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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/12/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 517/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
NU, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 22 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 517/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rosario Parte_1
RZ e PA ZI come da procura in atti, con domicilio telematico eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli stessi
Email_1
Email_2
- parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente contumace
Oggetto: insegnanti di religione cattolica – reiterazione abusiva dei contratti a termine
Conclusioni: come rassegnate nel ricorso introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 19 febbraio 2024 e ritualmente notificato, ha convenuto il dinnanzi Parte_1 Controparte_1
all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1) per i motivi tutti dedotti in narrativa accertare e dichiarare l'abuso del diritto da parte del
derivante dalla reiterazione ingiustificata di contratti a Controparte_1
tempo determinato su posto vacante e disponibile e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dei contratti a termine stipulati tra le parti;
per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento di tutti i danni determinati nella misura di otto mensilità o in quella maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa;
2) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire i medesimi incrementi stipendiali riconosciuti al personale docente a tempo indeterminato con condanna della resistente alla corresponsione al ricorrente delle differenze retributive derivanti dalla CP_2
applicazione del C.C.N.L. applicabile ratione temporis . Con riserva liquidazione degli stessi in separato giudizio.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone.
2. La ricorrente espone di lavorare quale docente a tempo determinato alle dipendenze del;
di avere prestato servizio, quale docente incaricato Controparte_1
dell'insegnamento della religione cattolica, con incarichi annuali fino al 31 agosto, dall'a.s. 2003/2004 all'a.s.2023/2024; che ciascun contratto a tempo determinato è stato considerato alla stregua di una prima assunzione;
che, in forza dei menzionati contratti a termine, la ricorrente ha prestato servizio svolgendo identiche mansioni nella medesima classe di concorso;
che non è stata valorizzata l'effettiva anzianità di servizio maturata dalla docente;
che la stessa non è stata immessa in ruolo;
che la ricorrente ha chiesto con comunicazione a mezzo pec al convenuto il CP_1
risarcimento dei danni subiti e la conversione del contratto di lavoro;
che tale richiesta è rimasta priva di riscontro.
3. Tanto premesso, la ricorrente deduce che i menzionati contratti, reiterati senza soluzione di continuità per oltre 36 mesi, senza l'indizione di concorsi per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, sono stati conclusi in violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva comunitaria 1999/70/CE, che prescrive agli Stati membri dell'UE
l'adozione di misure volte a prevenire gli abusi nel ricorso ai contratti a termine.
Evidenzia quindi il carattere abusivo e illegittimo della reiterazione dei suddetti contratti, chiedendo la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni nonché alla corresponsione dei medesimi incrementi stipendiali riconosciuti ai docenti a tempo indeterminato comparabili.
4. Il , ritualmente intimato, è rimasto contumace. Controparte_1
5. La causa, istruita documentalmente, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter
c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 22 dicembre 2025, è stata decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La ricorrente agisce per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione convenuta quale incaricata annuale per l'insegnamento della religione cattolica dall'a.s. 2003/2004 all'a.s.2023/2024, in violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE e per la conseguente condanna del convenuto al risarcimento del danno cd. “comunitario” CP_1
secondo i parametri di legge nonché alla corresponsione dei medesimi incrementi stipendiali spettanti ai docenti a tempo indeterminato comparabili secondo i contratti collettivi tempo per tempo applicabili.
7. La domanda di condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento del danno cd. “comunitario” per la reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
8. La Repubblica Italiana ha assunto l'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado con la L. n. 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 18.2.1984 di modifica del Concordato lateranense dell'11.2.1929 (art. 9, comma 2, dell'Accordo). Al punto
5 del Protocollo addizionale la Repubblica Italiana si è altresì impegnata ad affidare l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima dall'autorità scolastica, e a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento previa intesa con la Conferenza Episcopale
Italiana. In attuazione del citato punto 5 sono stati emanati il D.P.R. n. 751 del 1985, il D.P.R. n. 202 del 1990 ed infine il D.P.R. n. 175 del 2012, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985, il 13 giugno 1990 ed il 28 giugno 2012. Tali intese prevedono che:
a) l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta
(scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo (scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. In tali intese, recepite nei decreti citati, sono altresì indicati i titoli necessari per l'insegnamento della religione cattolica.
9. In coerenza con gli obblighi assunti con tali intese, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, sancisce al secondo comma che “Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1” e al terzo comma che “I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti”.
10. Il CCNL Comparto Scuola per il quadriennio normativo 1994/1997 ha stabilito, all'art. 47, commi 6 e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, mediante contratto di incarico annuale “che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge”, così prevedendo un meccanismo di rinnovo automatico dell'incarico annuale, condizionato alla permanenza delle condizioni (ad es., disponibilità del posto) e dei requisiti (ad es., idoneità all'insegnamento, la quale può essere revocata dall'ordinario diocesano) previsti dalle disposizioni vigenti. Tale disciplina è stata confermata nei successivi rinnovi contrattuali.
11. In tale contesto è intervenuta la L. n. 186 del 2003, che ha introdotto all'interno della omogenea categoria dei docenti di religione con incarico annuale la distinzione tra docenti di ruolo, assunti con contratto a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo, assunti con contratto a tempo determinato (art. 1), con ruoli su base regionale ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi ed una consistenza delle dotazione organica pari al 70% dei “posti funzionanti” per ciascuna diocesi (art. 2). Ai ruoli si accede previo superamento di concorsi per titoli ed esami da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previste dalle intese (art. 3). Il comma 10 dell'art. 3 prevede che “Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio” e che tale personale integra il 30% dei posti complessivamente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi. Ferma restando la specialità della disciplina richiamata quanto ai titoli e alle modalità di reclutamento in ruolo o a termine degli insegnanti di religione cattolica, a questi ultimi è conferito dall'art. 1, comma 2, uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari:
“Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva” (cfr. Cass. civ. nn. 18698, 22256 e 24760 del 2022, di cui si è fedelmente richiamata, nei paragrafi che precedono, la ricognizione normativa in subiecta materia).
12. La Corte di Giustizia, nella sentenza del 13 gennaio 2022 in causa C-282/19, YT e altri, si è pronunciata sulla seguente questione pregiudiziale, che ha investito la compatibilità eurounitaria della disciplina speciale degli insegnanti di religione cattolica sopra illustrata: “se la clausola 5 dell'accordo quadro (...) debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi, in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro perduri oltre una data precisa, non sono applicabili al settore scuola, con specifico riferimento ai docenti di religione cattolica, in modo tale da consentire una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo di tempo indefinito;
in particolare se possa costituire ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro la necessità d'intesa con l'ordinario diocesano…”. La menzionata clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, al punto 1, stabilisce che
“Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro
a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative
a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”.
13. La Corte, nella citata sentenza, ha affermato il seguente principio: “La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”.
14. Sulla questione della reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato dei docenti di religione cattolica si è infine pronunciato il giudice di legittimità (Cass. civ. nn. 18698, 22256 e 24760 del 2022). Premessa la ricostruzione del quadro normativo regolante la fattispecie di cui si è dato atto ed in coerenza con i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 13 gennaio 2022 in causa C-
282/19, YT e altri, a conclusione di un approfondito, articolato e condivisibile percorso argomentativo, cui si rinvia integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, CP_3
salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”; “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del
2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti
a tempo indeterminato”; “I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al
, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso CP_1
a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.
15. Con particolare riguardo alla tutela risarcitoria spettante al docente di religione cattolica che abbia subito l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato per il superamento delle tre annualità scolastiche (36 mesi) in assenza di indizione del concorso triennale, le citate pronunce della Corte di Cassazione nn. 18698, 22256 e 24760 del 2022 hanno affermato, come sopra riportato, il principio secondo cui, nello speciale sistema di reclutamento a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica di cui alla L. 186 del 2003, l'abuso nel ricorso ai contratti a termine si configura sia nel caso del protrarsi dei rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia nel caso di utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza degli incarichi rispetto all'effettivo fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, per la cui liquidazione vanno applicati, anche in ragione della gravità del pregiudizio, i parametri di cui alla L. n.
