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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/12/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 821/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 821/2025 promossa da avv. SA RAGNO, c.f. , residente in Savigliano (CN), p.za C.F._1 Schiaparelli n.3/B, con studio in Alba (CN), Via Gastaldi n.11, fax 0173.97.00.14, p.e.c.
, che agisce in proprio ex art.86 c.p.c., Email_1
RICORRENTE
Contro
, (CF. ) con sede centrale Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio Greco (CF: – e.mail: CodiceFiscale_2
/PEC: t, Email_2 Email_3 in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, del Per_1 22.3.2024 ed elettivamente domiciliato presso l'ULD di Cuneo – Via Santorre di Santarosa n. 15,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 6 Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 442 c.p.c. SA RA ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' chiedendo CP_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“nel merito,
-accertare e dichiarare per i fatti e le causali di cui in narrativa che l è decaduta dal diritto di CP_1 recuperare la somma di € 454,34 quale indebito formatosi sulla pensione cat.VO N.14500008 della sig.ra nel periodo 1.1.2017 al 30.11.2017, e/o, in ogni caso, accertare e Persona_2 dichiarare l'illegittimità degli atti notificati dall' dichiarando che l'erede ricorrente nulla deve CP_1 all' a tale titolo. CP_1
Con vittoria di spese legali.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“• nel merito, rigettare il ricorso avversario e le domande tutte nello stesso contenute siccome assolutamente infondato in fatto e in diritto nonché sfornito di prova.
Con vittoria di spese e onorari di lite.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver ricevuto dall il 26.4.2023 notifica di un atto di accertamento-sollecito pagamento per CP_1 importi indebitamente percepiti su pensione cat. VO n.14500008 della sig.ra Persona_2
(madre della ricorrente, deceduta il 9.8.2018) emesso dalla Direzione
[...] [...]
il 30.3.2023; che nel provvedimento in questione l' ha chiesto CP_2 CP_1 restituzione dell'importo di euro 1.363,34, asseritamente pagata alla de cuius per il periodo 1.1.2017-30.11.2017, in quanto “E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.”; che l'importo in oggetto le è stato chiesto per intero in qualità di erede della sig.ra di aver proposto avverso tale atto di accertamento ricorso amministrativo Per_2 al Comitato Provinciale, evidenziando due ragioni per le quali l'atto era viziato: la decadenza del diritto di ripetizione da parte dell in quanto era abbondantemente trascorso un CP_1 anno dall'accertamento; la mancata ripartizione dell'asserito debito previdenziale, ove esistente, tra gli eredi, come per legge e non imputato per intero alla ricorrente;
che con provvedimento dell'11.9.2023 il Comitato Provinciale ha accolto esclusivamente il secondo motivo di ricorso amministrativo (ovvero la ripartizione del debito tra i coeredi), avendo tuttavia confermato l'indebita percezione della maggiorazione sociale, per superamento dei limiti di reddito e asserendo che “non è -era- stata possibile la notifica dell'indebito entro l'anno successivo alla verifica a causa del decesso della pensionata debitrice”; che con atto del 15.4.2025, consegnato in data 17.5.2025, l' le ha inviato un secondo sollecito di pagamento di CP_1 euro 454,34, a titolo di importi indebitamente percepiti nel periodo 1.1.2017 al 30.11.2017 sulla pensione della sig.ra , in quanto “E' stata percepita indebitamente Persona_2 la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti
Pag. 2 a 6
stabiliti dalla legge”; che l' ha ritenuto che la sig.ra nel periodo CP_1 Persona_2 1.1.2017-20.11.2017 avesse percepito indebitamente l'importo di euro 1.363,34 per maggiorazione sociale, senza, però, fornire prova dello specifico ammontare dell'indebito né avendo indicato la data dell'effettuata verifica annuale della situazione reddituale della pensionata incidente sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche;
Per_2 che l' sarebbe decaduto dall'azione di recupero ex art.13 comma 2 l. n. 412/1991; che CP_1 gli atti avanzati dall ai fini del recupero sarebbero, altresì, illegittimi per assenza di CP_1 motivazione- ex art. 3 legge n. 241/1990.
