Sentenza 11 aprile 2024
Ordinanza collegiale 30 aprile 2025
Ordinanza collegiale 13 ottobre 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00666/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06092/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6092 del 2023, proposto da
EN EN, rappresentata e difesa dall'avvocato Raoul Scotto Di Tella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza, n. 2563/2023, pubblicata l’11/5/2023, nella causa iscritta al r.g. n.1844/2021 del Tribunale di Napoli Nord Sez. Lavoro, munita di attestazione di conformità il 20/06/2023, notificata il 03/07/2023 al MIUR e il 03/06/2023 all'USR per la Campania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. CC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con la sentenza n. 2563/2023 dell’11 maggio 2023 il Tribunale di Napoli Nord – sez. Lavoro ha accolto la domanda proposta dalla ricorrente, condannando l’intimato Ministero “ al pagamento, in favore di EN EN, della somma di € 7.548,72, su cui corrispondere gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria ”, nonché “ al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.109,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre iva ecpa come per legge, con attribuzione ”.
La sentenza veniva notificata il 03/07/2023 al MIUR e il 3/6/2023 all’USR per la Campania, e passava in giudicato per omessa impugnazione (cfr., certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Napoli Nord quivi versato in atti).
Stante la perdurante inottemperanza il ricorrente insorgeva avanti questo TAR, rappresentando che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato e chiedendo che venisse adottata ogni misura idonea ad assicurare la effettività della tutela giurisdizionale mediante ordine all’Amministrazione di ottemperare alla sentenza in parola.
Con sentenza n. 2433 dell’11 aprile 2024 questo TAR accoglieva il ricorso, “ non avendo la Amministrazione, neanche costituitasi in giudizio, addotto elementi ostativi. Va dunque ordinato all’Amministrazione intimata di dare esecuzione al giudicato che si è formato sulla sentenza in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione consentendo la piena soddisfazione delle ragioni della ricorrente come statuito nella sentenza portata in esecuzione.
Per il caso di ulteriore inerzia si nomina quale commissario ad acta il capo del dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente del dipartimento ovvero della direzione generale per le risorse umane e finanziarie, il quale su istanza della ricorrente si insedierà, assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato ”.
Con atto quivi depositato in data 29 gennaio 2025 la ricorrente -lamentando la mancata corresponsione delle somme spettanti, la perdurante inottemperanza ed il mancato insediamento del commissario ad acta- instava ancora per l’effettivo insediamento di esso commissario, e per la concreta ed integrale esecuzione del dettato giudiziale che ne occupa.
Con provvedimento del 30 aprile 2025 questo TAR -a cagione della mancata materiale corresponsione delle somme dovute e, indi, del mancato conseguimento del bene della vita giudizialmente riconosciuto alla ricorrente- ordinava “ l’insediamento, senza indugio, del commissario ad acta nominato con la sentenza n. 2433/24 ”.
Con ulteriore atto, notificato il 7 luglio e depositato il 9 luglio 2025, la ricorrente, sul presupposto del mancato soddisfacimento della propria pretesa creditoria e del mancato insediamento del commissario ad acta instava:
- per la esecuzione integrale del giudicato e, in caso di perdurante inadempimento, anche per la sostituzione del commissario ad acta, nominando un altro soggetto che provveda all’esecuzione;
- per la applicazione delle penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, a decorrere dalla data di scadenza del termine indicato da questo TAR; su tale ultima domanda nel corso della odierna udienza camerale il Collegio, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., ha dato avviso di una possibile causa di inammissibilità, trattandosi di domanda introdotta con atto notificato successivamente alla proposizione della primigenia azione di ottemperanza.
Con ordinanza del 13 ottobre 2025, n. 6719, questo TAR nominava, quale nuovo commissario ad acta incaricato dell’ officium di portare ad integrale esecuzione i dicta giudiziali sopra individuati, il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente del Gabinetto, differendo alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025 anche lo scrutinio della domanda relativa all’applicazione delle penalità di mora (tenuto conto dell’avviso x art. 73 c.p.a. già reso, e sopra menzionato).
Orbene, la disamina nel merito è quivi preclusa dalla integrale esecuzione della sentenza in epigrafe individuata, siccome confirmato in udienza dalla difesa erariale e non contestato dalla parte ricorrente, neanche comparsa. Di qui –respinta la istanza di rinvio genericamente formulata in data 16 dicembre 2025 dalla parte ricorrente, al fine di “verificare la giustezza delle somme liquidate nonché l’effettiva liquidazione degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria”- la cessazione della materia del contendere, per ciò che attiene alla domanda di esecuzione del giudicato.
Va, di poi, dichiarata la inammissibilità della domanda avente ad oggetto la corresponsione delle penalità di mora, comechè introdotta con atto notificato successivamente alla proposizione della primigenia azione di ottemperanza.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e la inammissibilità della domanda avente ad oggetto la corresponsione delle penalità di mora, nei sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
SA DE, Presidente
CC PA, Primo Referendario, Estensore
AR Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC PA | SA DE |
IL SEGRETARIO