183 del 2010, art. 32, comma 5 (oggi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato dal lavoratore, del maggior danno sofferto, restando invece preclusa la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato.
16. La concreta vicenda portata all'attenzione di questo giudicante va dunque esaminata alla luce dei principi illustrati. Dallo stato matricolare prodotto dalla ricorrente risulta che la stessa dall'anno scolastico 2009/2010 all'anno scolastico 2023/2024 ha sottoscritto con il convenuto contratti di lavoro a tempo determinato CP_1
annuali con scadenza al 31 agosto, sempre rinnovati fino alla data di deposito del ricorso, quale docente incaricata dell'insegnamento della religione cattolica. Quanto ai precedenti anni scolastici dedotti in ricorso, a partire dall'a.s. 2003/2004, non ne
è stata fornita prova documentale. Non è idonea in tal senso la dichiarazione dei servizi allegata allo stato matricolare, in quanto proveniente dalla medesima lavoratrice. Non può operare inoltre il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., stante la contumacia del . Controparte_1
17. Il periodo in questione è superiore alle tre annualità scolastiche (36 mesi) e per tutto il predetto arco temporale non è stato indetto alcun concorso triennale per il reclutamento e l'immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica: successivamente al concorso del 2004, indetto con decreto direttoriale del 2.2.2004, non sono stati banditi altri concorsi sino alle recentissime procedure concorsuali indette ai sensi del D.L. n. 126 del 2019, art.
1-bis, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 159 del 2019, con decreti ministeriali nn. 103 e 104 del
29.5.2024 (procedure ordinarie) e con i D.D.G. nn. 1327 e 1328 del 29.5.2024
(procedure straordinarie), rispettivamente per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Queste ultime, peraltro, come chiarite in una recentissima pronuncia della Suprema Corte, non possono spiegare alcuna efficacia sanante sulla abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, atteso che “la stabilizzazione, per essere sanante dell'illecito eurounitario, non deve essere condizionata da una valutazione di merito del candidato” e che la procedura in questione
“ha natura selettiva, risultando caratterizzata da una prova orale, che evidentemente può avere esito positivo come no” (Cass. civ. n. 30799/2025).
18. Sussistono pertanto i presupposti per riconoscere alla ricorrente il risarcimento del danno cd. comunitario quale danno presunto con valenza sanzionatoria dell'abuso
(Cass. civ. se. Sez. un. n. 5072/2016) in applicazione dei parametri di cui alla L. n.
183 del 2010, art. 32, comma 5 (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2). Ritiene questo giudice di valorizzare, ai fini della determinazione della indennità risarcitoria,
l'unico criterio desumibile dagli atti di causa, ossia quello della durata della abusiva reiterazione dei contratti a termine per il periodo eccedente le prime tre annualità scolastiche, o altrimenti detto, quello dell'anzianità della ricorrente maturata dopo i primi tre anni di rinnovo del contratto. Tale periodo corrisponde alle annualità scolastiche dall'a.s. 2012/2013 all'a.s. 2023/2024, e per esso appare congruo determinare l'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
19. In conclusione, va accertata e dichiarata l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato sottoscritti dalla ricorrente con il dall'a.s. Controparte_1 2009/2010 all'a.s. 2023/2024 limitatamente alla durata eccedente i trentasei mesi e, per l'effetto, il convenuto va condannato al pagamento in favore della CP_1
ricorrente di una indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
20. Nel secondo capo delle conclusioni del ricorso l'attrice formula un'ulteriore domanda di accertamento del proprio diritto a percepire i medesimi incrementi stipendiali riconosciuti al personale docente a tempo indeterminato e chiede la conseguente condanna generica del convenuto alla corresponsione in CP_1
proprio favore delle differenze retributive derivanti dall'applicazione del CCNL di comparto. Tale domanda, tuttavia, non è sorretta da idonee allegazioni, omettendo la ricorrente di confrontarsi con la speciale disciplina della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera dei docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e limitandosi a riprodurre in modo tralatizio massime giurisprudenziali riferite a fattispecie non sovrapponibili perché relative al personale docente non soggetto a tale speciale disciplina. Basti qui richiamare la pronuncia della C. Cost. n. 146 del 2013, la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 3, L. n. 312 del 1980 (scatti biennali riconosciuti ai docenti di religione) in riferimento agli artt. 3, 36, 11 e 117 Cost., questi ultimi due parametri in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno
1999 n. 1999/70/CE del Consiglio - nella parte in cui, con riferimento all'ultimo comma dello stesso articolo, prevede un diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie diverse, anche nel caso in cui entrambi rendano, come supplenti, una prestazione a tempo determinato. Il "tertium comparationis" individuato dal rimettente - docenti di religione - è inidoneo, attesa la diversità della condizione di tali docenti - la quale costituisce una naturale conseguenza dell'intrinseca diversità del loro rapporto di lavoro - rispetto a quella del personale della scuola supplente a tempo determinato. In considerazione, pertanto, della insufficiente esposizione della causa petendi in relazione a tale domanda, la stessa va rigettata.