La parte resistente ha invece allegato: che il debito previdenziale è dovuto in quanto è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
che il Comitato Provinciale, nell'accogliere parzialmente il ricorso amministrativo presentato dall'avv. RA, ha tuttavia ritenuto che “Deve essere confermata l'indebita percezione della maggiorazione sociale per superamento dei limiti di reddito. Non è stata possibile la notifica dell'indebito entro l'anno successivo alla verifica a causa del decesso della pensionata debitrice. Il debito ricade effettivamente in capo a tutti i coeredi della pensionata e non esclusivamente alla ricorrente, e che pertanto deve essere ripartito tra tutti i coeredi”; che l'indebito sorge nell'anno 2017 per perdita del diritto alla maggiorazione sociale a causa del superamento dei limiti di reddito, essendo diventata la pensionata titolare di pensione SOCTPS 09355652 con decorrenza 12/2016 e inizio pagamento da marzo 2017; che per quanto riguarda il mancato rispetto degli asseriti obblighi dell dei tempi di recupero dell'importo in questione, il debito è stato CP_1 calcolato e definito, in realtà, il 13.11.2017 e che la pensionata debitrice è deceduta il 9.8.2018, quindi prima del trascorrere dell'anno successivo alla verifica dell'indebito, con conseguente impossibilità della relativa notifica e dell'avvio delle operazioni di recupero dell'indebito; che la parte ricorrente è quindi tenuta alla restituzione dell'importo di euro 454,54 in qualità di coerede, importo, questo, corrispondente ad una quota dell'intero debito iniziale di euro 1.363,34; che il medesimo importo è stata chiesto anche agli altri coeredi i quali hanno estinto il loro debito previdenziale.
La questione giuridica controversa
La disciplina in materia di cd. indebito previdenziale è derogatoria al principio civilistico di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c., in quanto si presume che i pensionati abbiano utilizzato gli importi indebitamente percepiti a soddisfare esigenze primarie di vita.
Le norme richiamabili in materia sono l'art. 80 del R.D. 1422/24 che all'ultimo comma stabilisce che “… le assegnazioni delle pensioni si considerano definitive quando, entro un anno, dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla SS AL (oggi ; in tal caso le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo CP_1 dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati “.
Nell'interpretare la norma la Suprema Corte ha precisato che trattasi di norma “… eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria, sia alle successive riliquidazioni, con riferimento esclusivamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione. La norma non è invece applicabile quando il provvedimento dell'istituto sia
Pag. 3 a 6 inficiato da errori riguardanti la sussistenza del diritto, ovvero si accertino sopravvenute modificazioni che comportino l'automatica estinzione totale o parziale del diritto al trattamento pensionistico” (cfr. Cass 1315/95; id. 310/90; id. 2701/89).
L'art. 52 legge 88/89 per il quale “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti … nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 legge 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione, o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La norma ha introdotto pertanto il principio generale dell'irripetibilità delle somme che siano state indebitamente percepite a titolo di pensione dagli assicurati in conseguenza di un qualsiasi errore, pertanto, anche in caso di revoca o annullamento del provvedimento originario, salvo il caso di dolo dell'interessato.
L'art. 13 della legge 412/91, di interpretazione autentica del citato art. 52, introduce una disciplina più restrittiva rispetto alla norma sopra riportata, stabilendo che “Le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 della le. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La disposizione ha previsto, sostanzialmente, tre correttivi per la regola della irripetibilità e, segnatamente, 1) la necessità che le somme da ripetere siano corrisposte sulla base di un provvedimento definitivo;
2) la necessità che il provvedimento sia comunicato all'interessato; 3) l'assenza di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione.
La norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39/93, nella parte in cui se ne disponeva l'applicazione anche ai rapporti sorti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge, o comunque pendenti a tale data, in quanto l'incidenza sostanziale sulla normativa precedente non risultava conforme alla qualificazione di norma interpretativa riportata nel titolo della legge.
