CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 967/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3749/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Courbusier 2 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 727/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05720221460000233005 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05720221460000233005 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 633/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate - Riscossione propone appello contro la sentenza n. 727/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, Sezione 3, pubblicata in data 01/07/2024, che ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 avverso gli avvisi di iscrizione ipotecaria n. 05720221460000233005, relativi rispettivamente a IRPEF e Addizionale Comunale anno 2015, e IVA – aliquote anno 2016.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha impugnato tale pronuncia, deducendo che la mancata costituzione in primo grado sarebbe dipesa da errore non imputabile all'Ente, in quanto il ricorso originario risultava intestato all'“On.le Tribunale ordinario” anziché alla Corte di Giustizia Tributaria. L'appellante ha quindi richiesto l'ammissione, nel presente grado, della documentazione relativa alle cartelle sottese, alle relate
PEC di notifica, alle intimazioni di pagamento, al pignoramento e alle precedenti comunicazioni ipotecarie, ritenuta indispensabile per dimostrare la regolare notifica degli atti presupposti e l'assenza di prescrizione.
Nel presente giudizio è intervenuta anche Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina, in persona del Direttore pro tempore, che ha depositato controdeduzioni, rappresentando di aver ricevuto, tramite PEC in data 09/01/2024, il ricorso introduttivo intestato all'“On.le Tribunale ordinario di Latina”, procedendo quindi all'istruttoria e alla trasmissione all'Avvocatura dello Stato per la costituzione innanzi al giudice ordinario;
che la suddetta erronea intestazione del ricorso avrebbe determinato la mancata costituzione dell'Ufficio dinanzi alla CGT nel primo grado, integrando una causa non imputabile all'Amministrazione; di aderire integralmente alle richieste dell'appellante Riscossione, sollecitando l'ammissione documentale ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 220/2023; di richiedere altresì la condanna dell'appellato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per asserito comportamento processuale scorretto, riferito all'errata intestazione ed al deposito del ricorso con rito non pertinente, con richiesta di condanna alle spese.
L'interveniente ha depositato controdeduzioni, nota spese, copia della PEC di notifica del 09/01/2024 con allegato il ricorso, nonché indicazione del funzionario incaricato e del Capo Team dell'Ufficio Legale.
Si è costituito l'appellato signor Resistente_1, il quale ha eccepito l'inammissibilità e la decadenza della produzione documentale richiesta in sede di appello, alla luce dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992, come novellato.
Ha evidenziato il divieto assoluto – previsto dal comma 3 – di deposito in secondo grado delle prove di notifica dell'atto impugnato e degli atti presupposti, e l'assenza dei presupposti per eventuali deroghe
(indispensabilità o causa non imputabile). Ha chiesto, pertanto, la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il giudizio di primo grado si è svolto in assenza dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione
e dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina, a causa dell'erronea intestazione del ricorso introduttivo all'“On.le Tribunale ordinario” anziché alla competente Corte di Giustizia Tributaria. Tale circostanza risulta documentalmente provata dall'allegata notifica PEC del 09/01/2024, la quale evidenzia l'oggettiva equivocità dell'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita.
Questa erronea indicazione ha indotto gli Uffici a istruire la procedura innanzi all'Avvocatura dello Stato per la costituzione nel giudizio ordinario, impedendo di fatto la regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio tributario di primo grado. Tale situazione integra un'ipotesi di causa non imputabile alle
Amministrazioni ai sensi dei principi generali, come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte ha infatti stabilito che l'irregolarità formale nell'indicazione delle parti nel ricorso o nella relata di notifica rileva solo quando comporti un'irregolare costituzione del contraddittorio, riconoscendo che un errore materiale può determinare nullità dell'atto o dell'intero procedimento ove abbia effettivamente impedito la partecipazione della parte al giudizio (Cass., ord. n. 11244/2025).
In particolare, la Cassazione ha più volte affermato che la violazione del contraddittorio, quale principio fondante del giusto processo tributario, impone l'annullamento della sentenza quando la parte non abbia potuto partecipare effettivamente al giudizio per ragioni non imputabili alla medesima, poiché il contraddittorio costituisce presidio essenziale del diritto di difesa garantito dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass., ord. n.
29510/2024). È stato altresì chiarito che la decisione resa in assenza di contraddittorio effettivo viola i principi del giusto processo e deve essere cassata con rinvio affinché il giudice di merito riesamini la controversia nella pienezza del confronto tra le parti (Cass., ord. n. 29510/2024).
La giurisprudenza più recente, anche delle Sezioni Unite, ribadisce che il rispetto del contraddittorio costituisce valore sostanziale, non riducibile a un mero adempimento formale, e che la sua violazione comporta la rinnovazione del giudizio per assicurare effettività al diritto di difesa (Cass. SS.UU. n.
21271/2025).
Nel caso in esame, l'errore nell'intestazione del ricorso notificato via PEC ha determinato una concreta e documentata impossibilità per gli Enti di prendere parte al processo di primo grado. Il giudice di prime cure ha dunque deciso la controversia in totale assenza delle parti pubbliche, senza che queste fossero messe in condizione di contraddire le allegazioni del contribuente o di produrre la documentazione probatoria relativa alla notifica degli atti presupposti.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 59 del D.Lgs. 546/1992, che impone l'annullamento della sentenza quando risulta che il processo si sia svolto senza la partecipazione di una parte per causa a essa non imputabile.
La rinnovazione del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina si rende necessaria per garantire il pieno dispiegamento delle difese delle parti e per colmare la violazione del contraddittorio, come richiesto dai principi costituzionali e dalla giurisprudenza consolidata della Corte di
Cassazione.
La complessità della vicenda e la natura dell'errore che ha determinato l'odierna decisione giustificano la compensazione integrale delle spese per i due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto, rilevato il difetto di contraddittorio in primo grado , annulla la sentenza impugnata e rimette le parti davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Latina . Spese compensate per i due gradi di giudizio .
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3749/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Courbusier 2 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 727/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05720221460000233005 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 05720221460000233005 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 633/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate - Riscossione propone appello contro la sentenza n. 727/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, Sezione 3, pubblicata in data 01/07/2024, che ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 avverso gli avvisi di iscrizione ipotecaria n. 05720221460000233005, relativi rispettivamente a IRPEF e Addizionale Comunale anno 2015, e IVA – aliquote anno 2016.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha impugnato tale pronuncia, deducendo che la mancata costituzione in primo grado sarebbe dipesa da errore non imputabile all'Ente, in quanto il ricorso originario risultava intestato all'“On.le Tribunale ordinario” anziché alla Corte di Giustizia Tributaria. L'appellante ha quindi richiesto l'ammissione, nel presente grado, della documentazione relativa alle cartelle sottese, alle relate
PEC di notifica, alle intimazioni di pagamento, al pignoramento e alle precedenti comunicazioni ipotecarie, ritenuta indispensabile per dimostrare la regolare notifica degli atti presupposti e l'assenza di prescrizione.
Nel presente giudizio è intervenuta anche Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina, in persona del Direttore pro tempore, che ha depositato controdeduzioni, rappresentando di aver ricevuto, tramite PEC in data 09/01/2024, il ricorso introduttivo intestato all'“On.le Tribunale ordinario di Latina”, procedendo quindi all'istruttoria e alla trasmissione all'Avvocatura dello Stato per la costituzione innanzi al giudice ordinario;
che la suddetta erronea intestazione del ricorso avrebbe determinato la mancata costituzione dell'Ufficio dinanzi alla CGT nel primo grado, integrando una causa non imputabile all'Amministrazione; di aderire integralmente alle richieste dell'appellante Riscossione, sollecitando l'ammissione documentale ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 220/2023; di richiedere altresì la condanna dell'appellato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per asserito comportamento processuale scorretto, riferito all'errata intestazione ed al deposito del ricorso con rito non pertinente, con richiesta di condanna alle spese.