21. Secondo soccombenza, la parte convenuta va condannata a pagare ai difensori antistatari del ricorrente le spese processuali nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione, nell'ambito delle cause di lavoro di valore compreso tra euro 2.500,01 ed euro 26.000,00, dei parametri minimi per tutte le fasi, tenuto conto della serialità del contenzioso e della assenza di questioni in fatto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
− accerta e dichiara l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato sottoscritti dalla ricorrente con il dall'a.s. 2009/2010 all'a.s. Controparte_1
2023/2024, limitatamente alla durata eccedente i trentasei mesi;
− per l'effetto, condanna il a corrispondere alla ricorrente una Controparte_1
indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− rigetta per il resto il ricorso;
− condanna il a pagare ai difensori antistatari della ricorrente Controparte_1
le spese processuali, da liquidarsi in euro 2.695,00, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato.
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
Raffaele NU
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
NU, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 22 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 517/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rosario Parte_1
RZ e PA ZI come da procura in atti, con domicilio telematico eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli stessi
Email_1
Email_2
- parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente contumace
Oggetto: insegnanti di religione cattolica – reiterazione abusiva dei contratti a termine
Conclusioni: come rassegnate nel ricorso introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 19 febbraio 2024 e ritualmente notificato, ha convenuto il dinnanzi Parte_1 Controparte_1
all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1) per i motivi tutti dedotti in narrativa accertare e dichiarare l'abuso del diritto da parte del
derivante dalla reiterazione ingiustificata di contratti a Controparte_1
tempo determinato su posto vacante e disponibile e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dei contratti a termine stipulati tra le parti;
per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento di tutti i danni determinati nella misura di otto mensilità o in quella maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia e accertata in corso di causa;
2) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire i medesimi incrementi stipendiali riconosciuti al personale docente a tempo indeterminato con condanna della resistente alla corresponsione al ricorrente delle differenze retributive derivanti dalla CP_2
applicazione del C.C.N.L. applicabile ratione temporis . Con riserva liquidazione degli stessi in separato giudizio.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone.
2. La ricorrente espone di lavorare quale docente a tempo determinato alle dipendenze del;
di avere prestato servizio, quale docente incaricato Controparte_1
dell'insegnamento della religione cattolica, con incarichi annuali fino al 31 agosto, dall'a.s. 2003/2004 all'a.s.2023/2024; che ciascun contratto a tempo determinato è stato considerato alla stregua di una prima assunzione;
che, in forza dei menzionati contratti a termine, la ricorrente ha prestato servizio svolgendo identiche mansioni nella medesima classe di concorso;
che non è stata valorizzata l'effettiva anzianità di servizio maturata dalla docente;
che la stessa non è stata immessa in ruolo;
che la ricorrente ha chiesto con comunicazione a mezzo pec al convenuto il CP_1
risarcimento dei danni subiti e la conversione del contratto di lavoro;
che tale richiesta è rimasta priva di riscontro.