L'articolo 13 della legge n. 412/1991 trova invece regolare e piena applicazione per i pagamenti indebiti di prestazioni pensionistiche effettuati dal 1° gennaio 2001, sulla base di provvedimento definitivo di cui sia stata data espressa comunicazione all'interessato.
Secondo la già menzionata disposizione, dunque, l'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni, che non
Pag. 4 a 6
siano già conosciuti dall , ai fini della ripetibilità è equiparabile al dolo ed esclude CP_1 l'imputabilità dell'errore all medesimo. CP_1
Pertanto, qualora l'errore compiuto al momento della liquidazione o della riliquidazione della pensione sia da imputare al comportamento doloso dell'interessato o ad una omessa o incompleta segnalazione, da parte dello stesso interessato, di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali, che incidano sul diritto o sulla misura della "pensione goduta", le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, sono integralmente recuperabili.
Laddove invece l'indebito sia avvenuto per una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione, comunicati dall'interessato o comunque già conosciuti dall , poiché ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della
CP_1 legge n. 412/91, l' è tenuto a procedere annualmente alla verifica delle situazioni
CP_1 reddituali e può procedere al recupero delle somme indebitamente erogate solo entro l'anno successivo, va ritenuto che l' può procedere al recupero degli indebiti pensionistici
CP_1 purché la notifica del relativo indebito avvenga entro l'anno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza, da parte dell , del reddito incidente sulla pensione goduta.
CP_1
Da ultimo, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che “In materia di indebito previdenziale, l'irripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, L. 88/1989 come interpretato dall'art. 13, co. 1, L. 412/1991, è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme sulla scorta di formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore-di qualsivoglia natura- imputabile all'ente erogatore;
d) l'insussistenza del dolo dell'interessato a cui è parificata "quoad effectum" l'omessa o incompleta segnalazione di fatti che impattano sul diritto o sul quantum della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente. Pertanto, se difetta anche soltanto una di queste condizioni, opera la regola della ripetibilità ex art. 2033 cod. civ.” (cfr. Tribunale Roma sez. lav., 4.6.2024, n.6525).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie si evince che risulta provata la buona fede e quindi l'assenza di dolo in capo alla de cuius, atteso al riguardo che quest'ultima non ha mai richiesto l'erogazione dell'importo che concretamente le era stato liquidato, ritenendo che il riscosso corrispondesse al dovuto.
L'erogazione da parte dell della pensione in favore della sig.ra ha CP_1 Per_2 quindi ingenerato in capo a costei, beneficiaria della prestazione, un affidamento incolpevole.
Occorre infine evidenziare la tardività dell'azione di recupero da parte dell in quanto CP_1
l'iniziativa in questione avrebbe dovuto essere intrapresa entro l'anno successivo all'accertamento. Tuttavia, considerato che la sig.ra è deceduta il 9.8.2018, Per_2 l' avrebbe potuto, e dovuto, agire per il recupero dell'indebito entro l'anno, prima CP_1 della sua morte. Oltretutto, l'inerzia dell' è perdurata in modo ingiustificato per tutto CP_1
l'anno successivo alla morte della sig.ra tenuto conto infatti che la sua prima Per_2 diffida stragiudiziale è stata notificata alla parte ricorrente solo il 26.4.2023.
Conclusioni
Pag. 5 a 6 In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente decadenza in capo all dal diritto di CP_1 recuperare l'importo di euro 454,34 quale indebito formatosi sulla pensione cat.VO N.14500008 della sig.ra nel periodo 1.1.2017 al 30.11.2017, Persona_2 nonché accertamento che la ricorrente nulla deve pagare all a tale titolo. CP_1
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara l'intervenuta decadenza in capo all dal diritto di recuperare l'importo di euro 454,34 quale indebito formatosi CP_1 sulla pensione cat.VO N.14500008 della sig.ra nel Persona_2 periodo 1.1.2017 al 30.11.2017; accerta e dichiara che la ricorrente nulla deve pagare all a tale titolo;
CP_1
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 341 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre al rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto. IVA e SS come per legge.
Cuneo, 17.12.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 821/2025 promossa da avv. SA RAGNO, c.f. , residente in Savigliano (CN), p.za C.F._1 Schiaparelli n.3/B, con studio in Alba (CN), Via Gastaldi n.11, fax 0173.97.00.14, p.e.c.
, che agisce in proprio ex art.86 c.p.c., Email_1
RICORRENTE
Contro
, (CF. ) con sede centrale Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio Greco (CF: – e.mail: CodiceFiscale_2
/PEC: t, Email_2 Email_3 in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, del Per_1 22.3.2024 ed elettivamente domiciliato presso l'ULD di Cuneo – Via Santorre di Santarosa n. 15,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 6 Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 442 c.p.c. SA RA ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' chiedendo CP_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“nel merito,
-accertare e dichiarare per i fatti e le causali di cui in narrativa che l è decaduta dal diritto di CP_1 recuperare la somma di € 454,34 quale indebito formatosi sulla pensione cat.VO N.14500008 della sig.ra nel periodo 1.1.2017 al 30.11.2017, e/o, in ogni caso, accertare e Persona_2 dichiarare l'illegittimità degli atti notificati dall' dichiarando che l'erede ricorrente nulla deve CP_1 all' a tale titolo. CP_1
Con vittoria di spese legali.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“• nel merito, rigettare il ricorso avversario e le domande tutte nello stesso contenute siccome assolutamente infondato in fatto e in diritto nonché sfornito di prova.
Con vittoria di spese e onorari di lite.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver ricevuto dall il 26.4.2023 notifica di un atto di accertamento-sollecito pagamento per CP_1 importi indebitamente percepiti su pensione cat. VO n.14500008 della sig.ra Persona_2
(madre della ricorrente, deceduta il 9.8.2018) emesso dalla Direzione
[...] [...]
il 30.3.2023; che nel provvedimento in questione l' ha chiesto CP_2 CP_1 restituzione dell'importo di euro 1.363,34, asseritamente pagata alla de cuius per il periodo 1.1.2017-30.11.2017, in quanto “E' stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.”; che l'importo in oggetto le è stato chiesto per intero in qualità di erede della sig.ra di aver proposto avverso tale atto di accertamento ricorso amministrativo Per_2 al Comitato Provinciale, evidenziando due ragioni per le quali l'atto era viziato: la decadenza del diritto di ripetizione da parte dell in quanto era abbondantemente trascorso un CP_1 anno dall'accertamento; la mancata ripartizione dell'asserito debito previdenziale, ove esistente, tra gli eredi, come per legge e non imputato per intero alla ricorrente;
che con provvedimento dell'11.9.2023 il Comitato Provinciale ha accolto esclusivamente il secondo motivo di ricorso amministrativo (ovvero la ripartizione del debito tra i coeredi), avendo tuttavia confermato l'indebita percezione della maggiorazione sociale, per superamento dei limiti di reddito e asserendo che “non è -era- stata possibile la notifica dell'indebito entro l'anno successivo alla verifica a causa del decesso della pensionata debitrice”; che con atto del 15.4.2025, consegnato in data 17.5.2025, l' le ha inviato un secondo sollecito di pagamento di CP_1 euro 454,34, a titolo di importi indebitamente percepiti nel periodo 1.1.2017 al 30.11.2017 sulla pensione della sig.ra , in quanto “E' stata percepita indebitamente Persona_2 la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti
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stabiliti dalla legge”; che l' ha ritenuto che la sig.ra nel periodo CP_1 Persona_2 1.1.2017-20.11.2017 avesse percepito indebitamente l'importo di euro 1.363,34 per maggiorazione sociale, senza, però, fornire prova dello specifico ammontare dell'indebito né avendo indicato la data dell'effettuata verifica annuale della situazione reddituale della pensionata incidente sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche;
Per_2 che l' sarebbe decaduto dall'azione di recupero ex art.13 comma 2 l. n. 412/1991; che CP_1 gli atti avanzati dall ai fini del recupero sarebbero, altresì, illegittimi per assenza di CP_1 motivazione- ex art. 3 legge n. 241/1990.