L'interveniente ha depositato controdeduzioni, nota spese, copia della PEC di notifica del 09/01/2024 con allegato il ricorso, nonché indicazione del funzionario incaricato e del Capo Team dell'Ufficio Legale.
Si è costituito l'appellato signor Resistente_1, il quale ha eccepito l'inammissibilità e la decadenza della produzione documentale richiesta in sede di appello, alla luce dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992, come novellato.
Ha evidenziato il divieto assoluto – previsto dal comma 3 – di deposito in secondo grado delle prove di notifica dell'atto impugnato e degli atti presupposti, e l'assenza dei presupposti per eventuali deroghe
(indispensabilità o causa non imputabile). Ha chiesto, pertanto, la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il giudizio di primo grado si è svolto in assenza dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione
e dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina, a causa dell'erronea intestazione del ricorso introduttivo all'“On.le Tribunale ordinario” anziché alla competente Corte di Giustizia Tributaria. Tale circostanza risulta documentalmente provata dall'allegata notifica PEC del 09/01/2024, la quale evidenzia l'oggettiva equivocità dell'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita.
Questa erronea indicazione ha indotto gli Uffici a istruire la procedura innanzi all'Avvocatura dello Stato per la costituzione nel giudizio ordinario, impedendo di fatto la regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio tributario di primo grado. Tale situazione integra un'ipotesi di causa non imputabile alle
Amministrazioni ai sensi dei principi generali, come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte ha infatti stabilito che l'irregolarità formale nell'indicazione delle parti nel ricorso o nella relata di notifica rileva solo quando comporti un'irregolare costituzione del contraddittorio, riconoscendo che un errore materiale può determinare nullità dell'atto o dell'intero procedimento ove abbia effettivamente impedito la partecipazione della parte al giudizio (Cass., ord. n. 11244/2025).
In particolare, la Cassazione ha più volte affermato che la violazione del contraddittorio, quale principio fondante del giusto processo tributario, impone l'annullamento della sentenza quando la parte non abbia potuto partecipare effettivamente al giudizio per ragioni non imputabili alla medesima, poiché il contraddittorio costituisce presidio essenziale del diritto di difesa garantito dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass., ord. n.
29510/2024). È stato altresì chiarito che la decisione resa in assenza di contraddittorio effettivo viola i principi del giusto processo e deve essere cassata con rinvio affinché il giudice di merito riesamini la controversia nella pienezza del confronto tra le parti (Cass., ord. n. 29510/2024).
La giurisprudenza più recente, anche delle Sezioni Unite, ribadisce che il rispetto del contraddittorio costituisce valore sostanziale, non riducibile a un mero adempimento formale, e che la sua violazione comporta la rinnovazione del giudizio per assicurare effettività al diritto di difesa (Cass. SS.UU. n.
21271/2025).
Nel caso in esame, l'errore nell'intestazione del ricorso notificato via PEC ha determinato una concreta e documentata impossibilità per gli Enti di prendere parte al processo di primo grado. Il giudice di prime cure ha dunque deciso la controversia in totale assenza delle parti pubbliche, senza che queste fossero messe in condizione di contraddire le allegazioni del contribuente o di produrre la documentazione probatoria relativa alla notifica degli atti presupposti.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 59 del D.Lgs. 546/1992, che impone l'annullamento della sentenza quando risulta che il processo si sia svolto senza la partecipazione di una parte per causa a essa non imputabile.
La rinnovazione del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina si rende necessaria per garantire il pieno dispiegamento delle difese delle parti e per colmare la violazione del contraddittorio, come richiesto dai principi costituzionali e dalla giurisprudenza consolidata della Corte di
Cassazione.
La complessità della vicenda e la natura dell'errore che ha determinato l'odierna decisione giustificano la compensazione integrale delle spese per i due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto, rilevato il difetto di contraddittorio in primo grado , annulla la sentenza impugnata e rimette le parti davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Latina . Spese compensate per i due gradi di giudizio .