidente relatore
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