La parte resistente ha invece allegato: che il debito previdenziale è dovuto in quanto è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
che il Comitato Provinciale, nell'accogliere parzialmente il ricorso amministrativo presentato dall'avv. RA, ha tuttavia ritenuto che “Deve essere confermata l'indebita percezione della maggiorazione sociale per superamento dei limiti di reddito. Non è stata possibile la notifica dell'indebito entro l'anno successivo alla verifica a causa del decesso della pensionata debitrice. Il debito ricade effettivamente in capo a tutti i coeredi della pensionata e non esclusivamente alla ricorrente, e che pertanto deve essere ripartito tra tutti i coeredi”; che l'indebito sorge nell'anno 2017 per perdita del diritto alla maggiorazione sociale a causa del superamento dei limiti di reddito, essendo diventata la pensionata titolare di pensione SOCTPS 09355652 con decorrenza 12/2016 e inizio pagamento da marzo 2017; che per quanto riguarda il mancato rispetto degli asseriti obblighi dell dei tempi di recupero dell'importo in questione, il debito è stato CP_1 calcolato e definito, in realtà, il 13.11.2017 e che la pensionata debitrice è deceduta il 9.8.2018, quindi prima del trascorrere dell'anno successivo alla verifica dell'indebito, con conseguente impossibilità della relativa notifica e dell'avvio delle operazioni di recupero dell'indebito; che la parte ricorrente è quindi tenuta alla restituzione dell'importo di euro 454,54 in qualità di coerede, importo, questo, corrispondente ad una quota dell'intero debito iniziale di euro 1.363,34; che il medesimo importo è stata chiesto anche agli altri coeredi i quali hanno estinto il loro debito previdenziale.
La questione giuridica controversa
La disciplina in materia di cd. indebito previdenziale è derogatoria al principio civilistico di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c., in quanto si presume che i pensionati abbiano utilizzato gli importi indebitamente percepiti a soddisfare esigenze primarie di vita.
Le norme richiamabili in materia sono l'art. 80 del R.D. 1422/24 che all'ultimo comma stabilisce che “… le assegnazioni delle pensioni si considerano definitive quando, entro un anno, dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla SS AL (oggi ; in tal caso le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo CP_1 dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati “.
Nell'interpretare la norma la Suprema Corte ha precisato che trattasi di norma “… eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria, sia alle successive riliquidazioni, con riferimento esclusivamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione. La norma non è invece applicabile quando il provvedimento dell'istituto sia
Pag. 3 a 6 inficiato da errori riguardanti la sussistenza del diritto, ovvero si accertino sopravvenute modificazioni che comportino l'automatica estinzione totale o parziale del diritto al trattamento pensionistico” (cfr. Cass 1315/95; id. 310/90; id. 2701/89).
L'art. 52 legge 88/89 per il quale “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti … nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 legge 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione, o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La norma ha introdotto pertanto il principio generale dell'irripetibilità delle somme che siano state indebitamente percepite a titolo di pensione dagli assicurati in conseguenza di un qualsiasi errore, pertanto, anche in caso di revoca o annullamento del provvedimento originario, salvo il caso di dolo dell'interessato.
L'art. 13 della legge 412/91, di interpretazione autentica del citato art. 52, introduce una disciplina più restrittiva rispetto alla norma sopra riportata, stabilendo che “Le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 della le. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La disposizione ha previsto, sostanzialmente, tre correttivi per la regola della irripetibilità e, segnatamente, 1) la necessità che le somme da ripetere siano corrisposte sulla base di un provvedimento definitivo;
2) la necessità che il provvedimento sia comunicato all'interessato; 3) l'assenza di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione.
La norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39/93, nella parte in cui se ne disponeva l'applicazione anche ai rapporti sorti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge, o comunque pendenti a tale data, in quanto l'incidenza sostanziale sulla normativa precedente non risultava conforme alla qualificazione di norma interpretativa riportata nel titolo della legge.
L'articolo 13 della legge n. 412/1991 trova invece regolare e piena applicazione per i pagamenti indebiti di prestazioni pensionistiche effettuati dal 1° gennaio 2001, sulla base di provvedimento definitivo di cui sia stata data espressa comunicazione all'interessato.
Secondo la già menzionata disposizione, dunque, l'omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni, che non
Pag. 4 a 6
siano già conosciuti dall , ai fini della ripetibilità è equiparabile al dolo ed esclude CP_1 l'imputabilità dell'errore all medesimo. CP_1
Pertanto, qualora l'errore compiuto al momento della liquidazione o della riliquidazione della pensione sia da imputare al comportamento doloso dell'interessato o ad una omessa o incompleta segnalazione, da parte dello stesso interessato, di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali, che incidano sul diritto o sulla misura della "pensione goduta", le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, sono integralmente recuperabili.
Laddove invece l'indebito sia avvenuto per una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione, comunicati dall'interessato o comunque già conosciuti dall , poiché ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della
CP_1 legge n. 412/91, l' è tenuto a procedere annualmente alla verifica delle situazioni
CP_1 reddituali e può procedere al recupero delle somme indebitamente erogate solo entro l'anno successivo, va ritenuto che l' può procedere al recupero degli indebiti pensionistici
CP_1 purché la notifica del relativo indebito avvenga entro l'anno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza, da parte dell , del reddito incidente sulla pensione goduta.
CP_1
Da ultimo, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che “In materia di indebito previdenziale, l'irripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, L. 88/1989 come interpretato dall'art. 13, co. 1, L. 412/1991, è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme sulla scorta di formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore-di qualsivoglia natura- imputabile all'ente erogatore;
d) l'insussistenza del dolo dell'interessato a cui è parificata "quoad effectum" l'omessa o incompleta segnalazione di fatti che impattano sul diritto o sul quantum della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente. Pertanto, se difetta anche soltanto una di queste condizioni, opera la regola della ripetibilità ex art. 2033 cod. civ.” (cfr. Tribunale Roma sez. lav., 4.6.2024, n.6525).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie si evince che risulta provata la buona fede e quindi l'assenza di dolo in capo alla de cuius, atteso al riguardo che quest'ultima non ha mai richiesto l'erogazione dell'importo che concretamente le era stato liquidato, ritenendo che il riscosso corrispondesse al dovuto.
L'erogazione da parte dell della pensione in favore della sig.ra ha CP_1 Per_2 quindi ingenerato in capo a costei, beneficiaria della prestazione, un affidamento incolpevole.
Occorre infine evidenziare la tardività dell'azione di recupero da parte dell in quanto CP_1
l'iniziativa in questione avrebbe dovuto essere intrapresa entro l'anno successivo all'accertamento. Tuttavia, considerato che la sig.ra è deceduta il 9.8.2018, Per_2 l' avrebbe potuto, e dovuto, agire per il recupero dell'indebito entro l'anno, prima CP_1 della sua morte. Oltretutto, l'inerzia dell' è perdurata in modo ingiustificato per tutto CP_1
l'anno successivo alla morte della sig.ra tenuto conto infatti che la sua prima Per_2 diffida stragiudiziale è stata notificata alla parte ricorrente solo il 26.4.2023.
Conclusioni
Pag. 5 a 6 In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente decadenza in capo all dal diritto di CP_1 recuperare l'importo di euro 454,34 quale indebito formatosi sulla pensione cat.VO N.14500008 della sig.ra nel periodo 1.1.2017 al 30.11.2017, Persona_2 nonché accertamento che la ricorrente nulla deve pagare all a tale titolo. CP_1
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara l'intervenuta decadenza in capo all dal diritto di recuperare l'importo di euro 454,34 quale indebito formatosi CP_1 sulla pensione cat.VO N.14500008 della sig.ra nel Persona_2 periodo 1.1.2017 al 30.11.2017; accerta e dichiara che la ricorrente nulla deve pagare all a tale titolo;
CP_1
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 341 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre al rimborso del contributo unificato, se e in quanto dovuto. IVA e SS come per legge.
Cuneo, 17.12.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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