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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/05/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 153/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente rel. dott. Carmen Arcellaschi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. nata a San Cesario di Lecce (LE) in [...] Parte_1 C.F._1
12.06.1988, rappresentata dall'Avv. POZZI CHIARA ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. nato a EL SALVADOR in [...] Controparte_1 C.F._2
6.10.1980;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO -SEDE
Esposizione dei fatti e motivi della decisione
Si dà preliminarmente atto che il convenuto (C.F. , nato Controparte_1 C.F._2
a El Salvador il 6 ottobre 1980, non si è costituito nel presente giudizio e nemmeno è comparso all'udienza del 7 maggio 2025, nonostante regolare notifica.
Con ricorso depositato in data 10 gennaio 2025, ha agito per ottenere lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con a Milano in data 14.10.2019 Controparte_1 chiedendo la conferma delle condizioni concordate tra le parti in sede di separazione consensuale ed omologate nella Sentenza n. 1113/23 del Tribunale di Monza.
Nello specifico, le parti avevano concordato in punto affidamento esclusivo della minore ( Per_1
nata nel 2011) alla madre e collocamento presso la residenza materna, rapporti di visita padre-figlia da concordare tra i genitori di volta in volta;
assegno di mantenimento a carico del padre di € 150,00 mensili (oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie), assegno unico interamente in favore della ricorrente.
comparsa personalmente all'udienza in data 7.05.2025, ha evidenziato che il Parte_1
resistente è stato condannato penalmente per maltrattamenti;
che non ha rapporti con la figlia minore e non la cerca, sottolineando anche di non conoscere la sua attuale dimora (verbale d'udienza
7.05.25).
All'esito dell'udienza il Giudice rimetteva gli atti al Collegio ai fini della decisione.
Sulla domanda di divorzio:
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con Sentenza del Tribunale di Monza 1113/2023 emessa in data 27 aprile 2023 e passata in giudicato.
Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
In punto affidamento e collocamento della minore (nata in data [...]), Per_1 deve essere confermato quanto stabilito in sede di separazione: l'affidamento esclusivo di Per_1 alla madre, risponde certamente all'interesse primario della minore.
Il pregiudizio derivante dall'affidamento condiviso è infatti desumibile dal disinteresse paterno nei confronti della figlia nonché dai comportamenti maltrattanti posti in essere dal resistente, oggetto di un separato procedimento penale, che hanno comportato anche la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale per per quattro anni e otto mesi. Controparte_1
Il collocamento della minore deve essere confermato presso la residenza materna per le ragioni sovraesposte, preso atto che la madre, ad oggi, è l'unica figura genitoriale di riferimento della minore. Assegnazione casa coniugale:
Nulla deve essere disposto sul punto, poiché ha dato atto che nel mese di febbraio Parte_1
2025 si sarebbe trasferita in un nuovo immobile sito in Lissone, lasciando la casa coniugale sita in
Vedano al Lambro, via Santo Stefano n.46.
In punto diritti di visita con il genitore non collocatario: preso atto che allo stato il padre non incontra la figlia né la cerca telefonicamente, non è plausibile disporre alcun calendario delle visite;
pertanto, qualora il padre intendesse recuperare i rapporti con la figlia, dovrà preventivamente concordare con i tempi e le modalità delle visite, Parte_1
tenendo conto del preminente interesse della minore;
In punto economico:
La ricorrente ha dato atto che il padre al momento non versa alcun mantenimento e non è noto se, allo stato, abbia o meno occupazioni lavorative.
A titolo di mantenimento ordinario per si ritiene di confermare a carico del padre l'obbligo Per_1 di versare alla madre, entro il giorno 20 del mese, l'importo di € 150,00 mensili (importo che era stato concordato tra le parti in sede di separazione). Tale cifra sarà soggetta a rivalutazione Istat annuale.
Le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Monza, sostenute per devono Per_1
essere ripartite al 50% tra i genitori.
Assegno unico
L'assegno unico continuerà ad essere erogato interamente in favore di in virtù Parte_1 dell'affidamento esclusivo della figlia.
Spese del procedimento
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante l'interesse della ricorrente e l'assenza di opposizione dell'altro coniuge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
a Milano il 14 ottobre 2019 (trascritto all'Atto n. 292 parte I anno 2019 del Registro Atti di
Matrimonio di predetto comune);
2. Conferma l'affidamento esclusivo di alla madre e il collocamento presso la residenza Per_1
materna;
3. Nulla dispone in punto casa coniugale, essendosi la ricorrente trasferita presso altra abitazione;
4. Dispone che eventuali incontri padre-figlia siano preventivamente concordati tra le parti con particolare attenzione all'interesse della minore;
5. Dispone che versi, entro il giorno 20 di ogni mese, a Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 150 (centocinquanta) mensili a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore Tale importo verrà rivalutato secondo gli indici Istat annualmente;
Per_1
6. Pone a carico del padre anche il 50% delle spese straordinarie sostenute per la minore secondo il protocollo del Tribunale di Monza;
7. Conferma che l'assegno unico per la prole debba essere erogato interamente in favore di
; Parte_1
8. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato,
a cura del Cancelliere, all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, per le annotazioni di legge ai margini dell'atto di matrimonio;
9. Dichiara irripetibili le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 8 maggio 2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente rel. dott. Carmen Arcellaschi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. nata a San Cesario di Lecce (LE) in [...] Parte_1 C.F._1
12.06.1988, rappresentata dall'Avv. POZZI CHIARA ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. nato a EL SALVADOR in [...] Controparte_1 C.F._2
6.10.1980;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO -SEDE
Esposizione dei fatti e motivi della decisione
Si dà preliminarmente atto che il convenuto (C.F. , nato Controparte_1 C.F._2
a El Salvador il 6 ottobre 1980, non si è costituito nel presente giudizio e nemmeno è comparso all'udienza del 7 maggio 2025, nonostante regolare notifica.