3. Tanto premesso, la ricorrente deduce che i menzionati contratti, reiterati senza soluzione di continuità per oltre 36 mesi, senza l'indizione di concorsi per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, sono stati conclusi in violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva comunitaria 1999/70/CE, che prescrive agli Stati membri dell'UE
l'adozione di misure volte a prevenire gli abusi nel ricorso ai contratti a termine.
Evidenzia quindi il carattere abusivo e illegittimo della reiterazione dei suddetti contratti, chiedendo la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni nonché alla corresponsione dei medesimi incrementi stipendiali riconosciuti ai docenti a tempo indeterminato comparabili.
4. Il , ritualmente intimato, è rimasto contumace. Controparte_1
5. La causa, istruita documentalmente, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter
c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 22 dicembre 2025, è stata decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La ricorrente agisce per l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione convenuta quale incaricata annuale per l'insegnamento della religione cattolica dall'a.s. 2003/2004 all'a.s.2023/2024, in violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE e per la conseguente condanna del convenuto al risarcimento del danno cd. “comunitario” CP_1
secondo i parametri di legge nonché alla corresponsione dei medesimi incrementi stipendiali spettanti ai docenti a tempo indeterminato comparabili secondo i contratti collettivi tempo per tempo applicabili.
7. La domanda di condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento del danno cd. “comunitario” per la reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
8. La Repubblica Italiana ha assunto l'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado con la L. n. 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 18.2.1984 di modifica del Concordato lateranense dell'11.2.1929 (art. 9, comma 2, dell'Accordo). Al punto
5 del Protocollo addizionale la Repubblica Italiana si è altresì impegnata ad affidare l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima dall'autorità scolastica, e a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento previa intesa con la Conferenza Episcopale
Italiana. In attuazione del citato punto 5 sono stati emanati il D.P.R. n. 751 del 1985, il D.P.R. n. 202 del 1990 ed infine il D.P.R. n. 175 del 2012, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985, il 13 giugno 1990 ed il 28 giugno 2012. Tali intese prevedono che:
a) l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta
(scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo (scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. In tali intese, recepite nei decreti citati, sono altresì indicati i titoli necessari per l'insegnamento della religione cattolica.
9. In coerenza con gli obblighi assunti con tali intese, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, sancisce al secondo comma che “Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1” e al terzo comma che “I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti”.
10. Il CCNL Comparto Scuola per il quadriennio normativo 1994/1997 ha stabilito, all'art. 47, commi 6 e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, mediante contratto di incarico annuale “che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge”, così prevedendo un meccanismo di rinnovo automatico dell'incarico annuale, condizionato alla permanenza delle condizioni (ad es., disponibilità del posto) e dei requisiti (ad es., idoneità all'insegnamento, la quale può essere revocata dall'ordinario diocesano) previsti dalle disposizioni vigenti. Tale disciplina è stata confermata nei successivi rinnovi contrattuali.
11. In tale contesto è intervenuta la L. n. 186 del 2003, che ha introdotto all'interno della omogenea categoria dei docenti di religione con incarico annuale la distinzione tra docenti di ruolo, assunti con contratto a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo, assunti con contratto a tempo determinato (art. 1), con ruoli su base regionale ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi ed una consistenza delle dotazione organica pari al 70% dei “posti funzionanti” per ciascuna diocesi (art. 2). Ai ruoli si accede previo superamento di concorsi per titoli ed esami da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previste dalle intese (art. 3). Il comma 10 dell'art. 3 prevede che “Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio” e che tale personale integra il 30% dei posti complessivamente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi. Ferma restando la specialità della disciplina richiamata quanto ai titoli e alle modalità di reclutamento in ruolo o a termine degli insegnanti di religione cattolica, a questi ultimi è conferito dall'art. 1, comma 2, uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari:
“Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva” (cfr. Cass. civ. nn. 18698, 22256 e 24760 del 2022, di cui si è fedelmente richiamata, nei paragrafi che precedono, la ricognizione normativa in subiecta materia).
12. La Corte di Giustizia, nella sentenza del 13 gennaio 2022 in causa C-282/19, YT e altri, si è pronunciata sulla seguente questione pregiudiziale, che ha investito la compatibilità eurounitaria della disciplina speciale degli insegnanti di religione cattolica sopra illustrata: “se la clausola 5 dell'accordo quadro (...) debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi, in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro perduri oltre una data precisa, non sono applicabili al settore scuola, con specifico riferimento ai docenti di religione cattolica, in modo tale da consentire una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo di tempo indefinito;
in particolare se possa costituire ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro la necessità d'intesa con l'ordinario diocesano…”. La menzionata clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, al punto 1, stabilisce che
“Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro
a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative
a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”.
13. La Corte, nella citata sentenza, ha affermato il seguente principio: “La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”.
14. Sulla questione della reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato dei docenti di religione cattolica si è infine pronunciato il giudice di legittimità (Cass. civ. nn. 18698, 22256 e 24760 del 2022). Premessa la ricostruzione del quadro normativo regolante la fattispecie di cui si è dato atto ed in coerenza con i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 13 gennaio 2022 in causa C-
282/19, YT e altri, a conclusione di un approfondito, articolato e condivisibile percorso argomentativo, cui si rinvia integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, CP_3
salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”; “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del
2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti
a tempo indeterminato”; “I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al
, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso CP_1
a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.
15. Con particolare riguardo alla tutela risarcitoria spettante al docente di religione cattolica che abbia subito l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato per il superamento delle tre annualità scolastiche (36 mesi) in assenza di indizione del concorso triennale, le citate pronunce della Corte di Cassazione nn. 18698, 22256 e 24760 del 2022 hanno affermato, come sopra riportato, il principio secondo cui, nello speciale sistema di reclutamento a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica di cui alla L. 186 del 2003, l'abuso nel ricorso ai contratti a termine si configura sia nel caso del protrarsi dei rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia nel caso di utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza degli incarichi rispetto all'effettivo fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, per la cui liquidazione vanno applicati, anche in ragione della gravità del pregiudizio, i parametri di cui alla L. n.
183 del 2010, art. 32, comma 5 (oggi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato dal lavoratore, del maggior danno sofferto, restando invece preclusa la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato.
16. La concreta vicenda portata all'attenzione di questo giudicante va dunque esaminata alla luce dei principi illustrati. Dallo stato matricolare prodotto dalla ricorrente risulta che la stessa dall'anno scolastico 2009/2010 all'anno scolastico 2023/2024 ha sottoscritto con il convenuto contratti di lavoro a tempo determinato CP_1
annuali con scadenza al 31 agosto, sempre rinnovati fino alla data di deposito del ricorso, quale docente incaricata dell'insegnamento della religione cattolica. Quanto ai precedenti anni scolastici dedotti in ricorso, a partire dall'a.s. 2003/2004, non ne
è stata fornita prova documentale. Non è idonea in tal senso la dichiarazione dei servizi allegata allo stato matricolare, in quanto proveniente dalla medesima lavoratrice. Non può operare inoltre il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., stante la contumacia del . Controparte_1
17. Il periodo in questione è superiore alle tre annualità scolastiche (36 mesi) e per tutto il predetto arco temporale non è stato indetto alcun concorso triennale per il reclutamento e l'immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica: successivamente al concorso del 2004, indetto con decreto direttoriale del 2.2.2004, non sono stati banditi altri concorsi sino alle recentissime procedure concorsuali indette ai sensi del D.L. n. 126 del 2019, art.
1-bis, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 159 del 2019, con decreti ministeriali nn. 103 e 104 del
29.5.2024 (procedure ordinarie) e con i D.D.G. nn. 1327 e 1328 del 29.5.2024
(procedure straordinarie), rispettivamente per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Queste ultime, peraltro, come chiarite in una recentissima pronuncia della Suprema Corte, non possono spiegare alcuna efficacia sanante sulla abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, atteso che “la stabilizzazione, per essere sanante dell'illecito eurounitario, non deve essere condizionata da una valutazione di merito del candidato” e che la procedura in questione
“ha natura selettiva, risultando caratterizzata da una prova orale, che evidentemente può avere esito positivo come no” (Cass. civ. n. 30799/2025).
18. Sussistono pertanto i presupposti per riconoscere alla ricorrente il risarcimento del danno cd. comunitario quale danno presunto con valenza sanzionatoria dell'abuso
(Cass. civ. se. Sez. un. n. 5072/2016) in applicazione dei parametri di cui alla L. n.
183 del 2010, art. 32, comma 5 (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2). Ritiene questo giudice di valorizzare, ai fini della determinazione della indennità risarcitoria,
l'unico criterio desumibile dagli atti di causa, ossia quello della durata della abusiva reiterazione dei contratti a termine per il periodo eccedente le prime tre annualità scolastiche, o altrimenti detto, quello dell'anzianità della ricorrente maturata dopo i primi tre anni di rinnovo del contratto. Tale periodo corrisponde alle annualità scolastiche dall'a.s. 2012/2013 all'a.s. 2023/2024, e per esso appare congruo determinare l'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
19. In conclusione, va accertata e dichiarata l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato sottoscritti dalla ricorrente con il dall'a.s. Controparte_1 2009/2010 all'a.s. 2023/2024 limitatamente alla durata eccedente i trentasei mesi e, per l'effetto, il convenuto va condannato al pagamento in favore della CP_1
ricorrente di una indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
20. Nel secondo capo delle conclusioni del ricorso l'attrice formula un'ulteriore domanda di accertamento del proprio diritto a percepire i medesimi incrementi stipendiali riconosciuti al personale docente a tempo indeterminato e chiede la conseguente condanna generica del convenuto alla corresponsione in CP_1
proprio favore delle differenze retributive derivanti dall'applicazione del CCNL di comparto. Tale domanda, tuttavia, non è sorretta da idonee allegazioni, omettendo la ricorrente di confrontarsi con la speciale disciplina della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera dei docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e limitandosi a riprodurre in modo tralatizio massime giurisprudenziali riferite a fattispecie non sovrapponibili perché relative al personale docente non soggetto a tale speciale disciplina. Basti qui richiamare la pronuncia della C. Cost. n. 146 del 2013, la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 3, L. n. 312 del 1980 (scatti biennali riconosciuti ai docenti di religione) in riferimento agli artt. 3, 36, 11 e 117 Cost., questi ultimi due parametri in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno
1999 n. 1999/70/CE del Consiglio - nella parte in cui, con riferimento all'ultimo comma dello stesso articolo, prevede un diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie diverse, anche nel caso in cui entrambi rendano, come supplenti, una prestazione a tempo determinato. Il "tertium comparationis" individuato dal rimettente - docenti di religione - è inidoneo, attesa la diversità della condizione di tali docenti - la quale costituisce una naturale conseguenza dell'intrinseca diversità del loro rapporto di lavoro - rispetto a quella del personale della scuola supplente a tempo determinato. In considerazione, pertanto, della insufficiente esposizione della causa petendi in relazione a tale domanda, la stessa va rigettata.
21. Secondo soccombenza, la parte convenuta va condannata a pagare ai difensori antistatari del ricorrente le spese processuali nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione, nell'ambito delle cause di lavoro di valore compreso tra euro 2.500,01 ed euro 26.000,00, dei parametri minimi per tutte le fasi, tenuto conto della serialità del contenzioso e della assenza di questioni in fatto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
− accerta e dichiara l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato sottoscritti dalla ricorrente con il dall'a.s. 2009/2010 all'a.s. Controparte_1
2023/2024, limitatamente alla durata eccedente i trentasei mesi;
− per l'effetto, condanna il a corrispondere alla ricorrente una Controparte_1
indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− rigetta per il resto il ricorso;
− condanna il a pagare ai difensori antistatari della ricorrente Controparte_1
le spese processuali, da liquidarsi in euro 2.695,00, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato.
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
Raffaele NU