Con ricorso depositato in data 10 gennaio 2025, ha agito per ottenere lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con a Milano in data 14.10.2019 Controparte_1 chiedendo la conferma delle condizioni concordate tra le parti in sede di separazione consensuale ed omologate nella Sentenza n. 1113/23 del Tribunale di Monza.
Nello specifico, le parti avevano concordato in punto affidamento esclusivo della minore ( Per_1
nata nel 2011) alla madre e collocamento presso la residenza materna, rapporti di visita padre-figlia da concordare tra i genitori di volta in volta;
assegno di mantenimento a carico del padre di € 150,00 mensili (oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie), assegno unico interamente in favore della ricorrente.
comparsa personalmente all'udienza in data 7.05.2025, ha evidenziato che il Parte_1
resistente è stato condannato penalmente per maltrattamenti;
che non ha rapporti con la figlia minore e non la cerca, sottolineando anche di non conoscere la sua attuale dimora (verbale d'udienza
7.05.25).
All'esito dell'udienza il Giudice rimetteva gli atti al Collegio ai fini della decisione.
Sulla domanda di divorzio:
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con Sentenza del Tribunale di Monza 1113/2023 emessa in data 27 aprile 2023 e passata in giudicato.
Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
In punto affidamento e collocamento della minore (nata in data [...]), Per_1 deve essere confermato quanto stabilito in sede di separazione: l'affidamento esclusivo di Per_1 alla madre, risponde certamente all'interesse primario della minore.
Il pregiudizio derivante dall'affidamento condiviso è infatti desumibile dal disinteresse paterno nei confronti della figlia nonché dai comportamenti maltrattanti posti in essere dal resistente, oggetto di un separato procedimento penale, che hanno comportato anche la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale per per quattro anni e otto mesi. Controparte_1
Il collocamento della minore deve essere confermato presso la residenza materna per le ragioni sovraesposte, preso atto che la madre, ad oggi, è l'unica figura genitoriale di riferimento della minore. Assegnazione casa coniugale:
Nulla deve essere disposto sul punto, poiché ha dato atto che nel mese di febbraio Parte_1
2025 si sarebbe trasferita in un nuovo immobile sito in Lissone, lasciando la casa coniugale sita in
Vedano al Lambro, via Santo Stefano n.46.
In punto diritti di visita con il genitore non collocatario: preso atto che allo stato il padre non incontra la figlia né la cerca telefonicamente, non è plausibile disporre alcun calendario delle visite;
pertanto, qualora il padre intendesse recuperare i rapporti con la figlia, dovrà preventivamente concordare con i tempi e le modalità delle visite, Parte_1
tenendo conto del preminente interesse della minore;
In punto economico:
La ricorrente ha dato atto che il padre al momento non versa alcun mantenimento e non è noto se, allo stato, abbia o meno occupazioni lavorative.
A titolo di mantenimento ordinario per si ritiene di confermare a carico del padre l'obbligo Per_1 di versare alla madre, entro il giorno 20 del mese, l'importo di € 150,00 mensili (importo che era stato concordato tra le parti in sede di separazione). Tale cifra sarà soggetta a rivalutazione Istat annuale.
Le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Monza, sostenute per devono Per_1
essere ripartite al 50% tra i genitori.
Assegno unico
L'assegno unico continuerà ad essere erogato interamente in favore di in virtù Parte_1 dell'affidamento esclusivo della figlia.
Spese del procedimento
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante l'interesse della ricorrente e l'assenza di opposizione dell'altro coniuge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
a Milano il 14 ottobre 2019 (trascritto all'Atto n. 292 parte I anno 2019 del Registro Atti di
Matrimonio di predetto comune);
2. Conferma l'affidamento esclusivo di alla madre e il collocamento presso la residenza Per_1
materna;
3. Nulla dispone in punto casa coniugale, essendosi la ricorrente trasferita presso altra abitazione;
4. Dispone che eventuali incontri padre-figlia siano preventivamente concordati tra le parti con particolare attenzione all'interesse della minore;
5. Dispone che versi, entro il giorno 20 di ogni mese, a Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 150 (centocinquanta) mensili a titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore Tale importo verrà rivalutato secondo gli indici Istat annualmente;
Per_1
6. Pone a carico del padre anche il 50% delle spese straordinarie sostenute per la minore secondo il protocollo del Tribunale di Monza;
7. Conferma che l'assegno unico per la prole debba essere erogato interamente in favore di
; Parte_1
8. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato,
a cura del Cancelliere, all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, per le annotazioni di legge ai margini dell'atto di matrimonio;
9. Dichiara irripetibili le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 8 maggio 2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti